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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 275/2024 RG promossa con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. e P.Iva
[...] P.IVA_1
con avv.to NICOLA VISENTIN
- opponenti - contro
Controparte_1
in proprio ex art 6 comma 1 Dlgs 150/2011
- opposto - in punto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
decisa l' 11.12.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 e la Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 22 legge 689/81 alle seguenti Parte_2
ordinanze ingiunzione dell' del 27/12/2023 riferite Controparte_2
alle violazioni di cui al rapporto n. 42/2023 del 06/03/2023 e al processo verbale di illecito amministrativo n. VE00000/2022-365-02 del 26/07/2022:
1. ordinanza-ingiunzione n. 191-0/2023-88/2023 emessa nei confronti di in qualità di Parte_1
legale titolare della società , con addebito di complessivi € 15.497,82 a titolo di Parte_2
sanzioni amministrative e spese postali;
2. ordinanza-ingiunzione n. 191-1/2023-88/2023 del 27/12/2023 emessa nei confronti della società
, in qualità di obbligata in solido, con addebito del medesimo importo € Parte_2
15.497,82 a titolo di sanzioni amministrative e di spese postali.
Si tratta di ingiunzione appunto per complessivi € 15.497,82, di cui:
- € 6.454,00, per violazione dell'art. 53 D.P.R. 1124/1965, poiché “il datore di lavoro non ha trasmesso la denuncia di infortunio per il dipendente entro i due giorni successivi da Persona_1
quello in cui è venuto a conoscenza dell'evento”;
- € 9.000,00, per violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, poiché “il datore di lavoro ha occupato il lavoratore , con mansioni di lavapiatti dal 1° giugno al 6 giugno Persona_1
2022, senza essere stato regolarizzato per totali n. 6 giorno di nero”;
- € 43,82 per spese di notifica relative all'ordinanza ingiunzione derivata da accertamento ispettivo attivato da richiesta di intervento del 10/06/2022 con cui Per_1
ha denunciato la prestazione di attività lavorativa per la in assenza di
[...] Parte_2
regolarizzazione dall' 01/06/2022 al 06/06/2022 e la cessazione del rapporto di lavoro a causa di un infortunio verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Gli opponenti la contestano per infondatezza nel merito del duplice addebito negando lo svolgimento da parte di nei giorni in contestazione dall' 01/06/2022 al 06/06/2022, di Persona_1
qualsivoglia attività lavorativa per la e dunque anche la sussistenza dell' infortunio sul Parte_2
lavoro, eccepita in via preliminare quanto alla violazione dell'art. 53 D.P.R. 1124/1965 l' emissione dell' ingiunzione da autorità priva del relativo potere in quanto territorialmente incompetente.
L' si è costituito contestando l'opposizione e chiedendone dunque il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta e testi, e quindi in data odierna, depositate dalle parti medio tempore note finali autorizzate, all' esito di udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Secondo i ricorrenti con riferimento alla violazione di cui all'art. 53, comma 1, D.P.R. n. 124/1965 sussisterebbe l'incompetenza territoriale dell' di spettando il potere sanzionatorio all' CP_1 di Perugia in quanto: “la condotta contestata (omesso invio della denuncia di infortunio) si è perfezionata a Perugia, luogo in cui ha sede l per territorio in base al domicilio Controparte_4
dell'asserito assicurato, signor .” Parte_3 Il rilievo è, come da difese dell' , infondato in quanto la denuncia di infortunio risulta indissolubilmente connessa all'irregolare occupazione del lavoratore e il locus commissi delicti in ambito della disciplina dell'illecito amministrativo prevista dalla L. 689/81 coincide con il luogo oggetto di accertamento.
Quanto al merito, l'accertamento ispettivo da cui sono derivate le opposte ordinanze ingiunzioni è scaturito da richiesta di intervento 10/06/2022 con cui ha denunciato di avere Persona_1
lavorato irregolarmente presso la dall' 01/06/2022 al 06/06/2022 e di avere cessato il Parte_2
rapporto di lavoro a causa di un infortunio verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa (caduta in data 6.6.2022 scivolando in cucina).
I funzionari ispettivi in data 18/06/2022 hanno effettuato l' accesso ispettivo presso la sede operativa della società all' insegna , in Jesolo (VE), via Altinate, 67, constatando l'irregolare Parte_2 occupazione di due lavoratori .
Le relative inosservanze sono state dalla società sanante a seguito di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
L' opposizione in esame riguarda in via esclusiva l'irregolare occupazione dell' ulteriore lavoratore per il periodo dal 01/06/2022 al 06/06/2022 e l'omessa denuncia all'INAIL di Persona_1
infortunio occorso allo stesso in data 06/06/2022.
La difesa svolta dagli opponenti secondo cui avrebbe lavorato per la Per_1 Parte_2 unicamente nella stagione estiva 2021, e non già anche nel periodo in contestazione, ossia nella prima settimana di giugno 2022, è smentita dalle dichiarazioni precise e coerenti rese dal medesimo
Per_1
Le stesse, già intrinsecamente credibili siccome precise e coerenti, risultano attendibili, da un lato, alla luce del fatto (pacifico) che lo stesso il 6.6.2022 è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove ha dichiarato di essersi infortunato scivolando al lavoro (vd certificato PS allegato alla richiesta di intervento doc 5 ), da collaboratore occupato irregolarmente all'atto dell'accesso Testimone_1 ispettivo e zio dei soci della , dall' altro tenuto conto dell' assenza presso il locale nel Parte_2
periodo di causa di altro diverso lavoratore con mansioni di lavapiatti.
E' ben vero che le risultanze dell' istruttoria orale non sono univoche a sostegno delle contestazioni avendo i testi così riferito:
➢ : “ Ho conosciuto il in quanto abbiamo abitato presso la Testimone_2 Persona_1 medesima abitazione a Jesolo tra Piazza Drago e Piazza Milano nel 2020 durante la stagione estiva. Nel 2022 ho lavorato come stagionale presso un chiosco posto nelle vicinanze a circa 150 m dell'hotel . Una sera in cui avevo finito il servizio, a tarda notte, ho incontrato Pt_2 [...] per caso per strada e abbiamo riallacciato il rapporto e bevuto un caffè insieme. Era Per_1 inizio giugno, il giorno della festa della Repubblica. Il giorno successivo (il 3 giugno) l'ho rincontrato su appuntamento di quella prima sera: ci siamo trovati fuori dell' da dove è uscito, Parte_2 sempre in orario serale alla fine del servizio. Abbiamo di nuovo bevuto un caffè insieme. Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Ci siamo dopo un po' rivisti, non ricordo quando, e mi ha detto che si era fatto male ad una mano cadendo a lavoro. In effetti aveva la mano fasciata. Mi pare mi abbia parlato anche di una caduta in bicicletta successivamente, ma non ricordo bene. Mi ha poi detto che nessuno a lavoro voleva confermare che lui lavorava là. Confermo le dichiarazioni rese agli Ispettori di cui al doc.16 ”.
➢ HE BY EL, dipendente della ditta opponente in 4 stagioni estive di cui l'ultima nell'estate 2022, con mansioni di cameriera di sala e sempre nel turno serale (dalle 17 alle 23:30/24): “ricordo che ha lavorato presso l' nella stagione Persona_1 Parte_2 estiva del 2021. Io avevo iniziato a maggio e lui era arrivato dopo, verso metà stagione, e lavorava come lavapiatti. Nella stagione estiva 2022 in cui ho iniziato verso maggio non l'ho mai visto, dal 2021 di lui non ho più saputo nulla né l'ho mai più rivisto. Non ricordo chi fosse il lavapiatti nel 2022, non sempre c'era un lavapiatti in forze a volte toccava a me lavare i piatti”.
➢ ZA OS : “ Ho lavorato per più di 10 anni come stagionale con mansioni di cuoco presso l' , lavoro tutt'ora, ho saltato la stagione del 2021 per il Covid, ero bloccato in Parte_2
Bangladesh dove ero andato in ferie. Non ho mai conosciuto I lavapiatti Persona_1 cambiano ogni anno anche perché chi parte come lavapiatti la stagione successiva diventa aiuto cuoco. Negli ultimi anni hanno svolto lì funzione di lavapiatti sempre mie connazionali, non ricordo il nome di quello del 2022. Nelle varie stagioni il mio orario è sempre stato di 6,40 ore per sei giorni a settimana, con orario spezzato 11:30/14:00 e 18/22:30 a volte con un po' di prolungamento”.
➢ RE OH: “ Nel 2021 ho lavorato presso il ristorante per due mesi Parte_2 come aiuto in cucina. Nella stagione 2022 a fine maggio ero a Jesolo per cercare lavoro per la stagione e sono passato all' dando la mia disponibilità; dopo pochi giorni nella mattina Parte_2 dell' 1/6 il titolare mi ha chiamato al cellulare (si dà atto che il teste rende tale precisazione Pt_2 consultando una stampata di chiamate telefoniche da cellulare) chiedendomi la disponibilità a lavorare da quella stessa sera dell' 1/6. Io, essendo disoccupato, ho risposto affermativamente e per le 17,30, come d' accordo, mi sono presentato al lavoro al ristorante;
ho lavorato quella sera, mercoledì, fino alle ore 24 circa e poi il giorno successivo sempre con lo stesso orario 17,30-24; nei giorni poi di venerdì, sabato e domenica ho lavorato sia per il pranzo che per la cena, ossia dalle H 11 alle H 15 + dalle H 18 alle H 24, sempre come lavapiatti. Lavoravano lì in quei giorni sia come chef che come aiuto cuoco due ragazzi del Bangladesh, lo chef diverso da quello che aveva lavorato nella stagione 2021 e invece l' aiuto cuoco era lo stesso della stagione precedente chiamato Adbdul, il nome vero completo non lo so. In cucina eravamo noi tre. Poi c'era un pizzaiolo albanese, lo stesso del 2021 , tale , e in sala la stessa cameriera italiana del 2021, di cui non ricordo il nome, e poi Per_2 altre cameriere nuove, non ricordo quante e anche di queste non ricordo i nomi. La domenica notte verso le ore 22,30 circa in cucina sono scivolato e ho sentito dolore al braccio;
il giorno dopo, lunedì
, su richiesta del titolare mi sono recato al lavoro alla mattina;
ci sono andato in bici e lungo Pt_2 il tragitto, per una presa non buona del manubrio a causa del dolore al braccio, sono caduto;
sono andato comunque al lavoro;
lì per il dolore al braccio non sono riuscito a svolgere l' attività lavorativa e quella stessa mattina dunque lo zio del titolare con la sua auto bianca mi ha portato al PS;
mentre mi trovavo lì alle 12:44 ho ricevuto la telefonata del fratello di mi pare di nome , che Pt_2 Pt_1 lavorava alla reception e sembrava quasi il titolare della struttura, che mi ha chiesto di non dire che mi ero infortunato al lavoro;
ero in realtà convinto di avere il contratto in quanto il venerdì mi Pt_2 aveva detto che era stato preparato anche se in effetti però non avevo firmato nulla;
io quindi al PS ho detto la verità ossia che ero scivolato al lavoro, come oltretutto verificabile tramite la registrazione delle telecamere presenti in albergo in cui si possono vedere le mie entrate e uscite di quei giorni. IR: Per i fatti di causa, oltre ad avere richiesto l' intervento dell' , mi sono poi anche rivolto anche alla e il relativo avvocato sta attendendo, per promuovere la causa, gli esiti della CP_5
RM al braccio che ho fatto da poco, nel frattempo ha inviato all' azienda una lettera di diffida”.
➢ HA DI: “Ho lavorato presso la in due stagioni estive , non ricordo gli anni, Parte_2
a causa di problemi di salute non ho buona memoria;
le mie mansioni erano di pizzaiolo e operavo, per lo piu' alla sera, in un locale a parte distante 15-20 mt dalla cucina dove non andavo mai;
con gli addetti alla cucina non avevo a che fare, mi davo una mano lo zio del titolare e quando è andato via lui un ragazzo di cui non ricordo il nome;
il nome non mi dice niente, né ho Persona_1 ricordi di avere sentito parlare di una caduta in cucina di qualche collega”
➢ : “ Ho lavorato per la per 14 stagioni estive, e sto lavorando anche Testimone_3 Parte_2 attualmente;
le mie mansioni sono sempre state di aiuto in cucina, addetto ad inizio stagione quando il lavoro è ancora poco A un po' di tutto come tuttofare sempre in cucina. Per_1 ha lavorato lì una stagione l' anno successivo rispetto al Covid ossia nel 2021 mi pare da
[...] giugno a settembre;
nel 2022 lì invece non l' ho mai visto;
io inizio la stagione di solito verso la seconda metà di maggio e così è stato anche nel 2022; a inizio stagione del lavaggio piatti mi sono occupato io con l' aiuto dei camerieri come si fa ad inizio stagione quando il lavoro è poco;
mi pare che nel 2022 il lavapiatti sia stato assunto l' 11.6 e fosse un cittadino slovacco di nome ”. Per_3
➢ LI II: “ Per accedere all' ascensore da parte di noi cameriere ai piani e comunque alla lavanderia si passava per la cucina. Come personale di cucina ricordo ER cuoco mi pare del Bangladesh e , che ha appena deposto prima di me che fungeva un pò da tuttofare;
come lavapiatti ho trovato il lavoro in quanto cercavano a mio cugino che ha iniziato nel corso del Per_4 mese di giugno, la data precisa non la ricordo. Del lavaggio dei piatti prima dell' arrivo di ho Per_4 visto occuparsi e una collega cameriera in sala di nome;
il nome Per_5 Persona_1 non mi dice nulla , né ho mai sentito parlare di una caduta in cucina di qualche collega”
A fronte del carattere non univoco di tali risultanze depongono a favore dell' affidabilità della puntuale e coerente versione dei fatti resa da in sede di richiesta di intervento prima e Persona_1
poi come teste innanzitutto la deposizione del teste , che non si è limitato a riferire Testimone_2
de relato, bensì ha anche confermato di avere visto di persona direttamente il medesimo Per_1
a inizio giugno 2022 uscire dal luogo di lavoro presso la;
in secondo luogo,
[...] Parte_2 come già detto, il fatto che lavoratore sia stato soccorso e portato al PS da zio dei soci Testimone_1
della Hotel Antinate e collaboratore della società
La versione resa in merito dal medesimo gli Ispettori non è in effetti credibile. Testimone_1
Lo stesso, collaboratore occupato irregolarmente all'atto dell'accesso ispettivo e, appunto, zio dei soci della , ha dichiarato: “Il ragazzo detto “ l'ho accompagnato io in Parte_2 Per_6 Per_7
ospedale il 6 giugno 2022 perchè è stato investito da una macchina come mi ha riferito. Siccome l'anno scorso aveva lavorato con noi, è venuto in ufficio per chiedere aiuto e fatalità ero di passaggio e ho detto di accompagnarlo in Ospedale Pronto Soccorso di Jesolo. Non l'ho aspettato, l'ho lasciato lì” (vd doc.
07 ). Si tratta di dichiarazione non credibile non solo in quanto non era affatto di passaggio Testimone_1
casualmente in azienda, bensì si trattava di collaboratore occupato irregolarmente, oltretutto zio dei soci, e dunque presumibilmente compiacente, ma anche in quanto le lesioni attestate dal certificato del Pronto Soccorso, siccome costituite, come da certificato allegato alla richiesta di intervento ispettivo doc 5 ITL, da trauma al gomito e al capitello radiale sx, risultano compatibili con la caduta scivolando in cucina riferita dal lavoratore, oltretutto puntualmente ai sanitari già nell' immediatezza del fatto, piuttosto che dall' essere stato il lavoratore stesso investito da un' auto, come da versione di asseritamente riportatagli dall' infortunato. Testimone_1
Va oltretutto considerato che le deposizioni dei testi di parte convenuta contrastanti con la versione ben possono essere state negative sulla presenza al lavoro dello stesso all' Per_1 Parte_2
del nella settimana in contestazione per deficitaria memoria dei fatti atteso il tempo Per_1 trascorso e l' estrema brevità, una settimana appena, del periodo di riferimento.
Al contrario la deposizione risulta, come già detto, oltremodo puntuale e coerente, Per_1
credibile non solo per le ragioni già dette, ma anche considerata l' assenza presso la struttura, nella settimana in questione, di altro lavoratore con mansioni di lavapiatti, il che rende ulteriormente plausibile l'assunzione irregolare del medesimo nei termini di cui all' addebito sanzionato Per_1
con l' opposta ingiunzione .
L' opposizione va quindi rigettata.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.500,00.
Così deciso in Venezia l' 11.12.2025
Il Giudice