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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/09/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1219/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/04/2025 da
, con avv. MAZZOTTA LISA, e con avv. Parte_1 Parte_2
HERON PHILIP;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/04/01, in Cassano allo Ionio, optando per il regime di separazione dei beni;
- si sono separati consensualmente, come da sentenza del Tribunale di Trieste n. 451/24 dd. 23/04/24, passata in giudicato;
- hanno avuto i seguenti figli: nato il [...], nato Persona_1 Persona_2 il 24/06/10.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/04/01, in Cassano allo Ionio, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano allo Ionio, affinché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 4 parte II serie A - Vol 1 Uff. 2 anno 2001).
Così deciso in Trieste, il 30/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1219/2025, promossa con ricorso depositato in data 17/04/2025 da
, con avv. MAZZOTTA LISA, e con avv. Parte_1 Parte_2
HERON PHILIP;
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28/04/01, in Cassano allo Ionio, optando per il regime di separazione dei beni;
- si sono separati consensualmente, come da sentenza del Tribunale di Trieste n. 451/24 dd. 23/04/24, passata in giudicato;
- hanno avuto i seguenti figli: nato il [...], nato Persona_1 Persona_2 il 24/06/10.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 pagina 2 di 4 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/04/01, in Cassano allo Ionio, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano allo Ionio, affinché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 4 parte II serie A - Vol 1 Uff. 2 anno 2001).
Così deciso in Trieste, il 30/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4