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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2835/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
[...]
(c.f. in proprio Persona_1 C.F._3 MI OL EI ATTORI contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te. Controparte_1 (p. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINO GENNARO CONVENUTO e
, in persona del Presidente e Controparte_2 legale rapp.te. (p.i. P.IVA_2 con il patrocinio d RENATO CONVENUTO
in persona del Presidente e legale Controparte_3 rapp.te. (p.i. ) P.IVA_3 con il patr . Stefania Di Cesare TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: in rito, revocata l'ordinanza di non ammissione, ammettere i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione non ammessi;
nel merito come da atto di citazione e comparsa di costituzione degli eredi depositata il 2.9.2022, con richiesta di condanna dei convenuti a titolo risarcitorio o in subordine al pagamento dell'indennità ex art.2045 cc (essendo la domanda risarcitoria convertibile anche ex officio in domanda di indennità ex art 2045 cc) in misura pari al risarcimento o in quella ritenuta di giustizia. Il tutto con quantificazione del danno mediante differenza fra l'importo in denaro quantificato tabellarmente per l'invalidità complessiva e quello corrispondente all'invalidità preesistente. Con vittoria di spese e competenze di lite”. per : “Insiste per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_4 formulate nella propria comparsa di risposta con contestuale chiamata in causa e riportate nella memoria ex art. 183, comma 6 – I termine, c.p.c., che qui abbiansi integralmente trascritte” per : “Voglia il Tribunale respingere la Controparte_2 domand
pagina 1 di 11 per il terzo chiamato: “in via principale rigettare integralmente le domande attoree così come formulate dalla sig.ra sia in proprio che unitamente ai sigg.ri e in qualità di eredi della Controparte_5 Parte_1 Parte_2
, poiché infondate in fatto ed in d di ta ipotesi di accoglimento Persona_1 anche parziale delle domande attoree accertare e dichiarare l' esente da ogni Controparte_4 responsabilità in ordine all'accaduto e comunque rigettare ogni d ttoria di spese e competenze di lite;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare la sussistenza della responsabilità dell' nella produzione dell'evento per cui è causa, anche Controparte_4 in via concorrente, ridurre l'indennizzo per quanto di ragione, parametrandolo in ogni caso alla durata effettiva della vita della danneggiata e disponendo la compensazione delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle sostenute dall'Ente assicurato per la costituzione nel presente giudizio, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa. L'avv. Di Cesare dichiara, inoltre, di non accettare il contradditorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove formulate dalle parti nelle loro conclusioni, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, , rappresentata dall'amministratore Persona_1 di sostegno nonché quest'ultima in proprio, convenivano in giudizio, la Controparte_5
Controparte_6
dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] le di Macerata, in forza di quanto esposto, accertata la responsabilità dell' Controparte_4 con sede a Via Varano 2 cod. fisc. e della società con sede ad
[...] CP_4 P.IVA_1 Controparte_2
a Saffi n.4 in relazi iti dalla signor seguito della P.IVA_2 Persona_1 caduta di cui in premessa, condannare le stesse in solido al relativo risarcimento, sia per l'aspetto patrimoniale che non patrimoniale, nella misura di € 180.000,00, salvo più precisa quantificazione all'esito degli accertamento che saranno svolti in corso di causa;
condannarle altresì al risarcimento del danno subito in proprio da quale danno Controparte_5 riflesso, principalmente per lo stravolgimento della sua vita quotidiana, a seguito dell'aggr ni fisiche della madre. Ciò nella misura di € 50.000,00, sempre salva più precisa quantificazione in corso di causa. Con vittoria si spese e competenze di lite. In fatto esponevano: che nel 2019 , in quanto affetta da Persona_1 vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo, fruiva in alcuni giorni della settimana del servizio di assistenza diurna prestato dal centro Mille Colori “Tempo alle famiglie”, sito in , via Orazi;
che il CP_4 predetto centro faceva capo all' , siccome evincibile dalla circostanza Controparte_4 per cui le rette venivano pagate to dalla in forza Controparte_2 di contratto di appalto, prorogato nel corso degli anni;
che in data 27.09.2019 Persona_1 mentre si trovava presso il centro cadeva a terra riportando una frattura scomp che dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti in sede di indagini penali era emerso che in data 27.09.2019 il personale del centro aveva condotto dodici ospiti della struttura, tra cui l'attrice, a fare una passeggiata nei pressi del sito di collocazione emergenziale post sisma degli esercizi commerciali di denominato Vallicenter;
che gli ospiti erano stati divisi in due gruppi, il primo condotto dalla CP_4 psicologa e chiuso da che spingeva un'assistita in sedia a rotelle e un altro Testimone_1 Parte_4 condotto a SI;
o della caduta, l'attrice era stata lasciata priva di assistenza in quanto la psicologa che la sorreggeva durante la passeggiata si era allontanata Tes_1 nell'intento di prestare soccorso a ersona del gruppo colta da un malore improvvispo;
che il predetto imprevisto non giustificava quanto accaduto;
che sussisteva, dunque, la responsabilità contrattuale della per inadempimento alle obbligazioni di assistenza e di Controparte_4 sorveglianza nonché la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale della che a Controparte_2 seguito della caduta aveva perso ogni forma di autonomia c i sulla Persona_1 vita della figlia che se ne prendeva cura;
che pertanto Controparte_5 CP_5
pagina 2 di 11 aveva diritto al risarcimento del danno nella misura di € 50.000; che a nulla erano valse le CP_5 richieste stragiudiziali volte ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa ed in conseguenza della caduta. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Con comparsa, depositata in data 14.02.2022, si costituiva la Controparte_4
che contestava l'avversa domanda chiedendone il
[...] l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di essere manlevata in Controparte_7 forza delle previsioni del contratto di a e in via pregiudiziale chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione al fine di essere manlevata CP_3 CP_3 in forza del contratto assicurativo int tra le parti. In fatto espon e il servizio di assistenza diurna di cui aveva usufruito era stato affidato, previa procedura ad evidenza Persona_1 pubblica, con contratto del 1^ ente prorogato con contratto del 6 maggio 2015 e poi con successive determinazioni, da essa convenuta alla;
che essa Controparte_7 convenuta aveva agito quale Ente Capofila dell' uito, sulla Controparte_8 base della legge quadro n. 328 del 2000 ad oggetto il “Sistema integrato dei servizi sociali”, con la delibera di Giunta Regionale n. 592 del 2002 e successivamente disciplinato dalla Regione Marche con la legge n. 32/2014; che le predette disposizioni, nel regolamentare il sistema integrato dei servizi sociali, prevedono che i Comuni dell' sono esclusivi titolari delle funzioni e dei compiti, Controparte_9 esercitati in forma associata, concernenti l'attuazione degli interventi socio-assistenziali e, adottando il Piano di Zona, pianificano i servizi sociali e socio sanitari sul territorio;
che essa convenuta, all'uopo delegata al compimento di tale specifica attività procedimentale e negoziale, mediante appalto pubblico, aveva affidato l'esecuzione dei servizi socio assistenziali ad un terzo operatore economico;
che il pagamento di una retta mensile da parte dell'attrice non valeva ad integrare la controprestazione del servizio socio-assistenziale in quanto la “retta” integrava mera compartecipazione al costo del servizio pubblico socio-assistenziale, garantito ai propri assistiti, per il tramite degli Enti territoriali, dalla Regione Marche che, con la delibera di Giunta n. 1331 del 2014, ne aveva stabilito la misura in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale di ciascuno;
che pertanto doveva escludersi la possibilità di configurare una responsabilità contrattuale a carico dei essa convenuta;
che la responsabilità del sinistro andava ascritto ex art 2043 c.c. unicamente all'appaltatore Controparte_2
; che nello stesso contratto di appa
[...] dell'appaltatrice per gli eventuali danni derivanti a terzi dall'esecuzione del servizio tanto da prevedere la stipula di un apposita polizza assicurativa. Contestava, inoltre, la domanda eccependo che l'operatrice aveva dovuto lasciare la in quanto costretta per stato di necessità dovendo prestare Tes_1 Per_1 soccorso ad altra assistita che era stata colta improvvisamente da un malore, tanto che in sede penale era stata disposta l'archiviazione del procedimento. Infine, contestava la quantificazione del danno operata dalla nonché l'esistenza del danno riflesso allegato da . Concludeva Per_1 Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Tribunale Voglia - previa autorizzazione alla chiamata in causa come innanzi spiegata con contestuale spostamento dell'udienza di prima comparizione - rigettare la domanda attorea, poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, chiede che il Tribunale Voglia, in ragione della domanda proposta nei confronti della “coevocata”
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., accertare, dichiarare e condannare quest'ultima a manlevare e a Controparte_10 dagli effetti pregiudizievoli derivanti a suo carico dall'accoglimento della Controparte_4 domanda attorea e, per l'effetto, condannare la medesima , in persona del legale Controparte_10 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' che saranno all'attrice Controparte_4 riconosciute a titolo di risarcimento danni;
sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, l' in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. (P. IVA , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
29, chiede che l'adito Tribunale Voglia accert e condannare quest'ultima a mantenerla indenne dagli effetti pregiudizievoli derivanti a suo carico dall'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_3
pagina 3 di 11 pagamento diretto in favore dell'attrice delle somme che saranno alla stessa eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese”. Con comparsa, depositata in data 14.02.2022, si costituiva la Controparte_2
che contestava l'avversa domanda attorea chiedendone il rigetto. Eccepiva che
[...]
caduta nel frangente di tempo in cui l'operatrice l'aveva Persona_1 Testimone_1 dovuta lasciare, affidandola per qualche istante ad altro ospite della struttura autosufficiente, per prestare soccorso ad altra persona che era stata colta da un malore improvviso, di talchè doveva escludersi ogni forma di responsabilità. Contestava altresì la domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum. Con decreto in data 15.02.2022 il precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa della e della Controparte_2 Controparte_3
[...] Con comparsa in prosecuzione, depositata in data 02.09.2022, si costituivano gli attori come in epigrafe generalizzati, quali eredi di deceduta in data 08.07.2022. Persona_1 Con comparsa, depositata in data 08.09.2022, la Controparte_2
si riportava alle difese già spiegate.
[...] Con comparsa, depositata in data 9.09.2022, si costituiva la
[...] che contestava la domanda attorea formulando le Controparte_3 dalla propria assicurata nonché dalla . Controparte_2
La causa, istruita mediante l'acq dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu medico legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Diritto
E' pacifico, in quanto non specificatamente contestato, che in data 27/09/2019 Persona_1 si trovava presso il centro socioassistenziale diurno Mille Colori di C
. in forza di contratto di appalto Controparte_2
. Controparte_4 E' altresì pacifico che nelle circostanze di tempo sopra indicate cadeva a terra Persona_1 riportando una frattura scomposta del femore sinistro. Gli attori addebitano l'infortunio occorso a agli operatori del centro residenziale Persona_1
i quali - secondo loro - l'avrebbero potuto, ma ngiurare. Come riscontrato dal ctu, sulla base della documentazione sanitaria in atti, , Persona_1 all'epoca del sinistro, era affetta da Malattia di Alzheimer altamente invalidante. Il c l 2013 aveva un MMSE di 19/30 e che nel 2019 aveva un MMSE di 12/30 il che significa che la malattia era progredita ed aveva comportato delle importanti limitazioni cognitive e fisiche. Il ctu ha evidenziato che un punteggio al Mini Mental State Examination (MMSE) pari a 12 indicava una malattia avanzata e grave con ridotte, se non assenti, capacità di autosufficienza per cui, all'epoca dei fatti, la necessitava Per_1 indubbiamente di controllo e sostegno. E' pacifico, in quanto non contestato, che il giorno della caduta stava facendo Persona_1 una passeggiata ed era all'uopo sorretta dall'operatrice dott.ssa circostanza che la Testimone_1
necessitasse di essere costantemente vigilata. Per_1 E' altresì pacifico che, al momento della caduta, era stata lasciata dall'operatrice Persona_1 ed affidata ad altra persona frequentante il gruppo, ficiente, onde prestare soccorso a tale he era stata colta da malore improvviso. Persona_2
D n sede di indagini penali si evince che, al momento della caduta della la era impegnata a prestare soccorso, unitamente a IM MO a Per_1 Tes_1 za operatrice – - cui ben avrebbe potuto essere Persona_2 Parte_4 affidata era tornata verso il centro per prendere una seconda carrozzina. Persona_1
Se nziché recarsi verso il centro per recuperare una carrozzina, avesse prestato Parte_4 la dovuta assistenza in favore di , quest'ultima non sarebbe caduta. Persona_1
pagina 4 di 11 La caduta della pertanto, quale evento prevedibile in ragione della limitata capacità di Per_1 autosufficienza della stessa, avrebbe potuto essere evitata affidando la sua persona alla sorveglianza dell' operatrice (v. doc. 2 e 3 dichiarazioni SIT rese da SI MO in data 18.10.2019 e Parte_4 dichiarazioni rese da in data in data 23.10.2019) Parte_4
Ed invero, se può ata la condotta della che ha lasciato la da sola Tes_1 Per_1 per prestare soccorso in favore di colta da malore improvviso, lo stesso non può Persona_2 dirsi per la condotta tenuta dall'ope le si è recata al centro per prendere una seconda Pt_4 carrozzina anziché prestare la dovuta assistenza e sostegno alla . Per_1
Venendo alla disamina del danno da risarcire, va rilevato entazione sanitaria si evince che in conseguenza della caduta riportava un trauma fratturativo del femore Persona_1 sinis quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo gamma in data 28/09/2019. In ordine al quantum occorre riferirsi alla ctu medico legale, che, quanto al danno, riconosciuto compatibile con la dinamica del sinistro, ha accertato un periodo di inabilità totale per giorni 14, un di inabilità parziale al 75% pari a 30 giorni, un ulteriore al 50% pari a 30 (quaranta) giorni ed ancora un altro periodo di inabilità parziale al 25% pari a 16 giorni ed, inoltre, che in conseguenza delle lesioni si è verificato un danno biologico, la compromissione cioè della validità psico-fisica del soggetto di natura permanente (danno evento), la cui percentuale può essere quantificata nella misura differenziale del 25% inteso come il 25% che modifica l'invalidità preesistente - valutabile tra il 65-70%, qual danno globale biologico - valutabile a seguito del sinistro nella misura del 90-100% e con la precisazione che non può essere concesso il 100% in quanto la limitazione funzionale cognitiva e primariamente secondaria alla patologia neurologica di cui era affetta la . Per_1
Il ctu ha, invero, riscontrato che all'epoca della caduta, affetta dal Morbo di Persona_1 Alzheimer con una ridotta se non assente capacità di autosufficienza e che la frattura di femore che nella sua evoluzione ha determinato la completa abolizione della capacità motoria per una impossibilita cognitiva di effettuare una efficacie ed efficiente riabilitazione, ha determinato una accelerazione del peggioramento generale che molto probabilmente si sarebbe concretizzato ugualmente. Tuttavia, la modificazione traumatica della cenestesi precedentemente posseduta deve possedere una qualche forma di valorizzazione, se non atro per le ridotte capacità di recupero e adattamento che distinguono l'anziano dai soggetti più giovani e, in particolare, l'anziano con patologie invalidanti come quella accusata dalla Per_1 ovvero la Malattia di Alzheimer. La definizione del danno biologico nella persona anziana presenta importanti criticità valutative legate a numerosi fattori, tra cui l'assenza di riferimenti tabellari calibrati su individui in età avanzata, la complessità della ricostruzione multidimensionale dello stato anteriore, nonchè l'obiettiva difficolta nel pervenire ad una metodologia medico legale condivisa in grado di tradurre in termini valutativi l'impatto menomativo spesso molto rilevante che nella persona anziana può derivare da lesioni anche lievi e di per se di peso specifico ben diverso su un soggetto giovane o adulto. È estremamente difficile indicare in termini percentuali l'entità di detto aggravamento delle condizioni preesistenti, posto che concerne un peggioramento di una condizione che era già altamente invalidante.
era affetta dal Morbo di Alzhaimer, malattia degenerativa ed evolutiva, non era in Persona_1 iciente, sia dal punto di vista cognitivo che fisico – motorio. Le conclusioni della Ctu sono adeguatamente argomentate per cui la somma spettante viene determinata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il calcolo del danno differenziale da invalidità permanente viene operato sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito, il valore monetario di quella preesistente all'illecito, in quanto, parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire. (Cass. civ., sez. VI, ord., 29 settembre 2022, n. 28327). Ne consegue che, avuto riguardo altresì all'età della danneggiata (nata il [...]), al momento del fatto (27.09.2019) di anni 82, la misura del risarcimento spettante per il danno biologico calcolato su tabelle pagina 5 di 11 del Tribunale di Milano del 2024 si determina come segue: Calcolo Danno temporaneo - Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea totale giorni 14 € 1.610,00
Invalidità temporanea parziale giorni 30 al 75% € 2.587,000
Invalidità temporanea parziale giorni 30 al 55% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale giorni 16 al 75% € 460,00000 Totale danno biologico temporaneo € 6.382,50 Calcolo Danno permanente Danno non patrimoniale risarcibile nella percentuale del 90% € 643.078,00 Danno non patrimoniale risarcibile nella percentuale del 65% € 507.194,00 Danno differenziale del 25% € 135.884,00 Va altresì rilevato che, a seguito del decesso dell'attrice in corso di causa, avvenuto in data 08.07.2022, il risarcimento del danno biologico non può prescindere dalla valutazione in concreto della sua aspettativa di vita. Invero, la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 31.1.2011 n. 2297, per ultimo si è così espressa:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi”. Ritiene, dunque, questo Tribunale che, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, la quantificazione della lesione permanente debba essere operata tenendo conto della aspettativa di vita concreta della che, infortunata all'età di 82 (la è nata in data [...] ed Per_1 Per_1 il sinistro si è ta 27.09.2019) anni, è morta i 22 a 85 anni, e quindi, per l'esattezza, dopo 3 anni dal sinistro. Secondo la Cassazione, dunque, al cui insegnamento questo giudice non reputa di doversi discostare, nel caso di decesso per cause diverse dal sinistro prima della liquidazione, il danno biologico non patrimoniale va correlato alla durata di vita effettiva, essendo detto danno costituito dalle ripercussioni negative della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua. (Cfr. anche Cass. Civ. n. 22338/2007 e Cass. Civ. n. 23053/2009). Al fine di trasporre questo principio in termini concreti, questo giudicante reputa di poter fare riferimento ai criteri individuati dal Tribunale di Roma per la determinazione del danno biologico proprio nei casi di decesso del danneggiato per altra causa ma nel corso del giudizio. Occorre dunque distinguere il danno che viene acquisito subito dalla vittima, con patema d'animo più intenso che nei periodi successivi - che va a costituire l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta - e un'altra parte del danno che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici
– che il soggetto incontra nel tempo. Corrisponde infatti ad una massima di esperienza il fatto che nei primi tempi di stabilizzazione della invalidità il patema è più intenso;
pertanto, qualunque sia stata la durata della effettiva sopravvivenza all'evento lesivo produttivo del danno, una percentuale del risarcimento deve essere comunque riconosciuta;
tale percentuale naturalmente, sulla base di una valutazione equitativa, non può che essere proporzionale alla gravità della invalidità permanente accertata. Considerando, quindi, che il danno biologico subito dalla era del 25% e applicando i Per_1 criteri elaborati dal Tribunale di Roma, si deve ritenere che la p anno immediatamente subito dall'originaria attrice è compresa in una forbice che va dal 11% al 20%. Reputa questo giudicante che esso ben possa assestarsi nel 15% del valore sopra riportato di euro € 135.884,00 e cioè nel valore di euro 20.382,60. La parte restante del danno è dunque pari al rapporto tra il restante 85% del valore di tabella per il numero di anni di sopravvivenza rispetto alla vita media, considerando quest'ultima in relazione alle fasce pagina 6 di 11 di età. Devesi, infatti, tenere presente che più alta è l'età, più alta è l'aspettativa di vita, posto che l'aspettativa di vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo. E così, sempre applicando gli schemi elaborati dal Tribunale di Roma, risulta che una persona di 82 anni, come l'originaria attrice, aveva un'aspettativa di vita di 92 anni. Poiché è deceduta a 85, è quindi sopravvissuta in concreto per 3 anni invece che per 10 previsti come vita media alla sua età. L'importo di euro 135.884,00 dunque, decurtato del suo 25% (e cioè di euro 20.382,60), dà la differenza di euro 115.501,40. Tale importo va diviso per gli anni di sopravvivenza media, quindi 10, dando così l'importo unitario di euro 11.550,14 e poi moltiplicato per gli anni di effettiva sopravvivenza, vale a dire per anni 3, dando così il prodotto di euro 34.650,42 Il danno biologico da lesione permanente del 25% subito dalla va dunque liquidato in Per_1 complessivi euro 55.033,02 (euro 20.382,60+ euro 34.650,42). Il danno non patrimoniale viene quindi liquidato in complessivi euro 61.415,50 (euro 55.033,02 + euro 6.382,50), importo determinato agli attuali valori della moneta e, dunque non suscettibile di rivalutazione. Non risultano risarcibili nella fattispecie altre voci di danno in quanto la danneggiata non ha allegato né provato circostanze idonee a incidere in termini di sofferenza o turbamento o altre che valgano a dimostrare conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato al mese di settembre 2019 di € 51.958,97 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore I.S.T.A.T. per l'anno 2019(mese di settembre data del sinistro) sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti I.S.T.A.T. per un totale da risarcire di € 67.349,04. Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo. Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria proposta da in proprio. Controparte_5 In via generale, va rilevato che ai congiunti di un soggetto c.d. "macroleso", vittime secondarie dell'illecito, competono, iure proprio, due tipologie di danno:
- un danno "diretto" relativo al pregiudizio alla (loro) integrità psicofisica, medicalmente accertato, da correlarsi, eziologicamente, alle gravi patologie riportate dal congiunto a seguito dell'illecito (nella specie) sanitario;
- un danno "indiretto" (c.d. riflesso) relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione. Il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da intendersi dunque anche nel suo aspetto dinamico relazionale (come il peggioramento della vita quotidiana, la menomazione delle attività personali e relazionali) costituisce, dunque, un danno risarcibile non solo quando è causato da lesioni patite direttamente dalla vittima, ma anche quando è causato da lesioni personali patite da un proprio congiunto. Dopo l'insorgere di vari contrasti su tale questione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (così Cass. Sez. Un. n. 9556/2002). Tuttavia la Corte, consapevole del rischio che la proclamata risarcibilità del danno morale ai congiunti potesse incentivare liti pretestuose, ha sentito il bisogno di precisare che il danno in questione, non può mai essere ritenuto in re ipsa o ritenuto esistente sulla base del notorio (art. 115 c.p.c.) ma va pagina 7 di 11 dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni (cfr anche Cass. n. 7513/18), il che comporta sul piano processuale che chi reclama il risarcimento del danno in questione ha l'onere di allegare e provare (e, per converso, a chi nega il risarcimento deve essere consentita la prova contraria) il peggioramento (o comunque) il mutamento delle proprie condizioni di vita in conseguenza della lesione patita (in via diretta dal congiunto leso) e questo implica, sul piano assertivo, l'allegazione di come era la vita precedente all'illecito e di come è divenuta dopo di esso. In tale senso esemplificative le seguenti pronunce: "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal marito per le lesioni subite dalla moglie a seguito di un intervento chirurgico, senza considerare in particolare, l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dalla danneggiata, quantificate al 30%, in conseguenza delle quali le era stato riconosciuto un danno alla vita di relazione, in specie sessuale)" (cfr. Cass. n. 2788/2019). "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente)" (cfr. Cass. n. 11212/2019, conforme Cass. n. 1640/2020). Ora, poiché la prova del danno in questione è essenzialmente presuntiva, la giurisprudenza, nelle menzionate pronunce, risale al fatto ignorato della sussistenza del danno, partendo dal fatto noto della gravità delle lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria. In concreto, il primo parametro cui avere riguardo per l'accertamento della sussistenza del danno in esame è quello della entità delle lesioni patite dalla vittima primaria. È infatti evidente che qualsiasi lesione della salute (anche in tesi una modesta sbucciatura od una banale influenza) può provocare ansia e preoccupazione nei prossimi congiunti del malato, ma ciò non è ancora sufficiente per ritenere sussistente un danno non patrimoniale risarcibile. La Suprema Corte, pertanto, esige che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale. Occorre, da un lato, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. n. 9556/2002 a mente della quale "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile"), dall'altro che tale compromissione sia di tale gravità da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela. Insomma, deve rimarcarsi che anche il pregiudizio morale riflesso reclamato dai congiunti del soggetto leso non può, pur alla luce dei più recenti approdi del giudice di legittimità, considerarsi in re ipsa e va risarcito solo "dopo accurata e approfondita istruttoria". Ciò posto, nella vicenda che occupa, l'attrice ha dedotto di avere patito, in via riflessa, un danno non patrimoniale quale conseguenza delle gravi lesioni riportate dalla madre con essa convivente per la necessità di prestare un'assistenza continua e più gravosa in favore di persona che a seguito delle lesioni riportate è stata privata anche delle residue autonomie fisiche, con conseguente sconvolgimento delle proprie abitudini quotidiane e alterazione della propria vita nel sociale. Il danno può ritenersi provato in via presuntivo in quanto prestare assistenza ad una persona privata di pagina 8 di 11 ogni autonomia fisica comporta un impegno più gravoso rispetto a quello precedente al sinistro atteso che prima della caduta la poteva frequentare il centro diurno e attendere, sia pure con sostegno Per_1
e vigilanza, alle ordin a vita quotidiana, Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche alla mera lesione del suddetto rapporto, deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021). Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma (anno 2023, ultime disponibili, coordinate con il successivo aggiornamento alla inflazione 2025), che contengono specifici criteri per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno dinamico- relazionale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; vengono poi indicati dei parametri per l'attribuzione di un punteggio che tenga conto delle peculiarità del caso di specie: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di familiari presenti, la percentuale di danno biologico. Per quanto attiene alla posizione di , figlia della vittima primaria, essa può Controparte_5 essere valutata attribuendo i seguenti rto genitoriale;
punti 2 in base all'età della vittima primaria ed ulteriori punti 3 in relazione all'età del parente da risarcire, entrambi calcolati al momento del sinistro, il tutto per un totale di 20 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1 e quindi pari a 1 punto per un totale invariato di 20 punti. Moltiplicando l'importo del punto base (€ 6.024,71) per 20, e considerato un danno non patrimoniale subito dal congiunto pari al 25% di invalidità permanente, ne deriva l'importo di € 30.123,55 (20 x 6.024,71 x 25%). Tale somma va ritenuta già rivalutata all'attualità in considerazione dell'utilizzo, nella liquidazione, di tabelle aggiornate (anno 2025) e sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Determinata l'entità del risarcimento, resta da individuare il soggetto da onerare del pagamento, fra i originari convenuti, L'esame della questione necessita di una premessa. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta che il servizio sia stato prestato dall' (v. doc. da 6 a 14 ricevute di pagamento della Controparte_4 retta su carta intestata ) e che quest'ultima abbia affidato tramite Controparte_4 apposito appalto la gestione del servizio socio-assistenziale in favore di disabili, anziani e minori residenti nei Comuni facenti parte dell'A.T.S. n. 18, alla Controparte_2 Come è noto, la responsabilità civile dell'ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l'espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l'illecito, come nella specie, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 c.c., nel caso in cui all'ente competono poteri di vigilanza sull'operato pagina 9 di 11 dell'affidatario. Ed invero, la responsabilità della cooperativa sociale non esclude quella, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., quella della che ad essa aveva affidato la gestione Controparte_4 del servizio: la cooperativa, infatti, ha assunto nella vicenda per cui è causa il ruolo di preposto/ausiliario nell'adempimento della prestazione cui la era tenuta ex CP_4 Controparte_4 lege nei confronti della danneggiata;
l'esternalizzazione della gestione del servizio, cioè la possibilità che essa sia resa anziché dall'ente pubblico da organizzazioni privatistiche si ispira al principio della sussidiarietà (cfr. artt. 55-57 del D.L.gs. n. 117/2017, il c.d. Codice del terzo settore, art. 1 della L. 381/1991, come modificato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017); gli enti collettivi privati che perseguano fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attività concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarietà e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicché, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la avesse assunto il rischio per i danni risentiti dal terzo o Controparte_4 dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n. 10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161) Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di entrambe le convenute, in solido tra loro. Vanno, infine, esaminate le domande di manleva proposte dalla Controparte_4
.
[...] le domande meritano accoglimento. Ed invero l'art 6 del contratto di appalto prevede testualmente quanto segue: “la cooperativa si assume la responsabilità , senza riserve ed eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla Comunità, a terzi, a cose o persone, per fatti connessi al servizio affidato” In tal maniera descritto il rapporto fra la di e la Controparte_4 CP_4
che si era resa aggiudicataria, va disposta Controparte_2
a manlevare la Controparte_2 committente di quanto da questa dovuto agli attori in forza della predetta sentenza. Infine, in virtù della operante copertura assicurativa, la compagnia di è tenuta a CP_3 CP_11 rimborsare alla gli importi che quest'ultima è tenuta a Controparte_4 versare agli atto Le spese di lite nei rapporti tra attori e convenute seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di parte. Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la Controparte_4 ano Controparte_2 come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per tutte e quattro le fasi relative alle cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicando della riduzione massima consentiva avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la Controparte_4 vengono compensate in difetto di contestazione della operatività della polizza Controparte_12 nuta denuncia del sinistro solo con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
nella qualità le Parte_2 Persona_1 convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 67.349,04, oltre pagina 10 di 11 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) accoglie la domanda proposta da in proprio e, per l'effetto, Parte_3 condanna le convenute, in solido t ella stessa della somma di € 30.123,55, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in
€ 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese vive (per contributo unificato, iscrizione a ruolo, notifica atto di citazione, spese di ctp pari ad € 502,00), oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
4) pone le spese di ctu liquidate con separato decreto a carico delle convenute in solido tra loro e con obbligo di rimborso in favore degli attori che hanno anticipato il pagamento;
5) condanna la a tenere indenne la Controparte_2
di quanto da quest'ultima dovuto in favore Controparte_4
6) condanna la a rimborsare alla Controparte_2 ano in € 7.052,00 Controparte_4 per compenso, oltre rimborso spese vive (per contributo unificato), rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
7) condanna la compagnia di assicurazioni a tenere indenne la CP_3 CP_3 [...]
di quanto da quest'ul ovuto in favore deg Controparte_4 1, 2, 3 e 4; 8) compensa le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Ma Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
[...]
(c.f. in proprio Persona_1 C.F._3 MI OL EI ATTORI contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te. Controparte_1 (p. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINO GENNARO CONVENUTO e
, in persona del Presidente e Controparte_2 legale rapp.te. (p.i. P.IVA_2 con il patrocinio d RENATO CONVENUTO
in persona del Presidente e legale Controparte_3 rapp.te. (p.i. ) P.IVA_3 con il patr . Stefania Di Cesare TERZO CHIAMATO OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: all'udienza del 06.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli attori: in rito, revocata l'ordinanza di non ammissione, ammettere i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione non ammessi;
nel merito come da atto di citazione e comparsa di costituzione degli eredi depositata il 2.9.2022, con richiesta di condanna dei convenuti a titolo risarcitorio o in subordine al pagamento dell'indennità ex art.2045 cc (essendo la domanda risarcitoria convertibile anche ex officio in domanda di indennità ex art 2045 cc) in misura pari al risarcimento o in quella ritenuta di giustizia. Il tutto con quantificazione del danno mediante differenza fra l'importo in denaro quantificato tabellarmente per l'invalidità complessiva e quello corrispondente all'invalidità preesistente. Con vittoria di spese e competenze di lite”. per : “Insiste per l'accoglimento delle conclusioni Controparte_4 formulate nella propria comparsa di risposta con contestuale chiamata in causa e riportate nella memoria ex art. 183, comma 6 – I termine, c.p.c., che qui abbiansi integralmente trascritte” per : “Voglia il Tribunale respingere la Controparte_2 domand
pagina 1 di 11 per il terzo chiamato: “in via principale rigettare integralmente le domande attoree così come formulate dalla sig.ra sia in proprio che unitamente ai sigg.ri e in qualità di eredi della Controparte_5 Parte_1 Parte_2
, poiché infondate in fatto ed in d di ta ipotesi di accoglimento Persona_1 anche parziale delle domande attoree accertare e dichiarare l' esente da ogni Controparte_4 responsabilità in ordine all'accaduto e comunque rigettare ogni d ttoria di spese e competenze di lite;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare la sussistenza della responsabilità dell' nella produzione dell'evento per cui è causa, anche Controparte_4 in via concorrente, ridurre l'indennizzo per quanto di ragione, parametrandolo in ogni caso alla durata effettiva della vita della danneggiata e disponendo la compensazione delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle sostenute dall'Ente assicurato per la costituzione nel presente giudizio, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa. L'avv. Di Cesare dichiara, inoltre, di non accettare il contradditorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove formulate dalle parti nelle loro conclusioni, chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, , rappresentata dall'amministratore Persona_1 di sostegno nonché quest'ultima in proprio, convenivano in giudizio, la Controparte_5
Controparte_6
dinanzi all'intestato Tribunale, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...] le di Macerata, in forza di quanto esposto, accertata la responsabilità dell' Controparte_4 con sede a Via Varano 2 cod. fisc. e della società con sede ad
[...] CP_4 P.IVA_1 Controparte_2
a Saffi n.4 in relazi iti dalla signor seguito della P.IVA_2 Persona_1 caduta di cui in premessa, condannare le stesse in solido al relativo risarcimento, sia per l'aspetto patrimoniale che non patrimoniale, nella misura di € 180.000,00, salvo più precisa quantificazione all'esito degli accertamento che saranno svolti in corso di causa;
condannarle altresì al risarcimento del danno subito in proprio da quale danno Controparte_5 riflesso, principalmente per lo stravolgimento della sua vita quotidiana, a seguito dell'aggr ni fisiche della madre. Ciò nella misura di € 50.000,00, sempre salva più precisa quantificazione in corso di causa. Con vittoria si spese e competenze di lite. In fatto esponevano: che nel 2019 , in quanto affetta da Persona_1 vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo, fruiva in alcuni giorni della settimana del servizio di assistenza diurna prestato dal centro Mille Colori “Tempo alle famiglie”, sito in , via Orazi;
che il CP_4 predetto centro faceva capo all' , siccome evincibile dalla circostanza Controparte_4 per cui le rette venivano pagate to dalla in forza Controparte_2 di contratto di appalto, prorogato nel corso degli anni;
che in data 27.09.2019 Persona_1 mentre si trovava presso il centro cadeva a terra riportando una frattura scomp che dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti in sede di indagini penali era emerso che in data 27.09.2019 il personale del centro aveva condotto dodici ospiti della struttura, tra cui l'attrice, a fare una passeggiata nei pressi del sito di collocazione emergenziale post sisma degli esercizi commerciali di denominato Vallicenter;
che gli ospiti erano stati divisi in due gruppi, il primo condotto dalla CP_4 psicologa e chiuso da che spingeva un'assistita in sedia a rotelle e un altro Testimone_1 Parte_4 condotto a SI;
o della caduta, l'attrice era stata lasciata priva di assistenza in quanto la psicologa che la sorreggeva durante la passeggiata si era allontanata Tes_1 nell'intento di prestare soccorso a ersona del gruppo colta da un malore improvvispo;
che il predetto imprevisto non giustificava quanto accaduto;
che sussisteva, dunque, la responsabilità contrattuale della per inadempimento alle obbligazioni di assistenza e di Controparte_4 sorveglianza nonché la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale della che a Controparte_2 seguito della caduta aveva perso ogni forma di autonomia c i sulla Persona_1 vita della figlia che se ne prendeva cura;
che pertanto Controparte_5 CP_5
pagina 2 di 11 aveva diritto al risarcimento del danno nella misura di € 50.000; che a nulla erano valse le CP_5 richieste stragiudiziali volte ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa ed in conseguenza della caduta. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte. Con comparsa, depositata in data 14.02.2022, si costituiva la Controparte_4
che contestava l'avversa domanda chiedendone il
[...] l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di essere manlevata in Controparte_7 forza delle previsioni del contratto di a e in via pregiudiziale chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione al fine di essere manlevata CP_3 CP_3 in forza del contratto assicurativo int tra le parti. In fatto espon e il servizio di assistenza diurna di cui aveva usufruito era stato affidato, previa procedura ad evidenza Persona_1 pubblica, con contratto del 1^ ente prorogato con contratto del 6 maggio 2015 e poi con successive determinazioni, da essa convenuta alla;
che essa Controparte_7 convenuta aveva agito quale Ente Capofila dell' uito, sulla Controparte_8 base della legge quadro n. 328 del 2000 ad oggetto il “Sistema integrato dei servizi sociali”, con la delibera di Giunta Regionale n. 592 del 2002 e successivamente disciplinato dalla Regione Marche con la legge n. 32/2014; che le predette disposizioni, nel regolamentare il sistema integrato dei servizi sociali, prevedono che i Comuni dell' sono esclusivi titolari delle funzioni e dei compiti, Controparte_9 esercitati in forma associata, concernenti l'attuazione degli interventi socio-assistenziali e, adottando il Piano di Zona, pianificano i servizi sociali e socio sanitari sul territorio;
che essa convenuta, all'uopo delegata al compimento di tale specifica attività procedimentale e negoziale, mediante appalto pubblico, aveva affidato l'esecuzione dei servizi socio assistenziali ad un terzo operatore economico;
che il pagamento di una retta mensile da parte dell'attrice non valeva ad integrare la controprestazione del servizio socio-assistenziale in quanto la “retta” integrava mera compartecipazione al costo del servizio pubblico socio-assistenziale, garantito ai propri assistiti, per il tramite degli Enti territoriali, dalla Regione Marche che, con la delibera di Giunta n. 1331 del 2014, ne aveva stabilito la misura in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale di ciascuno;
che pertanto doveva escludersi la possibilità di configurare una responsabilità contrattuale a carico dei essa convenuta;
che la responsabilità del sinistro andava ascritto ex art 2043 c.c. unicamente all'appaltatore Controparte_2
; che nello stesso contratto di appa
[...] dell'appaltatrice per gli eventuali danni derivanti a terzi dall'esecuzione del servizio tanto da prevedere la stipula di un apposita polizza assicurativa. Contestava, inoltre, la domanda eccependo che l'operatrice aveva dovuto lasciare la in quanto costretta per stato di necessità dovendo prestare Tes_1 Per_1 soccorso ad altra assistita che era stata colta improvvisamente da un malore, tanto che in sede penale era stata disposta l'archiviazione del procedimento. Infine, contestava la quantificazione del danno operata dalla nonché l'esistenza del danno riflesso allegato da . Concludeva Per_1 Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'adito Tribunale Voglia - previa autorizzazione alla chiamata in causa come innanzi spiegata con contestuale spostamento dell'udienza di prima comparizione - rigettare la domanda attorea, poiché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, chiede che il Tribunale Voglia, in ragione della domanda proposta nei confronti della “coevocata”
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., accertare, dichiarare e condannare quest'ultima a manlevare e a Controparte_10 dagli effetti pregiudizievoli derivanti a suo carico dall'accoglimento della Controparte_4 domanda attorea e, per l'effetto, condannare la medesima , in persona del legale Controparte_10 rapp.te p.t., al pagamento in favore dell' che saranno all'attrice Controparte_4 riconosciute a titolo di risarcimento danni;
sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti, l' in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. (P. IVA , con sede in Controparte_3 P.IVA_3
29, chiede che l'adito Tribunale Voglia accert e condannare quest'ultima a mantenerla indenne dagli effetti pregiudizievoli derivanti a suo carico dall'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_3
pagina 3 di 11 pagamento diretto in favore dell'attrice delle somme che saranno alla stessa eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese”. Con comparsa, depositata in data 14.02.2022, si costituiva la Controparte_2
che contestava l'avversa domanda attorea chiedendone il rigetto. Eccepiva che
[...]
caduta nel frangente di tempo in cui l'operatrice l'aveva Persona_1 Testimone_1 dovuta lasciare, affidandola per qualche istante ad altro ospite della struttura autosufficiente, per prestare soccorso ad altra persona che era stata colta da un malore improvviso, di talchè doveva escludersi ogni forma di responsabilità. Contestava altresì la domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum. Con decreto in data 15.02.2022 il precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa della e della Controparte_2 Controparte_3
[...] Con comparsa in prosecuzione, depositata in data 02.09.2022, si costituivano gli attori come in epigrafe generalizzati, quali eredi di deceduta in data 08.07.2022. Persona_1 Con comparsa, depositata in data 08.09.2022, la Controparte_2
si riportava alle difese già spiegate.
[...] Con comparsa, depositata in data 9.09.2022, si costituiva la
[...] che contestava la domanda attorea formulando le Controparte_3 dalla propria assicurata nonché dalla . Controparte_2
La causa, istruita mediante l'acq dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu medico legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Diritto
E' pacifico, in quanto non specificatamente contestato, che in data 27/09/2019 Persona_1 si trovava presso il centro socioassistenziale diurno Mille Colori di C
. in forza di contratto di appalto Controparte_2
. Controparte_4 E' altresì pacifico che nelle circostanze di tempo sopra indicate cadeva a terra Persona_1 riportando una frattura scomposta del femore sinistro. Gli attori addebitano l'infortunio occorso a agli operatori del centro residenziale Persona_1
i quali - secondo loro - l'avrebbero potuto, ma ngiurare. Come riscontrato dal ctu, sulla base della documentazione sanitaria in atti, , Persona_1 all'epoca del sinistro, era affetta da Malattia di Alzheimer altamente invalidante. Il c l 2013 aveva un MMSE di 19/30 e che nel 2019 aveva un MMSE di 12/30 il che significa che la malattia era progredita ed aveva comportato delle importanti limitazioni cognitive e fisiche. Il ctu ha evidenziato che un punteggio al Mini Mental State Examination (MMSE) pari a 12 indicava una malattia avanzata e grave con ridotte, se non assenti, capacità di autosufficienza per cui, all'epoca dei fatti, la necessitava Per_1 indubbiamente di controllo e sostegno. E' pacifico, in quanto non contestato, che il giorno della caduta stava facendo Persona_1 una passeggiata ed era all'uopo sorretta dall'operatrice dott.ssa circostanza che la Testimone_1
necessitasse di essere costantemente vigilata. Per_1 E' altresì pacifico che, al momento della caduta, era stata lasciata dall'operatrice Persona_1 ed affidata ad altra persona frequentante il gruppo, ficiente, onde prestare soccorso a tale he era stata colta da malore improvviso. Persona_2
D n sede di indagini penali si evince che, al momento della caduta della la era impegnata a prestare soccorso, unitamente a IM MO a Per_1 Tes_1 za operatrice – - cui ben avrebbe potuto essere Persona_2 Parte_4 affidata era tornata verso il centro per prendere una seconda carrozzina. Persona_1
Se nziché recarsi verso il centro per recuperare una carrozzina, avesse prestato Parte_4 la dovuta assistenza in favore di , quest'ultima non sarebbe caduta. Persona_1
pagina 4 di 11 La caduta della pertanto, quale evento prevedibile in ragione della limitata capacità di Per_1 autosufficienza della stessa, avrebbe potuto essere evitata affidando la sua persona alla sorveglianza dell' operatrice (v. doc. 2 e 3 dichiarazioni SIT rese da SI MO in data 18.10.2019 e Parte_4 dichiarazioni rese da in data in data 23.10.2019) Parte_4
Ed invero, se può ata la condotta della che ha lasciato la da sola Tes_1 Per_1 per prestare soccorso in favore di colta da malore improvviso, lo stesso non può Persona_2 dirsi per la condotta tenuta dall'ope le si è recata al centro per prendere una seconda Pt_4 carrozzina anziché prestare la dovuta assistenza e sostegno alla . Per_1
Venendo alla disamina del danno da risarcire, va rilevato entazione sanitaria si evince che in conseguenza della caduta riportava un trauma fratturativo del femore Persona_1 sinis quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con chiodo gamma in data 28/09/2019. In ordine al quantum occorre riferirsi alla ctu medico legale, che, quanto al danno, riconosciuto compatibile con la dinamica del sinistro, ha accertato un periodo di inabilità totale per giorni 14, un di inabilità parziale al 75% pari a 30 giorni, un ulteriore al 50% pari a 30 (quaranta) giorni ed ancora un altro periodo di inabilità parziale al 25% pari a 16 giorni ed, inoltre, che in conseguenza delle lesioni si è verificato un danno biologico, la compromissione cioè della validità psico-fisica del soggetto di natura permanente (danno evento), la cui percentuale può essere quantificata nella misura differenziale del 25% inteso come il 25% che modifica l'invalidità preesistente - valutabile tra il 65-70%, qual danno globale biologico - valutabile a seguito del sinistro nella misura del 90-100% e con la precisazione che non può essere concesso il 100% in quanto la limitazione funzionale cognitiva e primariamente secondaria alla patologia neurologica di cui era affetta la . Per_1
Il ctu ha, invero, riscontrato che all'epoca della caduta, affetta dal Morbo di Persona_1 Alzheimer con una ridotta se non assente capacità di autosufficienza e che la frattura di femore che nella sua evoluzione ha determinato la completa abolizione della capacità motoria per una impossibilita cognitiva di effettuare una efficacie ed efficiente riabilitazione, ha determinato una accelerazione del peggioramento generale che molto probabilmente si sarebbe concretizzato ugualmente. Tuttavia, la modificazione traumatica della cenestesi precedentemente posseduta deve possedere una qualche forma di valorizzazione, se non atro per le ridotte capacità di recupero e adattamento che distinguono l'anziano dai soggetti più giovani e, in particolare, l'anziano con patologie invalidanti come quella accusata dalla Per_1 ovvero la Malattia di Alzheimer. La definizione del danno biologico nella persona anziana presenta importanti criticità valutative legate a numerosi fattori, tra cui l'assenza di riferimenti tabellari calibrati su individui in età avanzata, la complessità della ricostruzione multidimensionale dello stato anteriore, nonchè l'obiettiva difficolta nel pervenire ad una metodologia medico legale condivisa in grado di tradurre in termini valutativi l'impatto menomativo spesso molto rilevante che nella persona anziana può derivare da lesioni anche lievi e di per se di peso specifico ben diverso su un soggetto giovane o adulto. È estremamente difficile indicare in termini percentuali l'entità di detto aggravamento delle condizioni preesistenti, posto che concerne un peggioramento di una condizione che era già altamente invalidante.
era affetta dal Morbo di Alzhaimer, malattia degenerativa ed evolutiva, non era in Persona_1 iciente, sia dal punto di vista cognitivo che fisico – motorio. Le conclusioni della Ctu sono adeguatamente argomentate per cui la somma spettante viene determinata sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Il calcolo del danno differenziale da invalidità permanente viene operato sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito, il valore monetario di quella preesistente all'illecito, in quanto, parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire. (Cass. civ., sez. VI, ord., 29 settembre 2022, n. 28327). Ne consegue che, avuto riguardo altresì all'età della danneggiata (nata il [...]), al momento del fatto (27.09.2019) di anni 82, la misura del risarcimento spettante per il danno biologico calcolato su tabelle pagina 5 di 11 del Tribunale di Milano del 2024 si determina come segue: Calcolo Danno temporaneo - Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea totale giorni 14 € 1.610,00
Invalidità temporanea parziale giorni 30 al 75% € 2.587,000
Invalidità temporanea parziale giorni 30 al 55% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale giorni 16 al 75% € 460,00000 Totale danno biologico temporaneo € 6.382,50 Calcolo Danno permanente Danno non patrimoniale risarcibile nella percentuale del 90% € 643.078,00 Danno non patrimoniale risarcibile nella percentuale del 65% € 507.194,00 Danno differenziale del 25% € 135.884,00 Va altresì rilevato che, a seguito del decesso dell'attrice in corso di causa, avvenuto in data 08.07.2022, il risarcimento del danno biologico non può prescindere dalla valutazione in concreto della sua aspettativa di vita. Invero, la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 31.1.2011 n. 2297, per ultimo si è così espressa:
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi”. Ritiene, dunque, questo Tribunale che, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, la quantificazione della lesione permanente debba essere operata tenendo conto della aspettativa di vita concreta della che, infortunata all'età di 82 (la è nata in data [...] ed Per_1 Per_1 il sinistro si è ta 27.09.2019) anni, è morta i 22 a 85 anni, e quindi, per l'esattezza, dopo 3 anni dal sinistro. Secondo la Cassazione, dunque, al cui insegnamento questo giudice non reputa di doversi discostare, nel caso di decesso per cause diverse dal sinistro prima della liquidazione, il danno biologico non patrimoniale va correlato alla durata di vita effettiva, essendo detto danno costituito dalle ripercussioni negative della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua. (Cfr. anche Cass. Civ. n. 22338/2007 e Cass. Civ. n. 23053/2009). Al fine di trasporre questo principio in termini concreti, questo giudicante reputa di poter fare riferimento ai criteri individuati dal Tribunale di Roma per la determinazione del danno biologico proprio nei casi di decesso del danneggiato per altra causa ma nel corso del giudizio. Occorre dunque distinguere il danno che viene acquisito subito dalla vittima, con patema d'animo più intenso che nei periodi successivi - che va a costituire l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta - e un'altra parte del danno che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici
– che il soggetto incontra nel tempo. Corrisponde infatti ad una massima di esperienza il fatto che nei primi tempi di stabilizzazione della invalidità il patema è più intenso;
pertanto, qualunque sia stata la durata della effettiva sopravvivenza all'evento lesivo produttivo del danno, una percentuale del risarcimento deve essere comunque riconosciuta;
tale percentuale naturalmente, sulla base di una valutazione equitativa, non può che essere proporzionale alla gravità della invalidità permanente accertata. Considerando, quindi, che il danno biologico subito dalla era del 25% e applicando i Per_1 criteri elaborati dal Tribunale di Roma, si deve ritenere che la p anno immediatamente subito dall'originaria attrice è compresa in una forbice che va dal 11% al 20%. Reputa questo giudicante che esso ben possa assestarsi nel 15% del valore sopra riportato di euro € 135.884,00 e cioè nel valore di euro 20.382,60. La parte restante del danno è dunque pari al rapporto tra il restante 85% del valore di tabella per il numero di anni di sopravvivenza rispetto alla vita media, considerando quest'ultima in relazione alle fasce pagina 6 di 11 di età. Devesi, infatti, tenere presente che più alta è l'età, più alta è l'aspettativa di vita, posto che l'aspettativa di vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo. E così, sempre applicando gli schemi elaborati dal Tribunale di Roma, risulta che una persona di 82 anni, come l'originaria attrice, aveva un'aspettativa di vita di 92 anni. Poiché è deceduta a 85, è quindi sopravvissuta in concreto per 3 anni invece che per 10 previsti come vita media alla sua età. L'importo di euro 135.884,00 dunque, decurtato del suo 25% (e cioè di euro 20.382,60), dà la differenza di euro 115.501,40. Tale importo va diviso per gli anni di sopravvivenza media, quindi 10, dando così l'importo unitario di euro 11.550,14 e poi moltiplicato per gli anni di effettiva sopravvivenza, vale a dire per anni 3, dando così il prodotto di euro 34.650,42 Il danno biologico da lesione permanente del 25% subito dalla va dunque liquidato in Per_1 complessivi euro 55.033,02 (euro 20.382,60+ euro 34.650,42). Il danno non patrimoniale viene quindi liquidato in complessivi euro 61.415,50 (euro 55.033,02 + euro 6.382,50), importo determinato agli attuali valori della moneta e, dunque non suscettibile di rivalutazione. Non risultano risarcibili nella fattispecie altre voci di danno in quanto la danneggiata non ha allegato né provato circostanze idonee a incidere in termini di sofferenza o turbamento o altre che valgano a dimostrare conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari. Sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devalutato al mese di settembre 2019 di € 51.958,97 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore I.S.T.A.T. per l'anno 2019(mese di settembre data del sinistro) sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti I.S.T.A.T. per un totale da risarcire di € 67.349,04. Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo. Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria proposta da in proprio. Controparte_5 In via generale, va rilevato che ai congiunti di un soggetto c.d. "macroleso", vittime secondarie dell'illecito, competono, iure proprio, due tipologie di danno:
- un danno "diretto" relativo al pregiudizio alla (loro) integrità psicofisica, medicalmente accertato, da correlarsi, eziologicamente, alle gravi patologie riportate dal congiunto a seguito dell'illecito (nella specie) sanitario;
- un danno "indiretto" (c.d. riflesso) relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione. Il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da intendersi dunque anche nel suo aspetto dinamico relazionale (come il peggioramento della vita quotidiana, la menomazione delle attività personali e relazionali) costituisce, dunque, un danno risarcibile non solo quando è causato da lesioni patite direttamente dalla vittima, ma anche quando è causato da lesioni personali patite da un proprio congiunto. Dopo l'insorgere di vari contrasti su tale questione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (così Cass. Sez. Un. n. 9556/2002). Tuttavia la Corte, consapevole del rischio che la proclamata risarcibilità del danno morale ai congiunti potesse incentivare liti pretestuose, ha sentito il bisogno di precisare che il danno in questione, non può mai essere ritenuto in re ipsa o ritenuto esistente sulla base del notorio (art. 115 c.p.c.) ma va pagina 7 di 11 dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni (cfr anche Cass. n. 7513/18), il che comporta sul piano processuale che chi reclama il risarcimento del danno in questione ha l'onere di allegare e provare (e, per converso, a chi nega il risarcimento deve essere consentita la prova contraria) il peggioramento (o comunque) il mutamento delle proprie condizioni di vita in conseguenza della lesione patita (in via diretta dal congiunto leso) e questo implica, sul piano assertivo, l'allegazione di come era la vita precedente all'illecito e di come è divenuta dopo di esso. In tale senso esemplificative le seguenti pronunce: "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal marito per le lesioni subite dalla moglie a seguito di un intervento chirurgico, senza considerare in particolare, l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dalla danneggiata, quantificate al 30%, in conseguenza delle quali le era stato riconosciuto un danno alla vita di relazione, in specie sessuale)" (cfr. Cass. n. 2788/2019). "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente)" (cfr. Cass. n. 11212/2019, conforme Cass. n. 1640/2020). Ora, poiché la prova del danno in questione è essenzialmente presuntiva, la giurisprudenza, nelle menzionate pronunce, risale al fatto ignorato della sussistenza del danno, partendo dal fatto noto della gravità delle lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria. In concreto, il primo parametro cui avere riguardo per l'accertamento della sussistenza del danno in esame è quello della entità delle lesioni patite dalla vittima primaria. È infatti evidente che qualsiasi lesione della salute (anche in tesi una modesta sbucciatura od una banale influenza) può provocare ansia e preoccupazione nei prossimi congiunti del malato, ma ciò non è ancora sufficiente per ritenere sussistente un danno non patrimoniale risarcibile. La Suprema Corte, pertanto, esige che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale. Occorre, da un lato, che la lesione sia stata tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale (come ritenuto da Cass. n. 9556/2002 a mente della quale "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso;
ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile"), dall'altro che tale compromissione sia di tale gravità da poter attingere quella soglia di meritevolezza, al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela. Insomma, deve rimarcarsi che anche il pregiudizio morale riflesso reclamato dai congiunti del soggetto leso non può, pur alla luce dei più recenti approdi del giudice di legittimità, considerarsi in re ipsa e va risarcito solo "dopo accurata e approfondita istruttoria". Ciò posto, nella vicenda che occupa, l'attrice ha dedotto di avere patito, in via riflessa, un danno non patrimoniale quale conseguenza delle gravi lesioni riportate dalla madre con essa convivente per la necessità di prestare un'assistenza continua e più gravosa in favore di persona che a seguito delle lesioni riportate è stata privata anche delle residue autonomie fisiche, con conseguente sconvolgimento delle proprie abitudini quotidiane e alterazione della propria vita nel sociale. Il danno può ritenersi provato in via presuntivo in quanto prestare assistenza ad una persona privata di pagina 8 di 11 ogni autonomia fisica comporta un impegno più gravoso rispetto a quello precedente al sinistro atteso che prima della caduta la poteva frequentare il centro diurno e attendere, sia pure con sostegno Per_1
e vigilanza, alle ordin a vita quotidiana, Per quanto concerne la liquidazione del danno, giova rammentare che il danno riflesso, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al danno da perdita del rapporto parentale, i cui princìpi possono estendersi anche alla mera lesione del suddetto rapporto, deve essere liquidato seguendo una tabella basata su di un “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età del soggetto leso, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Civ. n. 26300/2021). Ne consegue che a tale scopo costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma (anno 2023, ultime disponibili, coordinate con il successivo aggiornamento alla inflazione 2025), che contengono specifici criteri per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 13540/2023 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Esse prevedono un punto-base di € 3.533,06 per il danno morale e di € 2.491,65 per il danno dinamico- relazionale quando, come nel caso in esame, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento alla vittima primaria, per un totale di € 6.024,71; vengono poi indicati dei parametri per l'attribuzione di un punteggio che tenga conto delle peculiarità del caso di specie: il rapporto di parentela, l'età della vittima primaria e secondaria, il numero di familiari presenti, la percentuale di danno biologico. Per quanto attiene alla posizione di , figlia della vittima primaria, essa può Controparte_5 essere valutata attribuendo i seguenti rto genitoriale;
punti 2 in base all'età della vittima primaria ed ulteriori punti 3 in relazione all'età del parente da risarcire, entrambi calcolati al momento del sinistro, il tutto per un totale di 20 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti alla assistenza, in questo caso 1 e quindi pari a 1 punto per un totale invariato di 20 punti. Moltiplicando l'importo del punto base (€ 6.024,71) per 20, e considerato un danno non patrimoniale subito dal congiunto pari al 25% di invalidità permanente, ne deriva l'importo di € 30.123,55 (20 x 6.024,71 x 25%). Tale somma va ritenuta già rivalutata all'attualità in considerazione dell'utilizzo, nella liquidazione, di tabelle aggiornate (anno 2025) e sulla stessa sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Determinata l'entità del risarcimento, resta da individuare il soggetto da onerare del pagamento, fra i originari convenuti, L'esame della questione necessita di una premessa. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta che il servizio sia stato prestato dall' (v. doc. da 6 a 14 ricevute di pagamento della Controparte_4 retta su carta intestata ) e che quest'ultima abbia affidato tramite Controparte_4 apposito appalto la gestione del servizio socio-assistenziale in favore di disabili, anziani e minori residenti nei Comuni facenti parte dell'A.T.S. n. 18, alla Controparte_2 Come è noto, la responsabilità civile dell'ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l'espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l'illecito, come nella specie, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 c.c., nel caso in cui all'ente competono poteri di vigilanza sull'operato pagina 9 di 11 dell'affidatario. Ed invero, la responsabilità della cooperativa sociale non esclude quella, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., quella della che ad essa aveva affidato la gestione Controparte_4 del servizio: la cooperativa, infatti, ha assunto nella vicenda per cui è causa il ruolo di preposto/ausiliario nell'adempimento della prestazione cui la era tenuta ex CP_4 Controparte_4 lege nei confronti della danneggiata;
l'esternalizzazione della gestione del servizio, cioè la possibilità che essa sia resa anziché dall'ente pubblico da organizzazioni privatistiche si ispira al principio della sussidiarietà (cfr. artt. 55-57 del D.L.gs. n. 117/2017, il c.d. Codice del terzo settore, art. 1 della L. 381/1991, come modificato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017); gli enti collettivi privati che perseguano fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attività concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarietà e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicché, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda, ovvero dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la avesse assunto il rischio per i danni risentiti dal terzo o Controparte_4 dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n. 10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161) Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di entrambe le convenute, in solido tra loro. Vanno, infine, esaminate le domande di manleva proposte dalla Controparte_4
.
[...] le domande meritano accoglimento. Ed invero l'art 6 del contratto di appalto prevede testualmente quanto segue: “la cooperativa si assume la responsabilità , senza riserve ed eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla Comunità, a terzi, a cose o persone, per fatti connessi al servizio affidato” In tal maniera descritto il rapporto fra la di e la Controparte_4 CP_4
che si era resa aggiudicataria, va disposta Controparte_2
a manlevare la Controparte_2 committente di quanto da questa dovuto agli attori in forza della predetta sentenza. Infine, in virtù della operante copertura assicurativa, la compagnia di è tenuta a CP_3 CP_11 rimborsare alla gli importi che quest'ultima è tenuta a Controparte_4 versare agli atto Le spese di lite nei rapporti tra attori e convenute seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di parte. Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la Controparte_4 ano Controparte_2 come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per tutte e quattro le fasi relative alle cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicando della riduzione massima consentiva avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la Controparte_4 vengono compensate in difetto di contestazione della operatività della polizza Controparte_12 nuta denuncia del sinistro solo con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
nella qualità le Parte_2 Persona_1 convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 67.349,04, oltre pagina 10 di 11 interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) accoglie la domanda proposta da in proprio e, per l'effetto, Parte_3 condanna le convenute, in solido t ella stessa della somma di € 30.123,55, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in
€ 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese vive (per contributo unificato, iscrizione a ruolo, notifica atto di citazione, spese di ctp pari ad € 502,00), oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
4) pone le spese di ctu liquidate con separato decreto a carico delle convenute in solido tra loro e con obbligo di rimborso in favore degli attori che hanno anticipato il pagamento;
5) condanna la a tenere indenne la Controparte_2
di quanto da quest'ultima dovuto in favore Controparte_4
6) condanna la a rimborsare alla Controparte_2 ano in € 7.052,00 Controparte_4 per compenso, oltre rimborso spese vive (per contributo unificato), rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
7) condanna la compagnia di assicurazioni a tenere indenne la CP_3 CP_3 [...]
di quanto da quest'ul ovuto in favore deg Controparte_4 1, 2, 3 e 4; 8) compensa le spese di lite nei rapporti tra e Controparte_3 [...]
Controparte_4
Ma Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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