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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5529/2023 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4277/2023, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” e trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
(già ) (c.f. e P.IVA , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato alle liti rilasciato su documento informatico, separato e congiunto all'atto di appello da ritenersi apposta in calce allo stesso, dall'avv. BRUNO AMIRANTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, in virtù della delibera di GC n. 05 del 24.1.2024 e successiva determina dirigenziale n. 10 del 2.2.2024, nonché di procura speciale ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione e da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. TOMMASO CASTIELLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Aversa (CE) alla C.F._2
via Filippo Saporito n. 56;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello la società impugnava la sentenza n. 4277/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
di Napoli Nord in data 22.11.2023, con la quale, il primo giudice, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3736/2019 da essa proposta, revocava il decreto monitorio e condannava il
[...]
(ora a pagare in favore del convenuto la somma di € Parte_2 Parte_1 CP_1
911.300,96, oltre interessi e spese di lite. A fondamento dell'impugnazione riproponeva in via preliminare il difetto di competenza per territorio del giudice adito, erroneamente disattesa dal
Tribunale, e nel merito censurava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare dell'atto ricognitivo del 2019, erroneamente ritenuto idoneo ad assorbire anche gli effetti della compensazione di cui al precedente atto sottoscritto tra le parti nel 2018.
Costituendosi in giudizio il , ribadendo la tardività della compensazione Controparte_1 eccepita dalla società appellante, insisteva per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 12.6.2024, fissata per la trattazione davanti all'istruttore, il giudice, letti gli atti, proponeva alle parti di conciliare la lite, indicando le condizioni dell'eventuale accordo e rinviava a tal fine la causa all'udienza del 10.7.2024.
A tale udienza, la parte appellante rappresentava l'impossibilità, allo stato, di conciliare la causa alle condizioni indicate dal giudice ed insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la decisione davanti al collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.11.2026. Nelle more, tuttavia, le parti depositavano istanza sottoscritta da entrambe, nella quale dichiaravano che “essendo venuto meno l'interesse all'impugnativa de qua per effetto dell'intervenuta transazione della lite, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'impugnazione, agli atti del giudizio e ai diritti ad esso sottesi, ex artt.
306 e 359 c.p.c., sì che chiede dichiararsi l'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Il giudice istruttore, a cui la causa era stata rimessa per il prosieguo dopo la decisione sulla sospensiva, quindi, ritenuto, per esigenze di economia processuale e nell'interesse delle parti di dover anticipare l'udienza già fissata per la discussione, fissava per la discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la nuova udienza del 14.5.2025.
All'odierna udienza, il procuratore costituito per il Comune appellato depositava note di trattazione scritta, ribadendo l'intervenuta transazione e la rinuncia delle parti agli atti del giudizio ed insistendo, così come già richiesto nell'atto di rinuncia reciprocamente sottoscritto ed accettato, affinché il collegio decidesse la causa dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del
2 contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Udita, quindi, la relazione del giudice istruttore il collegio ha pronunciato la presente sentenza.
Preliminarmente, va dato atto che le parti con note depositate telematicamente in data 6.12.2024
(per l'appellante) e 6.3.2025 (per l'appellato) hanno dichiarato di aver transatto la lite pendente ed hanno concordemente chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Pur rinunciando reciprocamente agli atti, di fatto le parti, richiamando l'accordo transattivo tra di loro intercorso, hanno rappresentato di non aver più interesse alla definizione della controversia, tanto che nella rinuncia è compresa anche la reciproca rinuncia ai diritti fatti valere nel giudizio e congiuntamente hanno concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Visto l'esito della lite e la concorde richiesta delle parti, vanno anche dichiarate integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnativa della sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4277/2023 pubblicata il 22.11.2023, proposta dalla nei confronti del Parte_3
, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5529/2023 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4277/2023, avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo” e trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
(già ) (c.f. e P.IVA , in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato alle liti rilasciato su documento informatico, separato e congiunto all'atto di appello da ritenersi apposta in calce allo stesso, dall'avv. BRUNO AMIRANTE (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 lo studio di quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, in virtù della delibera di GC n. 05 del 24.1.2024 e successiva determina dirigenziale n. 10 del 2.2.2024, nonché di procura speciale ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione e da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. TOMMASO CASTIELLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Aversa (CE) alla C.F._2
via Filippo Saporito n. 56;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello la società impugnava la sentenza n. 4277/2023 emessa dal Tribunale Parte_1
di Napoli Nord in data 22.11.2023, con la quale, il primo giudice, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3736/2019 da essa proposta, revocava il decreto monitorio e condannava il
[...]
(ora a pagare in favore del convenuto la somma di € Parte_2 Parte_1 CP_1
911.300,96, oltre interessi e spese di lite. A fondamento dell'impugnazione riproponeva in via preliminare il difetto di competenza per territorio del giudice adito, erroneamente disattesa dal
Tribunale, e nel merito censurava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare dell'atto ricognitivo del 2019, erroneamente ritenuto idoneo ad assorbire anche gli effetti della compensazione di cui al precedente atto sottoscritto tra le parti nel 2018.
Costituendosi in giudizio il , ribadendo la tardività della compensazione Controparte_1 eccepita dalla società appellante, insisteva per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 12.6.2024, fissata per la trattazione davanti all'istruttore, il giudice, letti gli atti, proponeva alle parti di conciliare la lite, indicando le condizioni dell'eventuale accordo e rinviava a tal fine la causa all'udienza del 10.7.2024.
A tale udienza, la parte appellante rappresentava l'impossibilità, allo stato, di conciliare la causa alle condizioni indicate dal giudice ed insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la decisione davanti al collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.11.2026. Nelle more, tuttavia, le parti depositavano istanza sottoscritta da entrambe, nella quale dichiaravano che “essendo venuto meno l'interesse all'impugnativa de qua per effetto dell'intervenuta transazione della lite, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'impugnazione, agli atti del giudizio e ai diritti ad esso sottesi, ex artt.
306 e 359 c.p.c., sì che chiede dichiararsi l'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Il giudice istruttore, a cui la causa era stata rimessa per il prosieguo dopo la decisione sulla sospensiva, quindi, ritenuto, per esigenze di economia processuale e nell'interesse delle parti di dover anticipare l'udienza già fissata per la discussione, fissava per la discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la nuova udienza del 14.5.2025.
All'odierna udienza, il procuratore costituito per il Comune appellato depositava note di trattazione scritta, ribadendo l'intervenuta transazione e la rinuncia delle parti agli atti del giudizio ed insistendo, così come già richiesto nell'atto di rinuncia reciprocamente sottoscritto ed accettato, affinché il collegio decidesse la causa dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del
2 contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Udita, quindi, la relazione del giudice istruttore il collegio ha pronunciato la presente sentenza.
Preliminarmente, va dato atto che le parti con note depositate telematicamente in data 6.12.2024
(per l'appellante) e 6.3.2025 (per l'appellato) hanno dichiarato di aver transatto la lite pendente ed hanno concordemente chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Pur rinunciando reciprocamente agli atti, di fatto le parti, richiamando l'accordo transattivo tra di loro intercorso, hanno rappresentato di non aver più interesse alla definizione della controversia, tanto che nella rinuncia è compresa anche la reciproca rinuncia ai diritti fatti valere nel giudizio e congiuntamente hanno concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Detta richiesta va, quindi, accolta e va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione della controversia.
Visto l'esito della lite e la concorde richiesta delle parti, vanno anche dichiarate integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnativa della sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4277/2023 pubblicata il 22.11.2023, proposta dalla nei confronti del Parte_3
, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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