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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12087 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28561/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL CH, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.)
nella controversia in primo grado iscritta al n° 28561/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 29, Parte_1
presso lo studio degli Avvocati Giorgio Vasi e Marina Rossi che lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e pagina 1 di 7 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Graglia, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
del 15/11/2021 rep. n. 21535/2021, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione di nuovo difensore,
-parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910-BU
1267764 - accertamento negativo canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via Sebastiano Satta n. 23 per il periodo 1994-2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e
[...]
ha formulato in comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione, previa emissione dell'ordinanza di
sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione del pagamento,
In via preliminare - accertare e dichiarare prescritte ex art 2948 c.c le somme
richieste a titolo di canoni di locazione dal 1994 al 2015 e, per effetto
dichiarare tenuto al pagamento della somma di € 213,93 o Parte_1
quella diversa ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 7 Nel merito - Per le ragioni sopra esposte, dichiarare inefficace e/o illegittimo,
e comunque revocare e/o annullare, il provvedimento di ingiunzione
impugnato. - Con vittoria di spese legali”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - Rigettare CP_1
tutte le domande formulate nei confronti di in quanto CP_1
improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
PQM
- Si chiede,
dunque, la reiezione della domanda attorea, con ogni conseguenza per quanto
riguarda le spese di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/04/2021, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa,
l'accertamento negativo dei canoni di locazione pretesi da con CP_1
ingiunzione di pagamento prot. n. QC 131258 del 31/12/2020 notificata in data 15/02/2021 per l'importo complessivo di euro 4.511,39 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 1994-2020, ed euro 1.496,14 a titolo di interessi moratori, deducendo: - l'intervenuta prescrizione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi, dei canoni richiesti per le annualità dal 1994 al
2015; - la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità legittimanti pagina 3 di 7 l'emissione di ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 stante la genericità
della richiesta.
2. Costituitasi ha dedotto che con nota del 16/08/2021, il CP_1
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha accertato che “sulla base di
una verifica della documentazione in possesso della scrivente
Amministrazione, è emerso che siano esigibili le sole somme a partire dal 15
febbraio 2016, ovvero relative all'ultimo quinquennio non prescritto. Pertanto,
si procederà al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto con il supporto del
gestore e con la conseguente emissione degli atti in autotutela di competenza”;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda attorea “dal momento che
l'Amministrazione sta provvedendo all'annullamento dell'atto impugnato e
alla contestuale emissione di nuovo atto di costituzione in mora contenente le
somme dovute ricalcolate”.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, non coltivata dalla parte attrice alla prima udienza, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le deduzioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
pagina 4 di 7 quindi, trattata in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c, , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg.
ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C. , sent. n. CP_2
12002 del 28.05.2014), dalla documentazione offerta in comunicazione da in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, CP_1
segnatamente, dalla nota a firma del Direttore Dipartimento Patrimonio e
Politiche abitative – prot. n. QC 42903 del 16/08/2021- risulta che l'amministrazione ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore, dichiarando espressamente essere esigibili , sulla base della documentazione presente in atti, le sole somme relative all'ultimo quinquennio non prescritto a partire dal 18/02/2016, con la precisazione che
“Pertanto si procederà al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto con il
supporto del gestore e con la conseguente emissione degli atti in autotutela di
competenza”. (cfr. nota del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche
abitative – prot. n. QC 42903 del 16/08/2021, fascicolo . CP_1
pagina 5 di 7 tuttavia, non ha fruito dei richiesti termini ex art. 183, co. 6, CP_1
c.p.c. e non ha depositato, neppure successivamente alcun provvedimento di annullamento in autotutela.
Ciò posto, si osserva che nessun canone di locazione è dovuto dall'opponente,
per il periodo 1994-2016, non dimostrata essendo, da a ciò CP_1
onerata ex art. 2697 c.c., l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione ai canoni di locazione richiesti per il periodo CP_1
1994-2016 per intervenuta prescrizione quinquennale;
- in conseguenza, non dovuti risultano i pretesi canoni di locazione per il periodo decorrente dal 1994 fino al 18/02/2016 e nulla ed inefficace risulta la ingiunzione di pagamento opposta, dovendo procedersi al ricalcolo delle somme effettivamente dovute, ogni altro motivo restando assorbito
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase CP_1
istruttoria/trattazione in effetti non espletata, in complessivi euro 2.164,00, di pagina 6 di 7 cui euro 264,00 per spese vive (CU e bollo), euro 500,00 per fase studio, euro
500,00 per fase introduttiva, euro 900,00 per fase decisionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti da i Parte_1
canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via Sebastiano Satta n.
23 per il periodo 1994-2016 per intervenuta prescrizione;
-) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento n. prot. n. QC 131258 del 31/12/2020 notificata in data 15/02/2021;
-) condanna al pagamento in favore della parte attrice delle CP_1
spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 2.164,00,
oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30/08/2025
Il giudice
IL CH
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL CH, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.)
nella controversia in primo grado iscritta al n° 28561/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 29, Parte_1
presso lo studio degli Avvocati Giorgio Vasi e Marina Rossi che lo rappresentano e difendono per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di citazione;
- parte attrice–
e pagina 1 di 7 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
Federica Graglia, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.
del 15/11/2021 rep. n. 21535/2021, allegata alla comparsa di Persona_1
costituzione di nuovo difensore,
-parte convenuta -
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910-BU
1267764 - accertamento negativo canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via Sebastiano Satta n. 23 per il periodo 1994-2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e
[...]
ha formulato in comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione, previa emissione dell'ordinanza di
sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione del pagamento,
In via preliminare - accertare e dichiarare prescritte ex art 2948 c.c le somme
richieste a titolo di canoni di locazione dal 1994 al 2015 e, per effetto
dichiarare tenuto al pagamento della somma di € 213,93 o Parte_1
quella diversa ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 7 Nel merito - Per le ragioni sopra esposte, dichiarare inefficace e/o illegittimo,
e comunque revocare e/o annullare, il provvedimento di ingiunzione
impugnato. - Con vittoria di spese legali”.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - Rigettare CP_1
tutte le domande formulate nei confronti di in quanto CP_1
improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
PQM
- Si chiede,
dunque, la reiezione della domanda attorea, con ogni conseguenza per quanto
riguarda le spese di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14/04/2021, la parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa,
l'accertamento negativo dei canoni di locazione pretesi da con CP_1
ingiunzione di pagamento prot. n. QC 131258 del 31/12/2020 notificata in data 15/02/2021 per l'importo complessivo di euro 4.511,39 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo 1994-2020, ed euro 1.496,14 a titolo di interessi moratori, deducendo: - l'intervenuta prescrizione quinquennale, in mancanza di atti interruttivi, dei canoni richiesti per le annualità dal 1994 al
2015; - la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità legittimanti pagina 3 di 7 l'emissione di ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 stante la genericità
della richiesta.
2. Costituitasi ha dedotto che con nota del 16/08/2021, il CP_1
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha accertato che “sulla base di
una verifica della documentazione in possesso della scrivente
Amministrazione, è emerso che siano esigibili le sole somme a partire dal 15
febbraio 2016, ovvero relative all'ultimo quinquennio non prescritto. Pertanto,
si procederà al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto con il supporto del
gestore e con la conseguente emissione degli atti in autotutela di competenza”;
ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda attorea “dal momento che
l'Amministrazione sta provvedendo all'annullamento dell'atto impugnato e
alla contestuale emissione di nuovo atto di costituzione in mora contenente le
somme dovute ricalcolate”.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, non coltivata dalla parte attrice alla prima udienza, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le deduzioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni,
pagina 4 di 7 quindi, trattata in forma scritta, ex art. 127 ter c.p.c, , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg.
ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C. , sent. n. CP_2
12002 del 28.05.2014), dalla documentazione offerta in comunicazione da in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, CP_1
segnatamente, dalla nota a firma del Direttore Dipartimento Patrimonio e
Politiche abitative – prot. n. QC 42903 del 16/08/2021- risulta che l'amministrazione ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore, dichiarando espressamente essere esigibili , sulla base della documentazione presente in atti, le sole somme relative all'ultimo quinquennio non prescritto a partire dal 18/02/2016, con la precisazione che
“Pertanto si procederà al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto con il
supporto del gestore e con la conseguente emissione degli atti in autotutela di
competenza”. (cfr. nota del Direttore Dipartimento Patrimonio e Politiche
abitative – prot. n. QC 42903 del 16/08/2021, fascicolo . CP_1
pagina 5 di 7 tuttavia, non ha fruito dei richiesti termini ex art. 183, co. 6, CP_1
c.p.c. e non ha depositato, neppure successivamente alcun provvedimento di annullamento in autotutela.
Ciò posto, si osserva che nessun canone di locazione è dovuto dall'opponente,
per il periodo 1994-2016, non dimostrata essendo, da a ciò CP_1
onerata ex art. 2697 c.c., l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione ai canoni di locazione richiesti per il periodo CP_1
1994-2016 per intervenuta prescrizione quinquennale;
- in conseguenza, non dovuti risultano i pretesi canoni di locazione per il periodo decorrente dal 1994 fino al 18/02/2016 e nulla ed inefficace risulta la ingiunzione di pagamento opposta, dovendo procedersi al ricalcolo delle somme effettivamente dovute, ogni altro motivo restando assorbito
5. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase CP_1
istruttoria/trattazione in effetti non espletata, in complessivi euro 2.164,00, di pagina 6 di 7 cui euro 264,00 per spese vive (CU e bollo), euro 500,00 per fase studio, euro
500,00 per fase introduttiva, euro 900,00 per fase decisionale oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti da i Parte_1
canoni di locazione relativi all'immobile sito in Roma, via Sebastiano Satta n.
23 per il periodo 1994-2016 per intervenuta prescrizione;
-) per l'effetto dichiara nulla e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento n. prot. n. QC 131258 del 31/12/2020 notificata in data 15/02/2021;
-) condanna al pagamento in favore della parte attrice delle CP_1
spese di lite liquidate, come in parte motiva, in complessivi euro 2.164,00,
oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 30/08/2025
Il giudice
IL CH
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