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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 510/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Cetraro in località Motta Sopra Strada n.2
e
(c.f.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele BORRELLO (c.f. giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, il quale dichiara che le comunicazioni siano inviate ai seguenti recapiti: Fax: 0984\507070 oppure pec: e presso il cui Email_1 studio, sito in Roggiano Gravina (CS) Via V. Emanuele n.°44, le parti sono elettivamente domiciliate.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 7.05.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 27.12.2015 in Cetraro (CS) in regime patrimoniale di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune all'atto n. 38 Parte 2. Serie AReg. Uff. dell'anno 2015, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio
. Per_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della famiglia sita in Cetraro (CS) in località Motta Parte_2 Sopra Strada n. 2, completa di arredi, rimarrà ad uso esclusivo della sig.ra Parte_2 che vi abiterà con il figlio minore.
3. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con la facoltà per il padre di vederlo ogni qualvolta vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici e extra scolastici del bambino e previo avviso, anche telefonico, alla mamma.
4. In ogni caso il papà potrà vedere il figlio tutte le settimane, nel suo giorno libero dal lavoro, previo avviso, anche telefonico, alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:30, e potrà tenere con sé il figlio tutti i week-end del mese, dalle 17:30 di venerdì fino alle 20:30 della domenica, mentre, durante i giorni in cui il bambino resterà con il padre, questi dovrà accompagnarlo alle attività extrascolastiche che lo stesso svolge e seguirlo nello svolgimento dei compiti.
5. Il bambino, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il padre un anno il 24 ed il 31 dicembre, l'anno successivo il 25 dicembre e l'1 gennaio, dalle ore 10:00 sino alle 20:00, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Durante le feste pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta, sempre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, mentre, durante le ferie estive, il bambino trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, una settimana continuativa ed il periodo scelto dovrà essere comunicato alla mamma entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che le suddette condizioni di visita saranno, comunque, concordate di volta in volta, nel rispetto dell'alternanza, sulla base degli impegni lavorativi del sig. che comunicherà la Parte_1 propria disponibilità alla sig.ra almeno una settimana prima dell'inizio del periodo Parte_2 festivo, in modo da accordarsi sui giorni che il bambino resterà con il papà.
6. I genitori eserciteranno la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il bambino, relativi all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte in comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
7. I genitori si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere deciso in accordo tra i genitori ed in caso di disaccordo gli stessi, separatamente o congiuntamente, potranno rivolgersi al Giudice competente affinché decida tenendo conto del preminente interesse del bambino a trasferirsi o meno.
9. Per il mantenimento del figlio minore , il sig. verserà, tra il giorno 20 e il Per_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, la somma di €. 300,00 e contribuirà alle spese straordinarie nella misura previsto dalla legge, con bonifico bancario sul conto corrente della sig. che Parte_2 la stessa vorrà comunicare.
10. La sig.ra rinuncia agli alimenti essendo economicamente autosufficiente. Parte_2
11. I coniugi presteranno il reciproco consenso all'espatrio di volta in volta.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 510/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 27.12.2015 in Cetraro (CS)
[...] in regime patrimoniale di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune all'atto n. 38 Parte 2. Serie A Reg. Uff. dell'anno 2015;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Cetraro (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Cetraro (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 510/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Cetraro in località Motta Sopra Strada n.2
e
(c.f.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele BORRELLO (c.f. giusta C.F._3 procura in calce al presente atto, il quale dichiara che le comunicazioni siano inviate ai seguenti recapiti: Fax: 0984\507070 oppure pec: e presso il cui Email_1 studio, sito in Roggiano Gravina (CS) Via V. Emanuele n.°44, le parti sono elettivamente domiciliate.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 7.05.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 27.12.2015 in Cetraro (CS) in regime patrimoniale di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune all'atto n. 38 Parte 2. Serie AReg. Uff. dell'anno 2015, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio
. Per_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della famiglia sita in Cetraro (CS) in località Motta Parte_2 Sopra Strada n. 2, completa di arredi, rimarrà ad uso esclusivo della sig.ra Parte_2 che vi abiterà con il figlio minore.
3. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con la facoltà per il padre di vederlo ogni qualvolta vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici e extra scolastici del bambino e previo avviso, anche telefonico, alla mamma.
4. In ogni caso il papà potrà vedere il figlio tutte le settimane, nel suo giorno libero dal lavoro, previo avviso, anche telefonico, alla mamma, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:30, e potrà tenere con sé il figlio tutti i week-end del mese, dalle 17:30 di venerdì fino alle 20:30 della domenica, mentre, durante i giorni in cui il bambino resterà con il padre, questi dovrà accompagnarlo alle attività extrascolastiche che lo stesso svolge e seguirlo nello svolgimento dei compiti.
5. Il bambino, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il padre un anno il 24 ed il 31 dicembre, l'anno successivo il 25 dicembre e l'1 gennaio, dalle ore 10:00 sino alle 20:00, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori. Durante le feste pasquali, ad anni alterni, trascorrerà con il padre un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta, sempre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, mentre, durante le ferie estive, il bambino trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, una settimana continuativa ed il periodo scelto dovrà essere comunicato alla mamma entro il 31 maggio di ogni anno con la precisazione che le suddette condizioni di visita saranno, comunque, concordate di volta in volta, nel rispetto dell'alternanza, sulla base degli impegni lavorativi del sig. che comunicherà la Parte_1 propria disponibilità alla sig.ra almeno una settimana prima dell'inizio del periodo Parte_2 festivo, in modo da accordarsi sui giorni che il bambino resterà con il papà.
6. I genitori eserciteranno la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse per il bambino, relativi all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte in comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
7. I genitori si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere deciso in accordo tra i genitori ed in caso di disaccordo gli stessi, separatamente o congiuntamente, potranno rivolgersi al Giudice competente affinché decida tenendo conto del preminente interesse del bambino a trasferirsi o meno.
9. Per il mantenimento del figlio minore , il sig. verserà, tra il giorno 20 e il Per_1 Parte_1 giorno 30 di ogni mese, la somma di €. 300,00 e contribuirà alle spese straordinarie nella misura previsto dalla legge, con bonifico bancario sul conto corrente della sig. che Parte_2 la stessa vorrà comunicare.
10. La sig.ra rinuncia agli alimenti essendo economicamente autosufficiente. Parte_2
11. I coniugi presteranno il reciproco consenso all'espatrio di volta in volta.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 510/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 27.12.2015 in Cetraro (CS)
[...] in regime patrimoniale di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune all'atto n. 38 Parte 2. Serie A Reg. Uff. dell'anno 2015;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Cetraro (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Cetraro (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo