Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2022, proposto da Villa Immacolata s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cutrofiano, Azienda sanitaria locale Lecce, Ministero della salute, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 402 del 29 dicembre 2021, comunicata alla ricorrente con nota del 4 gennaio 2022, prot. n. A00183/65, del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità-Assistenza sociosanitaria, recante “determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione e all’esercizio-Bimestri dal VI al X-Provincia di lecce-Ricognizione posti residui” nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da Villa Immacolata S.r.l. per l’ampliamento, per ulteriori 36 posti letto, al piano primo dei locali a servizio della residenza sanitaria per anziani RSA “Villa Immacolata” sita in contrada Pozzo Dolce nel Comune di Cutrofiano “per carenza dei requisiti strutturali di cui al R.R. 4 del 2019” (allegato 2 alla D.D. n. 402/2021);
- della scheda di valutazione, allegata alla D.D. 402/2021, relativa all’istanza di ampliamento della RSA per anziani per ulteriori 36 posti letto presentata da Villa Immacolata Srl, pure comunicata con nota del 4 gennaio 2022, prot. A00183, n. 0000065del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità-Assistenza sociosanitaria;
- del diniego di autorizzazione alla realizzazione del chiesto ampliamento ove more adottato dal Comune, ancorché non conosciuto;
nonché, ove possa occorrere,
- della delibera di Giunta Regionale n. 2037/2013, qualora possa essere interpretata nel senso di anticipare la verifica dei requisiti strutturali al momento dell’espressione del parere di compatibilità al fabbisogno regionale;
- della determinazione dirigenziale n. 355 del 17 dicembre 2020 del Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, nella parte in cui disciplina il soccorso istruttorio per le istanze non soggette a valutazione comparativa (par.6), ove si ritenga che abbia posto dei limiti alla generale possibilità di regolarizzare le istanze con il soccorso istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. LO Dibello e uditi l'avv. Ilde Folleri, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
1.- Con il ricorso in esame, trasposto in sede giurisdizionale in seguito ad atto di opposizione della Regione Puglia a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Villa Immacolata s.r.l. ha adito il Tar per chiedere l’annullamento della determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia n. 402 del 29 dicembre 2021, comunicata alla ricorrente con nota del 4 gennaio 2022, prot. n. A00183/65, del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità-Assistenza sociosanitaria, recante “ determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione e all’esercizio-Bimestri dal VI al X-Provincia di lecce-Ricognizione posti residui” nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da Villa Immacolata S.r.l. per l’ampliamento, per ulteriori 36 posti letto, al piano primo dei locali a servizio della residenza sanitaria per anziani RSA “Villa immacolata” sita in contrada Pozzo Dolce nel Comune di Cutrofiano “per carenza dei requisiti strutturali di cui al R.R. 4 del 2019” (allegato 2 alla D.D. n. 402/2021); gli atti presupposti indicati in epigrafe.
2.- La deducente ha riferito in fatto:
- di avere presentato al Comune di Cutrofiano istanza di autorizzazione all’ampliamento dell’esistente Residenza socio assistenziale omonima, con sopraelevazione al primo piano dell’edificio edificato al solo piano terra, sito in Contrada Pozzo Dolce del Comune di Cutrofiano e adibito a residenza sanitaria assistenziale di mantenimento per anziani di tipo A, per ulteriori 36 posti letto;
-che il Comune di Cutrofiano, accertata la conformità urbanistica ed edilizia del progetto presentato dalla deducente trasmetteva a mezzo pec la documentazione alla Regione Puglia il 31 maggio 2021, con nota prot. n. 6202, chiedendo alla stessa di esprimere il parere di compatibilità ai sensi dell’articolo 7 della legge Regione Puglia n. 9 del 2017;
-che, con determina n. 402 del 29 dicembre 2021, il competente Dirigente regionale adottava la “determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per RSA non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione e all’esercizio” in relazione ai bimestri dal VI al X per la Provincia di Lecce in cui ricadeva l’iniziativa della ricorrente in conformità ai criteri dettati dalla Determina dirigenziale n. 355 del 2020 e dichiarava inammissibile l’istanza “ per carenza dei requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2019 riportati nella scheda di valutazione trasmessa in allegato”;
-che nella scheda di valutazione sopra citata la Regione segnalava inoltre alcune carenze documentali;
-che la scheda di valutazione concludeva nei seguenti termini “ dalla valutazione istruttoria compiuta sulla proposta progettuale emerge che la Rsa non garantisce una dimensione dei servizi di vita collettiva rapportabile al numero di utenti che la struttura dovrebbe complessivamente ospitare ”.
3.- Ritenendo di essere pregiudicata dalla predetta decisione regionale, la società ne ha chiesto l’annullamento deducendo: 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 17 BIS, L.N. 241/1990 E DELL’ART. 2, CO. 8 BIS, L.N. 241/1990 E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI SILENZIOASSENSO; 2. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 TER D.LGS. N. 502/1992, DELL’ART. L’ART. 3, CO. 1, LETT. A), L.R. N. 9/2017 E DELL’ART. 7 L.R. N. 9/2017, DELLA DGR N. 2037/2013, NONCHÉ DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITÀ, SOTTO DUE DISTINTI PROFILI. 3. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 6, CO. 1, LETT. B), L.N. 241/1990 E DELL’ART. 10 BIS, L.N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 5.1 R.R. N. 4/2019; TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETÀ.
4.- La Regione Puglia si è costituita in giudizio.Con successiva memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati. La società ricorrente ha depositato memoria di replica. Le parti hanno versato in atti ulteriori memorie difensive. Con ordinanza collegiale la Sezione ha disposto incombenti istruttori nei seguenti termini “ Considerato che: - nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità della determina n. 402 del 29 dicembre 2021, con cui la Regione ha dichiarato inammissibile l’istanza di autorizzazione all’ampliamento della R.S.A. di mantenimento per anziani di tipo A “Villa Immacolata” (con sopraelevazione al primo piano dell’edificio edificato al solo piano terra sito in Contrada Pozzo Dolce del Comune di Cutrofiano) per ulteriori 36 posti letto, trasmessa dal Comune di Cutrofiano il 31 maggio 2021; - con D.D n. 222 del 01/08/2023 e n. 156 del 24.05.2023, la Regione ha rilasciato all’odierna ricorrente due pareri positivi di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale nella stessa sede operativa (Cutrofiano in località “Pozzo Dolce” piano primo), nella quale la stessa ricorrente ha chiesto di ampliare la R.S.A.; - per tale motivo, la Regione eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Rilevato che, come eccepito dalla parte ricorrente, siffatte queste delibere non possono ritenersi acquisite agli atti del giudizio, essendo presente solo un link nel corpo della memoria depositata dalla Regione il 13 settembre 2024, il quale, tuttavia, non consente il collegamento ipertestuale; Ritenuto necessario acquisire agli atti del giudizio le determine regionali nn. 222 dell’1/08/2023 e 156 del 24.05.2023; Ritenuto di onerare la Regione del relativo deposito in giudizio entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notificazione o comunicazione (se anteriore) del presente provvedimento; Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 10 giugno 2025 per l’ulteriore trattazione della controversia.
5.- La Regione ha adempiuto agli incombenti istruttori depositando le due determine sopra indicate. La società ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.
6. La controversia è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 giugno 2025.
7.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dando ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. 307 del 2025, la Regione Puglia ha depositato in giudizio copia delle determine dirigenziali n.156 del 24.05.2023 e n. 222 del 1.08.2023, con le quali la competente Direzione di sezione ha rilasciato all’odierna ricorrente due pareri positivi di compatibilità al fabbisogno regionale per la realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale nella stessa sede operativa (Cutrofiano in località “Pozzo Dolce” piano primo), nella quale la stessa ricorrente ha chiesto di ampliare la R.S.A.
7.1.- Più in dettaglio, con determina dirigenziale n. 156 del 2023, si è deciso di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse, nell’ambito territoriale dell’ASL LE con riferimento all’arco
temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.: - […] dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Villa Immacolata S.r.l.”, con sede operativa in Cutrofiano in località “Pozzo Dolce”; con determina dirigenziale n. 222 del 1 agosto 2023, la struttura regionale ha determinato di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell’ambito territoriale dell’ASL LECCE con riferimento all’arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.: • per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse: dal Comune di Cutrofiano (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Villa Immacolata S.r.l.”, con sede operativa in Cutrofiano in località “Pozzo Dolce”.
7.2.- Si tratta di determinazioni dirigenziali in forza delle quali l’interesse pretensivo azionato dalla società ricorrente non può essere ulteriormente soddisfatto stante l’impossibilità di realizzare nello stesso spazio (per mancanza di requisiti strutturali oltre che per la impossibile coesistenza dei vari setting) i tre interventi.
7.3. – Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO LL, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | IO LL |
IL SEGRETARIO