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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 476/2025 v.g.
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
NN RI Presidente rel. est.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere
Lucia Marchesini Consigliere onorario
Lorenzo Salimbeni Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 476/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
4.06.1986
e
(C.F. ), nato a [...]ù) Parte_2 C.F._2
l'1.04.1981 assistiti e difesi – giusta procura allegata all'atto di reclamo – dall'Avv. Barbara Martedì del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, piazza Emilia n. 1, sono elettivamente domiciliati
RECLAMANTI nell'interesse del figlio minore:
- nato a [...]ù) il 18.11.2016 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha concluso per l'accoglimento del reclamo e la riforma del provvedimento impugnato
1 Provvedimento reclamato: decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il
25.2.2025 e notificato il 22.4.2025, nel procedimento n. 527/2023 avente ad
Oggetto: reclamo ex art. 31 D. Lgs. N. 286/1998
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali.
In data 6.04.2023, i reclamanti, cittadini peruviani, adivano il Tribunale per i Minorenni di Milano, depositando ricorso ex art. 31 D.Lgs n. 286/98, volto ad ottenere l'accertamento del loro diritto al permesso di soggiorno e per l'effetto, l'autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato italiano per un periodo di tempo determinato al fine di, in tesi, non ledere l'equilibrio psicofisico del figlio minore -
[...]
nato a [...]ù) il 18.11.2016. I ricorrenti rappresentavano Controparte_1
di essersi trasferiti in Italia nel 2022 in ragione della grave situazione socio-economica e politica del Paese di origine, caratterizzata da una grave inflazione, da instabilità politica e da una diffusa delinquenza legata al fenomeno dell'estorsione. Essi riferivano di poter contare sul sostegno dei cugini della sig.ra , già stabilmente residenti in Italia, i CP_1
quali avevano messo a loro disposizione un'abitazione e manifestato la disponibilità ad offrire loro un impiego presso la propria ditta con sede in Cologno Monzese, una volta regolarizzati. I ricorrenti rappresentavo, inoltre, di aver provveduto all'iscrizione del figlio minore presso la scuola elementare “Fratelli Cervi” di Milano, evidenziando come un eventuale rimpatrio in Perù avrebbe comportato un grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore, in quanto lo avrebbe sradicato dal contesto familiare e sociale ormai consolidato, esponendolo nuovamente ai rischi connessi alla situazione di violenza diffusa nel Paese d'origine.
Conclusivamente, i reclamanti chiedevano che il Tribunale “…autorizzi la permanenza in
Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano, come Controparte_1
prevede il disposto della citata norma, insieme a noi genitori e Parte_1
. Parte_2
2 Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto n. 2806/2025 emesso il
25.2.2025 e comunicato alle parti il 22.4.2025, rigettava il ricorso per infondatezza dei motivi.
Segnatamente, il Giudice di prime cure assumeva la predetta decisione sulla base del seguente iter motivazionale:
- in primo luogo, richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice deve effettuare un giudizio prognostico, utilizzando un approccio interdisciplinare per l'interpretazione in concreto dei “gravi motivi” connessi con lo sviluppo psicofisico del minore;
- in secondo luogo, il Tribunale riteneva che non sussistessero i requisiti richiesti ex lege per il rilascio del permesso di cui all'art. 31 D.Lgs n. 286/98; invero, osservava: “possono dirsi sussistenti le condizioni di grave pregiudizio psicofisico del minore previste dal 3° comma dell'art. 31 D.Lgs. n. 286/98 quando: il minore sia affetto da una malattia/rara patologia sufficientemente seria da rendere sconsigliabile un rientro nel paese
d'origine del bambino, dove non sono disponibili cure analoghe a quelle alle quali è sottoposto in
Italia; si è in presenza di una condizione di integrazione nel tessuto o sociale prolungata e positivamente radicata del minore e dei genitori tale da rendere pregiudizievole un suo rimpatrio a seguito del genitore espulso;
si è in presenza di nuclei familiari nei quali uno solo dei genitori sia privo di permesso di soggiorno, e pertanto l'espulsione del genitore potrebbe provocare una disgregazione del nucleo familiare con conseguente pregiudizio per il minore;
si tratti di minore in tenerissima età (significativamente considerata variabile dalla norma), sussista la effettiva idoneità del ricorrente ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantire la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui… nel caso di specie, non ricorrano le condizioni per concedere la richiesta autorizzazione, atteso che: entrambi i genitori sono irregolari sul territorio nazionale;
la Polizia Locale di Milano ha proceduto a visita domiciliare attestando l'effettiva dimora dei ricorrenti e del minore presso l'indirizzo indicato e la stessa Polizia Locale attesta che il minore è iscritto, ma ha frequentato poco la scuola e i genitori non sono stati solleciti nel giustificare le assenze né nel prendere contatti con l'Istituto scolastico;
il minore quindi non risulta particolarmente integrato nel territorio né risulta lo sforzo di integrazione della famiglia;
la Questura di Milano ha accertato che per entrambi i richiedenti
3 non risultano precedenti, carichi pendenti o segnalazioni di polizia;
il rigetto del ricorso quindi non si traduce in un grave pregiudizio per il minore visto lo scarso radicamento sul T.N. e non sussistendo altri presupposti”.
Avverso tale provvedimento i signori e Parte_1
hanno proposto reclamo in data 7.05.2025, Parte_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello della
Volontaria Giurisdizione accogliere il presente reclamo, previa sospensione dell'esecuzione del Decreto qui reclamato, e per l'effetto revocare il predetto Decreto emesso in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale dei Minorenni di Milano e per l'effetto autorizzare la permanenza sul territorio italiano, insieme ai genitori e per i gravi motivi connessi con lo Parte_1 Parte_2
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, Controparte_1
ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 D.Lgs. 286 /1998”.
[...]
I reclamanti hanno dedotto l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado, evidenziando che le indagini della Polizia Locale si sono concentrate presso la scuola elementare Fratelli Cervi Via dei Salci 2 a Milano ove il minore risultava iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 (docc. 5a-5b). Hanno rappresentato che dall'anno scolastico 2023/2024 e sino ad oggi (docc. 6a-6b-7), il minore è stato iscritto presso la scuola elementare statale “V. Russo”, ubicata in via Russo 27 a Milano, ove ha intrapreso un percorso didattico e di crescita relazionale molto positivo. In tale contesto scolastico non è stato rilevato alcun elemento indicativo di scarsa frequenza, né di mancata giustificazione delle assenze da parte dei genitori. I reclamanti hanno sostenuto che, dai documenti di valutazione prodotti, è emerso come il minore, nonostante le naturali prime difficoltà con la lingua italiana, si sia integrato prontamente nell'ambiente scolastico. Hanno pertanto dedotto che un eventuale rimpatrio determinerebbe un grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore, per il rischio di violenza a cui sarebbe esposto, anche in considerazione del fatto che lo stesso risiede in Italia dal 2022. I reclamanti hanno, infine, evidenziato che non sussistono ostacoli al loro trattenimento in
Italia, posto che a loro carico non risultano precedenti penali carichi pendenti o segnalazioni, da quando sono domiciliati in Italia vivono in contesti con sane relazioni, ottimi rapporti non solo con i loro connazionali ma anche con cittadini italiani. La loro
4 permanenza in Italia con un permesso di soggiorno, consentirebbe altresì al signor di iniziare a lavorare, come da dichiarazione di intenti della società EMMEPI Pt_2
SERVIZI srl (doc. 9).
In data 9.10.2025 parte reclamante ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, riportandosi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed insistendo sulle conclusioni ivi rassegnate.
All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c. come da provvedimento presidenziale del 12.5.2025, la Corte, raccolto il parere del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del reclamo e letta la nota depositata da parte reclamante che ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, si è riservata di decidere.
Motivi della decisione
Il reclamo è fondato per le ragioni di seguito espresse.
Premessa.
• L'art. 31 cit. delinea, due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l'assistenza e la cura del proprio familiare presso di sé, dall'altro il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri” (Cass. n. 21799/2010). Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare è distinta e subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione in esame, come risulta dalla rubrica
(“Disposizioni a favore dei minori”) e, ancor più significativamente, dall'essere la valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi” rimessa all'apprezzamento del
Tribunale per i minorenni. Ne deriva che l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psico-fisico del minore da un pericolo grave: questo è il bene giuridico protetto dalla norma.
5 • La temporaneità dell'autorizzazione non esclude poi che essa possa essere prorogata ove, al termine del periodo previsto, permanga la sua ragione giustificativa (cioè i “gravi motivi”), né che possa essere revocata prima della scadenza “quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio”, essendo la condizione psicofisica del minore naturalmente suscettibile di mutare nel tempo.
• La Corte di Cassazione, anche recentemente con la sentenza n. 15750/2019 ha ribadito che: …le Sezioni Unite hanno già chiarito, con la sentenza 25 ottobre 2010, n.
21799, che l'art. 31, comma 3, T.U. Imm. svolge la funzione di norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, apportando una deroga alla disciplina sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardare il preminente interesse del minore che si trova nel territorio italiano in situazioni nelle quali
l'allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'integrità psicofisica. In tale logica, esso "attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto della vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad esse sottoposti".
• Si tratta di una deroga alle norme comuni sull'ingresso e soggiorno degli stranieri, ma non per questo eccezionale. Le Sezioni Unite, hanno infatti evidenziato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo, sicché la portata dell'art. 31, comma 3, non è costretta nei confini angusti dell'emergenza sanitaria o della grave patologia del minore. Svincolata dall'eccezionalità come condizione di operatività, tale disposizione, formulata con la tecnica della clausola generale, è suscettibile di comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. 6 • La giurisprudenza successiva ha recepito e sviluppato i principi enunciati dalle
Sezioni Unite, interpretando "in senso ampio" (Cass., Sez. I, 17 aprile 2019, n.
10785) i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Si è così affermato (Cass., Sez. VI-1, 29 gennaio 2016, n. 1824; Cass., Sez. VI-1, 5 marzo
2018, n. 5084) che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro
Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi.
• Si è inoltre evidenziato (Cass., Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 4197) che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare.
• Resta fermo il principio fondamentale espresso dalla norma in commento, in forza del quale: … Cassazione civile, 06/12/2021, n.38661: in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 che il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento delle proprie condizioni di vita).
• La S.C, ha recentemente (Cassazione civile sez. I, 31/12/2021, n. 42143) altresì statuito che: … in tema di richiesta di temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, il giudice del merito deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se
7 l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psicologico o fisico dovuto al rimpatrio, che può scaturire anche solo dalla mancanza di una figura genitoriale di riferimento… .
• È poi da condividersi il principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di speciale autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia: “…il presupposto dei
'gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico' del minore devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, tali sa comportare una compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, che non è evitabile, se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa. In particolare, il soggetto che richiede l'autorizzazione ha l'onere di allegare la specifica situazione di pregiudizio grave e deve altresì dedurre, in modo specifico, il disagio psico -fisico arrecato al minore, non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali oppure la generica allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore...” Corte appello Catanzaro, sez. I, 15/02/2021.
• Infine, con specifico riguardo al bilanciamento degli interessi in discussione, il giudice di legittimità ha da ultimo evidenziato come: … in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, n.3728).
Venendo all'esame del caso di specie, si osserva quanto segue.
Risulta accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa di parte reclamante e delle indagini disposte dal Tribunale per i Minorenni, che i ricorrenti,
e a cui carico non Parte_1 Parte_2 8 constano procedimenti penali, risiedono stabilmente in Italia dal 2022 unitamente al figlio minore, avendo fatto ingresso nel territorio nazionale in virtù del regime di esenzione dal visto per motivi turistici previsto per i cittadini peruviani. Il nucleo familiare dispone di una sistemazione abitativa idonea, sita in Milano, via Rovereto n. 1, messa a disposizione dal cugino della sig.ra , il quale ha altresì manifestato la CP_1
disponibilità ad offrire un impiego alla medesima presso la propria impresa di pulizie, subordinatamente alla regolarizzazione della sua posizione. Anche il sig. risulta Pt_2
destinatario di una proposta lavorativa da parte della società condizionata alla Pt_3
regolarizzazione della sua posizione migratoria. Risulta, inoltre, che in Italia vivono numerosi parenti del ramo materno, fra cui i cugini della sig.ra e i loro figli, già CP_1
stabilmente integrati nel tessuto sociale italiano, elemento che costituisce un ulteriore fattore di radicamento e supporto per il nucleo.
Particolarmente rilevante ai fini del presente procedimento è la condizione del minore, il quale, come emerso in sede di audizione avanti il Tribunale per i Minorenni in data
29.07.2024 e come provato documentalmente nel presente giudizio, frequenta con regolarità la scuola primaria “V. Russo” di Milano, sita in via Russo n. 27. Dalle schede di valutazione versate in atti relative a più anni scolastici, si desume:
- che, nonostante le iniziali difficoltà linguistiche, il minore ha dimostrato una significativa capacità di adattamento e crescita, integrandosi pienamente nel contesto scolastico e sociale;
- che ha acquisito competenze linguistiche e personali adeguate all'età, instaurando relazioni positive e stabili con i coetanei e con il corpo docente;
- che ha avviato attività extrascolastiche, come attestato dalla domanda di iscrizione presso un club sportivo prodotta in sede di deposito di note sostitutive, segno ulteriore di un processo di integrazione in corso e di una partecipazione attiva nel contesto socio- culturale di riferimento.
In tale complessiva situazione il rientro del nucleo familiare nel Paese di origine, dove lo stesso non può più disporre di riferimenti abitativi e lavorativi, comporterebbe non solo uno sradicamento dalla realtà sociale italiana nella quale ormai dell'età di quasi 9 CP_1
anni, si è ormai integrato grazie al percorso scolastico, ma anche la separazione da un
9 ambiente familiare coeso che attualmente offre al nucleo indispensabili supporti affettivi ed economici, dei quali si troverebbe privo nel Paese di origine. Tale evenienza, quindi, esporrebbe il minore ad una condizione di grave e certo pregiudizio, sia con riferimento alla situazione di precarietà esistenziale nella quale il nucleo si verrebbe a trovare, sia in considerazione dello sforzo che il bambino dovrebbe profondere per avviare nuovi processi di adattamento e di integrazione nella realtà sociale peruviana, ormai abbandonata da più di tre anni, con conseguente vanificazione dei progressi già compiuti in ambito scolastico e relazionale sul territorio italiano.
A tale riguardo, va rilevato che la particolare fascia di età del minore, nella quale cominciano ad avviarsi significative dinamiche di socializzazione e di integrazione nel gruppo dei pari, consente di affermare che il suo sradicamento dall'Italia, dove, come detto, il bambino si è positivamente inserito, determinerebbe un peggioramento delle sue condizioni di vita ed una destabilizzazione emotiva, con effetti potenzialmente duraturi sul piano dello sviluppo personale e relazionale.
Tenuto conto di quanto precede, la pronuncia di primo grado deve essere integralmente riformata con conseguente autorizzazione dei ricorrenti a permanere in
Italia, unitamente al figlio minore, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 286/98, per un periodo che si stima di determinare in due anni in considerazione dell'accompagnamento educativo e scolastico del minore.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 31 D. Lgs. n. 286/98, in riforma del decreto impugnato n.
2806/2025 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 25.2.2025 e notificato il
22.4.2025, nel procedimento n. 527/2023
AUTORIZZA
nata a [...]ù) il 4.06.1986 e Parte_1 [...]
nato a [...]ù) l'1.04.1981 a permanere in Italia unitamente Parte_2
al figlio minore nato a [...]ù) il Controparte_1
18.11.2016 per la durata di anni due dalla comunicazione del presente decreto.
Si comunichi alle parti, al Consolato del Perù, alla Questura di Milano – Ufficio
Immigrazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10 Così deciso in Milano, il 14.10.2025
Il Presidente est.
NN RI
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