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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37104/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 37104/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria 29,
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti a rogito del Dr.
notaio in Roma, rep. n. 80974- racc. 21569 in data 23.07.2015 Persona_1
dagli avvocati Dario Bottura, Daniela Anziano e Giuseppe Fiorentino;
- parte attrice -
pagina 1 di 7 e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Repertorio n. 22416, Raccolta n. Persona_2
11992, del 23.06.2023,
-parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito per Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) relativo all' anno 2013.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno formulato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi..
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
giudicare: Nel merito: In via principale
Accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui premessa, nulla è dovuto
dall' a in persona del sindaco pro tempore, per le causali Pt_1 CP_1
azionate con l'avviso di pagamento n.ro 70004107/2018 notificato all' il 1 Pt_1
aprile 2019, per un importo di € 7.007,22 (ovvero € 2.378,82 per pagamento
entro 30 giorni dalla notifica) emesso a titolo di penale, interessi e spese di
pagina 2 di 7 notifica per l'asseritamente tardivo pagamento del canone dovuto a titolo di
per l'anno 2013; Parte_2
in via istruttoria: ordinare a l'esibizione dei provvedimenti CP_1
concessori dedotti nell'avviso di pagamento impugnato, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., nonché, e comunque, di fornire, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutte le
informazioni occorrenti a identificare in ogni loro elemento i provvedimenti
concessori sottesi al medesimo avviso.
Con ogni più ampia riserva di modificare e precisare le domande ed eccezioni
formulate e svolgere nei termini di rito ogni produzione e richiesta istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di Roma adito, CP_1
Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto CP_1
inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non
provate e, per l'effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di
[...]
oggetto del presente giudizio.” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31/05/2019, la parte attrice
indicata in epigrafe (avente causa dell' INPDAP) ha opposto l'avviso di pagamento n. 70004107/2018 notificato il 1 aprile 2019, per un importo di €
pagina 3 di 7 7.007,22 (ovvero € 2.378,82 per pagamento entro 30 giorni dalla notifica)
emesso a titolo di penale, interessi e spese di notifica per l'asseritamente tardivo pagamento del canone dovuto a titolo di c.o.s.a.p. per l'anno 2013 in relazione agli immobili indicati nell'allegato elenco chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - l'intervenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per l'anno 2013 da parte di in data 23/03/2013; - la Pt_1
formulazione in data 16/04/2019 di richiesta di sgravio per intervenuta prescrizione quinquennale;
- la non debenza del canone per l'intercapedine di via Calpurnio Pisone;
- l'intervenuta estinzione del preteso credito per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso credito;
- l'illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza di annullamento in autotutela.
2. Costituitasi tardivamente ha eccepito la prescrizione CP_1
decennale del c.o.s.a.p., la mancanza di prova che le griglie ed intercapedini in questione siano componenti essenziali dell'edificio ed, in definitiva,
l'infondatezza delle domande attoree.
3. Disposto il rinvio della prima udienza, onde consentire a parte attrice il deposito della prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
, la causa, documentalmente istruita, non richiesta dalle parti CP_1
pagina 4 di 7 l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva:
- il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998 , contiene tra l'altro , e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n.
448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
dirimente essendo la mancata dimostrazione ad opera di a ciò CP_1
pagina 5 di 7 onerata ex art. 2697 c.c., dell'esistenza di concessioni demaniali di suolo pubblico relative agli immobili in oggetto, quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata, non altrimenti desumibile neppure dalla relazione depositata (cf. doc. 3, fascicolo . CP_1
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone COSAP per l' annualità 2013 per CP_1
difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all' annualità 2013 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di pagamento opposto, ogni altro motivo restando assorbito.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione dei CP_1
parametri ministeriali di cui al DM 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, nell'importo complessivo di € 2264,00, di cui € 264,00 per spese vive (CU e bollo), €
pagina 6 di 7 600,00, per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali (15%), ed oneri riflessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto il canone di Pt_1
occupazione c.o.s.a.p relativo all' annualità 2013;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
70004107/2018 notificato il 1 aprile 2019;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 2.264,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri riflessi.
Roma, 02/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 37104/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria 29,
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti a rogito del Dr.
notaio in Roma, rep. n. 80974- racc. 21569 in data 23.07.2015 Persona_1
dagli avvocati Dario Bottura, Daniela Anziano e Giuseppe Fiorentino;
- parte attrice -
pagina 1 di 7 e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Repertorio n. 22416, Raccolta n. Persona_2
11992, del 23.06.2023,
-parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito per Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) relativo all' anno 2013.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno formulato come da verbale riportandosi ai rispettivi atti introduttivi..
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
giudicare: Nel merito: In via principale
Accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui premessa, nulla è dovuto
dall' a in persona del sindaco pro tempore, per le causali Pt_1 CP_1
azionate con l'avviso di pagamento n.ro 70004107/2018 notificato all' il 1 Pt_1
aprile 2019, per un importo di € 7.007,22 (ovvero € 2.378,82 per pagamento
entro 30 giorni dalla notifica) emesso a titolo di penale, interessi e spese di
pagina 2 di 7 notifica per l'asseritamente tardivo pagamento del canone dovuto a titolo di
per l'anno 2013; Parte_2
in via istruttoria: ordinare a l'esibizione dei provvedimenti CP_1
concessori dedotti nell'avviso di pagamento impugnato, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., nonché, e comunque, di fornire, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., tutte le
informazioni occorrenti a identificare in ogni loro elemento i provvedimenti
concessori sottesi al medesimo avviso.
Con ogni più ampia riserva di modificare e precisare le domande ed eccezioni
formulate e svolgere nei termini di rito ogni produzione e richiesta istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di Roma adito, CP_1
Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto CP_1
inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, oltreché non
provate e, per l'effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di
[...]
oggetto del presente giudizio.” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31/05/2019, la parte attrice
indicata in epigrafe (avente causa dell' INPDAP) ha opposto l'avviso di pagamento n. 70004107/2018 notificato il 1 aprile 2019, per un importo di €
pagina 3 di 7 7.007,22 (ovvero € 2.378,82 per pagamento entro 30 giorni dalla notifica)
emesso a titolo di penale, interessi e spese di notifica per l'asseritamente tardivo pagamento del canone dovuto a titolo di c.o.s.a.p. per l'anno 2013 in relazione agli immobili indicati nell'allegato elenco chiedendone l'annullamento per inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - l'intervenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per l'anno 2013 da parte di in data 23/03/2013; - la Pt_1
formulazione in data 16/04/2019 di richiesta di sgravio per intervenuta prescrizione quinquennale;
- la non debenza del canone per l'intercapedine di via Calpurnio Pisone;
- l'intervenuta estinzione del preteso credito per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del preteso credito;
- l'illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza di annullamento in autotutela.
2. Costituitasi tardivamente ha eccepito la prescrizione CP_1
decennale del c.o.s.a.p., la mancanza di prova che le griglie ed intercapedini in questione siano componenti essenziali dell'edificio ed, in definitiva,
l'infondatezza delle domande attoree.
3. Disposto il rinvio della prima udienza, onde consentire a parte attrice il deposito della prova della notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
, la causa, documentalmente istruita, non richiesta dalle parti CP_1
pagina 4 di 7 l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva:
- il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998 , contiene tra l'altro , e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n.
448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
dirimente essendo la mancata dimostrazione ad opera di a ciò CP_1
pagina 5 di 7 onerata ex art. 2697 c.c., dell'esistenza di concessioni demaniali di suolo pubblico relative agli immobili in oggetto, quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata, non altrimenti desumibile neppure dalla relazione depositata (cf. doc. 3, fascicolo . CP_1
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone COSAP per l' annualità 2013 per CP_1
difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all' annualità 2013 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di pagamento opposto, ogni altro motivo restando assorbito.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione dei CP_1
parametri ministeriali di cui al DM 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, avuto riguardo all'attività difensiva svolta, nell'importo complessivo di € 2264,00, di cui € 264,00 per spese vive (CU e bollo), €
pagina 6 di 7 600,00, per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali (15%), ed oneri riflessi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto il canone di Pt_1
occupazione c.o.s.a.p relativo all' annualità 2013;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
70004107/2018 notificato il 1 aprile 2019;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 2.264,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri riflessi.
Roma, 02/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
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