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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Angelo Piraino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1381/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di Palermo (domicilio digitale: Email_1
parte appellante contro
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F.: CP_2
, e nata a [...] C.F._2 Parte_2
TR (ME) il 19.02.1939, C.F.: , residenti a [...]del C.F._3
Golfo (TP) in via Segesta n. 177, tutti in proprio e nella qualità di eredi di
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Castellammare del Golfo (TP) Per_1
1 il 04.04.2005, rappresentati e difesi dall'Avvocato D'Anca Michele, C.F.:
, PEC: C.F._4 Email_2
parti appellate
***
Conclusioni per la parte appellante:
Voglia la Corte d'appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, riformare – previa sospensione - la pronuncia gravata, dichiarando che dalla condanna devono scomputarsi le somme percepite e percipiende previste dalla l. n. 210 del 1992
quale indennizzo.
Con il favore delle competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, salve le spese prenotate a debito, da liquidarsi ad opera del competente Ufficio.
Conclusioni per le parti appellate:
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 388/2019 avanzata dal , per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e Parte_1
del periculum in mora ed in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le causali di cui in narrativa.
Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 348 bis e.p.c, per le causali di cui in narrativa.
Nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dal in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio con distrazione di esse in favore del sottoscritto procuratore.
Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 388/2019 dei giorni 19/24.01.2019, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, chiamato a decidere sulle domande formulate con atto di citazione notificato l'11.02.2015 da e Parte_2 Controparte_1
in proprio e nella qualità di eredi di ha dichiarato CP_2 Persona_1
prescritta quella proposta iure hereditatis per il risarcimento del danno che il loro
2 congiunto aveva subito a causa di una epatite HCV contratta a seguito di diverse emotrasfusioni con sangue infetto cui era stato sottoposto tra il 20 aprile 1989 e l'8 maggio 1989, in occasione di un ricovero presso l'Ospedale San Vito e Santo Spirito di
Alcamo.
2. In accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che gli odierni convenuti assumevano di aver subito iure proprio a causa del decesso del loro congiunto, ha, invece, condannato il a Parte_1
corrispondere in favore di e la somma di € Controparte_1 CP_2
217.314,00 ciascuno, di cui euro 37.214,00 per interessi, e in favore di Parte_2
la somma di € 289.618,00, di cui € 49.618,00 per interessi, oltre frutti dalla
[...]
decisione al soddisfo.
3. Ha, ancora, rigettato la richiesta avanzata dal al fine di ottenere lo Parte_1
scomputo, dagli importi dovuti a titolo di risarcimento, dell'indennizzo che era stato corrisposto alla a titolo di assegno una tantum, sul rilievo che la stessa lo Parte_2
aveva riscosso nella qualità di erede del coniuge e non per sé. Persona_1
4. Infine, il primo Giudice ha dichiarato le spese di lite compensate in ragione di un terzo, condannando il al pagamento della frazione residua, Parte_1
liquidandola in complessivi € 6.550,00, di cui € 6.005,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15%.
5. Con tempestivo atto di appello, depositato il 03.07.2019, il Parte_1
ha contestato la decisione impugnata solo nella parte in cui il Tribunale aveva
[...]
rigettato la domanda di “scomputo”, da quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, delle somme percepite e percipiende previste dalla L. n.
210/1992.
6. Nel contraddittorio con gli appellati nominativamente elencati in epigrafe, costituiti e resistenti, il procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del
15.05.2024, trattata nelle forme cartolari previste dall'art. 127-ter cod. proc. civ., e quindi assunto in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per eventuali memorie di replica,
3 venuti a scadenza il 04.09.2024.
***
7. L'appello è fondato.
8. Preliminarmente, deve essere sottolineato che con l'atto di impugnazione non vengono contestati né la declaratoria di intervenuta prescrizione delle pretese avanzate dalle parti convenute nella qualità di eredi di né l'attribuzione della Persona_1
responsabilità extracontrattuale al per il danno subito iure Parte_1
proprio dalle parti appellate, né, tantomeno, il percorso logico-giuridico relativo alla quantificazione del suddetto risarcimento.
9. Invero, con l'unico motivo di impugnazione, il si duole Parte_1
dell'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui esclude la detrazione, dalle somme individuate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle controparti, di quanto percepito da queste ultime iure hereditatis e iure proprio a titolo di indennizzo e assegno una tantum ex L. 210/1992.
10. Più specificamente, a pag. 4 dell'atto introduttivo del giudizio di appello la parte pubblica chiede espressamente che «la Corte d'Appello disponga lo scomputo del quantum riconosciuto e corrisposto a titolo di indennizzo a dalla Persona_1
condanna al risarcimento per il danno da emotrasfusione». Nel prosieguo del medesimo atto (precisamente a pag. 6), il sottolinea che «parte appellata ha ricevuto Parte_1
[…] una somma che “abbatte” il danno subito», asserendo, conseguentemente, che non vi sia dubbio circa la necessità dello “scomputo”, «diversamente si realizzerebbe uno spostamento patrimoniale privo di ragione giustificativa». In altri termini, la parte pubblica chiede che, dalle somme riconosciute alle controparti a titolo di risarcimento del danno, venga detratto quanto dalle stesse percepito a titolo di assegno una tantum ex L. 210/1992.
11. Ciò posto, appare necessario rammentare il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, «in caso di morte di una persona a seguito dell'aggravarsi delle patologie conseguenti al contagio coi virus HIV, HBV e HCV, gli eredi sono titolari di due diverse poste risarcitorie: la prima, nota appunto come danno iure hereditatis, è costituita dal diritto ad essere risarciti, in qualità di eredi, del danno che
4 la persona ammalata, e poi deceduta, ha sofferto mentre era in vita (lesione colposa); la seconda, nota invece come danno iure proprio, è costituita dal danno che essi hanno sofferto in prima persona per l'evento morte del loro congiunto» (Cass. civ.
16808/2023; Cass. civ. n. 7553/2012 e n. 20882/2018). La diversità di tali titoli risarcitori si riflette, come da ormai pacifica giurisprudenza, sui diversi termini di prescrizione, nei termini illustrati dal giudice di primo grado. Da tali considerazioni deriva l'ovvia conclusione per cui le due diverse posizioni giuridiche, quella iure proprio e quella iure hereditatis, sono da intendersi reciprocamente autonome e indipendenti.
12. Fermi tali presupposti, nel caso di specie la contestazione mossa dal avverso la decisione del Tribunale, relativa al mancato Parte_1
scomputo, da quanto riconosciuto agli eredi di a titolo di risarcimento Persona_1
del danno aquiliano, di quanto dallo stesso percepito a titolo di indennizzo ex L. n.
210/1992 mentre era in vita, è priva di pregio, in quanto il risarcimento accordato dal primo Giudice alle odierne parti convenute è volto a ristorare solo il danno non patrimoniale subito iure proprio, non anche quelli subiti dal de cuius, il cui diritto al risarcimento, trasmesso, a seguito della sua morte, agli eredi, è stato dichiarato prescritto, rendendo pertanto impossibile l'opera di compensazione richiesta dalla pubblica Amministrazione attrice.
13. Diversamente, con riguardo alla richiesta del di Parte_1
ottenere la detrazione, da quanto riconosciuto iure proprio a titolo di risarcimento del danno, delle somme percepite dalle parti appellate a titolo di assegno una tantum, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34086 dei giorni 14.7/18.11.2022, occupandosi espressamente della detraibilità dal risarcimento dell'indennizzo ex art. 2, co. 3, L. n. 210/1992 - che prevede un assegno a favore degli eredi dei soggetti danneggiati e deceduti a causa delle complicanze di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati con sangue infetto – ha affermato che nel giudizio promosso nei confronti del Parte_1
per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni
[...]
con sangue infetto, l'indennizzo una tantum, previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n.
5 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio iure proprio e non iure hereditario. La Corte di legittimità ha, tra l'altro, richiamato ulteriori propri precedenti specifici, ai quali ha voluto dare continuità, tutti orientati nel senso del doveroso
“defalco” dell'indennizzo dal risarcimento in tutte le ipotesi di identità soggettiva tra il debitore dell'uno e dell'altro (v. infatti Sez. Un. 12538/2011, nonché Cass. 6573/2013,
8532/2020, 8773/2022).
14. Inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato - con riferimento alla compensatio lucri cum damno, costituente espressione di una eccezione in senso lato - che occorre evitare che il danneggiato consegua un vantaggio dall'illecito (Cass. civ.
sez. III, 4 dicembre 2023 n. 33900 e 13 giugno 2023 n. 16808), e ne ha inferito che l'indennizzo ex l. 210/1992 va scomputato dal risarcimento del danno.
15. Ferme tali premesse, i Giudici di legittimità hanno osservato che astrattamente non rileva la mancanza di prova circa l'esatto ammontare dell'indennizzo, affermando che non è sostenibile che il abbia Parte_1
l'onere di dimostrare quanto versato in forza della L. 210/1992, atteso che «la quantificazione del dovuto all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico» (Cass. civ., Sez. III, n. 7292/2024). Invero, «la compensazione avviene tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perché la giurisprudenza di questa Corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte)» (Cass. civ., sentenza n.
7345/2022 e ord. n. 8866/2021).
16. Deve, tuttavia, precisarsi che non può prescindersi dalla prova certa almeno in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo, risultando altrimenti la sentenza di condanna al pagamento di un «risarcimento al netto dell'indennizzo scomputato» radicalmente ineseguibile, siccome rimessa non già alla determinazione o determinabilità di un indennizzo ontologicamente certo, bensì ad un vero e proprio accertamento sull'avvenuto riconoscimento in sede propria dell'indennizzo.
6 17. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, a seguito della richiesta di indennizzo ex L. 210/1992 formulata il 23 marzo 1994 da il , con raccomandata del 19 dicembre 1995, Persona_1 Parte_1
riconosceva il nesso di causalità tra le trasfusioni subite dallo stesso e la patologia Per_1
contratta (consistente nella sieropositività all'HCV) e, conseguentemente, affermava il diritto del richiedente a percepire il suddetto indennizzo.
18. A seguito del decesso di avvenuto il 4 aprile 2005, Persona_1 [...]
presentava domanda per ottenere l'assegno una tantum ex L. Parte_2
210/1992. La C.M.O. di Palermo negava il diritto a tale assegno, ritenendo erroneamente non titolare di indennizzo ex lege 210/1992. Avverso tale Persona_1
determinazione, la presentava ricorso. L'Ufficio VIII del Ministero del Parte_2
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 19 giugno 2009, emetteva parere positivo circa l'accoglimento della richiesta di assegno una tantum avanzata da
[...]
sulla base del riconoscimento del nesso eziologico e cronologico tra Parte_2
la patologia epatica da virus HCV da cui era affetto in vita il ed il suo decesso. In Per_1
virtù di tale parere, lo stesso Ministero, in data 2 luglio 2009, emetteva decreto con cui accoglieva la richiesta avanzata da riconoscendo il suo diritto Parte_2
a percepire l'assegno una tantum ex L. 210/1992.
19. In aggiunta a tali elementi di fatto deve evidenziarsi che Parte_2
non ha mai negato di aver percepito l'indennizzo in questione. Né può
[...]
essere taciuto che la prestazione assistenziale di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.
210 del 1992, spettante al ristretto novero di familiari ivi indicati (c.d. aventi diritto), è
determinata dalla legge nel suo preciso ammontare (€ 77.468,52), senza che sia possibile un'oscillazione tra un minimo e un massimo, per cui lo scomputo appare un'operazione facilmente realizzabile.
20. Pertanto, sulla base della giurisprudenza richiamata e degli elementi di fatto appena descritti, questa Corte ritiene di dover accogliere l'appello formulato dal
, detraendo dagli importi dovuti in favore di Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno parentale, pari a € 289.618,00 - di cui €
[...]
49.618,00 per interessi - quanto corrisposto o da corrispondere a titolo di indennizzo
7 una tantum ex art. 2, co. 3, L. 210/1992, pari a € 77.468,52.
21. La peculiarità della fattispecie, che tra i giudici di merito ha dato luogo ad incertezze, induce a ritenere conforme a retto uso di giustizia la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, nei confronti di e
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_1
contro la sentenza n. 388/2019 del 19/24.01.2019, resa dal Tribunale di Palermo, dichiara che dall'importo spettante a a titolo di risarcimento del danno non Parte_2
patrimoniale liquidato dal Tribunale, pari a € 289.618,00, di cui € 49.618,00 di interessi,
oltre interessi dalla decisione al soddisfo, va detratta la somma di € 77.468,52, oltre interessi legali dalla data di costituzione del in primo grado al soddisfo. Parte_1
Conferma, nel resto, la sentenza appellata.
Dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il 6 novembre 2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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