Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2011, n. 15191
CASS
Sentenza 11 luglio 2011

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La comunicazione di un provvedimento del giudice a mezzo fax, intervenuta in data antecedente il 1° marzo 2006, momento in cui è entrato in vigore l'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, non è valida quando manchi la prova della consegna dell'atto e non venga raccolta la sottoscrizione per ricevuta proveniente dal destinatario.

Commentario1

  • 1Processo del lavoro: il sì della Cassazione al decreto di fissazione dell'udienza comunicato via fax.
    Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 4 gennaio 2014

    Corte di Cassazione, Sezione VI Civile - L, ordinanza 3 febbraio - 27 marzo 2014, n. 7302. "In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto di quanto dispone l'art. 136 c.p.c., comma 3, l'attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento. (Cass. n. 5168 del 30.3.2012; Cass. n. 3286 del 2006 Cass. n. 15191 del 2011). È quanto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in occasione di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2011, n. 15191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15191
Data del deposito : 11 luglio 2011

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