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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1849/2024 R.G. promossa da
rappresentato Parte_1
e difeso dagli avvocati Gilda Avena, Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RICORRENTE-
contro
e , in proprio e in qualità di esercenti Controparte_1 Controparte_2 la potestà genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall'avvocato Persona_1
Edoardo Stefano
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (n. 6/2024
R.G.) proposto dagli odierni resistenti nella qualità indicata in epigrafe, volto ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell' indennità di frequenza, nonché, del requisito socio-sanitario necessario ai fini del riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità (ex
1 art. 3 comma 3 legge 104/1992) in favore della figlia minore , l' ha Persona_1 Pt_1 depositato, in data 12.11.2024, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale, oltre a riproporre le eccezione preliminari già formulate nella prima fase, nel merito ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è lacunoso in ordine all'affermata sussistenza dei requisiti sanitario e socio-sanitario necessari ai fini del riconoscimento della spiegata domanda. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo dei suddetti requisiti.
Si sono costituiti e , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 titolari della responsabilità genitoriale nei confronti della minore , Persona_1 deducendo la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni richieste con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' e proponendo Pt_1 domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dei benefici economici spettanti alla minore con la conseguente condanna al pagamento dei ratei non corrisposti.
Differita l'udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei resistenti, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Preliminarmente, si deve dare atto della tempestività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 14.10.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.09.2024 (il
13.11.2024 era domenica) e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il
12.11.2024.
3. Sempre in via preliminare deve essere accolta l'eccezione avanzata dall' di Pt_1 improponibilità/inammissibilità della domanda di accertamento del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che la Commissione medica , nella seduta del 16.06.2021 – di revisione delle condizioni sanitarie di Pt_1
– riconosceva in capo alla minore soltanto il possesso del requisito Persona_1 sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di frequenza e non risulta che gli odierni resistenti abbiano impugnato il relativo verbale di visita, proponendo ricorso per
ATPO, ex art. 445 bis c.p.c., nel termine semestrale, opponendosi al mancato riconoscimento in sede amministrativa del requisito sanitario necessario per poter 2 usufruire dell'indennità di accompagnamento (cfr. all. 12 ricorso fascicolo prima fase, ovvero verbale revisione del 14.06.2023 dal quale emerge che nella precedente seduta del
16.06.2021 la minore era stata riconosciuta in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire soltanto dell'indennità di frequenza).
Evidentemente, allora, la successiva visita di revisione del 14.06.2023 – il cui esito è stato impugnato, ex art. 445 bis c.p.c. – in assenza di nuova domanda di aggravamento, non poteva che avere ad oggetto l'accertamento della persistenza del solo requisito sanitario dell'indennità di frequenza.
In sostanza, la domanda amministrativa originariamente proposta del 20.01.2016 (cfr. all.
1 ricorso fasc. primo grado) è stata disattesa in sede amministrativa per effetto della visita di revisione del 16.06.2021 senza che di quel diniego gli odierni resistenti si siano mai doluti davanti al giudice.
A fronte del rigetto del 16.06.2021, infatti, i resistenti avrebbero potuto e dovuto chiedere al giudice di accertare, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, impugnando il relativo verbale di revisione, per come effettivamente fatto a fronte dei dinieghi resi dall' all'esito delle precedenti Pt_1 visite di revisione.
In definitiva, a fronte della mancata impugnazione del verbale di revisione del
16.06.2021, si è consolidato il diniego del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, con la conseguenza che per reiterare la pretesa parte opposta avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa di aggravamento e nel caso di rigetto della stessa avrebbe potuto legittimamente adire il giudice, con il procedimento ex art. 445-bis c.p.c., per chiedere l'accertamento di tale requisito sanitario. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Per le ragioni che precedono, dunque, la domanda volta all'accertamento del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento deve essere dichiarata improponibile (cfr., sul punto, recente Cassazione civile sez. lav., n.
29611/2024).
4. Nel merito l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
4.1. Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
3 Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., comma 1 e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della Pt_1 prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità,
l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023).
4.2. Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo ha diagnosticato che la minore è affetta dalla seguente patologia: “Esiti Persona_1
d'intervento chirurgico per chiusura difetto interventricolare con residuo shunt in soggetto con blocco di branca dx ed emiblocco sin, dilatazione atriale e ventricolare,
4 insufficienza valvolare con ipertensione polmonare e sintomatologia clinica di dispnea ed episodi di tachicardia parossistica.”.
Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che la suddetta patologia giustifica una valutazione di sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per fruire dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla data del 14/06/2023 (visita di revisione), nonché, che “La minore presenta una minorazione fisica che per le Persona_1 caratteristiche cliniche è tale da determinare un processo di svantaggio sociale soddisfacendo, a mio giudizio, i requisiti richiesti dall'art.3 comma 3 L. 104/92 poiché le infermità di cui ella risulta essere affetta, compromettono al momento in modo significativo l'autonomia personale con “persistente” difficoltà a compiere anche semplici atti di vita quotidiana realizzando, di fatto, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale sia in quella relazionale assumendo la patologia connotazione di gravità (“persona handicappata in situazione di gravità”) con decorrenza, analogamente al quesito 1, dalla data del
14/06/2023.” (cfr. pag. 6 elaborato peritale).
A fronte di tali conclusioni, L si duole genericamente che le conclusioni del Pt_1 consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non risultano adeguatamente supportate e/o evidenziano incongruità
Orbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia (cfr. ampiamente elaborato peritale prima fase), che non sono stati oggetto di osservazioni delle parti nei termini stabiliti dal giudice della prima fase, l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte che non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, anche in ordine alla decorrenza (dalla domanda amministrativa) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai 5 requisiti sanitario e socio sanitario previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza e per lo status di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Il ricorso, pertanto, nel merito va respinto. Assorbite le ulteriori questioni.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza dell' e sono liquidate Pt_1 come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Edoardo Stefano che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara improponibile la domanda proposta da e Controparte_1 [...]
volta all'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di CP_2 accompagnamento in capo alla minore;
Persona_1
2) Accerta e dichiara che la minore è in possesso del requisito Persona_1 sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di frequenza a decorrere dal
14.06.2023;
3) Accerta e dichiara che la minore è in possesso del requisito socio- Persona_1 sanitario necessario ai fini del riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, a decorrere dal 14.06.2023;
4) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Pt_1 parte opposta le spese di lite, della doppia fase, liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Edoardo Stefano.
Si comunichi.
Paola, 20.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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