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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2016 promossa da:
[ ], nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ROCCADASPIDE (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. SEBASTIANO CIVITA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA MICHELE CONFORTI 13 SALERNO
OPPONENTE contro
], con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale alla VIA ROMA 73 ALBANELLA (SA), rappresentata e difesa dall'Avv.
ERACLITO MAUTONE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla VIA
ITALIA 61 n. 80 CAPACCIO (SA)
OPPOSTA
CONCLUSIONI come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - che la somma Parte_1
oggetto della richiesta monitoria, pari a € 57.725,00, da corrispondere a titolo di saldo, Cont era stata unilateralmente determinata dalla società senza, Controparte_1
cioè, alcuna verifica congiunta sull'effettiva entità e qualità delle opere eseguite dall'opposta società presso l'azienda agrituristica dell'opponente in località Doglie di
Roccadaspide (SA); – che disconosceva formalmente la fattura n. 1 del 2.2.2015, emessa dalla in base alla quale veniva calcolato l'importo ingiunto;
Controparte_1
– che le opere oggetto dell'appalto, oltre a non essere state integralmente eseguite, presentavano vizi costruttivi, alcuni palesi e mai sanati dalla Controparte_1
altri, invece, emersi solo in occasione dell'intervento di un'impresa terza, e così
[...]
sintetizzabili: 1) qualità e 2) spessore del calcestruzzo […] del piazzale;
3) interasse della rete elettrosaldata […]; 4) non corretta stesura dell'intonaco […]; 5) non corretta realizzazione della tramezzatura […]; – che la aveva già Controparte_1
ricevuto corrispettivi per un totale di € 102.200,00, in virtù di almeno due contratti d'appalto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva: – la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza della pretesa creditoria;
– in via riconvenzionale, la condanna della
«al pagamento della somma da determinarsi in corso di Controparte_1
causa, mediante nomina di CTU, ove ritenuta necessaria, per i vizi dell'opera e per ogni ulteriore danno subito per il ritardo e mancato completamento delle opere originariamente commissionate, maggiorata degli interessi ex D.lgs. 231/2002 e della rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo nonché alla restituzione della somma percepita in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti decurtati dei vizi d'opera, quantificati dal D.L. in euro 17.000,00 (diciassettemila) ovvero mediante la già richiesta CTU»; – in subordine, la compensazione delle eventuali somme residue con le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e per il completamento dei lavori rimasti ineseguiti;
– la condanna della società opposta alla rifusione delle spese legali e degli onorari di causa.
pagina 2 di 16 In data 24 novembre 2016, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale rappresentava: – che aveva eseguito, su incarico dell'opponente, lavori di completamento e ampliamento di un laboratorio artigianale per l'assemblaggio di oggettistica funeraria e la composizione di addobbi floreali, di cui al Permesso a
Costruire n. 16/2011, rilasciato dal Comune di Roccadaspide (SA); – che i lavori eseguiti erano oggetto di più contratti d'appalto intercorsi fra le parti, i quali prevedevano che la misurazione delle opere fosse effettuata in contraddittorio con la proprietà, al fine di evitare contestazioni sugli importi dovuti;
– che, oltre ai due contratti d'appalto menzionati dall'opponente, vi era un ulteriore contratto, sottoscritto in data 07 aprile 2011, con il quale il Sig. commissionava lavori aggiuntivi per l'importo Pt_1
complessivo di € 31.000,00 oltre IVA;
– che l'opponente non sollevava contestazioni né formulava riserve all'atto della consegna delle opere e che le presunte irregolarità venivano dedotte solo successivamente, in occasione della richiesta di saldo avanzata dall'opposta nel 2013, ovvero oltre due anni dopo l'ultimazione dei lavori;
– che l'asserita esistenza di vizi veniva pretestuosamente rilevata solo a seguito della richiesta di pagamento del saldo, senza che la società opposta fosse stata messa nelle condizioni di verificarne la sussistenza o di intervenire per eventuali riparazioni;
– che, in ogni caso, l'opponente decadeva dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., essendo decorso il termine biennale dalla consegna dell'opera senza che alcuna tempestiva denuncia fosse stata formalmente inoltrata;
– che gli interventi effettuati successivamente da un'impresa terza non risultavano imputabili alla necessità di riparare presunti difetti delle opere realizzate dalla società opposta, bensì alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile, inizialmente destinato a laboratorio artigianale e successivamente adibito ad attività agrituristica, con conseguenti nuovi lavori di adeguamento;
– che l'attestato di agibilità rilasciato dal Comune di Roccadaspide (SA) e il collaudo statico dell'Ing. confermavano la conformità delle opere Controparte_2
eseguite e l'assenza di vizi tali da pregiudicarne l'utilizzo; – che le somme indicate dall'opponente come già versate non risultavano riferibili al rapporto contrattuale pagina 3 di 16 oggetto del presente giudizio, trattandosi di pagamenti eseguiti in periodi antecedenti all'inizio dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo o relativi ad altre opere commissionate dall'opponente alla stessa società.
Tanto premesso, l'opposta chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., attesa la mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione e il carattere dilatorio e pretestuoso dell'azione intrapresa dall'opponente; – in via principale, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 3184/2015 emesso dal Tribunale di Salerno;
– il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; – in subordine, qualora la domanda riconvenzionale dovesse essere accolta, la compensazione di eventuali somme residue a credito dell'opposta; – la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., con quantificazione del danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
– in via istruttoria, l'ammissione della prova per interpello formale dell'opponente, nonché della prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di articolazione nei termini di legge;
– la nomina, ove necessario, di un CTU per la quantificazione dei lavori eseguiti dalla società opposta;
– la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.
All'udienza del 24 novembre 2016, il Giudice, sciogliendo la riserva, osservava che, sebbene l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, essa incideva direttamente sul presupposto della pretesa attorea;
pertanto, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Venivano inoltre concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ribadiva integralmente le domande e le conclusioni già proposte, contestando le eccezioni e le deduzioni della controparte. In particolare, sosteneva che l'oggetto del contendere era stato definito sin dall'introduzione del giudizio dall'opposta società, la quale aveva individuato la propria pretesa creditoria nella fattura n. 1 del 2 febbraio 2015 e nelle scritture contabili pagina 4 di 16 prodotte. Deduceva altresì che i lavori eseguiti dalla Controparte_1
presentavano vizi, alcuni dei quali riconosciuti dall'appaltatore ma mai eliminati, mentre altri si erano manifestati successivamente. Sottolineava, inoltre, che gli attestati di agibilità, rilasciati solo nel 2015, non escludevano la sussistenza di difetti esecutivi, poiché il completamento dell'opera era stato reso possibile unicamente grazie all'intervento di altre imprese. Infine, contestava il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle quietanze di pagamento e sugli assegni incassati, ritenendolo irrituale, in quanto formulato in modo generico e non conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; pertanto, avanzava richiesta di verificazione delle scritture prodotte.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'opposta ribadiva di aver ultimato i lavori «pochi mesi dopo il 7 aprile 2011» e che il pagamento del saldo era stato richiesto nell'aprile 2013. Tuttavia, l'opponente evidenziava che la società aveva già incassato somme significative sino a luglio 2012, rilasciando relative quietanze, alcune delle quali non risultavano contabilizzate.
Successivamente, l'opponente formulava istanza di ammissione della prova testimoniale, indicando diversi testi, tra cui tecnici e soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori.
In data 30 maggio 2017, l'opposta depositava 57 fotografie attestanti l'esecuzione dei lavori e il testo della legge regionale n. 19 del 28/11/2001, in merito all'obbligo di permesso a costruire per il mutamento di destinazione d'uso in zona agricola.
In data 14 giugno 2017, l'opponente ribadiva di aver già versato € 102.200,00 per lavori incompleti e viziati, contestando il saldo richiesto e richiedendo una consulenza tecnica d'ufficio. Inoltre, rilevava l'irritualità del disconoscimento delle quietanze e il carattere tardivo dell'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi.
L'opposta replicava, in data 19 giugno 2017, sostenendo che le somme versate non fossero riferibili al credito ingiunto e che il disconoscimento delle quietanze fosse stato pagina 5 di 16 regolarmente formulato;
ribadiva, pertanto, la richiesta di pagamento di € 57.725,00 per lavori eseguiti e contestava l'ammissibilità della prova testimoniale avversaria.
In data 5 febbraio 2018, il Giudice ammetteva le prove per testi di entrambe le parti, con esclusione di taluni capi, e rinviava l'udienza per l'escussione dei testi.
Veniva poi disposta CTU al fine di quantificare tutti i lavori eseguiti dalla società in favore del committente Sig. . Controparte_1 Parte_1
Il perito procedeva ad esaminare la documentazione in atti, rilievi metrici, prove di laboratorio e aggiornamenti economici, al fine di fornire un quadro chiaro e oggettivo delle opere eseguite.
Dopo il conferimento dell'incarico, il CTU acquisiva le produzioni documentali delle parti, sia presso l'ufficio di cancelleria sia tramite la piattaforma del Processo Civile
Telematico. Tra i documenti esaminati figuravano il ricorso per decreto ingiuntivo, i contratti d'appalto, il permesso di costruire n. 16/2011, le quietanze di pagamento, gli estratti delle scritture contabili e le perizie tecniche di parte, nonché le note e le osservazioni successivamente presentate dalle parti nel corso del giudizio.
Successivamente, il CTU eseguiva diversi accessi in loco nelle date del 18 settembre
2023, 5 ottobre 2023, 27 ottobre 2023 e 24 novembre 2023, procedendo a ispezioni dirette sull'immobile sito in via Doglie n. 4 a Roccadaspide (SA) e documentando lo stato delle opere mediante rilievi metrici, fotografie e valutazioni tecniche.
Dall'analisi emergeva che lo spessore del massetto di calcestruzzo per l'esecuzione del piazzale risultava essere mediamente di cm 7, anziché di cm 15 come indicato. Le prove di laboratorio evidenziavano, inoltre, che la resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato era di circa 15 N/mm², inferiore al valore previsto di 25 N/mm². Venivano altresì rilevate difformità nella posa della rete elettrosaldata, nelle finiture dell'intonaco e nella realizzazione delle tramezzature, con la conseguente necessità di quantificare economicamente tali difformità nell'ambito del computo metrico.
Per la valutazione economica delle opere eseguite, il CTU suddivideva la quantificazione tra lavorazioni direttamente accertabili e quelle per le quali non era pagina 6 di 16 possibile eseguire una verifica tecnica completa, adottando i valori del prezzario regionale 2011.
Il computo veniva successivamente aggiornato per adeguarlo alla variazione dei costi nel tempo, applicando i coefficienti ISTAT. L'indice di riferimento passava da 102,60
(giugno 2011) a 119,20 (ottobre 2023), con un incremento del 24,43% dell'importo originario, determinando così un valore complessivo dei lavori pari a € 107.855,16, arrotondato a € 107.850,00 oltre IVA.
Il CTU analizzava e rispondeva alle osservazioni formulate dalle parti nel corso della consulenza tecnica, concludendo che la quantificazione dei lavori eseguiti era di €
86.679,39 oltre IVA, valore che, con l'aggiornamento economico, si traduceva in un importo attuale di circa € 107.850,00 oltre IVA.
In data 12 novembre 2024, Il Giudice, ritenuto di poter decidere la causa sulla base degli atti, assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di seguito indicati con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova, procedere ad una preliminare ricostruzione della natura del giudizio di opposizione.
Esso, difatti, rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la pagina 7 di 16 conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente contesta l'esistenza del credito sostenendo che, dopo il versamento della somma di € 25.000,00, la somma oggetto della richiesta monitoria, pari a € 57.725,00, da corrispondere a titolo di saldo, era stata unilateralmente determinata dalla società senza alcuna verifica congiunta Controparte_1
sull'effettiva entità e qualità delle opere eseguite dall'opposta società; inoltre sostiene che le opere oggetto dell'appalto non sono state portate a termine e presentano vizi;
- che il credito di cui al d.i. non esiste avendo la ditta opposta già ricevuto corrispettivi per un totale di € 102.200,00, in virtù dei due contratti d'appalto.
Parte opposta, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha fornito nel corso del giudizio di cognizione alcuna prova adeguata dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, nessuna idonea prova dell'ammontare di euro 87.725,00 quale saldo dei lavori compiuti.
In altri termini, la ricorrente non ha arricchito il corredo probatorio posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo (fattura e scritture contabili) con ulteriori elementi idonei a sostenere la pretesa nel successivo giudizio a cognizione piena.
Gli unici elementi probatorio su cui è stata fondata l'ingiunzione di pagamento, sono le fatture emesse in modo unilaterale dalla stessa società istante e che sono state immediatamente contestate dalla opponente nella sua interezza.
Tale documentazione, adeguata ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nella fase a cognizione piena si appalesa inidonea “secondo i canoni del giudizio ordinario di merito” ( ex multisTrib. Roma 7.8.1991 in For.It. 1992, I, 1933).
Secondo giurisprudenza consolidata, (cfr. Cass. 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la
pagina 8 di 16 parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”; ancora Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”; Corte di Cassazione, n. 3090/1979: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (conff. Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343; Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012,
Tribunale di Isernia, 27 dicembre 2001, Tribunale di Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret.
Palermo, 22 luglio 1991).
pagina 9 di 16 La giurisprudenza unanime è, quindi, nel senso di negare recisamente l'idoneità probatoria della fattura nella fase del giudizio di opposizione.
Ancora, come ha statuito la Corte di Cassazione, 3 luglio 1998, n. 6502, solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti – inciso, quest'ultimo, di fondamentale importanza, in quanto onere difensivo dell'opponente sarà proprio quello di contestare il rapporto sottostante – la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nell'esecuzione del rapporto.
Viceversa, nel caso in esame vi è stata contestazione del rapporto sottostante e, pertanto, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160) e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Corte “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta provato che le parti hanno Pt_1
stipulato tre distinti contratti d'appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori presso l'immobile di proprietà dell'opponente, sito in località Doglie di Roccadaspide (SA).
Il primo contratto, datato 18 febbraio 2011, prevedeva la realizzazione di opere di carattere strutturale e di finitura esterna, tra cui la costruzione di muri di cinta e di confine in calcestruzzo armato e pietra, l'intonacatura esterna, la sistemazione dei piazzali, l'installazione di ponteggi e la realizzazione di porticati esterni in legno.
L'importo pattuito per l'esecuzione di tali opere era pari a € 50.000,00 oltre IVA, con pagamenti a misura in base all'avanzamento dei lavori.
pagina 10 di 16 Il secondo contratto, sottoscritto in data 7 aprile 2011, assume la natura di preventivo dettagliato e si configura quale appendice del contratto principale. Esso fa riferimento a lavori di rifinitura delle facciate esterne del fabbricato, all'installazione di ponteggi e alla sistemazione del piazzale. L'importo originariamente stimato in € 39.206,70 è stato oggetto di un ribasso del 20,93%, con conseguente rideterminazione della somma pattuita in € 31.000,00 oltre IVA.
Il terzo contratto risulta privo di datazione e consta di un'unica pagina, sottoscritta dal legale rappresentante della e fa riferimento alla Controparte_1
realizzazione di opere strutturali in cemento armato relative a un locale caldaia, un locale deposito e una scala esterna semicircolare, per un importo pattuito di € 16.000,00 oltre IVA.
Pertanto, le opere complessivamente affidate alla sono state Controparte_1
oggetto di tre distinti accordi, per un importo complessivo pari a € 97.000,00 oltre IVA.
Tenuto conto che, all'epoca dei fatti, l'aliquota IVA applicabile era del 20%, il corrispettivo totale ammontava a € 116.400,00.
La coincidenza tra le opere elencate nelle suddette scritture private e quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo suggerisce un elevato grado di compatibilità tra le diverse fonti documentali e, conseguentemente, la possibilità che il credito azionato trovi effettivo fondamento in tali accordi contrattuali.
Tuttavia, emerge una prima incongruenza sul piano economico: il corrispettivo dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 71.905,74 oltre IVA (€ 87.725,00 complessivi), di cui l'opponente avrebbe corrisposto solo € 30.000,00, non trova perfetta corrispondenza con gli importi pattuiti nei contratti stipulati tra le parti.
Una seconda incongruenza si riscontra nell'atto di opposizione e negli scritti difensivi dell'opponente, nei quali, a più riprese, viene indicata la somma di € 102.200,00 quale esborso complessivo che sarebbe stato versato alla nel Controparte_1
corso dell'esecuzione dei lavori.
pagina 11 di 16 Benché l'analisi delle quietanze di pagamento prodotte in giudizio evidenzi un importo complessivo superiore, non è possibile, tuttavia, stabilire con certezza i criteri adottati per la selezione delle voci di pagamento né l'eventuale esclusione di alcune probabili duplicazioni.
In assenza di una dimostrazione chiara e puntuale delle ragioni che hanno indotto l'opponente a dichiarare un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle quietanze di pagamento, e non potendo il Giudice supplire a tale lacuna mediante congetture o ipotesi ricostruttive, appare più prudente attenersi alla somma di € 102.200,00, costantemente indicata dall'opponente nei propri atti difensivi.
Ne consegue che, ai fini della decisione, tale importo deve essere assunto come riferimento, atteso che l'assenza di un criterio chiaro e verificabile di calcolo, articolato dall'opponente, preclude la possibilità di attribuire prevalenza alla diversa quantificazione risultante dalle quietanze.
Con riferimento alle minute contenenti le quietanze di pagamento, va preliminarmente rilevato che esse possiedono tutti i requisiti necessari per essere qualificate come tali ai sensi di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
19034/2024), infatti, «la quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.».
Nel caso di specie, le quietanze prodotte in giudizio presentano tutti gli elementi essenziali richiesti, con la conseguenza che devono ritenersi idonee ad attestare i pagamenti ivi indicati.
Quanto alla loro efficacia probatoria, è principio consolidato che, con il rilascio della quietanza, il creditore riconosce espressamente l'avvenuto pagamento, rendendo una confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735
pagina 12 di 16 c.c. Ne discende che il creditore non può impugnare la quietanza se non dimostrando, ai sensi dell'art. 2732 c.c., che essa sia stata resa per errore di fatto o sotto violenza, risultando del tutto insufficiente la mera dimostrazione della non veridicità della dichiarazione (cfr. ex multis, Cass. n. 32458/2018, Cass. n. 4196/2014, Cass. n.
5459/1998, Cass. n. 26325/2008).
Quanto alla riconducibilità degli importi richiesti al titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, va ricordato che l'onere della prova non conosce eccezioni in materia di imputazione di pagamento. In tal senso, qualora il convenuto – nella specie, l'opponente – eccepisca di aver già eseguito il pagamento, incombe sul creditore l'onere di dimostrare che l'adempimento si riferisce a un credito diverso da quello oggetto di controversia, provandone l'esistenza e la sussistenza dei requisiti della diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Tribunale di Perugia, n. 1632/2019).
Ne consegue che le deduzioni dell'opposto non risultano idonee, da un lato, a dimostrare che le somme corrisposte dall'opponente siano riferibili a un rapporto contrattuale distinto da quello già dedotto in sede monitoria, non avendo fornito alcuna prova specifica dell'esistenza di un'obbligazione autonoma cui imputare i pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c.; dall'altro, a scalfire l'efficacia probatoria delle quietanze prodotte, atteso che l'opposto ha omesso di allegare e provare le condizioni richieste dall'art. 2732
c.c. per contestare validamente la dichiarazione di quietanza, ossia l'esistenza di un errore materiale o di una violenza idonea a inficiarne la validità.
Va altresì rilevato che, nel corso del giudizio, la società opposta ha contestato l'autenticità delle quietanze di pagamento prodotte dall'opponente, sostenendo che esse sarebbero state rilasciate da un soggetto – il Sig. – privo di Parte_2
qualsivoglia legittimazione a ricevere pagamenti per conto della Controparte_1
[...]
L'eccezione sollevata è stata oggetto di approfondito esame, dalle cui risultanze è emerso che il Sig. operava stabilmente sul cantiere quale referente Parte_2
della società, intrattenendo rapporti diretti e costanti con il committente, coordinando pagina 13 di 16 l'andamento dei lavori e ricevendo pagamenti in relazione agli stessi. La sua posizione all'interno della gestione operativa dell'appalto, unitamente all'asserito vincolo di stretta parentela con il legale rappresentante della società, ha determinato una situazione di apparenza giuridica idonea a ingenerare nell'opponente un legittimo affidamento sulla sua qualità di soggetto autorizzato a ricevere pagamenti per conto della
[...]
Controparte_1
Il principio del creditore apparente trova applicazione in tutti i rapporti obbligatori, riconoscendo efficacia liberatoria al pagamento eseguito nei confronti di un soggetto che, per il comportamento del creditore e per circostanze oggettive, appaia in buona fede come legittimato a riceverlo. In tale prospettiva, l'art. 1189 c.c. stabilisce che il pagamento effettuato a chi appare legittimato a riceverlo libera il debitore, salvo che quest'ultimo abbia agito con colpa grave.
Nel caso di specie, la società opposta non ha allegato né provato alcun elemento idoneo a dimostrare una condotta colpevole o negligente dell'opponente nel disporre i pagamenti in favore del Sig. . Pertanto, gli elementi emersi in Parte_2
giudizio escludono qualsiasi profilo di colpa grave in capo all'opponente, il quale ha eseguito i pagamenti nella ragionevole convinzione di adempiere alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto che, di fatto, agiva come rappresentante della società.
Ne deriva che le quietanze prodotte dall'opponente devono ritenersi pienamente valide ed efficaci.
Dall'analisi dei contratti prodotti in giudizio dalle parti risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari a € 116.400,00, mentre i pagamenti documentati dall'opponente mediante le quietanze e gli ulteriori mezzi di prova prodotti ammontano a € 102.200,00. Per tali ragioni, il residuo teoricamente ancora dovuto dall'opponente sarebbe pari a € 14.200,00.
Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti dalla ammontano a € 86.679,39 oltre IVA, per un importo Controparte_1
pagina 14 di 16 complessivo – applicando l'aliquota vigente all'epoca dell'esecuzione – di € 104.015,27.
Tale dato appare confermare la tesi prospettata dall'opponente, suffragata altresì dalle dichiarazioni testimoniali, secondo cui l'opposta non avrebbe completato i lavori originariamente pattuiti, rendendo necessario l'intervento di una ditta terza, la Villani
S.r.l.
Alla luce di tali risultanze, il residuo effettivamente dovuto dall'opponente risulta pari a
€ 1.815,27.
Va pertanto parzialmente accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo 3184-
15 e parte opponente va condannata la pagamento della predetta somma in favore di parte opposta.
Va accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall'opponente per vizi e difetti dell'opera ex art. 1667 c.c.
Se è vero che l'azione di garanzia per vizi dell'opera risulta preclusa per intervenuta prescrizione, è altrettanto vero che ciò non esclude la possibilità per l'opponente di far valere le medesime difformità e vizi in via di eccezione, ai sensi del principio inadimpleti non est adimplendum e del secondo comma dell'art. 1667 c.c., norma che, in quanto specificazione dell'art. 1460 c.c., consente di sollevare l'eccezione di inadempimento anche in caso di prescrizione della domanda di garanzia. Tale principio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, ord. n.
7041/2023), opera indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale, permettendo all'opponente di contestare la pretesa creditoria dell'opposta sulla base dell'incompleto o inesatto adempimento della prestazione contrattuale.
Dall'analisi della CTU emerge che il consulente ha confermato la presenza di difformità Cont e carenze esecutive nelle opere realizzate dalla senza, però, Controparte_1
fornire una quantificazione economica dei costi necessari per la loro eliminazione.
In assenza di una stima specifica da parte del CTU, l'unico parametro disponibile per determinare l'importo del danno è rappresentato dalla perizia di parte, che ha pagina 15 di 16 quantificato il costo degli interventi necessari in € 17.000,00. Tale cifra appare coerente con il quadro probatorio acquisito e trova conferma nelle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, il quale ha descritto nel dettaglio le opere necessarie per il ripristino.
Alla luce di ciò, la somma di € 17.000,00 deve ritenersi congrua e giustificata a titolo di ristoro per i vizi accertati, in quanto rappresenta l'unico riferimento oggettivo disponibile per la valutazione del danno.
Va pertanto accolta la domanda riconvenzionale di parte opponente e per l'effetto parte opposta va condannata al pagamento della predetta somma in favore di Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monterai dall'evento al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 3184-15;
2) condanna parte opponente al pagamento di € 1.815,27 in favore di parte opposta;
accoglie la domanda riconvenzionale e condanna parte opposta al pagamento della somma di euro 17.000,000 in favore di parte opponente oltre interessi e rivalutazione monterai dall'evento al soddisfo;
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opponente nella misura di euro 5000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) pone le spese di CTU in favore di parte opposta;
Salerno, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2016 promossa da:
[ ], nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ROCCADASPIDE (SA), rappresentato e difeso dall'Avv. SEBASTIANO CIVITA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA MICHELE CONFORTI 13 SALERNO
OPPONENTE contro
], con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale alla VIA ROMA 73 ALBANELLA (SA), rappresentata e difesa dall'Avv.
ERACLITO MAUTONE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla VIA
ITALIA 61 n. 80 CAPACCIO (SA)
OPPOSTA
CONCLUSIONI come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - che la somma Parte_1
oggetto della richiesta monitoria, pari a € 57.725,00, da corrispondere a titolo di saldo, Cont era stata unilateralmente determinata dalla società senza, Controparte_1
cioè, alcuna verifica congiunta sull'effettiva entità e qualità delle opere eseguite dall'opposta società presso l'azienda agrituristica dell'opponente in località Doglie di
Roccadaspide (SA); – che disconosceva formalmente la fattura n. 1 del 2.2.2015, emessa dalla in base alla quale veniva calcolato l'importo ingiunto;
Controparte_1
– che le opere oggetto dell'appalto, oltre a non essere state integralmente eseguite, presentavano vizi costruttivi, alcuni palesi e mai sanati dalla Controparte_1
altri, invece, emersi solo in occasione dell'intervento di un'impresa terza, e così
[...]
sintetizzabili: 1) qualità e 2) spessore del calcestruzzo […] del piazzale;
3) interasse della rete elettrosaldata […]; 4) non corretta stesura dell'intonaco […]; 5) non corretta realizzazione della tramezzatura […]; – che la aveva già Controparte_1
ricevuto corrispettivi per un totale di € 102.200,00, in virtù di almeno due contratti d'appalto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva: – la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza della pretesa creditoria;
– in via riconvenzionale, la condanna della
«al pagamento della somma da determinarsi in corso di Controparte_1
causa, mediante nomina di CTU, ove ritenuta necessaria, per i vizi dell'opera e per ogni ulteriore danno subito per il ritardo e mancato completamento delle opere originariamente commissionate, maggiorata degli interessi ex D.lgs. 231/2002 e della rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo nonché alla restituzione della somma percepita in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti decurtati dei vizi d'opera, quantificati dal D.L. in euro 17.000,00 (diciassettemila) ovvero mediante la già richiesta CTU»; – in subordine, la compensazione delle eventuali somme residue con le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e per il completamento dei lavori rimasti ineseguiti;
– la condanna della società opposta alla rifusione delle spese legali e degli onorari di causa.
pagina 2 di 16 In data 24 novembre 2016, si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale rappresentava: – che aveva eseguito, su incarico dell'opponente, lavori di completamento e ampliamento di un laboratorio artigianale per l'assemblaggio di oggettistica funeraria e la composizione di addobbi floreali, di cui al Permesso a
Costruire n. 16/2011, rilasciato dal Comune di Roccadaspide (SA); – che i lavori eseguiti erano oggetto di più contratti d'appalto intercorsi fra le parti, i quali prevedevano che la misurazione delle opere fosse effettuata in contraddittorio con la proprietà, al fine di evitare contestazioni sugli importi dovuti;
– che, oltre ai due contratti d'appalto menzionati dall'opponente, vi era un ulteriore contratto, sottoscritto in data 07 aprile 2011, con il quale il Sig. commissionava lavori aggiuntivi per l'importo Pt_1
complessivo di € 31.000,00 oltre IVA;
– che l'opponente non sollevava contestazioni né formulava riserve all'atto della consegna delle opere e che le presunte irregolarità venivano dedotte solo successivamente, in occasione della richiesta di saldo avanzata dall'opposta nel 2013, ovvero oltre due anni dopo l'ultimazione dei lavori;
– che l'asserita esistenza di vizi veniva pretestuosamente rilevata solo a seguito della richiesta di pagamento del saldo, senza che la società opposta fosse stata messa nelle condizioni di verificarne la sussistenza o di intervenire per eventuali riparazioni;
– che, in ogni caso, l'opponente decadeva dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., essendo decorso il termine biennale dalla consegna dell'opera senza che alcuna tempestiva denuncia fosse stata formalmente inoltrata;
– che gli interventi effettuati successivamente da un'impresa terza non risultavano imputabili alla necessità di riparare presunti difetti delle opere realizzate dalla società opposta, bensì alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile, inizialmente destinato a laboratorio artigianale e successivamente adibito ad attività agrituristica, con conseguenti nuovi lavori di adeguamento;
– che l'attestato di agibilità rilasciato dal Comune di Roccadaspide (SA) e il collaudo statico dell'Ing. confermavano la conformità delle opere Controparte_2
eseguite e l'assenza di vizi tali da pregiudicarne l'utilizzo; – che le somme indicate dall'opponente come già versate non risultavano riferibili al rapporto contrattuale pagina 3 di 16 oggetto del presente giudizio, trattandosi di pagamenti eseguiti in periodi antecedenti all'inizio dei lavori oggetto del decreto ingiuntivo o relativi ad altre opere commissionate dall'opponente alla stessa società.
Tanto premesso, l'opposta chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., attesa la mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione e il carattere dilatorio e pretestuoso dell'azione intrapresa dall'opponente; – in via principale, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 3184/2015 emesso dal Tribunale di Salerno;
– il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; – in subordine, qualora la domanda riconvenzionale dovesse essere accolta, la compensazione di eventuali somme residue a credito dell'opposta; – la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., con quantificazione del danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
– in via istruttoria, l'ammissione della prova per interpello formale dell'opponente, nonché della prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di articolazione nei termini di legge;
– la nomina, ove necessario, di un CTU per la quantificazione dei lavori eseguiti dalla società opposta;
– la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.
All'udienza del 24 novembre 2016, il Giudice, sciogliendo la riserva, osservava che, sebbene l'opposizione non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, essa incideva direttamente sul presupposto della pretesa attorea;
pertanto, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Venivano inoltre concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ribadiva integralmente le domande e le conclusioni già proposte, contestando le eccezioni e le deduzioni della controparte. In particolare, sosteneva che l'oggetto del contendere era stato definito sin dall'introduzione del giudizio dall'opposta società, la quale aveva individuato la propria pretesa creditoria nella fattura n. 1 del 2 febbraio 2015 e nelle scritture contabili pagina 4 di 16 prodotte. Deduceva altresì che i lavori eseguiti dalla Controparte_1
presentavano vizi, alcuni dei quali riconosciuti dall'appaltatore ma mai eliminati, mentre altri si erano manifestati successivamente. Sottolineava, inoltre, che gli attestati di agibilità, rilasciati solo nel 2015, non escludevano la sussistenza di difetti esecutivi, poiché il completamento dell'opera era stato reso possibile unicamente grazie all'intervento di altre imprese. Infine, contestava il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle quietanze di pagamento e sugli assegni incassati, ritenendolo irrituale, in quanto formulato in modo generico e non conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; pertanto, avanzava richiesta di verificazione delle scritture prodotte.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'opposta ribadiva di aver ultimato i lavori «pochi mesi dopo il 7 aprile 2011» e che il pagamento del saldo era stato richiesto nell'aprile 2013. Tuttavia, l'opponente evidenziava che la società aveva già incassato somme significative sino a luglio 2012, rilasciando relative quietanze, alcune delle quali non risultavano contabilizzate.
Successivamente, l'opponente formulava istanza di ammissione della prova testimoniale, indicando diversi testi, tra cui tecnici e soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori.
In data 30 maggio 2017, l'opposta depositava 57 fotografie attestanti l'esecuzione dei lavori e il testo della legge regionale n. 19 del 28/11/2001, in merito all'obbligo di permesso a costruire per il mutamento di destinazione d'uso in zona agricola.
In data 14 giugno 2017, l'opponente ribadiva di aver già versato € 102.200,00 per lavori incompleti e viziati, contestando il saldo richiesto e richiedendo una consulenza tecnica d'ufficio. Inoltre, rilevava l'irritualità del disconoscimento delle quietanze e il carattere tardivo dell'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi.
L'opposta replicava, in data 19 giugno 2017, sostenendo che le somme versate non fossero riferibili al credito ingiunto e che il disconoscimento delle quietanze fosse stato pagina 5 di 16 regolarmente formulato;
ribadiva, pertanto, la richiesta di pagamento di € 57.725,00 per lavori eseguiti e contestava l'ammissibilità della prova testimoniale avversaria.
In data 5 febbraio 2018, il Giudice ammetteva le prove per testi di entrambe le parti, con esclusione di taluni capi, e rinviava l'udienza per l'escussione dei testi.
Veniva poi disposta CTU al fine di quantificare tutti i lavori eseguiti dalla società in favore del committente Sig. . Controparte_1 Parte_1
Il perito procedeva ad esaminare la documentazione in atti, rilievi metrici, prove di laboratorio e aggiornamenti economici, al fine di fornire un quadro chiaro e oggettivo delle opere eseguite.
Dopo il conferimento dell'incarico, il CTU acquisiva le produzioni documentali delle parti, sia presso l'ufficio di cancelleria sia tramite la piattaforma del Processo Civile
Telematico. Tra i documenti esaminati figuravano il ricorso per decreto ingiuntivo, i contratti d'appalto, il permesso di costruire n. 16/2011, le quietanze di pagamento, gli estratti delle scritture contabili e le perizie tecniche di parte, nonché le note e le osservazioni successivamente presentate dalle parti nel corso del giudizio.
Successivamente, il CTU eseguiva diversi accessi in loco nelle date del 18 settembre
2023, 5 ottobre 2023, 27 ottobre 2023 e 24 novembre 2023, procedendo a ispezioni dirette sull'immobile sito in via Doglie n. 4 a Roccadaspide (SA) e documentando lo stato delle opere mediante rilievi metrici, fotografie e valutazioni tecniche.
Dall'analisi emergeva che lo spessore del massetto di calcestruzzo per l'esecuzione del piazzale risultava essere mediamente di cm 7, anziché di cm 15 come indicato. Le prove di laboratorio evidenziavano, inoltre, che la resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato era di circa 15 N/mm², inferiore al valore previsto di 25 N/mm². Venivano altresì rilevate difformità nella posa della rete elettrosaldata, nelle finiture dell'intonaco e nella realizzazione delle tramezzature, con la conseguente necessità di quantificare economicamente tali difformità nell'ambito del computo metrico.
Per la valutazione economica delle opere eseguite, il CTU suddivideva la quantificazione tra lavorazioni direttamente accertabili e quelle per le quali non era pagina 6 di 16 possibile eseguire una verifica tecnica completa, adottando i valori del prezzario regionale 2011.
Il computo veniva successivamente aggiornato per adeguarlo alla variazione dei costi nel tempo, applicando i coefficienti ISTAT. L'indice di riferimento passava da 102,60
(giugno 2011) a 119,20 (ottobre 2023), con un incremento del 24,43% dell'importo originario, determinando così un valore complessivo dei lavori pari a € 107.855,16, arrotondato a € 107.850,00 oltre IVA.
Il CTU analizzava e rispondeva alle osservazioni formulate dalle parti nel corso della consulenza tecnica, concludendo che la quantificazione dei lavori eseguiti era di €
86.679,39 oltre IVA, valore che, con l'aggiornamento economico, si traduceva in un importo attuale di circa € 107.850,00 oltre IVA.
In data 12 novembre 2024, Il Giudice, ritenuto di poter decidere la causa sulla base degli atti, assegnava la causa a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di seguito indicati con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova, procedere ad una preliminare ricostruzione della natura del giudizio di opposizione.
Esso, difatti, rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la pagina 7 di 16 conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Logicamente tale principio va coordinato con le difese svolte dalle parti e dalle allegazioni.
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente contesta l'esistenza del credito sostenendo che, dopo il versamento della somma di € 25.000,00, la somma oggetto della richiesta monitoria, pari a € 57.725,00, da corrispondere a titolo di saldo, era stata unilateralmente determinata dalla società senza alcuna verifica congiunta Controparte_1
sull'effettiva entità e qualità delle opere eseguite dall'opposta società; inoltre sostiene che le opere oggetto dell'appalto non sono state portate a termine e presentano vizi;
- che il credito di cui al d.i. non esiste avendo la ditta opposta già ricevuto corrispettivi per un totale di € 102.200,00, in virtù dei due contratti d'appalto.
Parte opposta, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha fornito nel corso del giudizio di cognizione alcuna prova adeguata dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, nessuna idonea prova dell'ammontare di euro 87.725,00 quale saldo dei lavori compiuti.
In altri termini, la ricorrente non ha arricchito il corredo probatorio posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo (fattura e scritture contabili) con ulteriori elementi idonei a sostenere la pretesa nel successivo giudizio a cognizione piena.
Gli unici elementi probatorio su cui è stata fondata l'ingiunzione di pagamento, sono le fatture emesse in modo unilaterale dalla stessa società istante e che sono state immediatamente contestate dalla opponente nella sua interezza.
Tale documentazione, adeguata ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nella fase a cognizione piena si appalesa inidonea “secondo i canoni del giudizio ordinario di merito” ( ex multisTrib. Roma 7.8.1991 in For.It. 1992, I, 1933).
Secondo giurisprudenza consolidata, (cfr. Cass. 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la
pagina 8 di 16 parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato”; ancora Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti”; Corte di Cassazione, n. 3090/1979: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (conff. Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343; Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012,
Tribunale di Isernia, 27 dicembre 2001, Tribunale di Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret.
Palermo, 22 luglio 1991).
pagina 9 di 16 La giurisprudenza unanime è, quindi, nel senso di negare recisamente l'idoneità probatoria della fattura nella fase del giudizio di opposizione.
Ancora, come ha statuito la Corte di Cassazione, 3 luglio 1998, n. 6502, solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti – inciso, quest'ultimo, di fondamentale importanza, in quanto onere difensivo dell'opponente sarà proprio quello di contestare il rapporto sottostante – la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nell'esecuzione del rapporto.
Viceversa, nel caso in esame vi è stata contestazione del rapporto sottostante e, pertanto, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può giammai assurgere a prova del negozio (Corte di Cassazione, 20 settembre 1999, n.10160) e non può rivestire neppure valore indiziario in ordine agli elementi contrattuali ovvero alla rispondenza della prestazione asseritamente eseguita a quella pattuita (cfr. Corte “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta provato che le parti hanno Pt_1
stipulato tre distinti contratti d'appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori presso l'immobile di proprietà dell'opponente, sito in località Doglie di Roccadaspide (SA).
Il primo contratto, datato 18 febbraio 2011, prevedeva la realizzazione di opere di carattere strutturale e di finitura esterna, tra cui la costruzione di muri di cinta e di confine in calcestruzzo armato e pietra, l'intonacatura esterna, la sistemazione dei piazzali, l'installazione di ponteggi e la realizzazione di porticati esterni in legno.
L'importo pattuito per l'esecuzione di tali opere era pari a € 50.000,00 oltre IVA, con pagamenti a misura in base all'avanzamento dei lavori.
pagina 10 di 16 Il secondo contratto, sottoscritto in data 7 aprile 2011, assume la natura di preventivo dettagliato e si configura quale appendice del contratto principale. Esso fa riferimento a lavori di rifinitura delle facciate esterne del fabbricato, all'installazione di ponteggi e alla sistemazione del piazzale. L'importo originariamente stimato in € 39.206,70 è stato oggetto di un ribasso del 20,93%, con conseguente rideterminazione della somma pattuita in € 31.000,00 oltre IVA.
Il terzo contratto risulta privo di datazione e consta di un'unica pagina, sottoscritta dal legale rappresentante della e fa riferimento alla Controparte_1
realizzazione di opere strutturali in cemento armato relative a un locale caldaia, un locale deposito e una scala esterna semicircolare, per un importo pattuito di € 16.000,00 oltre IVA.
Pertanto, le opere complessivamente affidate alla sono state Controparte_1
oggetto di tre distinti accordi, per un importo complessivo pari a € 97.000,00 oltre IVA.
Tenuto conto che, all'epoca dei fatti, l'aliquota IVA applicabile era del 20%, il corrispettivo totale ammontava a € 116.400,00.
La coincidenza tra le opere elencate nelle suddette scritture private e quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo suggerisce un elevato grado di compatibilità tra le diverse fonti documentali e, conseguentemente, la possibilità che il credito azionato trovi effettivo fondamento in tali accordi contrattuali.
Tuttavia, emerge una prima incongruenza sul piano economico: il corrispettivo dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 71.905,74 oltre IVA (€ 87.725,00 complessivi), di cui l'opponente avrebbe corrisposto solo € 30.000,00, non trova perfetta corrispondenza con gli importi pattuiti nei contratti stipulati tra le parti.
Una seconda incongruenza si riscontra nell'atto di opposizione e negli scritti difensivi dell'opponente, nei quali, a più riprese, viene indicata la somma di € 102.200,00 quale esborso complessivo che sarebbe stato versato alla nel Controparte_1
corso dell'esecuzione dei lavori.
pagina 11 di 16 Benché l'analisi delle quietanze di pagamento prodotte in giudizio evidenzi un importo complessivo superiore, non è possibile, tuttavia, stabilire con certezza i criteri adottati per la selezione delle voci di pagamento né l'eventuale esclusione di alcune probabili duplicazioni.
In assenza di una dimostrazione chiara e puntuale delle ragioni che hanno indotto l'opponente a dichiarare un importo inferiore rispetto a quello risultante dalle quietanze di pagamento, e non potendo il Giudice supplire a tale lacuna mediante congetture o ipotesi ricostruttive, appare più prudente attenersi alla somma di € 102.200,00, costantemente indicata dall'opponente nei propri atti difensivi.
Ne consegue che, ai fini della decisione, tale importo deve essere assunto come riferimento, atteso che l'assenza di un criterio chiaro e verificabile di calcolo, articolato dall'opponente, preclude la possibilità di attribuire prevalenza alla diversa quantificazione risultante dalle quietanze.
Con riferimento alle minute contenenti le quietanze di pagamento, va preliminarmente rilevato che esse possiedono tutti i requisiti necessari per essere qualificate come tali ai sensi di legge. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n.
19034/2024), infatti, «la quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.».
Nel caso di specie, le quietanze prodotte in giudizio presentano tutti gli elementi essenziali richiesti, con la conseguenza che devono ritenersi idonee ad attestare i pagamenti ivi indicati.
Quanto alla loro efficacia probatoria, è principio consolidato che, con il rilascio della quietanza, il creditore riconosce espressamente l'avvenuto pagamento, rendendo una confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735
pagina 12 di 16 c.c. Ne discende che il creditore non può impugnare la quietanza se non dimostrando, ai sensi dell'art. 2732 c.c., che essa sia stata resa per errore di fatto o sotto violenza, risultando del tutto insufficiente la mera dimostrazione della non veridicità della dichiarazione (cfr. ex multis, Cass. n. 32458/2018, Cass. n. 4196/2014, Cass. n.
5459/1998, Cass. n. 26325/2008).
Quanto alla riconducibilità degli importi richiesti al titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, va ricordato che l'onere della prova non conosce eccezioni in materia di imputazione di pagamento. In tal senso, qualora il convenuto – nella specie, l'opponente – eccepisca di aver già eseguito il pagamento, incombe sul creditore l'onere di dimostrare che l'adempimento si riferisce a un credito diverso da quello oggetto di controversia, provandone l'esistenza e la sussistenza dei requisiti della diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Tribunale di Perugia, n. 1632/2019).
Ne consegue che le deduzioni dell'opposto non risultano idonee, da un lato, a dimostrare che le somme corrisposte dall'opponente siano riferibili a un rapporto contrattuale distinto da quello già dedotto in sede monitoria, non avendo fornito alcuna prova specifica dell'esistenza di un'obbligazione autonoma cui imputare i pagamenti ai sensi dell'art. 1193 c.c.; dall'altro, a scalfire l'efficacia probatoria delle quietanze prodotte, atteso che l'opposto ha omesso di allegare e provare le condizioni richieste dall'art. 2732
c.c. per contestare validamente la dichiarazione di quietanza, ossia l'esistenza di un errore materiale o di una violenza idonea a inficiarne la validità.
Va altresì rilevato che, nel corso del giudizio, la società opposta ha contestato l'autenticità delle quietanze di pagamento prodotte dall'opponente, sostenendo che esse sarebbero state rilasciate da un soggetto – il Sig. – privo di Parte_2
qualsivoglia legittimazione a ricevere pagamenti per conto della Controparte_1
[...]
L'eccezione sollevata è stata oggetto di approfondito esame, dalle cui risultanze è emerso che il Sig. operava stabilmente sul cantiere quale referente Parte_2
della società, intrattenendo rapporti diretti e costanti con il committente, coordinando pagina 13 di 16 l'andamento dei lavori e ricevendo pagamenti in relazione agli stessi. La sua posizione all'interno della gestione operativa dell'appalto, unitamente all'asserito vincolo di stretta parentela con il legale rappresentante della società, ha determinato una situazione di apparenza giuridica idonea a ingenerare nell'opponente un legittimo affidamento sulla sua qualità di soggetto autorizzato a ricevere pagamenti per conto della
[...]
Controparte_1
Il principio del creditore apparente trova applicazione in tutti i rapporti obbligatori, riconoscendo efficacia liberatoria al pagamento eseguito nei confronti di un soggetto che, per il comportamento del creditore e per circostanze oggettive, appaia in buona fede come legittimato a riceverlo. In tale prospettiva, l'art. 1189 c.c. stabilisce che il pagamento effettuato a chi appare legittimato a riceverlo libera il debitore, salvo che quest'ultimo abbia agito con colpa grave.
Nel caso di specie, la società opposta non ha allegato né provato alcun elemento idoneo a dimostrare una condotta colpevole o negligente dell'opponente nel disporre i pagamenti in favore del Sig. . Pertanto, gli elementi emersi in Parte_2
giudizio escludono qualsiasi profilo di colpa grave in capo all'opponente, il quale ha eseguito i pagamenti nella ragionevole convinzione di adempiere alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del soggetto che, di fatto, agiva come rappresentante della società.
Ne deriva che le quietanze prodotte dall'opponente devono ritenersi pienamente valide ed efficaci.
Dall'analisi dei contratti prodotti in giudizio dalle parti risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari a € 116.400,00, mentre i pagamenti documentati dall'opponente mediante le quietanze e gli ulteriori mezzi di prova prodotti ammontano a € 102.200,00. Per tali ragioni, il residuo teoricamente ancora dovuto dall'opponente sarebbe pari a € 14.200,00.
Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti dalla ammontano a € 86.679,39 oltre IVA, per un importo Controparte_1
pagina 14 di 16 complessivo – applicando l'aliquota vigente all'epoca dell'esecuzione – di € 104.015,27.
Tale dato appare confermare la tesi prospettata dall'opponente, suffragata altresì dalle dichiarazioni testimoniali, secondo cui l'opposta non avrebbe completato i lavori originariamente pattuiti, rendendo necessario l'intervento di una ditta terza, la Villani
S.r.l.
Alla luce di tali risultanze, il residuo effettivamente dovuto dall'opponente risulta pari a
€ 1.815,27.
Va pertanto parzialmente accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo 3184-
15 e parte opponente va condannata la pagamento della predetta somma in favore di parte opposta.
Va accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall'opponente per vizi e difetti dell'opera ex art. 1667 c.c.
Se è vero che l'azione di garanzia per vizi dell'opera risulta preclusa per intervenuta prescrizione, è altrettanto vero che ciò non esclude la possibilità per l'opponente di far valere le medesime difformità e vizi in via di eccezione, ai sensi del principio inadimpleti non est adimplendum e del secondo comma dell'art. 1667 c.c., norma che, in quanto specificazione dell'art. 1460 c.c., consente di sollevare l'eccezione di inadempimento anche in caso di prescrizione della domanda di garanzia. Tale principio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, ord. n.
7041/2023), opera indipendentemente dalla proposizione di una domanda riconvenzionale, permettendo all'opponente di contestare la pretesa creditoria dell'opposta sulla base dell'incompleto o inesatto adempimento della prestazione contrattuale.
Dall'analisi della CTU emerge che il consulente ha confermato la presenza di difformità Cont e carenze esecutive nelle opere realizzate dalla senza, però, Controparte_1
fornire una quantificazione economica dei costi necessari per la loro eliminazione.
In assenza di una stima specifica da parte del CTU, l'unico parametro disponibile per determinare l'importo del danno è rappresentato dalla perizia di parte, che ha pagina 15 di 16 quantificato il costo degli interventi necessari in € 17.000,00. Tale cifra appare coerente con il quadro probatorio acquisito e trova conferma nelle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, il quale ha descritto nel dettaglio le opere necessarie per il ripristino.
Alla luce di ciò, la somma di € 17.000,00 deve ritenersi congrua e giustificata a titolo di ristoro per i vizi accertati, in quanto rappresenta l'unico riferimento oggettivo disponibile per la valutazione del danno.
Va pertanto accolta la domanda riconvenzionale di parte opponente e per l'effetto parte opposta va condannata al pagamento della predetta somma in favore di Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monterai dall'evento al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 3184-15;
2) condanna parte opponente al pagamento di € 1.815,27 in favore di parte opposta;
accoglie la domanda riconvenzionale e condanna parte opposta al pagamento della somma di euro 17.000,000 in favore di parte opponente oltre interessi e rivalutazione monterai dall'evento al soddisfo;
3) condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opponente nella misura di euro 5000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
4) pone le spese di CTU in favore di parte opposta;
Salerno, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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