TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Barbara De
Munari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2024 promossa da:
CF , con l'avv. BERGAMASCHI CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da note di udienza depositate in data 14.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 09.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere, nel Parte_2
contraddittorio con la resistente , l'accertamento in capo a quest'ultima Controparte_1
della qualità di erede del di lei padre, , deceduto ab intestato in data Persona_1
18.12.2003.
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha rappresentato che:
- in data 05.05.2023, il Tribunale di Bergamo emetteva decreto ingiuntivo n. 1337/23 per la somma di €. 39.462,50 nei confronti di e in favore di Controparte_1 Parte_2
[...]
pagina 1 di 4 - in data 13.7.2023, a seguito della mancata opposizione, il decreto era dichiarato esecutivo;
- in data 25.7.2023, veniva notificato alla sig.ra atto di precetto;
Controparte_1
- in data 28.9.2023 veniva notificato atto di pignoramento, per la quota di 1/3, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Ponte San Nicolò (Padova), Via Colombo, n.17:
1. appartamento censito al catasto fabbricato del predetto Comune al foglio n.1, particella n.1700 subalterno 1, cat. A/2, classe 1, piano T -1, vani 7, rendita catastale euro 632,66.
2- autorimessa censita al catasto fabbricato del predetto Comune al foglio n.1, particella n.1700, subalterno 2, cat. C/6, cl. U, piano T, superficie catastale totale 28 mq, rendita catastale euro 53,50.
- si è, pertanto, radicata avanti il Tribunale di Padova la procedura esecutiva immobiliare nr. 306/2023 R.G.E.;
- in data 07/11/2023 era depositata istanza di vendita all'incanto dei sopraindicati immobili pignorati;
- a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nonché dell'esame della documentazione ex art. 567 c.p.c. si riscontrava l'assenza da parte del chiamato all'eredità
di alcun atto di accettazione formale dell'eredità; Controparte_1
- era, pertanto, necessario accertare giudizialmente la già intervenuta accettazione dell'eredità al fine di poter trascrivere ex art. 2648 c.c. l'acquisto mortis causa dei beni allo scopo di procedere all'esecuzione immobiliare sugli stessi;
- nel caso di specie, in tal senso deponeva la circostanza che la resistente è stata nel possesso dei beni ereditari fin dal decesso del padre come risulta dal Persona_2
certificato storico di residenza depositato sub. 6;
-la resistente, in ragione di ciò, aveva l'obbligo di redigere l'inventario dei beni ereditari entro in oltre la data del 18/03/2004;
-la mancata redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione comportava che la resistente deve essere considerata erede puro e semplice.
All'udienza del 16.1.2025 fissata in trattazione cartolare, il giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, preso atto del deposito di note scritte da parte della ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 4 Va premesso che l'art. 485 c.c. dispone al comma 1 che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e al comma 2 che: “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Deve ritenersi che l'ipotesi di mancata tempestiva redazione dell'inventario da parte di chi sia nel possesso di beni ereditari integri una fattispecie di acquisto legale dell'eredità, discendente dal mero realizzarsi dei presupposti previsti dalla legge a prescindere dalla volontà espressa o tacita del chiamato (v., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ.
19.3.1998, n. 2911).
Come è stato evidenziato dal Supremo Collegio, affinché possano operare le disposizioni di cui all'art. 485, commi 1 e 2, c.c., è necessario che il chiamato all'eredità abbia effettiva disponibilità dei beni ereditari, trovandosi in una situazione di fatto tale da consentirgli l'esercizio di poteri concreti sugli stessi, anche a mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della appartenenza dei beni al patrimonio ereditario (v. già Cass. Civ. Sez.
II 5.4.1977, n. 1301, per cui il possesso dei beni ereditari, previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nel termine prescritto, non consiste in un astratto possesso del diritto sui detti beni, ma si esaurisce in una relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta a tale soggetto l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario;
più di recente, v. Cass. Civ. n. 6167 del
1.3.2019, per cui nella nozione di possesso ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari;
v. anche
Cass. Civ. Sez. II 5.5.2008, n. 11018, per cui è sufficiente il possesso di un solo bene ereditario). Il possesso è comunemente inteso dunque in senso atecnico e comprende anche la situazione di detenzione.
L'occupazione dell'immobile a fini abitativi, allegata dalla ricorrente, esprime all'evidenza una relazione tra il soggetto e la cosa significativa di possesso agli effetti dell'articolo 485 del codice civile.
Parte ricorrente, al fine di provare la circostanza, ha depositato sub 6 il certificato storico di residenza della resistente da cui risulta che quest'ultima ha avuto residenza presso l'immobile di via Cristoforo Colombo n. 17 (ovvero l'immobile di cui oggi si discute) dal pagina 3 di 4 10.01.1969 al 7.11.2004. Da tale certificazione risulta, in particolare, che la ricorrente ha avuto nel Comune di Ponte San Nicolò i seguenti domicili: dal 10.01.1969 al 07.11.2004 via Cristoforo Colombo n. 17 e dal 8.11.2004 a tutt'oggi via Leandro Faggin.
Da tale documento, e in assenza di contrarie allegazioni, può ragionevolmente desumersi che la resistente, figlia del de cuius che al momento del decesso del padre (18.12.2003) non era proprietaria del bene immobile in questione, vi abbia ivi dimorato proprio in ragione del titolo che le proveniva dalla successione paterna, e, dunque, in qualità di chiamata all'eredità.
Non risulta poi che la stessa abbia provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda formulata nell'interesse di parte ricorrente merita accoglimento, con la conseguenza che la resistente Controparte_1
deve essere dichiarata erede del de cuius . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulle basi del DM n. 55/2014 con applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Accerta e dichiara che (nata a [...] il [...]) è erede pura e Controparte_1
semplice di (nato a [...] il [...] e deceduto il 18.12.2003) Persona_1
e per l'effetto, ordina la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del predetto presso la competente conservatoria dei RRII;
2.Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€. 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PADOVA, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Barbara De
Munari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2024 promossa da:
CF , con l'avv. BERGAMASCHI CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da note di udienza depositate in data 14.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 09.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere, nel Parte_2
contraddittorio con la resistente , l'accertamento in capo a quest'ultima Controparte_1
della qualità di erede del di lei padre, , deceduto ab intestato in data Persona_1
18.12.2003.
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha rappresentato che:
- in data 05.05.2023, il Tribunale di Bergamo emetteva decreto ingiuntivo n. 1337/23 per la somma di €. 39.462,50 nei confronti di e in favore di Controparte_1 Parte_2
[...]
pagina 1 di 4 - in data 13.7.2023, a seguito della mancata opposizione, il decreto era dichiarato esecutivo;
- in data 25.7.2023, veniva notificato alla sig.ra atto di precetto;
Controparte_1
- in data 28.9.2023 veniva notificato atto di pignoramento, per la quota di 1/3, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Ponte San Nicolò (Padova), Via Colombo, n.17:
1. appartamento censito al catasto fabbricato del predetto Comune al foglio n.1, particella n.1700 subalterno 1, cat. A/2, classe 1, piano T -1, vani 7, rendita catastale euro 632,66.
2- autorimessa censita al catasto fabbricato del predetto Comune al foglio n.1, particella n.1700, subalterno 2, cat. C/6, cl. U, piano T, superficie catastale totale 28 mq, rendita catastale euro 53,50.
- si è, pertanto, radicata avanti il Tribunale di Padova la procedura esecutiva immobiliare nr. 306/2023 R.G.E.;
- in data 07/11/2023 era depositata istanza di vendita all'incanto dei sopraindicati immobili pignorati;
- a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nonché dell'esame della documentazione ex art. 567 c.p.c. si riscontrava l'assenza da parte del chiamato all'eredità
di alcun atto di accettazione formale dell'eredità; Controparte_1
- era, pertanto, necessario accertare giudizialmente la già intervenuta accettazione dell'eredità al fine di poter trascrivere ex art. 2648 c.c. l'acquisto mortis causa dei beni allo scopo di procedere all'esecuzione immobiliare sugli stessi;
- nel caso di specie, in tal senso deponeva la circostanza che la resistente è stata nel possesso dei beni ereditari fin dal decesso del padre come risulta dal Persona_2
certificato storico di residenza depositato sub. 6;
-la resistente, in ragione di ciò, aveva l'obbligo di redigere l'inventario dei beni ereditari entro in oltre la data del 18/03/2004;
-la mancata redazione dell'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione comportava che la resistente deve essere considerata erede puro e semplice.
All'udienza del 16.1.2025 fissata in trattazione cartolare, il giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente e, preso atto del deposito di note scritte da parte della ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 4 Va premesso che l'art. 485 c.c. dispone al comma 1 che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e al comma 2 che: “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Deve ritenersi che l'ipotesi di mancata tempestiva redazione dell'inventario da parte di chi sia nel possesso di beni ereditari integri una fattispecie di acquisto legale dell'eredità, discendente dal mero realizzarsi dei presupposti previsti dalla legge a prescindere dalla volontà espressa o tacita del chiamato (v., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ.
19.3.1998, n. 2911).
Come è stato evidenziato dal Supremo Collegio, affinché possano operare le disposizioni di cui all'art. 485, commi 1 e 2, c.c., è necessario che il chiamato all'eredità abbia effettiva disponibilità dei beni ereditari, trovandosi in una situazione di fatto tale da consentirgli l'esercizio di poteri concreti sugli stessi, anche a mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della appartenenza dei beni al patrimonio ereditario (v. già Cass. Civ. Sez.
II 5.4.1977, n. 1301, per cui il possesso dei beni ereditari, previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nel termine prescritto, non consiste in un astratto possesso del diritto sui detti beni, ma si esaurisce in una relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta a tale soggetto l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario;
più di recente, v. Cass. Civ. n. 6167 del
1.3.2019, per cui nella nozione di possesso ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari;
v. anche
Cass. Civ. Sez. II 5.5.2008, n. 11018, per cui è sufficiente il possesso di un solo bene ereditario). Il possesso è comunemente inteso dunque in senso atecnico e comprende anche la situazione di detenzione.
L'occupazione dell'immobile a fini abitativi, allegata dalla ricorrente, esprime all'evidenza una relazione tra il soggetto e la cosa significativa di possesso agli effetti dell'articolo 485 del codice civile.
Parte ricorrente, al fine di provare la circostanza, ha depositato sub 6 il certificato storico di residenza della resistente da cui risulta che quest'ultima ha avuto residenza presso l'immobile di via Cristoforo Colombo n. 17 (ovvero l'immobile di cui oggi si discute) dal pagina 3 di 4 10.01.1969 al 7.11.2004. Da tale certificazione risulta, in particolare, che la ricorrente ha avuto nel Comune di Ponte San Nicolò i seguenti domicili: dal 10.01.1969 al 07.11.2004 via Cristoforo Colombo n. 17 e dal 8.11.2004 a tutt'oggi via Leandro Faggin.
Da tale documento, e in assenza di contrarie allegazioni, può ragionevolmente desumersi che la resistente, figlia del de cuius che al momento del decesso del padre (18.12.2003) non era proprietaria del bene immobile in questione, vi abbia ivi dimorato proprio in ragione del titolo che le proveniva dalla successione paterna, e, dunque, in qualità di chiamata all'eredità.
Non risulta poi che la stessa abbia provveduto alla redazione dell'inventario nei termini di legge.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda formulata nell'interesse di parte ricorrente merita accoglimento, con la conseguenza che la resistente Controparte_1
deve essere dichiarata erede del de cuius . Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulle basi del DM n. 55/2014 con applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Accerta e dichiara che (nata a [...] il [...]) è erede pura e Controparte_1
semplice di (nato a [...] il [...] e deceduto il 18.12.2003) Persona_1
e per l'effetto, ordina la trascrizione dell'accettazione dell'eredità del predetto presso la competente conservatoria dei RRII;
2.Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€. 2.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PADOVA, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 4 di 4