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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3469/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 07/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ALBRIZZI ISABELLA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. TROTTA CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal
1 convenuto, rilevato che all'udienza del 28.10.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- sblocco di Whatsapp solo per finalità attinenti alla gestione di Per_1
- starà con il papà a weekend alternati dal venerdì dopo il doposcuola al lunedì Per_1
mattina, quando riaccompagnerà il bambino a scuola;
nonché per tutte le settimane il
martedì e il mercoledì pomeriggio, con pernotto il mercoledì; due settimane anche non
consecutive durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31.03 di ogni anno;
- mantenimento di a 270,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
indici Istat;
- assegno unico al 100% alla madre;
- Vigilia di Natale con il padre e con la madre, fino a quando raggiungerà Per_2 Per_1
il dodicesimo anno di età. Successivamente le parti rispetteranno un criterio di alternanza;
- Il giorno di Pasqua e Pasquetta secondo i criteri dell'alternanza;
- verrà accompagnato presso la casa materna o presso la casa paterna dal Per_1
genitore con cui il minore si trova;
- Spese di lite compensate.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/12/2014 da e , trascritto al n. 92, Parte 2, Serie A, Parte_1 Controparte_1
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio corrispondendo CP_1 Per_1
alla madre un assegno di mantenimento di € 270,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3. I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per il figlio, da individuarsi secondo i criteri indicati nel Protocollo in uso presso questo Tribunale nella misura del 50%;
4. Il padre potrà vedere e stare con a weekend alternati dal venerdì dopo il Per_1
doposcuola al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà il minore a scuola;
nonché
tutte le settimane il martedì e il mercoledì pomeriggio, con pernotto il mercoledì; due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31.03 di ogni anno;
La Vigilia di Natale starà con il padre e il giorno di Natale con la madre, fino a Per_1
quando il medesimo raggiungerà il dodicesimo anno di età. Successivamente le parti rispetteranno un criterio di alternanza;
Il giorno di Pasqua e Pasquetta secondo i criteri dell'alternanza;
verrà accompagnato presso la casa materna o presso la casa paterna dal Per_1
genitore con cui il minore si trova;
3. Si dà atto che l'assegno unico ed universale verrà percepito integralmente dalla signora
; Parte_1
4. Si dà atto che la signora procederà allo “sblocco di Whatsapp” solo per Parte_1
3 finalità attinenti alla gestione di Per_1
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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