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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 482/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. A. M. Balsamo
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di
[...]
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. M. Luzi
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.1.2020 depositato innanzi il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1
di addebito n. 5932019000875023000 notificato il 28.11.2019 con cui l' sulla CP_1
base dell'accertamento unificato in forza del quale era stato C.F._2
accertato un maggior reddito intimava il pagamento della somma di € 2.920,00 per contributi IVS dovuti alla gestione Artigiani dal 1/2013 al 12/2013.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per vizi formali nonché l'infondatezza della pretesa erariale per intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 4953/2021 del 30.11.2021 il primo giudice dichiarava, preliminarmente, tardive le eccezioni integranti un'opposizione agli atti esecutivi poiché proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. atteso che l'avviso di addebito impugnato risultava notificato il 28.11.2019 mentre il ricorso era stato depositato in data 7.1.2020.
Nel merito, rigettava l'eccezione di prescrizione attesa l'idoneità dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TYS01RD01898 ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
30.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
In data 22.5.2022 l'appellante dava atto che la Corte di Cassazione innanzi al quale pendeva il ricorso avverso l'accertamento dal quale era C.F._2
scaturito l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, con decreto del
09.05.2023 dichiarava l'estinzione del giudizio poiché nelle more del processo si era avvalsa della definizione delle liti fiscali ex art. 1, commi da 186 a 205, L. n.
197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio de quo.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, accertata la pendenza di altro giudizio di merito innanzi la CTP di Catania avente ad oggetto l'atto presupposto all'avviso di addebito impugnato, ha ritenuto la causa matura per la decisone. Indi, rileva che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio innanzi la CTP, atteso che lo stesso avrebbe potuto influire sulle sorti dell'atto impugnato.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 116
c.p.c. stante l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali. In particolar modo sostiene che dall'accertamento prodotto dall' era possibile evincere che sono state C.F._2 CP_1
richieste due volte le stesse somme dapprima con l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e successivamente con l'avviso impugnato.
3. Infine, richiama pedissequamente i pretesi vizi formali dell'avviso di addebito (violazione dello “schema tipico” normativamente previsto per l'avviso di addebito, mancata sottoscrizione del medesimo da parte di un funzionario non legittimato, carenza di sottoscrizione del dirigente, incerta determinazione delle somme richieste, insufficiente indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione dell'agente della riscossione) esplicati nel ricorso introduttivo.
4. Va preliminarmente rilevato che l'estinzione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate per effetto della definizione delle liti fiscali ex art. 1, commi da 186 a 205, L. n.
197/2022 non ha alcuna incidenza nel presente procedimento, nel quale l'obbligazione contributiva è stata contestata sollevando, nel merito, esclusivamente l'eccezione di prescrizione. Nessuna contestazione riguardante la sussistenza del maggior reddito accertato in sede fiscale e, conseguentemente, dell'obbligazione contributiva è stata avanzata dall'appellante in primo grado. 5. L'autonomia dei due giudizi, quello tributario e quello contributivo, comporta l'infondatezza del primo motivo di appello, riguardante l'applicazione dell'art. 295
c.p.c., che il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio in considerazione del giudizio pendente in sede tributaria.
Invero, “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate)” (Cassazione civile sez. VI,
24/05/2018, n.12996).
6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la circostanza della duplicazione del titolo esecutivo non è stata dedotta in primo grado. In ogni caso si rileva che l'unico titolo esecutivo per il pagamento dei contributi previdenziali è l'avviso di addebito opposto, non avendo l'accertamento tributario tale valore.
7. Quanto, infine, ai vizi formali dell'avviso di addebito, essendo stati qualificati dal tribunale quale opposizione agli atti esecutivi non possono essere oggetto di appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c.: “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” Cassazione civile sez. III,
26/06/2023, n.18230).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della causa e l'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.458,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 482/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. A. M. Balsamo
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di
[...]
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. M. Luzi
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.1.2020 depositato innanzi il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1
di addebito n. 5932019000875023000 notificato il 28.11.2019 con cui l' sulla CP_1
base dell'accertamento unificato in forza del quale era stato C.F._2
accertato un maggior reddito intimava il pagamento della somma di € 2.920,00 per contributi IVS dovuti alla gestione Artigiani dal 1/2013 al 12/2013.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito per vizi formali nonché l'infondatezza della pretesa erariale per intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 4953/2021 del 30.11.2021 il primo giudice dichiarava, preliminarmente, tardive le eccezioni integranti un'opposizione agli atti esecutivi poiché proposte oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. atteso che l'avviso di addebito impugnato risultava notificato il 28.11.2019 mentre il ricorso era stato depositato in data 7.1.2020.
Nel merito, rigettava l'eccezione di prescrizione attesa l'idoneità dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TYS01RD01898 ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
30.5.2022; resisteva al gravame l' CP_1
In data 22.5.2022 l'appellante dava atto che la Corte di Cassazione innanzi al quale pendeva il ricorso avverso l'accertamento dal quale era C.F._2
scaturito l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, con decreto del
09.05.2023 dichiarava l'estinzione del giudizio poiché nelle more del processo si era avvalsa della definizione delle liti fiscali ex art. 1, commi da 186 a 205, L. n.
197/2022 (Legge di Bilancio 2023), e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio de quo.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui, accertata la pendenza di altro giudizio di merito innanzi la CTP di Catania avente ad oggetto l'atto presupposto all'avviso di addebito impugnato, ha ritenuto la causa matura per la decisone. Indi, rileva che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio innanzi la CTP, atteso che lo stesso avrebbe potuto influire sulle sorti dell'atto impugnato.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 116
c.p.c. stante l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali. In particolar modo sostiene che dall'accertamento prodotto dall' era possibile evincere che sono state C.F._2 CP_1
richieste due volte le stesse somme dapprima con l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e successivamente con l'avviso impugnato.
3. Infine, richiama pedissequamente i pretesi vizi formali dell'avviso di addebito (violazione dello “schema tipico” normativamente previsto per l'avviso di addebito, mancata sottoscrizione del medesimo da parte di un funzionario non legittimato, carenza di sottoscrizione del dirigente, incerta determinazione delle somme richieste, insufficiente indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione dell'agente della riscossione) esplicati nel ricorso introduttivo.
4. Va preliminarmente rilevato che l'estinzione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate per effetto della definizione delle liti fiscali ex art. 1, commi da 186 a 205, L. n.
197/2022 non ha alcuna incidenza nel presente procedimento, nel quale l'obbligazione contributiva è stata contestata sollevando, nel merito, esclusivamente l'eccezione di prescrizione. Nessuna contestazione riguardante la sussistenza del maggior reddito accertato in sede fiscale e, conseguentemente, dell'obbligazione contributiva è stata avanzata dall'appellante in primo grado. 5. L'autonomia dei due giudizi, quello tributario e quello contributivo, comporta l'infondatezza del primo motivo di appello, riguardante l'applicazione dell'art. 295
c.p.c., che il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio in considerazione del giudizio pendente in sede tributaria.
Invero, “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate)” (Cassazione civile sez. VI,
24/05/2018, n.12996).
6. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la circostanza della duplicazione del titolo esecutivo non è stata dedotta in primo grado. In ogni caso si rileva che l'unico titolo esecutivo per il pagamento dei contributi previdenziali è l'avviso di addebito opposto, non avendo l'accertamento tributario tale valore.
7. Quanto, infine, ai vizi formali dell'avviso di addebito, essendo stati qualificati dal tribunale quale opposizione agli atti esecutivi non possono essere oggetto di appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c.: “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” Cassazione civile sez. III,
26/06/2023, n.18230).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della causa e l'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.458,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi