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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 299/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
LO, vicolo Trieste n.3, rappresentato e difeso dall'avvocato Avv. Sonia ZARBO (c.f.) del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VENEGONO SUPERIORE (VA)Via Pasubio, 63 (Tel./Fax
0331318071, pec: Email_1
-attore-
E
con sede in Cologno Monzese (MI), via A. Volta 16 (C.F./P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosanna Ricci ( ) del foro di Milano, presso il cui studio in Milano in Piazza Fontana n. 6, è C.F._2 elettivamente domiciliata (fax 02/7628121; pec: Email_2
-convenuta –
E
Controparte_2
-convenuta contumace-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da risarcimento del danno conseguente a lesione da sinistro stradale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16 settembre–il cui esito è stato comunicato il giorno successivo- la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1 NEL MERITO
-accertare e dichiarare l'esclusiva e/o concorrente responsabilità della signora , residente Controparte_2 in Oltrona di San Mamette (CO), in Via Roma n. 33/A, quale conducente dell'autovettura ES, targata
EM371AX, assicurato con (n. polizza DLI503654116), nella causazione del sinistro per cui è causa, CP_3
e per l'effetto condannarla in solido, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, con la società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa tenuta e
[...] contrattualmente obbligata a manlevarla da siffatte responsabilità, al pagamento in favore del signor
dell'importo pari ad € 68.122,00 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale e Parte_1 patrimoniale, già al netto delle somme pari ad € 51415,00 a titolo di danno biologico corrisposte dall'INAIL, o alla maggiore o diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi compensativi dal dì del sinistro alla data della sentenza e successivi interessi legali.
-respingere tutte le domande svolte da parte avversaria
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il pomeriggio del 14 marzo 2018 percorreva la SPm24 direzione Villa Guardia Appinao?
2) Vero che si trovava dietro un autocarro?
3) Vero che ha visto una TO che vi sorpassava?
4) Vero che questa TO poi è rientrata nella corsia di marcia di appartenenza?
5) Vero che la TO una volta rientrato nella corsia enrava in collisione con un'auto ES che usciva dallo stop?
Testimone_ Sui cap da 1 a 5 si indicano a testi residente a [...] e la signora residente in [...] 6) Conferma la descrizione della dinamica del sinistro così come dichiarata nel verbale n.
3-2018 del 5 aprile 2018 , che si rammostra? doc. 1 parte attrice
Si indica a teste l'agente di polizia locale Capitano presso il comando di polizia locale di AT IV Tes_3
7) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor aveva dolore al femore destro ? Parte_1
8) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor aveva dolore al femore destro ? Parte_1
9) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor prendeva il farmaco OL per il dolore al femore? Parte_1
10) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor prende il farmaco OL per il dolore al femore? Parte_1
11) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor i occupava della manutenzione ordinaria della casa? Parte_1
12) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor si occupa delle manutenzione ordinaria della casa? Parte_1
13) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor giocava a calcetto presso l'oratorio del paese? Parte_1
14) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor gioca ancora a calcetto presso l'oratorio? Parte_1
15) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor andava due volte al mese partecipava alle gare go kart a Parte_1
? Parte_2 16) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor si partecipa alle gare di go kart a ? Parte_1 Parte_2 Si indicano a testi dal cap 7 al cap 16 il signor residente a [...], Testimone_4 Tes_5
residente in [...], e residenti in [...].
[...] Parte_3 Testimone_6 Si chiede ammettersi CTU cinematica diretta ad accertare l'esatta dinamica del sinistro e la reale posizione dei mezzi prima dell'urto. Si chiede altresì CTU medico legale diretta ad accertare i postumi invalidanti , la temporanea, sofferenza morale e personalizzazione patiti e patiendi del danneggiato . Si allegano i cd degli esami strumentali richiamati nella documentazione già agli atti,,che domani verranno depositati in originale presso la competente cancelleria civile del Tribunale. doc. 20 . n. 4 cd del 14.03.2018 doc. 21 n4 cd del 16.04.2018, 16.05.2018,10.06.2018, 05.09.2018 doc. 22n.6 cd del 3.1.199, del 23.1.2019, del 20.2.2019, del 31.5.2019, del 8.7.2019, del 11.10.2019
per parte convenuta : Controparte_1
➢ accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato, per i motivi esposti in narrativa, per fatto e colpa esclusiva di parte attrice e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'attore, poiché infondate in fatto e in diritto;
2 ➢ in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato, per i motivi esposti in narrativa, per fatto e colpa prevalentemente concorrente di parte attrice e, per l'effetto, accertare il grado di concorsualità del comportamento tenuto dal sig. (nella misura almeno Parte_1 dell'80%) con conseguente proporzionale riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto in favore di parte attrice;
➢ in ogni caso, dichiarare congruo e integralmente satisfattorio l'importo già versato dall'INAIL al sig. per tutti i danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 14 marzo 2018 in Parte_1
AT IV, lungo la via Repubblica e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'attore, poiché infondate in fatto e in diritto;
➢ condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
➢ in via istruttoria, con ogni riserva;
➢ con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 31 gennaio 2022 Parte_1 conveniva in giudizio e la compagnia di assicurazione per RCA di quest'ultima, Controparte_2 [...]
, al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente delle Controparte_1 convenute nella causazione del sinistro verificatosi il 14 marzo 2018 in AT IV, lungo via Repubblica, e pertanto condannarle in solido, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, al pagamento in proprio favore di €
68.122,00 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, già al netto delle somme pari ad €
51415,00 a titolo di danno biologico corrisposte dall'INAIL - o alla maggiore o diversa somma ritenuta dovuta in corso di causa- oltre interessi compensativi dal dì del sinistro alla data della sentenza e successivi interessi legali.
Deduceva l'attore che la responsabilità del sinistro coinvolgente l'autovettura da lui guidata, TO CE tg
1X (di proprietà di ed assicurata e la ES EM371AX guidata da Controparte_4 Controparte_5
, fosse da imputare esclusivamente –o, in via subordinata, prevalentemente- a quest'ultima, avendo CP_2 sostanzialmente invaso la corsia opposta (Sud, verso Appiano) a quella di propria pertinenza (Nord,direzione
Villa Guardia), nella quale viaggiava il quale, in conseguenza dell'incidente riportava frattura Parte_1 femorale destra, “oltre che danni al viso e alla mascella” (pag.2 citazione), quantificati,complessivamente, tra invalidità permanente, inabilità temporanea, personalizzazione e spese mediche, in € 119.537,20, di cui, trattandosi di danno in itinere, INAIL aveva corrisposto € 51.415,23 a titolo di danno biologico.
Con comparsa di risposta depositata il 1 dicembre 2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le richieste avanzate dall'attore, anzitutto nell'an, ritenendo la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo a che immediatamente prima del sinistro aveva effettuato Parte_1 manovra di sorpasso con linea continua, in prossimità di incrocio (oltre che senza l'uso di cintura di sicurezza); ed in ogni caso tenuto conto, avuto riguardo al quantum, che nell'eventualità di riconoscimento di un danno risarcibile in capo a questo era stato già integralmente risarcito da'INAIL, avendo l'Istituto elargito Parte_1
€ 51.415,23 a titolo di risarcimento del danno biologico patito, ed ulteriori € 63.850,36 a titolo di danno patrimoniale;
precisamente, rappresentava come dalla documentazione in proprio possesso emergesse la CP_1 corresponsione da parte di INAIL di un complessivo importo di Euro 148.880,82, di cui Euro 115.265,29 indicati quale “valore capitale della rendita calcolato al 20/10/2021” senza distinzione alcuna in merito a danno biologico o patrimoniale.
3 In ogni caso, chiosava infine che il contenuto della stessa documentazione di parte attrice (perizia medica) escludeva evidenze di danno morale, quindi non patito e non provato;
pertanto l'attore avrebbe potuto astrattamente ambire, al più, alla corresponsione di un importo a titolo esclusivamente di risarcimento del danno biologico asseritamente patito, interamente elargito, stante la percentuale di inabilità (20%) indicata dallo stesso attore, e facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno.
Chiedeva pertanto il riconoscimento delle spese di lite, oltre la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. in ragione della compresenza di due circostanze: "(I) l'assenza di responsabilità, o al più nettamente residuale ove concorsuale;
(II) l'avvenuta percezione da parte dell'attore di un importo a titolo di risarcimento (€ 148.880,82) da ritenersi ampiamente satisfattivo rispetto alle pretese in domanda, da considerarsi pertanto temeraria.
Alla prima udienza, tenutasi in contraddittorio cartolare ex art. 127 ter cpc, il (precedente) G.I. dichiarava la contumacia di (erroneamente indicata in “ ”) e concedeva i termini ex art. 183, Controparte_2 Controparte_6 comma sesto c.p.c nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano la seconda memoria, parte attrice anche la prima, e parte convenuta anche la terza.
Con ordinanza riservata del 9 giugno 2023 il G.I., disponeva l'interrogatorio libero ex art. 117 cpc, -“trattandosi di strumento processuale avente funzione chiarificatrice e di “ricerca ufficiale della verità”, e dunque nella disponibilità del potere ufficioso del Giudice- “in ordine all'importo complessivo percepito o percepiendo, e precisamente se esso è pari o prossimo ad euro 148.880,82 (importo dato dalla sommatoria di tutte le voci di cui al doc.5 di parte convenuta), o se inferiore, considerato che in udienza –tuttavia su domanda del Giudice circoscritta all'importo di € 115.265,59- parte attrice confermava (vds. verbale udienza 10.5.2023) di “percepire una rendita vitalizia di invalidità di € 115.265,59 di cui € 51.415,23 sono relativi al danno biologico ed € 63.850,36 a titolo di danno patrimoniale”.
Concedeva, per il riscontro, la possibilità di deposito di dichiarazione scritta sostitutiva, che veniva depositata il 29.9.2023 in allegato, e rispetto alla quale il G.I. in data 10.11.23 con ordinanza (a scioglimento dell'udienza, cartolare, del 12.10.2023) riteneva doversi concedere nuovo termine, per consentire all'attore di “specificare se l'importo complessivo percepito o percepiendo è pari o prossimo ad euro 148.880,82 (importo dato dalla sommatoria di tutte le voci di cui al doc.5 di parte convenuta), o se inferiore”.
All'udienza in presenza del 22.11.2023, pertanto, dichiarava di “confermare quanto dichiarato con Parte_1
l'allegato al deposito del 29.9.2023” (vds verbale) e il suo legale, ad ulteriore precisazione, specificava che l'attore precisava “che tra percepito e percipiendo percepirà giusta rendita vitalizia Parte_1 complessivamente € 115.265,59”.
Con ordinanza del 12.1.2024 il G.I. “ritenuto porre a base della propria decisione la delibazione su questione preliminare di merito potenzialmente in grado di definire il giudizio ex art. 279 co.II n.2” e “richiamata
l'eccezione di di già avvenuto integrale risarcimento, da parte di INAIL nei riguardi di del CP_1 Parte_1 danno subito, che non appare prima facie del tutto infondata, e che merita pertanto preliminare valutazione, in ossequio al principio di economia del giudizio”, “considerato che il vaglio della stessa può peraltro contestualmente involgere anche altri profili relativi all'an (si faccia il caso della diversa individuazione del quantum debeatur a seconda del grado di responsabilità (assente, esclusiva, o concorrente, e in quale misura) imputabile all'attore” e “ritenuto pertanto opportuno demandare eventuale valutazione sulla ctu cinematica, e medico legale, nonché sulle prove orali richieste da parte attrice, alla sola ipotesi in cui la delibazione sulle questioni suindicate dovesse risultare non dirimente e dunque non tale da definire il giudizio”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 16 settembre 2024.
In tale data, lette le conclusioni per come precisate dalle parti, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e Verti anche le memorie di replica.
4 II. Sussiste la competenza per materia, valore e territoriale –peraltro incontestate- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda
(docc 14,15).
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e intervenuta costituzione anteriore all'udienza (del 12.12.22, per come fissata dal G.I. ex art. 168 bis cpc) –ma non entro venti giorni prima, e dunque con le decadenze di cui all'art. 167 co.II cpc ante riforma Cartabia)- per quanto concerne invece, la mancata costituzione nonostante rituale notifica (con CP_1 Controparte_2 perfezionamento nel febbraio 2022, vds allegato a dep 27.7.2022, ne ha correttamente determinato la pronuncia di contumacia.
III. La domanda non è fondata, e pertanto deve essere rigettata.
III.I - Le due parti ìmputano la responsabilità dell'incidente ognuna a controparte, e precisamente Parte_1 alla ES assicurata e quest'ultima alla condotta della TO guidata dall'attore. CP_1
Sostiene infatti che , immettendosi da via Oltrona in via Repubblica, nel Comune di AT Parte_1 CP_2
IV, con direzione Nord, Villa Guardia, non si sia fermata all'incrocio, pur in presenza di segnaletica di
“stop”, così violando l'art. 145 co.I CdS (“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”), nonché l'art. 140 CdS non essendosi attenuta al comportamento prudenziale ivi previsto.
Ritiene invece Verti che che stava procedendo in direzione sud, Appiano Gentile, andasse a Parte_1 velocità sostenuta (anche in prossimità dell'intersezione con via Oltrona) e stesse effettuando il sorpasso di diverse autovetture incolonnate su via Repubblica, occupando pertanto la corsia opposta pur in presenza di linea continua, e peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza.
III.II - Preliminarmente va rilevata la reciproca inopponibilità delle sentenze che le parti richiamano, rispettivamente la n. 1047/2019 Giudice di Pace di Como (doc.4 attoreo) e la n. 765/2018 Giudice di Pace di
Como (doc.3 convenuta), richieste ed emesse al fine, rispettivamente, di ottenere l'annullamento –l'attore- del provvedimento del Prefetto di Como n. 414/2018/AREA3/C.T. con cui era stata disposta la sospensione della patente a per violazione dell'art. 187 CdS, e l'annullamento –da parte di del verbale di Parte_1 CP_2 accertamento n.
5-I-2018-V elevato per violazione dell'art. 145 co.I-X CdS succitato.
L'inopponibilità fonda sull'assenza di controparte in entrambi i giudizi, il primo essendo stato promosso da contro , il secondo da contro . Parte_1 Controparte_7 CP_2 Controparte_8
Pertanto la dinamica del sinistro non può ricavarsi dalle citate pronunce giudiziali, pur passate in giudicato.
III.III - Il compendio probatorio portato dall'attore –su cui grava l'onus probandi in ordine ai fatti su cui fonda il diritto che vuole fare valere- ruota pertanto intorno al rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Locale di AT IV (doc.1 attoreo), dalla planimetria (doc.2) e dalle fotografie allegate.
5 Ebbene, nel verbale (pag.4) nella descrizione della dinamica viene rappresentato che la collisione è avvenuta nella corsia avente direzione Appiano-Villa Guardia, cioè direzione Nord, cioè opposta a quella di percorrenza della TO guidata da che proveniva da Villa Guardia, cioè Como, viaggiando in direzione Sud. Parte_1
La circostanza è riprodotta nella planimetria, ove il “probabile punto d'urto” è indicato nella corsia Nord, quella opposta all'incrocio con la via Oltrona interna, e di pertinenza di;
e trova conferma anche nella prima CP_2 delle fotografie di cui all'allegato 7, ove è indicato un punto con presenza di tracce del sinistro, ampiamente interno alla corsia Nord di competenza di . CP_2
Risulta pertanto evidente che si trovasse in sede di sorpasso al momento del sinistro. Parte_1
III.IV Si ritengono sul punto inconferenti le motivazioni che portano parte attrice (in prima memoria ex atr. 183 co.Vi cpc) a contestare tale ricostruzione, sostenendo che l'urto sia avvenuto nella corsia Sud, ove si sarebbe trovato una volta del tutto completato il sorpasso appena compiuto. Parte_1
Parte attrice articola tale ricostruzione richiamando la testimonianza resa alla Polizia Locale da Corhusic e da quanto presente a pag.5 del verbale che, secondo l'interpretazione fornita, porterebbero a concludere per la presenza di poco prima dell'impatto, nella propria corsia. Parte_1
A riguardo, il sottoscritto G.I., che è giunto a sentenza senza delibare in ordine all'ammissione della prova testimoniale (che, da parte attrice, sull'an è limitata ai seguenti cinque capitoli (1) Vero che il pomeriggi odel 14 marzo 2018 percorreva la SPm24 direzione Villa Guardia Appiano? 2) Vero che si trovava dietro un autocarro?
3) Vero che ha visto una TO che vi sorpassava? 4) Vero che questa TO poi è rientrata nella corsia di marcia di appartenenza? 5) Vero che la TO una volta rientrato nella corsia entrava in collisione con un'auto
ES che usciva dallo stop?) osserva come dalle dichiarazioni di Corhusic, anche ammettendole per confermate in giudizio, non possa ricavarsi una spiegazione alternativa della dinamica rispetto a quella sopra ricostruita (urto per responsabilità di in corsia di sorpasso in presenza di linea continua ed a Parte_1 velocità elevata).
Dichiara Corhusic: “il conducente del veicolo che è andato fuori strada, già prima dell'urto, circa all'altezza del benzianio, aveva effettuato un sorpasso del mio veicolo e di un camion, rientrando poco prima del sopraggiungere di un veicolo in senso opposta, andava a velocità sostenuta. Giunto in prossimità dell'intersezione ho potuto vedere il veicolo citato urtare violentemente un altro veicolo e terminare nella scarpata laterale”.
Ebbene, si rilevi come, trovandosi all'esito del sorpasso la dichiarante dietro la TO, e con almeno un camion in mezzo, risulta francamente inverosimile ritenere che ella avesse la visuale libera per vedere cosa stesse accadendo nella propria corsia di pertinenza davanti a sé, essendo la visuale ingombra in ragione della frapposizione di veicoli, o comunque quantomeno di uno dalla stazza significativa. Ciò tenuto conto che dalle fotografie e dalla planimetria allegate dallo stesso attore, risulta evidente come il teatro del sinistro sia sostanzialmente un rettilineo (a verbale indicato come –pag.4- “leggermente sinistrorso”). Non essendovi curva ma rettilineo, la visione delle auto che seguivano era per forza di cose parzialmente limitata, ciò Parte_1 che rendeva possibile rendersi conto dell'inizio dell'azione di rientro a seguito del sorpasso, ma non anche del suo completamento.
Risulta pertanto maggiormente credibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la descrizione fatta da Tes_1 che, dopo aver precisato essere “la quarta-quinta vettura dietro l'autocarro che presumibilmente era vicino allo
6 svincolo”, afferma: “il conducente del veicolo che ci ha superato si è trovato di fronte un altro veicolo che sopraggiungeva nella propria corsia di marcia e non ha potuto effettuare il rientro nella sua corsia andando così ad effettuare uno scontro frontarele e con il proprio veicolo è finito nella scarpata laternale fermandosi dopo almeno cinquanta metri”.
Risulta pertanto doversi logicamente, e sulla base di quanto in atti, concludere che stesse al più Parte_1 operando il rientro nella propria corsia all'esito del superamento, non che l'avesse già terminato al momento dell'impatto.
Questa spiegazione consente di ricondurre a sistema anche la dichiarazione a verbale resa da , che ha CP_2 ammesso che alla propria sinistra (direzione Sud) “stavano sopraggiungendo delle auto” ma precisando “che le stesse erano ad una distanza tale da consentirmi la manovra di immissione in via repubblica”; nonché che
“prima di immettermi non ho visto nessun veicolo che stesse effettuando un sorpasso”.
Deve desumersi che si sia immessa compiendo la svolta a sinistra dopo aver verificato che non vi CP_2 fossero auto con velocità tale da giungere all'intersezione perima che lei avesse completato la manovra di svolta;
e ciò in quanto non aveva visto sopraggiungere la TO guidata da in sede di Parte_4 sorpasso, non visibile, in quanto coperto da altro veicolo- e non prevedibile, non potendosi immaginare l'esistenza di una macchina in sorpasso ove questo è vietato dalla segnaletica orizzontale (striscia continua).
III.V - Altrettanto evidente è, infatti, che la linea, in prossimità del punto ove ha avuto luogo l'incidente, è continua (nuovamente, si veda, le foto di cui al doc.7 attoreo ed in particolare la prima).
D'altra parte, si osservi, con la sentenza n. 1047/2019 ha trovato conferma (per cessata materia del contendere) la non addebitabilità all'attore della violazione di guida in costanza di assunzione di sostanze stupefacenti, non anche l'annullamento delle altre tre sanzioni elevate per altrettante violazioni ovvero (vds pag.5 verbale) art. 172 CdS per omesso uso di cinture di sicurezza, l'art. 141 co.III-VIII per omessa regolazione della velocità del veicolo in prossimità di intersezione e l'art. 148 co.XII per effettuazione di sorpasso in prossimità di intersezione senza che le corsie fossero delimitate da apposita segnaletica orizzontale.
D'altra parte, che la velocità della TO fosse sostenuta lo hanno confermato alla Polizia Locale i testimoni oculari del sinistro, e (vds pag.4 doc.1 attoreo) e che questo fosse un “fatto Testimone_1 Persona_1 oggettivo” lo hanno acclarato anche gli agenti di polizia locale allorchè (pag. 5 ibidem) osservano come “il veicolo B [ES]è stato sbalzato all'indietro di circa 10 metri dal presunto punto d'urto effettuando anche una rotazione sinistrorsa mentre l'auto del ha continuato la sua corsa scendendo la scarpata e poi Parte_1 nel prato e si è fermata ad una distanza dal presunto punto d'urto pari a 40 metri”.
Al contempo, dall'attore non è negato l'avvenuto compimento del sorpasso di una colonna di veicoli che lo precedeva, rallentati da un camion;
soltanto, è precisato, la manovra era terminata al momento dell'uscita dall'incrocio della ES e dunque del sinistro.
Ma tale affermazione risulta del tutto sfornita di prova atteso che, anzi, come rilevato, la TO al momento dell'urto si trovava ancora nella corsia di sorpasso, e la ES ha attraversato interamente la corsia Sud prima di essere tamponata.
D'altronde, si osservi, non risultano esservi condotte contrarie ai dettami del codice della Strada da parte di
, e ciò in quanto l'unica violazione elevata nei suoi confronti dalla Polizia Locale (art. 145 I-X) è stata CP_2 successivamente annullata da sentenza del Giudice di Pace di Como succitata.
7 IV. Risulta pertanto comprovato che l'incidente si sia verificato a seguito di una condotta imprudente dell'auto
TO guidata da la quale viaggiava a velocità sostenuta, in un tratto di strada pericoloso, nei Parte_1 pressi di intersezione, marcata da striscia continua e, con buona probabilità, l'urto sia avvenuto in corsia Nord, di pertinenza della ES, e rispetto cui pertanto l'auto TO non avrebbe dovuto trovarsi.
Ciò determina l'imputazione di una responsabilità esclusiva, o al massimo concorrente in misura significativamente prevalente a carico di (con percentuale non superiore ad un decimo a carico di Parte_1 controparte).
Facendo governo dei principi dell'onere della prova e della preponderanza dell'evidenza (o criterio giuridico del
"più probabile che non", che “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative” (ex multis Cass n.
25805 del 26/09/2024) deve pertanto escludersi che la domanda attorea possa trovare riconoscimento nell'an.
E ciò a prescindere dalla pronuncia della presente sentenza in assenza di delibazione in ordine alle istanze istruttorie, la ctu cinematica dovendosi ritenere esplorativa rispetto a quanto rappresentato (ed allo iato tra il dedotto ed il dimostrato) e la prova costituenda, vertente –come detto- in punto an unicamente su cinque capitoli (vds seconda memoria attorea) risultando irrilevante quanto ai primi tre capitoli (pacifici), e con gli ultimi due comunque non in grado di superare, anche se confermati, le evidenze che precedono.
Anche ammesso, in altre parole, che il teste confermasse i capitoli 4 e 5 in ordine Testimone_2 all'intervenuto rientro nella propria corsia da parte di all'esito del sorpasso ma prima della Parte_1 collisione con , nondimeno non sarebbero sussistiti elementi volti a ritenere la dichiarazione di CP_2
-e la conclusione della Polizia Locale (“la collisione è avvenuta nella corsia avente direzione Appiano- Tes_1
Villa Guardia”)- recessiva rispetto a questa.
V. Pur essendo le precedenti conclusioni sulla ricostruzione della dinamica, e dunque nell'an, assorbenti ogni aggiuntivo vaglio sul quantum, nondimeno, ad ulteriore sostegno dell'infondatezza della domanda, occorre sinteticamente rilevare quanto segue.
Ipotizzando, per assurdo, che la ricostruzione corretta della dinamica del sinistro sia quella –che, pure, sembra adombrata come residuale alternativa a pag.5 del verbale- per cui l'impatto sia avvenuto nella corsia Nord unicamente poiché la TO, “una volta rientrato nella propria corsia”, cercando di evitare l'immissione della
ES, occupante –deve ipotizzarsi- di traverso la sua corsia, “ha deviato a sinistra andando suo malgrado a collidere” con il veicolo antagonista (che nel frattempo avrebbe dovuto aver completato la manovra di immissione a sinistra), ebbene, tale ipotesi ricostruttiva (peraltro non chiaramente espressa ma solo adombrata) è rimasta tale, non essendo stata provata da parte attrice.
In altre parole, né offrendo documentazione probatoria o principi di prova (come avrebbe potuto Parte_1 essere una ctp cinematica) , o financo indizi, né proponendo adeguata prova costituenda con istruttoria orale, non ha provato come avrebbe fatto a verificarsi il sinistro nella corsia Nord, direzione Villa Guardia, se egli era nel frattempo, a conclusione del sorpasso, rientrato nella propria corsia Sud.
Ciò a meno di non tentare di provare –come in effetti fatto con il capitolo di prova n.5, non ammesso (“Vero che la TO una volta rientrato nella corsia enrava in collisione con un'auto ES che usciva dallo stop?”)- che la collisione sia avvenuta nella propria corsia di competenza, e dunque con invasione da parte della ES, ma la circostanza, ove anche fosse stata indicata dal teste Corhusic, sarebbe stata del tutto recessiva poiché smentita dalla ricostruzione della Polizia Locale (vds in particolare planimetria), oltre che dai
8 rilievi fotografici (prodotti dallo stesso attore), e dalla dichiarazione dell'altro testimone oculare, che – Tes_1 si ribadisce (vds § III)- ha chiaramente affermato che il sinistro si sia verificato nella corsia di competenza di non avendo la TO “potuto effettuare il rientro nella sua corsia andando così ad effettuare uno CP_2 scontro frontarele”.
Nuovamente, la domanda attorea merita di essere disattesa nell'an in forza del principio dell'onere della prova.
VI. Quand'anche, infine, si dovesse per ipotesi ritenere sussistente una responsabilità concorrente del veicolo antagonista a quello attoreo –cosa che va esclusa, per le considerazioni che precedono, prevalenti rispetto al principio di presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co.II c.c.-, in ogni caso la domanda deve comunque, e per un secondo ordine di motivi, essere rigettata.
La responsabilità del sinistro in capo a è emesa essere esclusiva. Parte_1
Ma ove anche fosse stata prevalente (stante il triplice ordine di sanzioni per violazioni irrogato e non oggetto di successivo annullamento), o per assurdo, addirittura pari a quella di controparte (e dunque al 50%), in ogni caso non avrebbe maturato il riconoscimento di un importo ulteriore a quello già ricevuto, essendo quest'ultimo ampiamente satisfattivo.
Il profilo è stato oggetto dell'attività processuale svoltasi all' l'udienza del 10.5.2022 –in cui il sottoscritto giudicante chiese alla parte precisazioni in ordine alla riconducibilità dell'importo di € 115.265,29 ai fatti di causa- e poi proseguita con l'interrogatorio libero disposto dal G.I. e la dichiarazione ex art. 117 c.p.c., sia in occasione dell'udienza del 22 novembre 2023, occasioni nelle quali è stata dall'attore confermata l'avvenuta corresponsione in proprio favore da parte di INAIL per i fatti di causa del complessivo importo di euro
148.880,82, di cui euro 115.265,29 indicati quale “Valore capitale della rendita calco-lato al 20/10/2021” senza distinzione alcuna in merito a danno biologico o patrimoniale (doc. 5).
Non risulta d'altra parte contestata motivatamente la produzione di cui al doc.6 concernente CP_1 comunicazione del 30 novembre 2021 con la quale è stato richiesto alla compagnia assicurativa, da parte di
INAIL il “rimborso delle prestazioni erogate INAil per l'infortunio in itinere del 14.3.2018 ammontanti ad €
148.880,82, liquidato a titolo di inabilità temporanea assoluta e valore capitale della rendita, oltre accessori e interessi” di cui all'allegato, prodotta dalla convenuta sub doc.5, e oggetto di confronto da parte del giudicante con il doc.12 attoreo (vds ordinanza 9 giugno 2023 primo rigo) individuato quale “fatto di causa” di cui all'art. 117 cpc.
Ebbene risulta evidente che ove la compagnia assicurativa fosse condannata nel presente giudizio a versare un importo all'attore, si tratterebbe di importo aggiuntivo rispetto all'ammontare suindicato;
in caso contrario si tratterebbe di una duplicazione di versamenti (prima a INAIL, ora a , che deve essere Parte_1 necessariamente esclusa.
L'esclusione di quest'ultima ipotesi porta ineludibilmente a concludere che il riconoscimento della fondatezza della domanda dovrebbe necessariamente passare per l'accertamento di un danno superiore a quello già rimborsato, ciò che tuttavia non risulta matematicamente possibile, se non, al più, supponendo una responsabilità esclusiva dell'assicurata di parte convenuta che si è recisamente smentita.
9 VII. Si rileva infatti che, secondo la percentuale di invalidità individuata dall'attore stesso (20%) –a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza della stessa, profilo assorbito (e per questo non oggetto di ctu medico legale), ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dello stesso, l'importo ottenibile, dimidiato (per la presunzione di responsabilità paritaria, nella prospettiva più favorevole all'attore) risulterebbe comunque significativamente inferiore a quanto già ottenuto (non superando, in ogni caso, €
30.000).
Medesime conclusioni devono essere compiute in relazione agli importi astrattamente dovuti a titolo di inabilità temporanea, che sarebbero inferiori –applicando i medesimi parametri- a quanto riconosciuto a tale titolo da INAIL, ovvero € 23.279,70 doc.5 . CP_1
Tantomeno il riconoscimento della voce relativa alla personalizzazione potrebbe portare ad accertare in favore di la dovutezza di un importo superiore a quanto già corrisposto;
in ogni caso, si rileva -citando le Parte_1
Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale- come la personalizzazione possa trovare riconoscimento solo (pag.5 edizione 2021, e seguenti) “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva)”, che risultano del tutto assenti nel caso di specie non risultando elementi documentali a riguardo, e non ritenendosi rilevante la prova orale (ove anche confermata) in ordine all'impossibilità di compiere la manutenzione ordinaria della casa (capp. 11-12) giocare a calcetto presso l'oratorio del paese (capp.13-14) e partecipare alle gare di go kart (capp.15-16), in difetto di prova, non dedotta, ad esempio dell'importanza fondamentale di tali attività nell'ambito dell'esistenza personale dell'attore.
Quanto al danno morale, ancora, difetta del tutto la prova, mancando persino nella perizia medica di parte a firma dott.ssa (sub doc.9 attoreo), e dunque risultando voce di danno del tutto sfornita del benchè Per_2 minimo indizio probatorio.
VIII. Infine, ma con rilievo non secondario, deve evidenziarsi come la produzione dei danni di cui l'attore chiede il ristoro sono stati significativamente aumentati –a prescindere dall'imputazione della responsabilità dell'evento- dal fatto che egli non avesse la cintura di sicurezza indossata al momento del sinistro, come acclarato dai Carabinieri.
La circostanza, deduttivamente provata dalla presenza della “sagoma della testata al centro del parabrezza”
(vds pag.5 verbale Polizia Locale), risulta incontestata negli atti processuali, e, in difetto della prova attorea della verificazione dei medesimi danni in capo a sé anche in ipotesi di presenza della cintura (condotta alternativa ipotetica), rende ancora più inferiore, e significativamente, il danno (solo ipoteticamente) risarcibile.
IX. Alla luce di quanto precede, deve concludersi nel senso di ritenere che ove anche fosse stata dimostrata – ciò che non è- una responsabilità prevalente di nella causazione del sinistro, o fosse rimasta CP_2 insuperata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cc, nondimeno nulla deve essere liquidato all'attore, in ragione della piena satisfattività rispetto al danno da lui patito degli importi riconosciuti dall'INAIL, profilo espressamente oggetto di esercizio del diritto al contraddittorio da parte del Giudice –in quattro occasioni, dal 10/05/2023 al 22.11.2023- e rispetto cui parte attrice non è stata in grado di fornire una ricostruzione alternativa di quella fornita.
10 X. I superiori motivi, oltre a portare al rigetto della domanda, determinano anche –in accoglimento alla richiesta di parte convenuta- la condanna al pagamento ex art. 96 co.III cpc di una somma, ritenuta congrua in
€1.000,00, per lite temeraria, non potendo che così definirsi una controversia sorta per ottenere il risarcimento di danni patiti a seguito di un sinistro la cui assenza di responsabilità in capo all'attore non risulta provata, e in relazione a cui, in ogni caso, l'importo rimborsato dall'ente previdenziale risulta ampiamente satisfattivo per motivazioni che dovevano essere già evidenti al momento dell'introduzione del giudizio.
XI. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si quantificano, tra i minimi e i medi, per tutte e quattro le fasi
(anche per quella istruttoria, tenuto conto delle udienze tenutesi a riguardo a cavallo tra maggio 2023 e novembre 2023) avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,00 ed € 52.000,00 (ipotizzando lo scaglione effettivo in ipotesi di fondatezza della domanda), utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022 (di studio e introduttiva), ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente
(e quindi relativamente alla fase di trattazione/istruttoria e decisionale).
Nei rapporti tra soccombente e contumace ) –la cui posizione è risultata di fatto vincitrice- le spese si CP_2 dichiarano irripetibili (diversamente l'assicurata finendo per fruire economicamente delle difese svolte dalla compagnia assicurativa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Parte_1 nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 Controparte_2 respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_2
Rigetta la domanda attorea, per le ragioni svolte in parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., che quantifica in complessivi € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge;
Condanna a pagare, ex art. 96 co.I cpc € 1.000,00 (mille/00) a , in persona Parte_1 Controparte_9 del l.r.p.t.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 299 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
LO, vicolo Trieste n.3, rappresentato e difeso dall'avvocato Avv. Sonia ZARBO (c.f.) del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VENEGONO SUPERIORE (VA)Via Pasubio, 63 (Tel./Fax
0331318071, pec: Email_1
-attore-
E
con sede in Cologno Monzese (MI), via A. Volta 16 (C.F./P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosanna Ricci ( ) del foro di Milano, presso il cui studio in Milano in Piazza Fontana n. 6, è C.F._2 elettivamente domiciliata (fax 02/7628121; pec: Email_2
-convenuta –
E
Controparte_2
-convenuta contumace-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da risarcimento del danno conseguente a lesione da sinistro stradale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16 settembre–il cui esito è stato comunicato il giorno successivo- la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1 NEL MERITO
-accertare e dichiarare l'esclusiva e/o concorrente responsabilità della signora , residente Controparte_2 in Oltrona di San Mamette (CO), in Via Roma n. 33/A, quale conducente dell'autovettura ES, targata
EM371AX, assicurato con (n. polizza DLI503654116), nella causazione del sinistro per cui è causa, CP_3
e per l'effetto condannarla in solido, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, con la società Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa tenuta e
[...] contrattualmente obbligata a manlevarla da siffatte responsabilità, al pagamento in favore del signor
dell'importo pari ad € 68.122,00 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale e Parte_1 patrimoniale, già al netto delle somme pari ad € 51415,00 a titolo di danno biologico corrisposte dall'INAIL, o alla maggiore o diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi compensativi dal dì del sinistro alla data della sentenza e successivi interessi legali.
-respingere tutte le domande svolte da parte avversaria
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il pomeriggio del 14 marzo 2018 percorreva la SPm24 direzione Villa Guardia Appinao?
2) Vero che si trovava dietro un autocarro?
3) Vero che ha visto una TO che vi sorpassava?
4) Vero che questa TO poi è rientrata nella corsia di marcia di appartenenza?
5) Vero che la TO una volta rientrato nella corsia enrava in collisione con un'auto ES che usciva dallo stop?
Testimone_ Sui cap da 1 a 5 si indicano a testi residente a [...] e la signora residente in [...] 6) Conferma la descrizione della dinamica del sinistro così come dichiarata nel verbale n.
3-2018 del 5 aprile 2018 , che si rammostra? doc. 1 parte attrice
Si indica a teste l'agente di polizia locale Capitano presso il comando di polizia locale di AT IV Tes_3
7) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor aveva dolore al femore destro ? Parte_1
8) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor aveva dolore al femore destro ? Parte_1
9) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor prendeva il farmaco OL per il dolore al femore? Parte_1
10) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor prende il farmaco OL per il dolore al femore? Parte_1
11) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor i occupava della manutenzione ordinaria della casa? Parte_1
12) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor si occupa delle manutenzione ordinaria della casa? Parte_1
13) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor giocava a calcetto presso l'oratorio del paese? Parte_1
14) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor gioca ancora a calcetto presso l'oratorio? Parte_1
15) Vero che prima del sinistro per cui è causa il signor andava due volte al mese partecipava alle gare go kart a Parte_1
? Parte_2 16) Vero che dopo il sinistro per cui è causa il signor si partecipa alle gare di go kart a ? Parte_1 Parte_2 Si indicano a testi dal cap 7 al cap 16 il signor residente a [...], Testimone_4 Tes_5
residente in [...], e residenti in [...].
[...] Parte_3 Testimone_6 Si chiede ammettersi CTU cinematica diretta ad accertare l'esatta dinamica del sinistro e la reale posizione dei mezzi prima dell'urto. Si chiede altresì CTU medico legale diretta ad accertare i postumi invalidanti , la temporanea, sofferenza morale e personalizzazione patiti e patiendi del danneggiato . Si allegano i cd degli esami strumentali richiamati nella documentazione già agli atti,,che domani verranno depositati in originale presso la competente cancelleria civile del Tribunale. doc. 20 . n. 4 cd del 14.03.2018 doc. 21 n4 cd del 16.04.2018, 16.05.2018,10.06.2018, 05.09.2018 doc. 22n.6 cd del 3.1.199, del 23.1.2019, del 20.2.2019, del 31.5.2019, del 8.7.2019, del 11.10.2019
per parte convenuta : Controparte_1
➢ accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato, per i motivi esposti in narrativa, per fatto e colpa esclusiva di parte attrice e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'attore, poiché infondate in fatto e in diritto;
2 ➢ in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato, per i motivi esposti in narrativa, per fatto e colpa prevalentemente concorrente di parte attrice e, per l'effetto, accertare il grado di concorsualità del comportamento tenuto dal sig. (nella misura almeno Parte_1 dell'80%) con conseguente proporzionale riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto in favore di parte attrice;
➢ in ogni caso, dichiarare congruo e integralmente satisfattorio l'importo già versato dall'INAIL al sig. per tutti i danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 14 marzo 2018 in Parte_1
AT IV, lungo la via Repubblica e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dall'attore, poiché infondate in fatto e in diritto;
➢ condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
➢ in via istruttoria, con ogni riserva;
➢ con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 31 gennaio 2022 Parte_1 conveniva in giudizio e la compagnia di assicurazione per RCA di quest'ultima, Controparte_2 [...]
, al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente delle Controparte_1 convenute nella causazione del sinistro verificatosi il 14 marzo 2018 in AT IV, lungo via Repubblica, e pertanto condannarle in solido, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005, al pagamento in proprio favore di €
68.122,00 a titolo risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, già al netto delle somme pari ad €
51415,00 a titolo di danno biologico corrisposte dall'INAIL - o alla maggiore o diversa somma ritenuta dovuta in corso di causa- oltre interessi compensativi dal dì del sinistro alla data della sentenza e successivi interessi legali.
Deduceva l'attore che la responsabilità del sinistro coinvolgente l'autovettura da lui guidata, TO CE tg
1X (di proprietà di ed assicurata e la ES EM371AX guidata da Controparte_4 Controparte_5
, fosse da imputare esclusivamente –o, in via subordinata, prevalentemente- a quest'ultima, avendo CP_2 sostanzialmente invaso la corsia opposta (Sud, verso Appiano) a quella di propria pertinenza (Nord,direzione
Villa Guardia), nella quale viaggiava il quale, in conseguenza dell'incidente riportava frattura Parte_1 femorale destra, “oltre che danni al viso e alla mascella” (pag.2 citazione), quantificati,complessivamente, tra invalidità permanente, inabilità temporanea, personalizzazione e spese mediche, in € 119.537,20, di cui, trattandosi di danno in itinere, INAIL aveva corrisposto € 51.415,23 a titolo di danno biologico.
Con comparsa di risposta depositata il 1 dicembre 2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le richieste avanzate dall'attore, anzitutto nell'an, ritenendo la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo a che immediatamente prima del sinistro aveva effettuato Parte_1 manovra di sorpasso con linea continua, in prossimità di incrocio (oltre che senza l'uso di cintura di sicurezza); ed in ogni caso tenuto conto, avuto riguardo al quantum, che nell'eventualità di riconoscimento di un danno risarcibile in capo a questo era stato già integralmente risarcito da'INAIL, avendo l'Istituto elargito Parte_1
€ 51.415,23 a titolo di risarcimento del danno biologico patito, ed ulteriori € 63.850,36 a titolo di danno patrimoniale;
precisamente, rappresentava come dalla documentazione in proprio possesso emergesse la CP_1 corresponsione da parte di INAIL di un complessivo importo di Euro 148.880,82, di cui Euro 115.265,29 indicati quale “valore capitale della rendita calcolato al 20/10/2021” senza distinzione alcuna in merito a danno biologico o patrimoniale.
3 In ogni caso, chiosava infine che il contenuto della stessa documentazione di parte attrice (perizia medica) escludeva evidenze di danno morale, quindi non patito e non provato;
pertanto l'attore avrebbe potuto astrattamente ambire, al più, alla corresponsione di un importo a titolo esclusivamente di risarcimento del danno biologico asseritamente patito, interamente elargito, stante la percentuale di inabilità (20%) indicata dallo stesso attore, e facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione del danno.
Chiedeva pertanto il riconoscimento delle spese di lite, oltre la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. in ragione della compresenza di due circostanze: "(I) l'assenza di responsabilità, o al più nettamente residuale ove concorsuale;
(II) l'avvenuta percezione da parte dell'attore di un importo a titolo di risarcimento (€ 148.880,82) da ritenersi ampiamente satisfattivo rispetto alle pretese in domanda, da considerarsi pertanto temeraria.
Alla prima udienza, tenutasi in contraddittorio cartolare ex art. 127 ter cpc, il (precedente) G.I. dichiarava la contumacia di (erroneamente indicata in “ ”) e concedeva i termini ex art. 183, Controparte_2 Controparte_6 comma sesto c.p.c nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano la seconda memoria, parte attrice anche la prima, e parte convenuta anche la terza.
Con ordinanza riservata del 9 giugno 2023 il G.I., disponeva l'interrogatorio libero ex art. 117 cpc, -“trattandosi di strumento processuale avente funzione chiarificatrice e di “ricerca ufficiale della verità”, e dunque nella disponibilità del potere ufficioso del Giudice- “in ordine all'importo complessivo percepito o percepiendo, e precisamente se esso è pari o prossimo ad euro 148.880,82 (importo dato dalla sommatoria di tutte le voci di cui al doc.5 di parte convenuta), o se inferiore, considerato che in udienza –tuttavia su domanda del Giudice circoscritta all'importo di € 115.265,59- parte attrice confermava (vds. verbale udienza 10.5.2023) di “percepire una rendita vitalizia di invalidità di € 115.265,59 di cui € 51.415,23 sono relativi al danno biologico ed € 63.850,36 a titolo di danno patrimoniale”.
Concedeva, per il riscontro, la possibilità di deposito di dichiarazione scritta sostitutiva, che veniva depositata il 29.9.2023 in allegato, e rispetto alla quale il G.I. in data 10.11.23 con ordinanza (a scioglimento dell'udienza, cartolare, del 12.10.2023) riteneva doversi concedere nuovo termine, per consentire all'attore di “specificare se l'importo complessivo percepito o percepiendo è pari o prossimo ad euro 148.880,82 (importo dato dalla sommatoria di tutte le voci di cui al doc.5 di parte convenuta), o se inferiore”.
All'udienza in presenza del 22.11.2023, pertanto, dichiarava di “confermare quanto dichiarato con Parte_1
l'allegato al deposito del 29.9.2023” (vds verbale) e il suo legale, ad ulteriore precisazione, specificava che l'attore precisava “che tra percepito e percipiendo percepirà giusta rendita vitalizia Parte_1 complessivamente € 115.265,59”.
Con ordinanza del 12.1.2024 il G.I. “ritenuto porre a base della propria decisione la delibazione su questione preliminare di merito potenzialmente in grado di definire il giudizio ex art. 279 co.II n.2” e “richiamata
l'eccezione di di già avvenuto integrale risarcimento, da parte di INAIL nei riguardi di del CP_1 Parte_1 danno subito, che non appare prima facie del tutto infondata, e che merita pertanto preliminare valutazione, in ossequio al principio di economia del giudizio”, “considerato che il vaglio della stessa può peraltro contestualmente involgere anche altri profili relativi all'an (si faccia il caso della diversa individuazione del quantum debeatur a seconda del grado di responsabilità (assente, esclusiva, o concorrente, e in quale misura) imputabile all'attore” e “ritenuto pertanto opportuno demandare eventuale valutazione sulla ctu cinematica, e medico legale, nonché sulle prove orali richieste da parte attrice, alla sola ipotesi in cui la delibazione sulle questioni suindicate dovesse risultare non dirimente e dunque non tale da definire il giudizio”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 16 settembre 2024.
In tale data, lette le conclusioni per come precisate dalle parti, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e Verti anche le memorie di replica.
4 II. Sussiste la competenza per materia, valore e territoriale –peraltro incontestate- del Tribunale di Como.
Altrettando incontestate sono legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Risulta ritualmente esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda
(docc 14,15).
Correttamente instaurato è il contraddittorio, con evocazione in giudizio rituale delle parti convenute e intervenuta costituzione anteriore all'udienza (del 12.12.22, per come fissata dal G.I. ex art. 168 bis cpc) –ma non entro venti giorni prima, e dunque con le decadenze di cui all'art. 167 co.II cpc ante riforma Cartabia)- per quanto concerne invece, la mancata costituzione nonostante rituale notifica (con CP_1 Controparte_2 perfezionamento nel febbraio 2022, vds allegato a dep 27.7.2022, ne ha correttamente determinato la pronuncia di contumacia.
III. La domanda non è fondata, e pertanto deve essere rigettata.
III.I - Le due parti ìmputano la responsabilità dell'incidente ognuna a controparte, e precisamente Parte_1 alla ES assicurata e quest'ultima alla condotta della TO guidata dall'attore. CP_1
Sostiene infatti che , immettendosi da via Oltrona in via Repubblica, nel Comune di AT Parte_1 CP_2
IV, con direzione Nord, Villa Guardia, non si sia fermata all'incrocio, pur in presenza di segnaletica di
“stop”, così violando l'art. 145 co.I CdS (“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”), nonché l'art. 140 CdS non essendosi attenuta al comportamento prudenziale ivi previsto.
Ritiene invece Verti che che stava procedendo in direzione sud, Appiano Gentile, andasse a Parte_1 velocità sostenuta (anche in prossimità dell'intersezione con via Oltrona) e stesse effettuando il sorpasso di diverse autovetture incolonnate su via Repubblica, occupando pertanto la corsia opposta pur in presenza di linea continua, e peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza.
III.II - Preliminarmente va rilevata la reciproca inopponibilità delle sentenze che le parti richiamano, rispettivamente la n. 1047/2019 Giudice di Pace di Como (doc.4 attoreo) e la n. 765/2018 Giudice di Pace di
Como (doc.3 convenuta), richieste ed emesse al fine, rispettivamente, di ottenere l'annullamento –l'attore- del provvedimento del Prefetto di Como n. 414/2018/AREA3/C.T. con cui era stata disposta la sospensione della patente a per violazione dell'art. 187 CdS, e l'annullamento –da parte di del verbale di Parte_1 CP_2 accertamento n.
5-I-2018-V elevato per violazione dell'art. 145 co.I-X CdS succitato.
L'inopponibilità fonda sull'assenza di controparte in entrambi i giudizi, il primo essendo stato promosso da contro , il secondo da contro . Parte_1 Controparte_7 CP_2 Controparte_8
Pertanto la dinamica del sinistro non può ricavarsi dalle citate pronunce giudiziali, pur passate in giudicato.
III.III - Il compendio probatorio portato dall'attore –su cui grava l'onus probandi in ordine ai fatti su cui fonda il diritto che vuole fare valere- ruota pertanto intorno al rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Locale di AT IV (doc.1 attoreo), dalla planimetria (doc.2) e dalle fotografie allegate.
5 Ebbene, nel verbale (pag.4) nella descrizione della dinamica viene rappresentato che la collisione è avvenuta nella corsia avente direzione Appiano-Villa Guardia, cioè direzione Nord, cioè opposta a quella di percorrenza della TO guidata da che proveniva da Villa Guardia, cioè Como, viaggiando in direzione Sud. Parte_1
La circostanza è riprodotta nella planimetria, ove il “probabile punto d'urto” è indicato nella corsia Nord, quella opposta all'incrocio con la via Oltrona interna, e di pertinenza di;
e trova conferma anche nella prima CP_2 delle fotografie di cui all'allegato 7, ove è indicato un punto con presenza di tracce del sinistro, ampiamente interno alla corsia Nord di competenza di . CP_2
Risulta pertanto evidente che si trovasse in sede di sorpasso al momento del sinistro. Parte_1
III.IV Si ritengono sul punto inconferenti le motivazioni che portano parte attrice (in prima memoria ex atr. 183 co.Vi cpc) a contestare tale ricostruzione, sostenendo che l'urto sia avvenuto nella corsia Sud, ove si sarebbe trovato una volta del tutto completato il sorpasso appena compiuto. Parte_1
Parte attrice articola tale ricostruzione richiamando la testimonianza resa alla Polizia Locale da Corhusic e da quanto presente a pag.5 del verbale che, secondo l'interpretazione fornita, porterebbero a concludere per la presenza di poco prima dell'impatto, nella propria corsia. Parte_1
A riguardo, il sottoscritto G.I., che è giunto a sentenza senza delibare in ordine all'ammissione della prova testimoniale (che, da parte attrice, sull'an è limitata ai seguenti cinque capitoli (1) Vero che il pomeriggi odel 14 marzo 2018 percorreva la SPm24 direzione Villa Guardia Appiano? 2) Vero che si trovava dietro un autocarro?
3) Vero che ha visto una TO che vi sorpassava? 4) Vero che questa TO poi è rientrata nella corsia di marcia di appartenenza? 5) Vero che la TO una volta rientrato nella corsia entrava in collisione con un'auto
ES che usciva dallo stop?) osserva come dalle dichiarazioni di Corhusic, anche ammettendole per confermate in giudizio, non possa ricavarsi una spiegazione alternativa della dinamica rispetto a quella sopra ricostruita (urto per responsabilità di in corsia di sorpasso in presenza di linea continua ed a Parte_1 velocità elevata).
Dichiara Corhusic: “il conducente del veicolo che è andato fuori strada, già prima dell'urto, circa all'altezza del benzianio, aveva effettuato un sorpasso del mio veicolo e di un camion, rientrando poco prima del sopraggiungere di un veicolo in senso opposta, andava a velocità sostenuta. Giunto in prossimità dell'intersezione ho potuto vedere il veicolo citato urtare violentemente un altro veicolo e terminare nella scarpata laterale”.
Ebbene, si rilevi come, trovandosi all'esito del sorpasso la dichiarante dietro la TO, e con almeno un camion in mezzo, risulta francamente inverosimile ritenere che ella avesse la visuale libera per vedere cosa stesse accadendo nella propria corsia di pertinenza davanti a sé, essendo la visuale ingombra in ragione della frapposizione di veicoli, o comunque quantomeno di uno dalla stazza significativa. Ciò tenuto conto che dalle fotografie e dalla planimetria allegate dallo stesso attore, risulta evidente come il teatro del sinistro sia sostanzialmente un rettilineo (a verbale indicato come –pag.4- “leggermente sinistrorso”). Non essendovi curva ma rettilineo, la visione delle auto che seguivano era per forza di cose parzialmente limitata, ciò Parte_1 che rendeva possibile rendersi conto dell'inizio dell'azione di rientro a seguito del sorpasso, ma non anche del suo completamento.
Risulta pertanto maggiormente credibile, secondo l'id quod plerumque accidit, la descrizione fatta da Tes_1 che, dopo aver precisato essere “la quarta-quinta vettura dietro l'autocarro che presumibilmente era vicino allo
6 svincolo”, afferma: “il conducente del veicolo che ci ha superato si è trovato di fronte un altro veicolo che sopraggiungeva nella propria corsia di marcia e non ha potuto effettuare il rientro nella sua corsia andando così ad effettuare uno scontro frontarele e con il proprio veicolo è finito nella scarpata laternale fermandosi dopo almeno cinquanta metri”.
Risulta pertanto doversi logicamente, e sulla base di quanto in atti, concludere che stesse al più Parte_1 operando il rientro nella propria corsia all'esito del superamento, non che l'avesse già terminato al momento dell'impatto.
Questa spiegazione consente di ricondurre a sistema anche la dichiarazione a verbale resa da , che ha CP_2 ammesso che alla propria sinistra (direzione Sud) “stavano sopraggiungendo delle auto” ma precisando “che le stesse erano ad una distanza tale da consentirmi la manovra di immissione in via repubblica”; nonché che
“prima di immettermi non ho visto nessun veicolo che stesse effettuando un sorpasso”.
Deve desumersi che si sia immessa compiendo la svolta a sinistra dopo aver verificato che non vi CP_2 fossero auto con velocità tale da giungere all'intersezione perima che lei avesse completato la manovra di svolta;
e ciò in quanto non aveva visto sopraggiungere la TO guidata da in sede di Parte_4 sorpasso, non visibile, in quanto coperto da altro veicolo- e non prevedibile, non potendosi immaginare l'esistenza di una macchina in sorpasso ove questo è vietato dalla segnaletica orizzontale (striscia continua).
III.V - Altrettanto evidente è, infatti, che la linea, in prossimità del punto ove ha avuto luogo l'incidente, è continua (nuovamente, si veda, le foto di cui al doc.7 attoreo ed in particolare la prima).
D'altra parte, si osservi, con la sentenza n. 1047/2019 ha trovato conferma (per cessata materia del contendere) la non addebitabilità all'attore della violazione di guida in costanza di assunzione di sostanze stupefacenti, non anche l'annullamento delle altre tre sanzioni elevate per altrettante violazioni ovvero (vds pag.5 verbale) art. 172 CdS per omesso uso di cinture di sicurezza, l'art. 141 co.III-VIII per omessa regolazione della velocità del veicolo in prossimità di intersezione e l'art. 148 co.XII per effettuazione di sorpasso in prossimità di intersezione senza che le corsie fossero delimitate da apposita segnaletica orizzontale.
D'altra parte, che la velocità della TO fosse sostenuta lo hanno confermato alla Polizia Locale i testimoni oculari del sinistro, e (vds pag.4 doc.1 attoreo) e che questo fosse un “fatto Testimone_1 Persona_1 oggettivo” lo hanno acclarato anche gli agenti di polizia locale allorchè (pag. 5 ibidem) osservano come “il veicolo B [ES]è stato sbalzato all'indietro di circa 10 metri dal presunto punto d'urto effettuando anche una rotazione sinistrorsa mentre l'auto del ha continuato la sua corsa scendendo la scarpata e poi Parte_1 nel prato e si è fermata ad una distanza dal presunto punto d'urto pari a 40 metri”.
Al contempo, dall'attore non è negato l'avvenuto compimento del sorpasso di una colonna di veicoli che lo precedeva, rallentati da un camion;
soltanto, è precisato, la manovra era terminata al momento dell'uscita dall'incrocio della ES e dunque del sinistro.
Ma tale affermazione risulta del tutto sfornita di prova atteso che, anzi, come rilevato, la TO al momento dell'urto si trovava ancora nella corsia di sorpasso, e la ES ha attraversato interamente la corsia Sud prima di essere tamponata.
D'altronde, si osservi, non risultano esservi condotte contrarie ai dettami del codice della Strada da parte di
, e ciò in quanto l'unica violazione elevata nei suoi confronti dalla Polizia Locale (art. 145 I-X) è stata CP_2 successivamente annullata da sentenza del Giudice di Pace di Como succitata.
7 IV. Risulta pertanto comprovato che l'incidente si sia verificato a seguito di una condotta imprudente dell'auto
TO guidata da la quale viaggiava a velocità sostenuta, in un tratto di strada pericoloso, nei Parte_1 pressi di intersezione, marcata da striscia continua e, con buona probabilità, l'urto sia avvenuto in corsia Nord, di pertinenza della ES, e rispetto cui pertanto l'auto TO non avrebbe dovuto trovarsi.
Ciò determina l'imputazione di una responsabilità esclusiva, o al massimo concorrente in misura significativamente prevalente a carico di (con percentuale non superiore ad un decimo a carico di Parte_1 controparte).
Facendo governo dei principi dell'onere della prova e della preponderanza dell'evidenza (o criterio giuridico del
"più probabile che non", che “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative” (ex multis Cass n.
25805 del 26/09/2024) deve pertanto escludersi che la domanda attorea possa trovare riconoscimento nell'an.
E ciò a prescindere dalla pronuncia della presente sentenza in assenza di delibazione in ordine alle istanze istruttorie, la ctu cinematica dovendosi ritenere esplorativa rispetto a quanto rappresentato (ed allo iato tra il dedotto ed il dimostrato) e la prova costituenda, vertente –come detto- in punto an unicamente su cinque capitoli (vds seconda memoria attorea) risultando irrilevante quanto ai primi tre capitoli (pacifici), e con gli ultimi due comunque non in grado di superare, anche se confermati, le evidenze che precedono.
Anche ammesso, in altre parole, che il teste confermasse i capitoli 4 e 5 in ordine Testimone_2 all'intervenuto rientro nella propria corsia da parte di all'esito del sorpasso ma prima della Parte_1 collisione con , nondimeno non sarebbero sussistiti elementi volti a ritenere la dichiarazione di CP_2
-e la conclusione della Polizia Locale (“la collisione è avvenuta nella corsia avente direzione Appiano- Tes_1
Villa Guardia”)- recessiva rispetto a questa.
V. Pur essendo le precedenti conclusioni sulla ricostruzione della dinamica, e dunque nell'an, assorbenti ogni aggiuntivo vaglio sul quantum, nondimeno, ad ulteriore sostegno dell'infondatezza della domanda, occorre sinteticamente rilevare quanto segue.
Ipotizzando, per assurdo, che la ricostruzione corretta della dinamica del sinistro sia quella –che, pure, sembra adombrata come residuale alternativa a pag.5 del verbale- per cui l'impatto sia avvenuto nella corsia Nord unicamente poiché la TO, “una volta rientrato nella propria corsia”, cercando di evitare l'immissione della
ES, occupante –deve ipotizzarsi- di traverso la sua corsia, “ha deviato a sinistra andando suo malgrado a collidere” con il veicolo antagonista (che nel frattempo avrebbe dovuto aver completato la manovra di immissione a sinistra), ebbene, tale ipotesi ricostruttiva (peraltro non chiaramente espressa ma solo adombrata) è rimasta tale, non essendo stata provata da parte attrice.
In altre parole, né offrendo documentazione probatoria o principi di prova (come avrebbe potuto Parte_1 essere una ctp cinematica) , o financo indizi, né proponendo adeguata prova costituenda con istruttoria orale, non ha provato come avrebbe fatto a verificarsi il sinistro nella corsia Nord, direzione Villa Guardia, se egli era nel frattempo, a conclusione del sorpasso, rientrato nella propria corsia Sud.
Ciò a meno di non tentare di provare –come in effetti fatto con il capitolo di prova n.5, non ammesso (“Vero che la TO una volta rientrato nella corsia enrava in collisione con un'auto ES che usciva dallo stop?”)- che la collisione sia avvenuta nella propria corsia di competenza, e dunque con invasione da parte della ES, ma la circostanza, ove anche fosse stata indicata dal teste Corhusic, sarebbe stata del tutto recessiva poiché smentita dalla ricostruzione della Polizia Locale (vds in particolare planimetria), oltre che dai
8 rilievi fotografici (prodotti dallo stesso attore), e dalla dichiarazione dell'altro testimone oculare, che – Tes_1 si ribadisce (vds § III)- ha chiaramente affermato che il sinistro si sia verificato nella corsia di competenza di non avendo la TO “potuto effettuare il rientro nella sua corsia andando così ad effettuare uno CP_2 scontro frontarele”.
Nuovamente, la domanda attorea merita di essere disattesa nell'an in forza del principio dell'onere della prova.
VI. Quand'anche, infine, si dovesse per ipotesi ritenere sussistente una responsabilità concorrente del veicolo antagonista a quello attoreo –cosa che va esclusa, per le considerazioni che precedono, prevalenti rispetto al principio di presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co.II c.c.-, in ogni caso la domanda deve comunque, e per un secondo ordine di motivi, essere rigettata.
La responsabilità del sinistro in capo a è emesa essere esclusiva. Parte_1
Ma ove anche fosse stata prevalente (stante il triplice ordine di sanzioni per violazioni irrogato e non oggetto di successivo annullamento), o per assurdo, addirittura pari a quella di controparte (e dunque al 50%), in ogni caso non avrebbe maturato il riconoscimento di un importo ulteriore a quello già ricevuto, essendo quest'ultimo ampiamente satisfattivo.
Il profilo è stato oggetto dell'attività processuale svoltasi all' l'udienza del 10.5.2022 –in cui il sottoscritto giudicante chiese alla parte precisazioni in ordine alla riconducibilità dell'importo di € 115.265,29 ai fatti di causa- e poi proseguita con l'interrogatorio libero disposto dal G.I. e la dichiarazione ex art. 117 c.p.c., sia in occasione dell'udienza del 22 novembre 2023, occasioni nelle quali è stata dall'attore confermata l'avvenuta corresponsione in proprio favore da parte di INAIL per i fatti di causa del complessivo importo di euro
148.880,82, di cui euro 115.265,29 indicati quale “Valore capitale della rendita calco-lato al 20/10/2021” senza distinzione alcuna in merito a danno biologico o patrimoniale (doc. 5).
Non risulta d'altra parte contestata motivatamente la produzione di cui al doc.6 concernente CP_1 comunicazione del 30 novembre 2021 con la quale è stato richiesto alla compagnia assicurativa, da parte di
INAIL il “rimborso delle prestazioni erogate INAil per l'infortunio in itinere del 14.3.2018 ammontanti ad €
148.880,82, liquidato a titolo di inabilità temporanea assoluta e valore capitale della rendita, oltre accessori e interessi” di cui all'allegato, prodotta dalla convenuta sub doc.5, e oggetto di confronto da parte del giudicante con il doc.12 attoreo (vds ordinanza 9 giugno 2023 primo rigo) individuato quale “fatto di causa” di cui all'art. 117 cpc.
Ebbene risulta evidente che ove la compagnia assicurativa fosse condannata nel presente giudizio a versare un importo all'attore, si tratterebbe di importo aggiuntivo rispetto all'ammontare suindicato;
in caso contrario si tratterebbe di una duplicazione di versamenti (prima a INAIL, ora a , che deve essere Parte_1 necessariamente esclusa.
L'esclusione di quest'ultima ipotesi porta ineludibilmente a concludere che il riconoscimento della fondatezza della domanda dovrebbe necessariamente passare per l'accertamento di un danno superiore a quello già rimborsato, ciò che tuttavia non risulta matematicamente possibile, se non, al più, supponendo una responsabilità esclusiva dell'assicurata di parte convenuta che si è recisamente smentita.
9 VII. Si rileva infatti che, secondo la percentuale di invalidità individuata dall'attore stesso (20%) –a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza della stessa, profilo assorbito (e per questo non oggetto di ctu medico legale), ed in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età dello stesso, l'importo ottenibile, dimidiato (per la presunzione di responsabilità paritaria, nella prospettiva più favorevole all'attore) risulterebbe comunque significativamente inferiore a quanto già ottenuto (non superando, in ogni caso, €
30.000).
Medesime conclusioni devono essere compiute in relazione agli importi astrattamente dovuti a titolo di inabilità temporanea, che sarebbero inferiori –applicando i medesimi parametri- a quanto riconosciuto a tale titolo da INAIL, ovvero € 23.279,70 doc.5 . CP_1
Tantomeno il riconoscimento della voce relativa alla personalizzazione potrebbe portare ad accertare in favore di la dovutezza di un importo superiore a quanto già corrisposto;
in ogni caso, si rileva -citando le Parte_1
Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale- come la personalizzazione possa trovare riconoscimento solo (pag.5 edizione 2021, e seguenti) “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva)”, che risultano del tutto assenti nel caso di specie non risultando elementi documentali a riguardo, e non ritenendosi rilevante la prova orale (ove anche confermata) in ordine all'impossibilità di compiere la manutenzione ordinaria della casa (capp. 11-12) giocare a calcetto presso l'oratorio del paese (capp.13-14) e partecipare alle gare di go kart (capp.15-16), in difetto di prova, non dedotta, ad esempio dell'importanza fondamentale di tali attività nell'ambito dell'esistenza personale dell'attore.
Quanto al danno morale, ancora, difetta del tutto la prova, mancando persino nella perizia medica di parte a firma dott.ssa (sub doc.9 attoreo), e dunque risultando voce di danno del tutto sfornita del benchè Per_2 minimo indizio probatorio.
VIII. Infine, ma con rilievo non secondario, deve evidenziarsi come la produzione dei danni di cui l'attore chiede il ristoro sono stati significativamente aumentati –a prescindere dall'imputazione della responsabilità dell'evento- dal fatto che egli non avesse la cintura di sicurezza indossata al momento del sinistro, come acclarato dai Carabinieri.
La circostanza, deduttivamente provata dalla presenza della “sagoma della testata al centro del parabrezza”
(vds pag.5 verbale Polizia Locale), risulta incontestata negli atti processuali, e, in difetto della prova attorea della verificazione dei medesimi danni in capo a sé anche in ipotesi di presenza della cintura (condotta alternativa ipotetica), rende ancora più inferiore, e significativamente, il danno (solo ipoteticamente) risarcibile.
IX. Alla luce di quanto precede, deve concludersi nel senso di ritenere che ove anche fosse stata dimostrata – ciò che non è- una responsabilità prevalente di nella causazione del sinistro, o fosse rimasta CP_2 insuperata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cc, nondimeno nulla deve essere liquidato all'attore, in ragione della piena satisfattività rispetto al danno da lui patito degli importi riconosciuti dall'INAIL, profilo espressamente oggetto di esercizio del diritto al contraddittorio da parte del Giudice –in quattro occasioni, dal 10/05/2023 al 22.11.2023- e rispetto cui parte attrice non è stata in grado di fornire una ricostruzione alternativa di quella fornita.
10 X. I superiori motivi, oltre a portare al rigetto della domanda, determinano anche –in accoglimento alla richiesta di parte convenuta- la condanna al pagamento ex art. 96 co.III cpc di una somma, ritenuta congrua in
€1.000,00, per lite temeraria, non potendo che così definirsi una controversia sorta per ottenere il risarcimento di danni patiti a seguito di un sinistro la cui assenza di responsabilità in capo all'attore non risulta provata, e in relazione a cui, in ogni caso, l'importo rimborsato dall'ente previdenziale risulta ampiamente satisfattivo per motivazioni che dovevano essere già evidenti al momento dell'introduzione del giudizio.
XI. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si quantificano, tra i minimi e i medi, per tutte e quattro le fasi
(anche per quella istruttoria, tenuto conto delle udienze tenutesi a riguardo a cavallo tra maggio 2023 e novembre 2023) avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,00 ed € 52.000,00 (ipotizzando lo scaglione effettivo in ipotesi di fondatezza della domanda), utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022 (di studio e introduttiva), ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente
(e quindi relativamente alla fase di trattazione/istruttoria e decisionale).
Nei rapporti tra soccombente e contumace ) –la cui posizione è risultata di fatto vincitrice- le spese si CP_2 dichiarano irripetibili (diversamente l'assicurata finendo per fruire economicamente delle difese svolte dalla compagnia assicurativa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Parte_1 nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1 Controparte_2 respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di . Controparte_2
Rigetta la domanda attorea, per le ragioni svolte in parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., che quantifica in complessivi € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge;
Condanna a pagare, ex art. 96 co.I cpc € 1.000,00 (mille/00) a , in persona Parte_1 Controparte_9 del l.r.p.t.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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