Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10448 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
4 0 448 /0 1 R PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 13416/00 - Consigliere- Dott. Olindo SCHETTINO Cron.23066 Rep. 3523 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 02/02/01 Rel. Consigliere C.C. Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE.. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 3000 per diritti L AL DI GI PI AL & C SAS, in IMPRESA ||-0-1-AGO 2001--- IL CANCELLIERE AL GI PI, persona del suo Amm.re domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO 59, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ELIO ATTINA' 15S 13000 "difesa CANCELLERIA difonde -dagli avvocati LORENZO PELLICANO', ELENA SCORBATTI, giusta delega in atti;
ricorrente DE345245
contro
MI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende, giusta delega in2001 222 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 6026/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 18/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, rigetti il ricorso con tutte le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21/12/93 la s.a.s. ES TA di GI PI TA & C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Graziano ER, titolare dell'omonima ditta individuale, per sentir dichiarare che costui non aveva adempiuto al contratto di appalto di cui all'ordine 30/6/93 e che pertanto non gli era dovuto alcun corrispettivo. Il convenuto, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito indicando come competente il Tribunale di EV (quale forum rei e quale forum contractus) ovvero quello di LL (quale destinatae solutionis). Nel merito chiedeva ilforum rigetto della domanda. Rinviata al definitivo la questione di competenza, veniva espletata l'istruttoria, dopo di che il Giudice Unico, al quale la causa veniva assegnata a seguito dell'entrata in vigore della legge n.276/97, dichiarava territoriale del Tribunale di Milanol'incompetenza indicando come competente il tribunale di EV, luogo in cui si radicava il forum contractus. Contro la sentenza 1' ES TA ha proposto regolamento di competenza deducendo, con un unico motivo di censura, che il luogo di conclusione del contratto doveva individuarsi in Milano e non in EV, in tal senso dovendo essere interpretate le dichiarazioni rese dai testi. Al gravame ha resistito il ER con una memoria la quale ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità con regolamento per tardiva notifica delrichiesto del ricorso. La ricorrente ha, a sua volta, depositato una memoria Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso I infondata e va respinta. La sentenza è stata comunicata ex art.140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale il 27/5/2000 e spedizione, nello stesso giorno, di raccomandata ritirata il 29/5/2000. Dovendo il termine di 30 giorni stabilito dall'art.47 c.p.c. computarsi dalla data di spedizione della raccomandata e cadendo il dies a quo in un giorno festivo (il 28/5/200 era domenica), il termine iniziava a decorrere il 29/5/2000 e scadeva il 27/6/2000, giorno in cui è avvenuta la notifica del ricorso, che, pertanto, è tempestivo. II Nel merito il ricorso va disatteso. La sentenza ha ritenuto che l'ordine inviato al ER con la raccomandata RRdall'ES TA del 30/6/93 costituiva, in relazione al suo contenuto (in cui si faceva riferimento ad "accordi intercorsi"), accettazione della proposta contrattuale formulata dal ER alla TA. Di conseguenza, avuto riguardo al disposto degli artt.1326 e 1327 C.C., ha correttamente ritenuto che il contratto di appalto si era perfezionato nel momento in cui tale accettazione era pervenuta nella sede dell'ES ER, e cioè a EV. La ricorrente, facendo riferimento soltanto alla prova testimoniale (di cui prospetta una diversa valutazione, inammissibile in sede di legittimità), cerca di accreditare la tesi di una conclusione del contratto a Milano senza censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza, basata sull'interpretazione della prova documentale (costituita dall'ordine inviato dalla TA al ER), valutazione rispetto alla quale la prova testimoniale non appare decisiva essendo stata considerata dal giudicante soltanto come elemento di conferma del dato documentale. Consegue il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichter by expetu sel t all di previse I La Corte rigetta il ricorso;
Compensa le spese. Roma, 2 febbraio 2001 Il presidente L'estensore ambell •Spadone IL CANCELENE 01 Francesco Catania 109T 250.000 456T 40000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA TOT240000 Roma 1 AGO 2001 IL CANCELLERE C1 01 France Catania UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data an.553996. versate £. 290.000 DUECENTONOV A (lire p. Il Dirigent (D.ssa Maria PO)Responsable Servizio Al aiori (D/M CHINA)