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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione mediante trattazione scritta del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1527/2023 R.G. e vertente
FRA
c.f. rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 C.F._1 dall'avv. Matilde Ricotta con studio in Potenza p.le Rizzo 11, giusta procura in atti;
-
- RICORRENTE -
E
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dal l'avv. Vito Dinoia giusta procura in atti per notaio in Fiumicino, domiciliato in Potenza Per_1
via Pretoria n. 263, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.5.2023 la ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 26.1.2024 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso. La causa, istruita sulla base della documentazione in atti e richiamato a chiarimenti il ctu, all'odierna udienza in modalità scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale
(per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l.
11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C.
Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella prima fase di a.t.p., dott. , sulla base di una Per_2
valutazione esauriente della documentazione prodotta nella prima fase e, considerata la peculiarità della domanda finalizzata a ottenere il riconoscimento del beneficio solo per il periodo di sua sottoposizione a trattamento chemioterapico, quindi ex ante, in mancanza di documentazione attestante il particolare status nel periodo in questione, ha escluso la sussistenza in capo alla stessa del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della provvidenza in esame.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici. Le argomentazioni di parte ricorrente riferita a un aggravamento delle condizioni generali tali da concretizzare la necessità di accompagnamento costante non risultano supportate da documentazione probante sicché, anche i successivi chiarimenti del ctu rispetto alla precedente valutazione, consentono di ritenere ragionevolmente non sussistenti i requisiti di legge.
Afferma il ctu “Le patologie diagnosticate risultano a tutt'oggi clinicamente stabili, la ricorrente continua i trattamenti radiometabolici così come documentato agli atti in occasione della visita oncologica del 16-02-2022 e pratica terapia farmacologica come da prescrizione fatta in pari data.
La patologia neoplastica associata a quella muscoloscheletrica non comporta una significativa riduzione dell'autosufficienza e allo stato attuale la ricorrente risulta ancora in grado di attendere autonomamente al compimento degli atti elementari della vita quotidiana (vestirsi, curare l'igiene personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte ecc…) senza impedimento ad organizzarsi autonomamente per le necessità della vita e di conseguenza per la sopravvivenza…..In conclusione è possibile affermare che per le patologie diagnosticate Parte_1
risulta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/98) grave 100% a conferma del giudizio medico legale espresso dalla Commissione il 30-11-2021 e dallo scrivente CTU in data 04-03-2022.” CP_1
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo le condizioni di legge come attestato dalla parte. Le spese di ctu vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) spese di ctu liquidate con separato atto a carico dell . CP_1
Potenza lì 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla