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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Dott. ssa Lilia Papoff CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 246/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il giorno 29.4.2025, vertente tra:
con Parte_1
sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F. , che P.IVA_1
agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di
1 del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto del Pt_1
notaio di Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, in qualità di Per_1
titolare di “Crediti Rilevanti”, in forza di atto di scissione parziale, stipulato con per Controparte_1
Notaio di , Rep. 39399, Racc. 20019 del 25 Persona_2 CP_1
novembre 2020 e per essa, quale mandataria,
[...]
CF , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Radice, (C.F.
PEC: C.F._1
), per procura allegata Email_1
all'appello ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
Roma, Via G. Paisiello n. 14/24, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_2
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_3
C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, entrambi residenti in [...]
Nocetta 103
2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo Studio dell'avv. Riccardo Danese (CF
- Fax n. 06.3207909 - PEC C.F._4
) che li rappresenta e Email_3
difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Claudia Mattioli
(CF - Fax n. 06.3207909 - PEC C.F._5
) in virtù di procura Email_4
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria agli indirizzi Fax e
PEC sopra indicati
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri
n. 1325/2022, pubblicata in data 27.6.2022.
Conclusioni:
3 l'appellante: accogliere, per i motivi in fatto e diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto parzialmente riformare la
Sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 1325/2022, quale pubblicata in data 27.6.2022, accogliendo le conclusioni quali avanzate in primo grado, con integrale rigetto dell'avversa domanda di nullità totale/parziale dei contratti di fideiussione
“omnibus” in atti, tardivamente sollevata dagli odierni appellati già attori in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
nonché concludendo come da note depositate il 13.6.2025;
gli appellati ed appellanti incidentali: rigettare l'appello principale parziale proposto dalla e confermare sul Pt_1
punto impugnato la sentenza n. 1325/2022 pronunciata dal
Tribunale di Velletri nel giudizio n, 5912/2016 e pertanto confermare la nullità parziale degli art. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dai signori dedotte in atti;
in via CP_4 CP_3
incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1325/2022, accertare l'illegittima applicazione di tassi d'interesse passivi, competenze, oneri, remunerazioni e spese addebitate e/o richieste dalla (oggi Controparte_6
in relazione al c/c Parte_1
4 accogliendo le domande formulate al riguardo dai Signori
e nella comparsa Controparte_4 CP_3
conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, con integrale rigetto della domanda di reiezione formulata sul punto dalla banca convenuta”. In via istruttoria, essi hanno insistito altresì nell'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. già proposta;
conclusioni tutte su cui hanno insistito nelle note depositate il
16.6.2025.
Svolgimento del Processo
Con la citazione notificata il 25.7.2016, la società CP_5
ed i suoi fideiussori, sig.ri e
[...] Controparte_4 [...]
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri CP_3
per sentire accogliere la Controparte_6
loro domanda, volta al ricalcolo del saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1279042, privo dell'indicazione della data di apertura, intestato all'attrice e garantito tramite Parte_2 Parte_3
fideiussione “omnibus” dai sig.ri e CP_4 CP_3
lamentando l'applicazione di interessi capitalizzati, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, usura.
La convenuta, nel costituirsi, contestò la domanda, chiedendone il rigetto. 5 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 6.4.2021, si costituì in giudizio l'odierna appellante ( d'ora in poi, anche
, quale cessionaria del credito da Pt_1 Controparte_6
[...]
La causa fu istruita con c.t.u. contabile, non avendo invece il primo Giudice ordinato l'esibizione della documentazione bancaria richiesta dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale respinse la domanda, ad eccezione della domanda di nullità dei contratti di fideiussione “omnibus”.
Quest'ultima fu accolta parzialmente, in quanto il Tribunale dichiarò la nullità parziale delle clausole riconosciute conformi allo schema fideiussorio ABI 2003 e di cui al provvedimento n.
55/2005 della AN d'AL.
Ad avviso del primo Giudice, dai contratti di fideiussione prodotti ed alla luce del provvedimento n. 55/2005 di AN d'AL, anch'esso in atti, le clausole nn. 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione “omnibus” erano conformi allo schema ABI 2003, cosicché espressione di intese anticoncorrenziali, secondo quanto accertato dalla AN d'AL con il provvedimento n. 55/2005.
6 In merito all'eccezione della banca, di inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di fideiussione “omnibus” in parola, in quanto richiesta dalla parte attrice soltanto in via assoluta e non relativa, il Tribunale osservò che in comparsa conclusionale gli attori avevano chiesto quantomeno l'accertamento della nullità relativa delle fideiussioni.
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, ha impugnato la predetta sentenza “ Pt_1
nella sola parte in cui questa ammette l'eccezione di nullità generale dei contratti di fidejussione “omnibus”, sebbene
l'accolga poi dichiarando la sola nullità parziale degli stessi contratti”.
Quali motivi, ha sostenuto che erroneamente il Tribunale avesse accolto la domanda di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni, nonostante questa fosse proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nonostante si fosse trattato di domanda da proporsi dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Roma. In tal modo il primo Giudice si era pronunciato su una domanda del tutto nuova;
erroneamente il Tribunale, pur di fronte alla domanda di accertamento della nullità integrale dei contratti di garanzia,
7 aveva concluso che vi fosse l'interesse dei concludenti ad una pronuncia dichiarativa della nullità parziale.
Gli appellati si sono costituiti contestando le censure avanzate con il giudizio di gravame, concludendo per il rigetto dell'appello.
Quale appello incidentale, concludendo come in epigrafe, hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi:
erroneamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto che, in applicazione delle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel caso in cui l'attore intendesse far valere il carattere indebito di talune poste, unitamente alla nullità di clausole contrattuali, ovvero la natura usuraria e l'indeterminatezza di alcune pattuizioni, aveva l' onere di produrre in giudizio il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto analitici, documentazione che non era stata depositata da parte attrice, avendo questa omesso di depositare il contratto di conto corrente e gli estratti integrali di conto corrente. Ancora, ad avviso del Tribunale, gli attori non si sarebbero attivati per ottenere, ex art. 119 t.u.b. la documentazione bancaria, con conseguente inammissibilità dell'istanza formulata in corso di giudizio ex art. 210 c.p.c.
8 Viceversa, secondo gli appellanti incidentali, poiché l'art. 117
t.u.b. imponeva l'uso della forma scritta per i contratti bancari e la consegna di una copia al cliente, l'onere di conservazione e produzione di tutta la documentazione contrattuale sarebbe posto a carico della AN sino al decorso della prescrizione.
Inoltre la Corte di Cassazione aveva statuito che nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombeva sull'attore ma che, tuttavia, quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultra-legali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) doveva applicarsi il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribaltava l'onere sul convenuto.
Infine, gli attori avevano tempestivamente richiesto, in data 22 luglio 2016 ed ai sensi dell'art. 119, ultimo comma t.u.b., copia della documentazione inerente al rapporto bancario in essere.
“ Infatti, al di là della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta effettivamente nelle more del termine previsto a favore della AN per l'invio della documentazione richiesta, ciò che deve rilevare in tale contesto, al fine della valutazione della condotta illecita di MP (ora ), è la Pt_1
circostanza incontestabile della mancata risposta dell' Parte_4
all'istanza ex art. 119 TUB”, hanno argomentato;
[...]
9 erroneamente il Tribunale non aveva fondato la propria decisione sulla c.t.u., sebbene il consulente d'ufficio, pur nell'incompletezza di alcuni estratti conto, aveva sanato tale carenza con l'utilizzo degli estratti scalari e del riepilogo degli interessi, in tal modo rispondendo a tutti quesiti formulati dal
Giudice ad eccezione di quello indicato al n.
1. In particolare il c.t.u. aveva accertato “ 1) il superamento del tasso soglia nel 4 trimestre 2010, 1° e 2° trimestre 2011, 1° e 2° trimestre 2013; 2) la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e delle competenze debitorie;
3) l'impossibilità di poter calcolare le somme versate anteriormente al 2006 ai fine del calcolo del termine decennale di prescrizione del dritto di ripetizione;
4)
l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sull'ammontare massimo dell'utilizzo per un importo complessivo pari ad € 7.666,14 attraverso l'esame condotto sui prospetti trimestrali, in assenza delle condizioni pattuite in ordine alla predetta commissione, stante l'assenza del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito;
5) la costante applicazione da parte della AN del corrispettivo sull'accordato dal terzo trimestre 2009 per un totale di € 21.552,69, nonché
l'applicazione dal 4° trimestre 2012 al 2° trimestre 2013 della commissione di istruttoria veloce per un totale di € 1.480,00”,
10 giungendo peraltro a due diverse ipotesi di calcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Gli appellanti incidentali, alla luce delle difese di controparte, sostennero che essa non era legittimata passiva rispetto alle pretese restitutorie che i clienti avessero proposto verso la banca, in quanto era succeduta nel solo lato attivo dei crediti Pt_1
ceduti, cosicché si opposero all'estromissione di
[...]
dal giudizio. Controparte_6
Gli appellanti incidentali chiesero pertanto che la Corte determinasse esattamente il rapporto di dare/avere in relazione al conto corrente bancario n. 1279042, in considerazione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla AN alla luce della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte depositato in data 29.4.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note contenenti le conclusioni definitive.
11 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello principale è fondato e deve integralmente essere accolto.
1.1.Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie in tema di fideiussioni omnibus e violazione della normativa antitrust. Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
Nello stesso senso è, recentissima, Cass. n. 5043 del 2025.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti: Cass. del 2023 n.20713.
Nella fattispecie esaminata in quest'ultima pronuncia, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
12 precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, conviene riportare l'orientamento espresso da Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche
13 se non interessati da specifica deduzione della parte interessata,
siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416; mentre Cass. del 2025 n.
863 ha osservato: la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
14 E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio, che abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; che siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare se tale nullità sia ravvisabile.
Nella specie, pertanto, nei termini ex art. 183 c.p.c. ed in particolare nella prima memoria depositata l'8.9.2018 gli attori hanno allegato la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, producendo altresì il provvedimento di AN d'AL n. 55 del
2005.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la questione ben poteva essere esaminata nel merito, come svolto dal primo Giudice, senza violare le norme del c.p.c. in tema di tempestiva allegazione delle domande, eccezioni e del complessivo tema del decidere e di inammissibilità di domande ed eccezioni tardivamente proposte.
Conviene infine osservare che le questioni della competenza per materia della Sezione specializzata d'impresa e, quindi, della relativa competenza territoriale del Tribunale ove è prevista la predetta Sezione specializzata, ai sensi dell'art. 38 III comma c.p.c., non possono più essere rilevate d'ufficio e neppure su eccezione di
15 parte, oltre la prima udienza ( cfr., tra varie, Cass. del 2019 n.
14170), restando la competenza radicata presso il Giudice adito.
D'altro canto, tale mancato rilievo non comporterebbe il ritorno della causa al primo Giudice, dovendo in ogni caso l'appello essere esaminato nel merito.
1.2.La domanda di nullità delle fideiussioni è tuttavia infondata nel merito per le ragioni che seguono.
Le fideiussioni litigiose sono tre ( all. B alle note ex art. 183 c.p.c. in primo grado, depositate l'8.9.2018):
la prima del 26.6.1989;
la seconda del 3.8.2000;
la terza del 10.11.2008.
Come si trae dal provvedimento sanzionatorio di AN d'AL n.
55/2005, l' “ intesa” ritenuta anticoncorrenziale risale al 2002/2003, in quanto nell'ottobre 2002 l' aveva concordato con alcune Pt_5
associazioni a tutela dei consumatori lo schema delle fideiussioni omnibus, poco dopo diffuso alle banche associate.
Nel provvedimento suddetto può leggersi che l'istruttoria aveva evidenziato la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema A.B.I., discendente dalla “ consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI ( non 16 ancora diffuso presso le associate), che però potrebbe essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
Prima dell'intesa riscontrata da AN d'AL, quindi, vi era solo una prassi bancaria uniforme e non intese anticoncorrenziali, peraltro in alcun modo provate.
Vi è da aggiungere che clausole ritenute nulle non sono state ritenute tali in ragione del loro contenuto, ma perché espressione di intese anticoncorrenziali vietate.
Questo comporta però che occorre delimitare la natura ed il tempo in cui queste intese sono risultate operanti.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TfUE) vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato interno (art. 101, § 1,
Tfue; analoga disposizione è contenuta nell'art. 2, L. 10 ottobre 1990,
n. 287).
L'accordo ricorre quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo;
la seconda, invece, ricorre quando si realizza una forma di coordinamento fra imprese che sostituisce in modo consapevole un'espressa collaborazione fra le stesse, per sottrarsi ai rischi della 17 concorrenza, anche solo in via potenziale (Cons. Stato, sez. VI, 29
maggio 2018, n. 3197).
Per il legislatore ogni impresa deve determinare autonomamente la propria attività, senza previ contatti tra operatori allo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o che prevede di tenere sul mercato (Corte di giustizia dell'Unione Europea del 16 dicembre 1975, SuikerUnie, causa C-114/73).
Orbene, essendo questo il contesto normativo e pur dovendo attribuire efficacia di prova privilegiata al provvedimento sanzionatorio di
AN d'AL, non può tacersi che dallo stesso emerge l'esistenza di un'intesa vietata, collocabile temporalmente negli anni 2002/2005, non invece in periodi precedenti e successivi.
Di conseguenza, il valore indiziario che può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini di prova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito nel caso di specie: due delle fideiussioni sono anteriori al periodo oggetto dell'istruttoria di ed anzi, come detto, dallo stesso può leggersi che l'uniformità Pt_6
delle clausole era dovuta alla “ consolidata prassi bancaria” e non ad intese vietate;
la terza è successiva di circa 3 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio, onde dopo questo lasso di tempo il “ mercato” di tali 18 contratti autonomi ben poteva essere mutato, soprattutto all'esito del provvedimento di AN d'AL. Né d'altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell'Autorità di Vigilanza competente per la concorrenza tra banche, relativamente al lasso temporale prossimo all'epoca della stipula della fideiussione del 2008, dalla quale poter inferire la presenza di intese anticoncorrenziali vietate anche nel periodo nel quale l'ultima delle fideiussioni litigiose è stata conclusa.
Pertanto, sarebbe stato necessario quantomeno che i fideiussori avessero allegato la propria difficoltà, riferita al 2008, a rinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schema A.B.I., circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di molto tempo, le banche continuassero a proporre il medesimo “ schema” negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avessero raggiunto analoghe intese “ a monte” di natura anticoncorrenziale.
Tale allegazione è invece del tutto mancata, cosicché non vi sono elementi di sorta per concludere che anche la fideiussione del 2008 sia frutto di intese vietate e non invece di una libera scelta dei garanti di sottoscrivere esattamente il contratto voluto.
Tali conclusioni sono state espresse anche in precedenti pronunce di questa Corte.
Argomentazioni analoghe si rinvengono anche nella più recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Milano n. 5481/2022, pubblicata il
21.6.2022; cfr. altresì Trib. Milano n. 294/2022 pubblicata il 19 19.1.2022, con la quale è stata respinta la domanda di un fideiussore “ omnibus” obbligato in virtù di un contratto stipulato nel 2010, poiché mancava la prova di “ un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Anche molto di recente il Tribunale di Milano si è così espresso: la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce idonea prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento dell'invalidità degli atti negoziali in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta all'interno del perimetro temporale oggetto dell'accertamento della
AN d'AL (2003-2005). Infatti l'accertamento compiuto dall'autorità amministrativa, con specifico riferimento a uno schema contrattuale elaborato per quella determinata tipologia di operazioni, ha efficacia di prova privilegiata nell'azione di nullità ex art. 33 della legge n. 287 del 1990, trattandosi di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un'esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell'illecito antritrust: Trib. Milano 24.4.2024.
Poiché nel caso di specie non sono state provate circostanze di tale natura, nessun valore, neppure indiziario, può riconnettersi al provvedimento sanzionatorio di AN d'AL n. 55/2005, che da un
20 canto non si è occupato del periodo anteriore al 2002 e dall'altro ha arrestato la propria indagine al 2005.
Conseguentemente, le tre clausole riproduttive dello schema A.B.I.
(art. 2, 6, 8) devono considerarsi pienamente valide, non potendo ritenersi sussistente alcuna violazione della legge n. 287/1990.
2.L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Esaminando congiuntamente i motivi dello stesso, si osserva quanto segue.
2.1.Gli appellanti hanno domandato l'accertamento dell'applicazione – da parte della banca – di clausole illegittime, che avrebbero comportato addebiti non dovuti a carico della società correntista.
L'assenza del contratto, del quale non è indicata neppure la data di stipula, e di tutti gli estratti relativi al conto corrente dalla produzione attrice non può che condurre alla conclusione del rigetto della domanda, cui è condivisibilmente giunto il primo
Giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, nelle azioni di accertamento negativo, collegate o meno all'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista o dal cliente di una banca, è il correntista onerato dell'onere di
21 produzione dei contratti litigiosi, in quanto l'esame delle relative pattuizioni è imprescindibile al fine di valutare se e quali voci indebite siano state applicate nel corso del rapporto negoziale (cfr. tra le tante, Cass. del 2020 n. 23852).
Nella specie, la società correntista e i suoi fideiussori non hanno depositato né il contratto di conto corrente, né i relativi estratti conto, come peraltro dagli odierni appellanti espressamente ammesso, ma solo una perizia di parte, che costituisce asse portante delle deduzioni contenute in citazione.
Dalla stessa e dai primi estratti conto prodotti emerge che il contratto è stato efficace dal 30.6.2003.
Il ricorso all'art. 119 t.u.b da parte della società attrice, richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essi abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
Gli stessi appellanti hanno ammesso di aver inoltrato tale istanza, concedendo alla banca un termine, nella pendenza del quale hanno introdotto il giudizio.
Ciò necessariamente ha implicato che la citazione è stata predisposta senza visionare né il contratto, né gli estratti conto.
22 Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale (su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020 n.
24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
Tuttavia, deve osservarsi che l'art. 119, quarto comma, t.u.b. consente al correntista di ottenere la “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista non possa più conservare;
invece non si tratta di un diritto che consenta al correntista di proporre domande, quale quella di accertamento dell'avvenuto addebito di competenze illegittime sul conto corrente ordinario e sul conto anticipi, a prescindere dall'esame dei relativi contratti, salvo in seguito specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119 t.u.b., una volta esaminate le fonti del rapporto negoziale.
L'art. 119 t.u.b., cioè, non può essere interpretato in guisa talmente ampia da consentire la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando l'illegittimità di voci contrattuali riferibili a rapporti giuridici che, tuttavia, non sono stati neppure esaminati e che l'attore è esonerato dal produrre, potendosi avvalere dell'art. 119
t.u.b.
23 Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegazione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119 t.u.b.
Peraltro, tale normativa, tesa alla trasparenza bancaria, certamente non muta il riparto degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale propria del codice di rito anche qualora si invochi l'intervento officioso del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricade comunque su parte attrice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri, ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n.
28047).
Già solo alla luce di tali osservazioni la domanda attrice si rivela del tutto generica.
Peraltro, l'art. 119 t.u.b., riconoscendo il diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria al cliente dell'istituto di credito, ai suoi successori e a colui che amministra i suoi beni, a contrario impone all'istituto di credito di conservare tutta la
24 documentazione afferente a singole operazioni purchè poste in essere negli ultimi dieci anni.
Nella specie, dovendo presumersi che il contratto sia stato concluso in data prossima al 30.6.2003, prima data di operatività dello stesso, quale desumibile dalla perizia di parte e dal primo estratto conto, l'istanza ex art. 119 t.u.b. è successiva di oltre 10 anni e, quindi, la banca non era più onerata di darvi risposta.
2.2. Ciò esposto e prendendo a riferimento le doglianze attrici allegate in citazione:
esse, in ordine alla capitalizzazione degli interessi ed all'anatocismo risultano del tutto generiche, considerando che ai sensi della delibera CICR del febbraio 2000 essa è stata consentita, purché fosse disciplinata la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
esse, avuto riguardo alle commissioni di massimo scoperto sono generiche, nella misura in cui non è possibile verificare il contenuto della relativa clausola;
altrettanto generica è la doglianza circa l'applicazione di interessi usurari, non essendo verificabili i tassi pattuiti e dovendosi invece avere a riferimento unicamente il tasso di interesse pattuito e non l'usura sopravvenuta. Invero, ai fini della sussistenza o meno del 25 carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto: Cass. S.U. 19.10.2017, n. 24675 e successive conformi.
Il valore probatorio della perizia di parte è del tutto residuale,
avendo essa un mero valore indiziario: così Cass. del 2023 n.
2980.
26 Ma vi è di più.
2.3.La pretesa completezza dell'accertamento peritale, che il primo Giudice avrebbe erroneamente sottovalutato e che invece era basata su alcuni estratti conto, non può in alcun modo ritenersi tale.
E' sufficiente osservare che i calcoli del c.t.u. nominato in primo grado sono consistiti nell'espungere taluni addebiti nel presupposto che le relative pattuizioni sarebbero mancate, in ragione della mancata produzione del contratto.
Tuttavia, all'evidenza, è una conclusione non condivisibile: dal giudizio non è risultata provata l'assenza di pattuizioni sulla base dell'esame del documento contrattuale, bensì non sono risultate provate le pattuizioni pretese illegittime in quanto il contratto non
è stato prodotto da parte attrice che ne era onerata.
L'esame degli estratti conto deve necessariamente essere preceduto dall'accertamento della illegittimità delle pattuizioni lamentate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. del 2024
n.11735), laddove ha invero ribadito i criteri per riannodare eventuali estratti conto parziali, al fine di calcolo del saldo, ha avuto cura di precisare che tali calcoli ed i loro relativi criteri
27 possono eseguirsi “ una volta esclusa la validità delle pattuizioni di interessi legali o anatocistici”; cioè una volta accertato che nel contratto erano state pattuite clausole illegittime o non erano stati pattuiti per iscritto gli interessi.
2.4.Alla luce del rigetto dell'appello incidentale, è assorbita la difesa degli appellati inerente alla pretesa carenza di legittimazione passiva di in ordine alle loro pretese Pt_1
restitutorie.
3. All'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto dell'appello incidentale segue che la sentenza di primo grado debba essere riformata laddove ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus più su indicate, mentre che va nel resto confermata.
Gli attori ed odierni appellati devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore indeterminato di media complessità.
Restano a carico degli appellati le spese della c.t.u. disposta in primo grado.
Deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo degli appellanti 28 incidentali al pagamento dell'importo pari al contributo unificato, se dovuto ( così Cass. S.U. del 2020 n. 4315): art. 13 comma I quater T.U.S.G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposto dalle parti in epigrafe indicate avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1325/2022, pubblicata in data 27.6.2022:
accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati volta alla dichiarazione di nullità delle fideiussioni omnibus indicate in motivazione;
conferma nel resto la sentenza impugnata, respingendo pertanto l'appello incidentale;
condanna in solido gli appellanti incidentali al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate:
per il primo grado in euro 12.000 per onorari, oltre spese generali;
per l'appello in euro 12.156,00 per onorari, oltre spese generali;
disponendo che le spese di c.t.u. vengano poste a carico degli appellanti incidentali in solido;
29 dà atto della sussistenza dell'obbligo degli appellanti incidentali al pagamento dell'importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Roma, 17 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1279042 e ricalcolare l'esatto dare/avere tra le parti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta dai signori magistrati:
Dott. Gianna Maria Zannella PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Delle Donne CONSIGLIERE
Dott. ssa Lilia Papoff CONSIGLIERE
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 246/2023, riservato in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il giorno 29.4.2025, vertente tra:
con Parte_1
sede in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, C.F. , che P.IVA_1
agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di
1 del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto del Pt_1
notaio di Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, in qualità di Per_1
titolare di “Crediti Rilevanti”, in forza di atto di scissione parziale, stipulato con per Controparte_1
Notaio di , Rep. 39399, Racc. 20019 del 25 Persona_2 CP_1
novembre 2020 e per essa, quale mandataria,
[...]
CF , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Radice, (C.F.
PEC: C.F._1
), per procura allegata Email_1
all'appello ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in
Roma, Via G. Paisiello n. 14/24, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_2
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], C.F. CP_3
C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, entrambi residenti in [...]
Nocetta 103
2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo Studio dell'avv. Riccardo Danese (CF
- Fax n. 06.3207909 - PEC C.F._4
) che li rappresenta e Email_3
difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Claudia Mattioli
(CF - Fax n. 06.3207909 - PEC C.F._5
) in virtù di procura Email_4
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria agli indirizzi Fax e
PEC sopra indicati
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
E
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri
n. 1325/2022, pubblicata in data 27.6.2022.
Conclusioni:
3 l'appellante: accogliere, per i motivi in fatto e diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto parzialmente riformare la
Sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 1325/2022, quale pubblicata in data 27.6.2022, accogliendo le conclusioni quali avanzate in primo grado, con integrale rigetto dell'avversa domanda di nullità totale/parziale dei contratti di fideiussione
“omnibus” in atti, tardivamente sollevata dagli odierni appellati già attori in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
nonché concludendo come da note depositate il 13.6.2025;
gli appellati ed appellanti incidentali: rigettare l'appello principale parziale proposto dalla e confermare sul Pt_1
punto impugnato la sentenza n. 1325/2022 pronunciata dal
Tribunale di Velletri nel giudizio n, 5912/2016 e pertanto confermare la nullità parziale degli art. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dai signori dedotte in atti;
in via CP_4 CP_3
incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1325/2022, accertare l'illegittima applicazione di tassi d'interesse passivi, competenze, oneri, remunerazioni e spese addebitate e/o richieste dalla (oggi Controparte_6
in relazione al c/c Parte_1
4 accogliendo le domande formulate al riguardo dai Signori
e nella comparsa Controparte_4 CP_3
conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, con integrale rigetto della domanda di reiezione formulata sul punto dalla banca convenuta”. In via istruttoria, essi hanno insistito altresì nell'ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. già proposta;
conclusioni tutte su cui hanno insistito nelle note depositate il
16.6.2025.
Svolgimento del Processo
Con la citazione notificata il 25.7.2016, la società CP_5
ed i suoi fideiussori, sig.ri e
[...] Controparte_4 [...]
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri CP_3
per sentire accogliere la Controparte_6
loro domanda, volta al ricalcolo del saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1279042, privo dell'indicazione della data di apertura, intestato all'attrice e garantito tramite Parte_2 Parte_3
fideiussione “omnibus” dai sig.ri e CP_4 CP_3
lamentando l'applicazione di interessi capitalizzati, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, usura.
La convenuta, nel costituirsi, contestò la domanda, chiedendone il rigetto. 5 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., depositata in data 6.4.2021, si costituì in giudizio l'odierna appellante ( d'ora in poi, anche
, quale cessionaria del credito da Pt_1 Controparte_6
[...]
La causa fu istruita con c.t.u. contabile, non avendo invece il primo Giudice ordinato l'esibizione della documentazione bancaria richiesta dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale respinse la domanda, ad eccezione della domanda di nullità dei contratti di fideiussione “omnibus”.
Quest'ultima fu accolta parzialmente, in quanto il Tribunale dichiarò la nullità parziale delle clausole riconosciute conformi allo schema fideiussorio ABI 2003 e di cui al provvedimento n.
55/2005 della AN d'AL.
Ad avviso del primo Giudice, dai contratti di fideiussione prodotti ed alla luce del provvedimento n. 55/2005 di AN d'AL, anch'esso in atti, le clausole nn. 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione “omnibus” erano conformi allo schema ABI 2003, cosicché espressione di intese anticoncorrenziali, secondo quanto accertato dalla AN d'AL con il provvedimento n. 55/2005.
6 In merito all'eccezione della banca, di inammissibilità della domanda di nullità dei contratti di fideiussione “omnibus” in parola, in quanto richiesta dalla parte attrice soltanto in via assoluta e non relativa, il Tribunale osservò che in comparsa conclusionale gli attori avevano chiesto quantomeno l'accertamento della nullità relativa delle fideiussioni.
Con l'appello che ci occupa, nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, ha impugnato la predetta sentenza “ Pt_1
nella sola parte in cui questa ammette l'eccezione di nullità generale dei contratti di fidejussione “omnibus”, sebbene
l'accolga poi dichiarando la sola nullità parziale degli stessi contratti”.
Quali motivi, ha sostenuto che erroneamente il Tribunale avesse accolto la domanda di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni, nonostante questa fosse proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nonostante si fosse trattato di domanda da proporsi dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Roma. In tal modo il primo Giudice si era pronunciato su una domanda del tutto nuova;
erroneamente il Tribunale, pur di fronte alla domanda di accertamento della nullità integrale dei contratti di garanzia,
7 aveva concluso che vi fosse l'interesse dei concludenti ad una pronuncia dichiarativa della nullità parziale.
Gli appellati si sono costituiti contestando le censure avanzate con il giudizio di gravame, concludendo per il rigetto dell'appello.
Quale appello incidentale, concludendo come in epigrafe, hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi:
erroneamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto che, in applicazione delle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel caso in cui l'attore intendesse far valere il carattere indebito di talune poste, unitamente alla nullità di clausole contrattuali, ovvero la natura usuraria e l'indeterminatezza di alcune pattuizioni, aveva l' onere di produrre in giudizio il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto analitici, documentazione che non era stata depositata da parte attrice, avendo questa omesso di depositare il contratto di conto corrente e gli estratti integrali di conto corrente. Ancora, ad avviso del Tribunale, gli attori non si sarebbero attivati per ottenere, ex art. 119 t.u.b. la documentazione bancaria, con conseguente inammissibilità dell'istanza formulata in corso di giudizio ex art. 210 c.p.c.
8 Viceversa, secondo gli appellanti incidentali, poiché l'art. 117
t.u.b. imponeva l'uso della forma scritta per i contratti bancari e la consegna di una copia al cliente, l'onere di conservazione e produzione di tutta la documentazione contrattuale sarebbe posto a carico della AN sino al decorso della prescrizione.
Inoltre la Corte di Cassazione aveva statuito che nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombeva sull'attore ma che, tuttavia, quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultra-legali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) doveva applicarsi il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribaltava l'onere sul convenuto.
Infine, gli attori avevano tempestivamente richiesto, in data 22 luglio 2016 ed ai sensi dell'art. 119, ultimo comma t.u.b., copia della documentazione inerente al rapporto bancario in essere.
“ Infatti, al di là della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta effettivamente nelle more del termine previsto a favore della AN per l'invio della documentazione richiesta, ciò che deve rilevare in tale contesto, al fine della valutazione della condotta illecita di MP (ora ), è la Pt_1
circostanza incontestabile della mancata risposta dell' Parte_4
all'istanza ex art. 119 TUB”, hanno argomentato;
[...]
9 erroneamente il Tribunale non aveva fondato la propria decisione sulla c.t.u., sebbene il consulente d'ufficio, pur nell'incompletezza di alcuni estratti conto, aveva sanato tale carenza con l'utilizzo degli estratti scalari e del riepilogo degli interessi, in tal modo rispondendo a tutti quesiti formulati dal
Giudice ad eccezione di quello indicato al n.
1. In particolare il c.t.u. aveva accertato “ 1) il superamento del tasso soglia nel 4 trimestre 2010, 1° e 2° trimestre 2011, 1° e 2° trimestre 2013; 2) la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e delle competenze debitorie;
3) l'impossibilità di poter calcolare le somme versate anteriormente al 2006 ai fine del calcolo del termine decennale di prescrizione del dritto di ripetizione;
4)
l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sull'ammontare massimo dell'utilizzo per un importo complessivo pari ad € 7.666,14 attraverso l'esame condotto sui prospetti trimestrali, in assenza delle condizioni pattuite in ordine alla predetta commissione, stante l'assenza del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito;
5) la costante applicazione da parte della AN del corrispettivo sull'accordato dal terzo trimestre 2009 per un totale di € 21.552,69, nonché
l'applicazione dal 4° trimestre 2012 al 2° trimestre 2013 della commissione di istruttoria veloce per un totale di € 1.480,00”,
10 giungendo peraltro a due diverse ipotesi di calcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Gli appellanti incidentali, alla luce delle difese di controparte, sostennero che essa non era legittimata passiva rispetto alle pretese restitutorie che i clienti avessero proposto verso la banca, in quanto era succeduta nel solo lato attivo dei crediti Pt_1
ceduti, cosicché si opposero all'estromissione di
[...]
dal giudizio. Controparte_6
Gli appellanti incidentali chiesero pertanto che la Corte determinasse esattamente il rapporto di dare/avere in relazione al conto corrente bancario n. 1279042, in considerazione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla AN alla luce della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna, la quale è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa
Corte depositato in data 29.4.2025.
Ciò al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note contenenti le conclusioni definitive.
11 E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello principale è fondato e deve integralmente essere accolto.
1.1.Il rilievo d'ufficio delle nullità negoziali, anche per ragioni diverse da quelle allegate e purché la nullità risulti dagli atti, può esercitarsi nei limiti stabiliti “a presidio del principio processuale della domanda”: così Cass. S.U. del 2021 n. 41944, proprio in una fattispecie in tema di fideiussioni omnibus e violazione della normativa antitrust. Occorre cioè che la nullità sia stata allegata tempestivamente, tenuto conto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dal codice di rito.
Nello stesso senso è, recentissima, Cass. n. 5043 del 2025.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti: Cass. del 2023 n.20713.
Nella fattispecie esaminata in quest'ultima pronuncia, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
12 precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo.
E' un principio da intendersi nel senso che, quantomeno la deduzione della nullità, deve avvenire nei termini previsti per la definitiva esposizione del tema del decidere.
Ed ancora, in una fattispecie analoga, conviene riportare l'orientamento espresso da Cass. del 2023 n. 28983: sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi.
E' sostanzialmente conforme, quanto alla necessità che i
“presupposti di fatto” della nullità siano in atti nel rispetto dei termini previsti per la definitiva proposizione del tema del decidere e delle istanze istruttorie, Cass. del 2024 n. 4867: la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche
13 se non interessati da specifica deduzione della parte interessata,
siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità molto di recente si è espressa nei seguenti termini: in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa: Cass. del 2025 n. 416; mentre Cass. del 2025 n.
863 ha osservato: la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
14 E' decisivo osservare che, in ogni caso, anche i più recenti orientamenti di legittimità non fanno che ribadire la possibilità del rilievo d'ufficio solo quando la nullità emerga dagli atti e, dal punto di vista probatorio, che abbia trovato tempestivo ingresso la prova della allegata nullità; che siano date cioè al Giudice le coordinate, nel rispetto delle preclusioni inerenti al tema del decidere ed al thema probandum, per verificare se tale nullità sia ravvisabile.
Nella specie, pertanto, nei termini ex art. 183 c.p.c. ed in particolare nella prima memoria depositata l'8.9.2018 gli attori hanno allegato la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, producendo altresì il provvedimento di AN d'AL n. 55 del
2005.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la questione ben poteva essere esaminata nel merito, come svolto dal primo Giudice, senza violare le norme del c.p.c. in tema di tempestiva allegazione delle domande, eccezioni e del complessivo tema del decidere e di inammissibilità di domande ed eccezioni tardivamente proposte.
Conviene infine osservare che le questioni della competenza per materia della Sezione specializzata d'impresa e, quindi, della relativa competenza territoriale del Tribunale ove è prevista la predetta Sezione specializzata, ai sensi dell'art. 38 III comma c.p.c., non possono più essere rilevate d'ufficio e neppure su eccezione di
15 parte, oltre la prima udienza ( cfr., tra varie, Cass. del 2019 n.
14170), restando la competenza radicata presso il Giudice adito.
D'altro canto, tale mancato rilievo non comporterebbe il ritorno della causa al primo Giudice, dovendo in ogni caso l'appello essere esaminato nel merito.
1.2.La domanda di nullità delle fideiussioni è tuttavia infondata nel merito per le ragioni che seguono.
Le fideiussioni litigiose sono tre ( all. B alle note ex art. 183 c.p.c. in primo grado, depositate l'8.9.2018):
la prima del 26.6.1989;
la seconda del 3.8.2000;
la terza del 10.11.2008.
Come si trae dal provvedimento sanzionatorio di AN d'AL n.
55/2005, l' “ intesa” ritenuta anticoncorrenziale risale al 2002/2003, in quanto nell'ottobre 2002 l' aveva concordato con alcune Pt_5
associazioni a tutela dei consumatori lo schema delle fideiussioni omnibus, poco dopo diffuso alle banche associate.
Nel provvedimento suddetto può leggersi che l'istruttoria aveva evidenziato la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema A.B.I., discendente dalla “ consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI ( non 16 ancora diffuso presso le associate), che però potrebbe essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
Prima dell'intesa riscontrata da AN d'AL, quindi, vi era solo una prassi bancaria uniforme e non intese anticoncorrenziali, peraltro in alcun modo provate.
Vi è da aggiungere che clausole ritenute nulle non sono state ritenute tali in ragione del loro contenuto, ma perché espressione di intese anticoncorrenziali vietate.
Questo comporta però che occorre delimitare la natura ed il tempo in cui queste intese sono risultate operanti.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TfUE) vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato interno (art. 101, § 1,
Tfue; analoga disposizione è contenuta nell'art. 2, L. 10 ottobre 1990,
n. 287).
L'accordo ricorre quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo;
la seconda, invece, ricorre quando si realizza una forma di coordinamento fra imprese che sostituisce in modo consapevole un'espressa collaborazione fra le stesse, per sottrarsi ai rischi della 17 concorrenza, anche solo in via potenziale (Cons. Stato, sez. VI, 29
maggio 2018, n. 3197).
Per il legislatore ogni impresa deve determinare autonomamente la propria attività, senza previ contatti tra operatori allo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o che prevede di tenere sul mercato (Corte di giustizia dell'Unione Europea del 16 dicembre 1975, SuikerUnie, causa C-114/73).
Orbene, essendo questo il contesto normativo e pur dovendo attribuire efficacia di prova privilegiata al provvedimento sanzionatorio di
AN d'AL, non può tacersi che dallo stesso emerge l'esistenza di un'intesa vietata, collocabile temporalmente negli anni 2002/2005, non invece in periodi precedenti e successivi.
Di conseguenza, il valore indiziario che può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini di prova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito nel caso di specie: due delle fideiussioni sono anteriori al periodo oggetto dell'istruttoria di ed anzi, come detto, dallo stesso può leggersi che l'uniformità Pt_6
delle clausole era dovuta alla “ consolidata prassi bancaria” e non ad intese vietate;
la terza è successiva di circa 3 anni rispetto al provvedimento sanzionatorio, onde dopo questo lasso di tempo il “ mercato” di tali 18 contratti autonomi ben poteva essere mutato, soprattutto all'esito del provvedimento di AN d'AL. Né d'altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell'Autorità di Vigilanza competente per la concorrenza tra banche, relativamente al lasso temporale prossimo all'epoca della stipula della fideiussione del 2008, dalla quale poter inferire la presenza di intese anticoncorrenziali vietate anche nel periodo nel quale l'ultima delle fideiussioni litigiose è stata conclusa.
Pertanto, sarebbe stato necessario quantomeno che i fideiussori avessero allegato la propria difficoltà, riferita al 2008, a rinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schema A.B.I., circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di molto tempo, le banche continuassero a proporre il medesimo “ schema” negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avessero raggiunto analoghe intese “ a monte” di natura anticoncorrenziale.
Tale allegazione è invece del tutto mancata, cosicché non vi sono elementi di sorta per concludere che anche la fideiussione del 2008 sia frutto di intese vietate e non invece di una libera scelta dei garanti di sottoscrivere esattamente il contratto voluto.
Tali conclusioni sono state espresse anche in precedenti pronunce di questa Corte.
Argomentazioni analoghe si rinvengono anche nella più recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Milano n. 5481/2022, pubblicata il
21.6.2022; cfr. altresì Trib. Milano n. 294/2022 pubblicata il 19 19.1.2022, con la quale è stata respinta la domanda di un fideiussore “ omnibus” obbligato in virtù di un contratto stipulato nel 2010, poiché mancava la prova di “ un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
Anche molto di recente il Tribunale di Milano si è così espresso: la produzione in giudizio del provvedimento della AN d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 costituisce idonea prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento dell'invalidità degli atti negoziali in relazione alla fideiussione omnibus sottoscritta all'interno del perimetro temporale oggetto dell'accertamento della
AN d'AL (2003-2005). Infatti l'accertamento compiuto dall'autorità amministrativa, con specifico riferimento a uno schema contrattuale elaborato per quella determinata tipologia di operazioni, ha efficacia di prova privilegiata nell'azione di nullità ex art. 33 della legge n. 287 del 1990, trattandosi di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un'esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell'illecito antritrust: Trib. Milano 24.4.2024.
Poiché nel caso di specie non sono state provate circostanze di tale natura, nessun valore, neppure indiziario, può riconnettersi al provvedimento sanzionatorio di AN d'AL n. 55/2005, che da un
20 canto non si è occupato del periodo anteriore al 2002 e dall'altro ha arrestato la propria indagine al 2005.
Conseguentemente, le tre clausole riproduttive dello schema A.B.I.
(art. 2, 6, 8) devono considerarsi pienamente valide, non potendo ritenersi sussistente alcuna violazione della legge n. 287/1990.
2.L'appello incidentale è infondato e va respinto.
Esaminando congiuntamente i motivi dello stesso, si osserva quanto segue.
2.1.Gli appellanti hanno domandato l'accertamento dell'applicazione – da parte della banca – di clausole illegittime, che avrebbero comportato addebiti non dovuti a carico della società correntista.
L'assenza del contratto, del quale non è indicata neppure la data di stipula, e di tutti gli estratti relativi al conto corrente dalla produzione attrice non può che condurre alla conclusione del rigetto della domanda, cui è condivisibilmente giunto il primo
Giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, nelle azioni di accertamento negativo, collegate o meno all'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista o dal cliente di una banca, è il correntista onerato dell'onere di
21 produzione dei contratti litigiosi, in quanto l'esame delle relative pattuizioni è imprescindibile al fine di valutare se e quali voci indebite siano state applicate nel corso del rapporto negoziale (cfr. tra le tante, Cass. del 2020 n. 23852).
Nella specie, la società correntista e i suoi fideiussori non hanno depositato né il contratto di conto corrente, né i relativi estratti conto, come peraltro dagli odierni appellanti espressamente ammesso, ma solo una perizia di parte, che costituisce asse portante delle deduzioni contenute in citazione.
Dalla stessa e dai primi estratti conto prodotti emerge che il contratto è stato efficace dal 30.6.2003.
Il ricorso all'art. 119 t.u.b da parte della società attrice, richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essi abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
Gli stessi appellanti hanno ammesso di aver inoltrato tale istanza, concedendo alla banca un termine, nella pendenza del quale hanno introdotto il giudizio.
Ciò necessariamente ha implicato che la citazione è stata predisposta senza visionare né il contratto, né gli estratti conto.
22 Non ignora questa Corte l'ampia interpretazione del diritto potestativo riconosciuto al correntista dall'art. 119 t.u.b. in sede stragiudiziale o giudiziale (su cui cfr. da ultimo Cass. del 2020 n.
24181 e Cass. del 2023 n. 9082).
Tuttavia, deve osservarsi che l'art. 119, quarto comma, t.u.b. consente al correntista di ottenere la “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista non possa più conservare;
invece non si tratta di un diritto che consenta al correntista di proporre domande, quale quella di accertamento dell'avvenuto addebito di competenze illegittime sul conto corrente ordinario e sul conto anticipi, a prescindere dall'esame dei relativi contratti, salvo in seguito specificare o dimostrare la propria pretesa attraverso il ricorso all'art. 119 t.u.b., una volta esaminate le fonti del rapporto negoziale.
L'art. 119 t.u.b., cioè, non può essere interpretato in guisa talmente ampia da consentire la proposizione di una inammissibile domanda del tutto generica, proposta cioè allegando l'illegittimità di voci contrattuali riferibili a rapporti giuridici che, tuttavia, non sono stati neppure esaminati e che l'attore è esonerato dal produrre, potendosi avvalere dell'art. 119
t.u.b.
23 Le norme processualcivilistiche sulla necessaria determinatezza e specificità della domanda e sull'onere di allegazione delle parti, devono invero in ogni caso essere osservate quando si instaura il giudizio;
esse non sono derogate in alcun modo dall'art. 119 t.u.b.
Peraltro, tale normativa, tesa alla trasparenza bancaria, certamente non muta il riparto degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale propria del codice di rito anche qualora si invochi l'intervento officioso del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricade comunque su parte attrice l'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l'utilizzo di tali poteri, ovvero l'impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all'onere probatorio (Cass. 30 dicembre 2009, n.
28047).
Già solo alla luce di tali osservazioni la domanda attrice si rivela del tutto generica.
Peraltro, l'art. 119 t.u.b., riconoscendo il diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria al cliente dell'istituto di credito, ai suoi successori e a colui che amministra i suoi beni, a contrario impone all'istituto di credito di conservare tutta la
24 documentazione afferente a singole operazioni purchè poste in essere negli ultimi dieci anni.
Nella specie, dovendo presumersi che il contratto sia stato concluso in data prossima al 30.6.2003, prima data di operatività dello stesso, quale desumibile dalla perizia di parte e dal primo estratto conto, l'istanza ex art. 119 t.u.b. è successiva di oltre 10 anni e, quindi, la banca non era più onerata di darvi risposta.
2.2. Ciò esposto e prendendo a riferimento le doglianze attrici allegate in citazione:
esse, in ordine alla capitalizzazione degli interessi ed all'anatocismo risultano del tutto generiche, considerando che ai sensi della delibera CICR del febbraio 2000 essa è stata consentita, purché fosse disciplinata la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
esse, avuto riguardo alle commissioni di massimo scoperto sono generiche, nella misura in cui non è possibile verificare il contenuto della relativa clausola;
altrettanto generica è la doglianza circa l'applicazione di interessi usurari, non essendo verificabili i tassi pattuiti e dovendosi invece avere a riferimento unicamente il tasso di interesse pattuito e non l'usura sopravvenuta. Invero, ai fini della sussistenza o meno del 25 carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il momento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usurario.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto: Cass. S.U. 19.10.2017, n. 24675 e successive conformi.
Il valore probatorio della perizia di parte è del tutto residuale,
avendo essa un mero valore indiziario: così Cass. del 2023 n.
2980.
26 Ma vi è di più.
2.3.La pretesa completezza dell'accertamento peritale, che il primo Giudice avrebbe erroneamente sottovalutato e che invece era basata su alcuni estratti conto, non può in alcun modo ritenersi tale.
E' sufficiente osservare che i calcoli del c.t.u. nominato in primo grado sono consistiti nell'espungere taluni addebiti nel presupposto che le relative pattuizioni sarebbero mancate, in ragione della mancata produzione del contratto.
Tuttavia, all'evidenza, è una conclusione non condivisibile: dal giudizio non è risultata provata l'assenza di pattuizioni sulla base dell'esame del documento contrattuale, bensì non sono risultate provate le pattuizioni pretese illegittime in quanto il contratto non
è stato prodotto da parte attrice che ne era onerata.
L'esame degli estratti conto deve necessariamente essere preceduto dall'accertamento della illegittimità delle pattuizioni lamentate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. del 2024
n.11735), laddove ha invero ribadito i criteri per riannodare eventuali estratti conto parziali, al fine di calcolo del saldo, ha avuto cura di precisare che tali calcoli ed i loro relativi criteri
27 possono eseguirsi “ una volta esclusa la validità delle pattuizioni di interessi legali o anatocistici”; cioè una volta accertato che nel contratto erano state pattuite clausole illegittime o non erano stati pattuiti per iscritto gli interessi.
2.4.Alla luce del rigetto dell'appello incidentale, è assorbita la difesa degli appellati inerente alla pretesa carenza di legittimazione passiva di in ordine alle loro pretese Pt_1
restitutorie.
3. All'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto dell'appello incidentale segue che la sentenza di primo grado debba essere riformata laddove ha dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni omnibus più su indicate, mentre che va nel resto confermata.
Gli attori ed odierni appellati devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause di valore indeterminato di media complessità.
Restano a carico degli appellati le spese della c.t.u. disposta in primo grado.
Deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo degli appellanti 28 incidentali al pagamento dell'importo pari al contributo unificato, se dovuto ( così Cass. S.U. del 2020 n. 4315): art. 13 comma I quater T.U.S.G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposto dalle parti in epigrafe indicate avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1325/2022, pubblicata in data 27.6.2022:
accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati volta alla dichiarazione di nullità delle fideiussioni omnibus indicate in motivazione;
conferma nel resto la sentenza impugnata, respingendo pertanto l'appello incidentale;
condanna in solido gli appellanti incidentali al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate:
per il primo grado in euro 12.000 per onorari, oltre spese generali;
per l'appello in euro 12.156,00 per onorari, oltre spese generali;
disponendo che le spese di c.t.u. vengano poste a carico degli appellanti incidentali in solido;
29 dà atto della sussistenza dell'obbligo degli appellanti incidentali al pagamento dell'importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Roma, 17 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1279042 e ricalcolare l'esatto dare/avere tra le parti,