TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9615/2021
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9615/2021 promossa da: Parte_1
[...]
– parte attrice– contro
(già ) CP_1 Controparte_2
i
– parte convenuta–
e contro
Controparte_3
– parte convenuta–
CONCLUSIONI: Parte attrice (cfr. note ex art. 127 ter cpc del 17.10.2023)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata e previe le occorrende declaratorie del caso e di legge: Nel MERITO: In via principale: accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia parziale del contratto denominato “Atto di mutuo fondiario” stipulato in data 28.3.2001 a ministero del notaio di Carpi (rep. 193013, racc. 13139) e relativi allegati, con Persona_1 partico alle clausole/pattuizioni relative alla determinazione, applicazione e pagamento degli interessi ultralegali, al “piano di rientro” allegato al contratto sub “B” nonché ai costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate al rapporto, e ciò segnatamente per violazione degli artt. 1283 (anche in combinato disposto con gli artt. 1339, 820 e 821 cod. civ.), 1284, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419, 1194 cod. civ., e dell'art. 117 T.U.B. e/o per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza in materia bancaria;
in ogni caso accertare e dichiarare la difformità tra i tassi di interessi e gli oneri convenuti nel predetto contratto, e relativi allegati, e quelli effettivamente applicati al rapporto. Per l'effetto di quanto precede, previa individuazione del saggio di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e con eliminazione di ogni illegittima forma di capitalizzazione, ricalcolare il corretto dare-avere tra le parti del predetto contratto - rideterminando il piano di ammortamento e calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto dai mutuatari in base a tale piano rideterminato e quanto addebitato ai medesimi e/o dagli stessi versato per rate od altro titolo – e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro o per quanto di competenza di ciascuna, a restituire agli attori le maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalle convenute medesime, quale che ne sia il titolo, nella misura di €. 18.061,47, dandosi contestualmente atto dell'integrale estinzione del predetto contratto di mutuo fondiario per effetto dei versamenti già effettuati dagli attori – o, in gradato subordine, degli importi di cui alle ipotesi formulate nelle conclusioni della relazione del CTU dr. Per_2 in data 20.1.2023, secondo l'ordine di decrescente favore per gli attori, o, in ulteriore subordine, della diversa somma accertata in corso di causa – in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli addebiti illegittimi al saldo. Dirsi altresì tenute e condannarsi le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido tra loro o per quanto di competenza di ciascuna, a risarcire agli attori i danni - anche non patrimoniali - conseguenti agli illeciti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali dalle medesime convenute posti in essere, in particolare quale conseguenza della violazione delle norme sopra richiamate nonché degli artt. 1175, 1337, 1338, 1375, 1440, 2043 e seguenti cod. civ., e ciò nella misura accertata in corso di causa, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso di spese forfettarie 15% ed accessori di legge ed alle spese per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per le consulenze tecniche di parte.” Parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione di del CP_2
31.01.2022)
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE E L'ILL.MO GIUDICE
1) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo anche la condanna ex art 96 c.p.c. per litigante temerario, per le causali di cui in narrativa;
2) In via istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta attorea di ctu tecnico-contabile, per le causali di cui in narrativa;
3) Con riserva di dedurre anche in relazione al comportamento sostanziale e processuale di controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Con atto di citazione, e Parte_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2 [...] chie va Controparte_3 inefficacia parziale del contratto stipulato dalle parti e, per l'effetto, la loro condanna alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, nonché al risarcimento dei danni patiti. In particolare, hanno dedotto che:
- in data 28.03.2001, la di Risparmio Controparte_4 stipulava con gli attori un contratto denominato “Atto Controparte_5 on il quale gli concedeva, a titolo di muto fondiario, la somma di lire 360.000.000. Le principali condizioni contrattuali previste dall'art. 2 erano le seguenti: i) importo mutuo: Lire 360.000.000 (pari a Euro 185.924,48); ii) il pagamento era suddiviso in n. 50 rate semestrali (con scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno) da corrispondersi in “quote mensili non scontate” pari ciascuna ad 1/6 di dette rate semestrali e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese;
iii) l'inizio ammortamento era previsto l'1.07.2001; iv) nel periodo di preammortamento (28.3.2001 - 30.6.2001) era previsto un tasso semestrale del 2,875%; v) i successivi tassi semestrali erano composti da una quota capitale predeterminata in base al piano di rientro (di cui all'allegato B del contratto di mutuo) e una quota di interessi che variava in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da una componente fissa (0,75% semestrale) e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR 6 mesi lettera rilevato giornalmente e pubblicato sul Sole 24 Ore, arrotondato allo 0,05% più vicino;
- il meccanismo di pagamento mensile delle rate semestrali, di cui al punto sub ii), avrebbe determinato l'applicazione di un tasso semestrale effettivo del 3,66 % (ossia 7,32% annuo) e quindi più elevato rispetto a quello nominale indicato nel contratto di 3,575% (ossia 7,15% annuo). Secondo l'attore, quindi, tale clausola, sebbene formalmente volta a disciplinare le sole modalità del versamento delle rate, in realtà era finalizzata a incrementare il tasso nominale convenuto. Ciò comporterebbe, secondo gli attori, una violazione del quarto comma dell'art. 117 TUB, secondo cui
“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (omissis)” e la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui al comma 7 della norma citata;
- il piano di rientro allegato al contrato (cfr. all. B al contratto) prevedeva che le quote di capitale venissero calcolate sulla base del tasso iniziale e rimanessero tali per tutta la durata del rapporto, mentre la quota di interessi venisse via via ricalcolata sulla base delle condizioni di cui all'art. 2 cit. Tuttavia, l'attore rilevava come né il contratto né il piano di rientro chiarivano i criteri impiegati per la determinazione di tali quote e che tale quantificazione era possibile solo attraverso una indagine approfondita di natura tecnica (che richiedeva, tra l'altro, la simulazione di ipotesi alternative di regimi finanziari). Soltanto siffatta indagine tecnica - condotta dal consulente di parte - avrebbe consentito quindi di appurare come il contratto di mutuo fosse stato strutturato sulla base di un metodo di ammortamento c.d. alla francese in regime di capitalizzazione composta. Un tale metodo di calcolo, secondo l'attore, non solo non sarebbe stato previsto in nessun atto negoziale sottoscritto tra le parti (e quindi sarebbe invalido arg. ex. comb. disp. artt. 1284 cc e 117, comma 4, TUB), ma sarebbe comunque illegittimo perché in contrasto con il divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 cc. Aggiungeva, poi, che anche a ritenere che il meccanismo di calcolo alla francese con regime finanziario composto non violi il divieto di cui all'art. 1283 cc., esso darebbe comunque luogo alla contemporanea presenza di due tassi di cui uno apparente (quello contrattuale) e uno effettivo (quello applicato in concreto), il che determinerebbe una situazione di incertezza e indeterminatezza rilevante ex artt. 1218 e 1346 cc, nonché ex art. 117, commi 4 e 6, TUB;
- la parte variabile della quota di interessi, così come calcolata in forza dell'art. 2 cit., sarebbe indeterminabile in quanto per il calcolo si fa riferimento “alla metà del tasso medio del mese dell'OR 6” senza però specificare quale sia il valore da considerare al divisore. La possibilità che si utilizzi il tasso “OR 6 mesi ACT/365” oppure quello “ACT/360”, quindi, renderebbe impossibile determinare in modo univo la parte variabile degli interessi;
- il documento “documento di sintesi” al 31.12.2020, inviato da CP_2 ai mutuatari, proverebbe inoltre come la banca abbia: a) rapporto uno spread (“del 2,2000% ad un valore base del parametro di riferimento di –02000%”) superiore a quello pattuito nel contratto di mutuo (“pari allo 0,75% semestrale, ossia 1,50% annuale”); b) addebitato quote di capitale ai mutuatari calcolate secondo il metodo francese al tasso semestrale del 3%, ossia in misura superiore a quelle indicate nel piano di rientro nel quale era previsto un tasso del 2,875% semestrale;
c) addebitato “altre voci” di costo (riportate nell'estratto conto in calce a tale documento di sintesi, per un ammontare di euro 3.211,63) mai pattuite ma ciononostante conteggiate far data dal 31.12.2003, sebbene gli unici oneri accessori (indicati nell'allegato “C” del contratto) dovuti da contratto fossero “per spedizione avvisi di scadenza” e per spese annuali “per spedizione certificazione interessi” (per un totale dovuto di euro 334,75);
- in adempimento dei propri obblighi, a far data dal 31.07.2016 i mutuatari provvedevano all'integrale restituzione del capitale, mentre le ultime quote di interessi venivano corrisposte il 30.04.2019, con la conseguenza che i successivi pagamenti costituivano indebito oggettivo;
- in considerazione della parziale inefficacia del contratto di muto, per le ragioni esposte, alla data del 30.09.2021, risulterebbe un saldo a credito dei mutuatari nella misura di euro 18.061.47;
- in data 12.07.2021, a mezzo pec, la comunicava Controparte_2 agli attori di avere ceduto il mutuo Controparte_3 on atto del 10.06.2013. Poiché le vio
[...]
a alla esecuzione del rapporto, sussiste la legittimazione passiva di entrambe le convenute. 2. - Si costituivano in giudizio, con separate comparse, CP_2
e deducendo che:
[...] Controparte_3 to er violazione del dovere di sinteticità e sobrietà previsto dall'art. 111 Cost.;
- le pretese attoree sarebbero infondate in quanto, in primo luogo, il contratto prevedeva in modo chiaro, obiettivo e verificabile il criterio di quantificazione del tasso annuo di interesse, stante il riferimento all'indice EURIBOR così come puntualmente disciplinato all'art. 2 del contratto;
- in secondo luogo, la predisposizione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non integrerebbe alcuna violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cc, in quanto la quota di interessi di ogni rata verrebbe calcolata sul debito residuo del periodo precedente al netto dell'importo pagato in linea capitale, senza che gli interessi passivi costituiscano base di calcolo della rata successiva. In sostanza, non si avrebbe alcun effetto di capitalizzazione degli interessi, i quali avrebbero quindi natura di interessi semplici e non composti. Peraltro, tale modalità di calcolo alla francese sarebbe stata esplicitata nell'art. 2 del contratto, la cui formulazione consentiva alle parti di comprendere i criteri di determinazione della misura della rata: alla sua determinazione era infatti possibile pervenire attraverso una mera operazione matematica considerato che erano noti la somma mutuata, il tasso, la durata del prestito e il rimborso mediante rate costanti;
- in terzo luogo, quanto alla asserita indeterminatezza della parte variabile della quota di interessi, sarebbe lo stesso contratto di mutuo a risolvere la questione, in quanto fa espresso riferimento al divisore 360. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna incertezza sul criterio di calcolo di tale voce di interessi.
- in quarto luogo, quanto agli asseriti maggior costi, essi sarebbero stati oggetto di pattuizione secondo quanto previsto dall'art. 8 del mutuo;
- infine, la domanda risarcitoria non sarebbe accoglibile perché non risulterebbe provato alcun danno, essendosi gli attori limitati a mere affermazioni in assenza di alcuna allegazione. Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di controparte ex art. 96 cpc per temerarietà della condotta processuale tenuta. 3. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, gli attori ribadivano le proprie difese e, in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, insistevano per il licenziamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
si limitava al deposito delle sole memorie ex art. 183, Controparte_2
c, rimarcando l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa. 4. - Con comparsa depositata il 26.10.2023, si costituiva in giudizio appresentando di essere subentrata, in forza di una Controparte_1 razione del 24 novembre 2022, nella posizione giuridica di CP_2
5. - n ordinanza del 06.07.2022, ritenuto di dover procedere al licenziamento di CTU in relazione al contratto di mutuo, incaricava il consulente tecnico affinché rispondesse al seguente quesito:
“Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, compiuto ogni accertamento ritenuto utile, la C.T.U.:
1) descriva analiticamente il meccanismo previsto dal contratto per il computo del capitale e degli interessi, e stabilisca se la clausola sul pagamento mensile delle rate semestrali comporti una maggiorazione del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel contratto. In ogni caso ricalcoli il dare-avere del contratto secondo i seguenti modelli alternativi: a. applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB;
b. applicazione del tasso convenzionale con riferimento agli effettivi saldi capitale residuati dopo ogni pagamento mensile.
2) con riferimento alle questioni esposte nel paragrafo 5.0 dell'atto di citazione, dica se risultino correttamente applicate, nella determinazione delle rate addebitate dalla banca, le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse e agli altri oneri;
in caso negativo ricalcoli il corretto dare-avere del contratto applicando le relative correzioni: alla ipotesi di cui sub 1a; alla ipotesi di cui sub 1b; ai conteggi predisposti dalla banca in corso di rapporto Nel ricalcolo del dare-avere la CTU dovrà tra l'altro rideterminare il piano di ammortamento e calcolare la differenza tra l'ammontare dovuto in base al ricalcolo e quanto incassato dalla mutuante (o suoi aventi causa) sino alla data della domanda giudiziale.”
6. - La consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Persona_3 depositava la relazione peritale in data 20.01.2023 (d'ora in poi “prima relazione”).
7. - Con ordinanza del 24.04.2024, il giudice, dopo avere posto la causa in decisione, sulla scorta delle comparse conclusionali depositate, rimetteva la causa in istruttoria al fine di accertare se al tempo della stipula del contratto (il 28.03.01) l'indice OR menzionato all'art. 2 del contratto di mutuo fosse o meno pubblicato con entrambi i divisori 360 e 365. La questione assumeva rilevanza perché ove si fosse appurato che alla data della stipula del contratto l'OR 365 non fosse più quotato, il richiamo contenuto all'art. 2 cit. alle fonti da cui ricavare il parametro applicabile nella determinazione del tasso sarebbe stato unicamente riferibile al divisore 360, senza necessità, quindi, di specifica indicazione. 8. - La consulente tecnica d'ufficio, sempre la dott.ssa Persona_3 depositava la relazione peritale integrativa in data 20.01.202
“relazione integrativa”). 9. - All'udienza del 12.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come in premessa e la scrivente - subentrata al giudice che aveva curato l'istruttoria della causa - assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione.
***** 10. - In fatto, è opportuno premettere come risulti provato che gli attori abbiano stipulato, in data 28.03.2001, con Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia un contratto denominato “Atto di mutuo fondiario”, mediante il quale la banca concedeva, a titolo di mutuo fondiario, la somma di lire 360.000.000 (cfr. doc. n. 1 atto di citazione). Dall'esame di tale contratto, in particolare dall'art. 2, si evincono le seguenti condizioni: i) importo mutuo: Lire 360.000.000 (pari a Euro 185.924,48); ii) il pagamento era suddiviso in n. 50 rate semestrali (con scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno) da corrispondersi in “quote mensili non scontate” pari ciascuna ad 1/6 di dette rate semestrali e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese;
iii) l'inizio dell'ammortamento era previsto l'1.07.2001; iv) nel periodo di preammortamento (28.3.2001 - 30.6.2001) era previsto un tasso semestrale del 2,875%; v) i successivi tassi semestrali erano composti da una quota capitale predeterminata in base al piano di rientro (di cui all'allegato B del contratto di mutuo) e una quota di interessi che variava in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da una componente fissa (0,75% semestrale) e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR 6 mesi lettera rilevato giornalmente e pubblicato sul Sole 24 Ore, arrotondato allo 0,05% più vicino. 11. - Così ricostruito nei suoi termini essenziali il contratto invocato in giudizio, deve osservarsi come le domande attoree sono fondate nei termini e limiti che seguono. La CTU nominata -con relazione corredata da ampie ed esaustive motivazioni, poggianti su approfondite indagini tecniche- ha sostanzialmente riconosciuto la correttezza degli assunti dei mutuatari, giungendo a concludere che “1) Che il piano di ammortamento dei conteggi predisposti dalla Banca risulta difforme dal piano di ammortamento delle quote capitale allegate al contratto;
2) che il tasso di interesse applicato mensilmente conduce ad interessi superiori a quelli effettivamente dovuti in base alle rate semestrali
3) che il tasso di interesse variabile applicato dalla differisce dall'interesse pattuito CP_2 contrattualmente
4) che nel corso del rapporto la ha applicato uno spread superiore rispetto a quello CP_2 indicato in contratto pari al 2,2% annuale almeno dal 31/12/2020 in luogo dello 1,5% stabilito in contratto ed un tasso di interesse variabile difforme da quello ricostruito dal CTU sulla scorta di quanto pattuito in contratto;
5) che nel corso del rapporto sono state addebitate spese che non trovano giustificazione nelle clausole contrattuali.
6) Che dagli atti di causa non si rinviene puntuale dettaglio dei pagamenti eseguiti se non nei limiti del documento di sintesi al 31/12/2020 che non dettaglia né la tipologia di addebito di “altre voci” né il dettaglio del debito residuo al 31/12/2019 e 31/12/2020 che viene indicato quale valore rispettivamente pari ad Euro 80.502,71 e 78.862,51, dalla riproduzione eseguita dalla scrivente del documento di sintesi al 31/12/2020 dei conteggi predisposti dalla Banca infatti il debito residuo al 31/12/2019 risulta pari ad Euro 76.848,63 e al 31/12/2020 pari ad Euro 66.859,83. Pertanto il Consulente non disponendo in atti dei documenti comprovanti l'ammontare del pagamento delle singole rate ha potuto esclusivamente raffrontare i conteggi eseguiti dalla Banca di cui al documento di sintesi del 31/12/2020 con quanto ricalcolato dalla stessa sulla scorta del quesito formulato. Sulla base di tali valutazioni e del quesito formulato il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento del contratto applicando il tasso sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 7 del TUIR, applicando il tasso convenzionale ed il tasso variabile ricostruito dal CTU ai conteggi predisposti dalla ” (pagg. 34-35 prima relazione). Per CP_2 il vaglio analitico delle singole do e si rinvia a quanto dettagliatamente accertato dalla CTU nei paragrafi antecedenti alle conclusioni e agli ulteriori cenni che si compiranno al punto 13. Con particolare riguardo alla questione che è divenuta nel corso del processo centrale, ossia la mancata indicazione della base di calcolo del parametro OR (se su anno commerciale di 360 o su anno solare di 365 giorni) -che secondo gli attori causerebbe l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse variabile, con conseguente sostituzione, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, del tasso convenzionale con quello cd. BOT- si osserva quanto segue. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028/2018; 25205/2014 e 20555/2015)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8467/2025). Sulla base di tale impostazione, occorre quindi, perché il tasso sia valido ex art. 117 comma 4 TUB, che il parametro esterno sia identificabile in forza di criteri oggettivi, riscontrabili e conformi alla prassi bancaria. Recentemente, la Corte di Cassazione ha poi assunto un atteggiamento ancor più rigoroso, affermando che “… in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso
…, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.)” (Cass. n. 20801/2024). Nel solco di quanto affermato dalla Suprema Corte, si colloca l'orientamento di questa Sezione del Tribunale, laddove ha ritenuto che: “L'attrice osserva che nelle clausole contrattuali, che prevedono l'applicazione di un tasso variabile parametrato all'OR, non viene indicato il divisore (360 o 365), che è necessario per individuare il valore di riferimento. Inoltre non sarebbero indicate nè la metodologia di ammortamento degli interessi, né quella da usare per il calcolo degli interessi: aspetto decisamente rilevante, perchè se si utilizza il regime finanziario dell'interesse semplice ovvero quello dell' interesse composto, si ottengono tassi completamente diversi. L'eccezione è in parte fondata. Dalla lettura delle clausole contrattuali è infatti agevole evincere che sia nel contratto di cui sub a) che in quello di cui sub b) per la determinazione del tasso variabile viene richiamato l'OR senza specificare il divisore: laddove, all'epoca, le pubblicazioni dell'OR indicavano valori diversi per quello con divisore 360 e quello con divisore 365 (relazione CTU del 13/12/19, paragrafo 2.1). Si versa in una situazione di sostanziale impossibilità di identificare il parametro da usare, sicchè deve riconoscersi che il tasso applicabile al rapporto non è determinato nelle clausole scritte, né determinabile in base ad esse, come prescritto dall'art 117 comma 4 TUB. La sanzione non può essere che l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7 dell'art. 117 cit. Va precisato, peraltro, che la nullità non riguarda il contratto di cui sub c), in cui come riconosce la stessa attrice il divisore è correttamente indicato, mentre per il contratto di cui sub a) riguarda la sola fase di preammortamento, in quanto il tasso di riferimento per l'ammortamento è l'Euris, in relazione al quale non sono state sollevate eccezioni” (cfr. Trib. Genova, sent. n. 2474/2022, est. dott. Tuttobene). Parimenti, il giudice istruttore della presente causa, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre l'integrazione di CTU (cfr. sopra punto 7), ha considerato come All'esito di tale supplemento, la CTU ha concluso “(omissis) che alla data di stipulazione del contratto le fonti richiamate dall'articolo 2 pubblicavano il valore dell'OR a sei mesi con divisore 365, tale pubblicazione è cessata a partire dal 1 aprile 2019, in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa.” (cfr. pag. 13 relazione integrativa). Questa considerazione chiarisce e completa quanto già acclarato dalla CTU nel primo elaborato, laddove aveva affermato che “il contratto non specifica se trattasi di tasso di interesse semplice o composto, né se il tasso variabile OR debba intendersi a 360 o 365 giorni, il CTU ha ricostruito su foglio di EXCEL il dettaglio rate di cui al documento di sintesi del 31/12/2020 e sulla base degli interessi corrisposti e del capitale rimborsato ha determinato i tassi di interesse applicati dalla per n. 300 rate mensili” (cfr. CP_2 prima relazione a pag. 14). Ne consegue che il riferimento all'indice OR a 6 mesi, contenuto nella clausola negoziale, senza l'individuazione del divisore, ha reso nella fattispecie indeterminabile il tasso di interesse variabile. Va quindi dichiarata nulla la clausola di cui all'art. 2 del contratto di mutuo e applicato il tasso legale sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB (individuato dalla CTU nel 2,7%, cfr. prima relazione a pagina 16). La CTU, ricalcolato il piano di ammortamento (cfr. prima relazione all. n. 6), ha accertato che dal confronto di quest'ultimo con il piano predisposto dalla banca nel documento di sintesi al 31.12.2020 (cfr. prima relazione a pag. 21) emerge come quest'ultima abbia addebitato al cliente costi maggiori rispetto a quelli dovuti. In particolare, al fine di quantificare i maggiori costi addebitati dalla banca, la CTU (cfr. prima relazione pag. 21, pag. 35 e all. n. 10), avendo come punto di riferimento la rata del 30.09.2021 (termine individuato in relazione al momento di proposizione della domanda giudiziale del 27.10.2021), ha evidenziato come a tale data la banca abbia addebitato le somme di euro 126.973,21 per quota di capitale, di euro 115.978,72 per quota di interessi, di euro 5.837,40 per altre spese;
ella ha poi individuato la corretta somma dovuta, rispettivamente, in euro 128.017,27 (capitale), in euro 75.541,51 (interessi) ed in euro 271,92 per altre voci (cfr. prima relazione a pag. 35). Di conseguenza, la CTU ha concluso nel senso che il maggior costo richiesto dalla banca rispetto a quanto dovuto sia di euro 1.044,06, a titolo di quota di capitale, euro 40.437,21, a titolo di interessi ed euro 5.565,48 per “altre voci”, per l'importo totale di euro 47.046,75 (cfr. prima relazione a pag. 36). Si precisa che tra le varie opzioni di calcolo (cfr. prospetti a pagg. 35 e 36), è quest'ultima quella da accogliere, non potendosi, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, applicare il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB solo allorquando sia inferiore a quello applicato dalla banca: una volta dichiarata la nullità della pattuizione, il tasso cd. BOT opera ex lege, senza possibilità di far rivivere, a seconda dei periodi, quello convenzionale, che risulta, appunto, caducato. Occorre inoltre rimarcare che la CTU, come emerge dalle conclusioni della prima relazione, si sia limitata ad un mero raffronto documentale tra il quantum richiesto dalla banca e il dovuto calcolato dalla stessa consulente. Pertanto, non sono stati presi in esame i profili attinenti ai pagamenti effettuati. Sotto tale ultimo profilo - al fine di stabilire quanto effettivamente pagato dagli attori, così da determinare il rapporto dare e avere - si osserva come risulti non contestato che alla data del 30.09.2021 gli attori fossero adempienti rispetto a quanto richiesto da CP_2
Quest'ultimi, infatti, hanno allegato di avere corrisposto alla richiesto, circostanza che quest'ultima non ha contestato nel rispetto delle preclusioni assertive. Di conseguenza, ciò che emerge dagli atti di causa è che parte attrice abbia corrisposto a le somme da essa CP_2 richieste come sopra individuate (126.9 ale, euro 115.978,72 per quota di interessi, euro 5.837,40 per altre spese). Dovendosi quindi ritenere che vi sia corrispondenza tra quanto addebitato e quanto pagato, gli attori hanno diritto alla restituzione delle somme sopra evidenziate, ossia l'importo di euro 1.044,06, a titolo di quota di capitale, di euro 40.437,21, a titolo di interessi e di euro 5.565,48 per “altre voci”, per l'importo totale di euro 47.046,75, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
12. - Circa il soggetto tenuto a corrispondere tale somma, esso va individuato nel cedente e non la cessionaria di Controparte_3 in forza del principio secondo cui “I cred "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. 21843/2019, cui è conforme da ultimo Cass. 18459/2024). Il cedente, poi, va individuato in , in qualità di soggetto CP_1 pacificamente subentrato in tutti i rap uridici di in CP_2 forza di atto di fusione del 24 novembre 2022. 13. - Le altre questioni sono assorbite in quella finora affrontata. A breve integrazione di quanto già riportato nelle conclusioni della CTU, si consideri ancora che:
- sulla legittimità della modalità di predisposizione del piano di rientro, attuata attraverso il c.d. metodo alla francese, essa costituisce una lecita prassi negoziale. Il mutuo alla francese, infatti, rappresenta una modalità di atteggiarsi del rapporto caratterizzata dal fatto che l'ammontare del capitale residuo decresce più lentamente, rispetto ad altri criteri di calcolo, atteso che nelle prime rate la quota imputata agli interessi è maggiore. Ciò non determina però alcun effetto anatocistico, poiché gli interessi vengono pur sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo (cfr. Corte Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7382/2025, la quale ha esteso i principi affermati dalle Sezioni Unite, con Sentenza n.15130/2024, in tema di mutuo alla francese con tasso fisso anche ai casi di mutuo a tasso variabile);
- sul meccanismo a doppia base rateale previsto nel contratto, per cui il tasso di interessi veniva calcolato semestralmente ma con pagamento suddiviso in rate mensili, anche a ritenere che esso comporti la nullità parziale del contratto in ragione dell'occulta maggiorazione del tasso effettivamente praticato (come è nel caso di specie, cfr. pagg. 11-16 prima relazione), le conclusioni cui si giungerebbe in punto di disciplina sarebbero le medesime cui si è pervenuti nella presente decisione (applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB);
- sulla non corretta applicazione delle clausole negoziali di cui al punto relative ai tassi di interesse, la CTU rileva come la abbia applicato CP_2 uno spread diverso rispetto a quello convenuto in to pari al 1,5%, precisando come le quote addebitate dalla banca risultino difformi da quelle indicate nel piano di rientro. Più nel dettaglio, ha rilevato che
“(omissis) nel documento di sintesi del 31 dicembre 2020 la sommatoria delle quote di capitale rimborsate sino al 31/5/2026 ammonta ad Euro 184.754,81 con un residuo capitale da rimborsare al 30/06/2026 pari ad Euro 1.169,24 e così per complessivi Euro 185.924,26, importo equivalente all'ammontare del mutuo erogato pari a Lire 360.000,00, ma l'ultima rata da rimborsare a carico dei mutuatari e scadente il 30/06/2026 riporta un valore pari ad Euro 13.230,74 con una differenza eccedente il capitale mutuato pari ad Euro 12.002,68. Dagli atti di causa è emerso che durante il rapporto di mutuo le parti hanno richiesto la sospensione delle rate al 30/11/2012 la cui quota di capitale da rimborsare sospesa ammonta ad Euro 526,39 e dal 30/09/2020 al 31/12/2020 la cui quota capitale per ciascuna scadenza ammonta ad Euro 844,70. È facile appurare pertanto che le rate sospese in quota capitale risultino pari ad Euro 3.905,19. Pertanto l'ultima rata, scadente il 30/06/2026, nel caso in cui le rate sospese non fossero state ancora rimborsate, avrebbe dovuto indicare quale importo Euro 5.074,43 dato dalla sommatoria della quota capitale dovuta per l'ultima rata pari ad Euro 1.169,24 e le quote capitale sospese pari ad Euro 3.905,19, contrariamente l'ultima rata riporta quale quota di capitale da rimborsare l'importo di Euro 13.230,74, che determina una eccedenza della quota capitale rimborsata pari ad Euro 8.156,31.” (cfr. prima relazione a pagg. 17 e 18);
- quanto agli addebiti relativi alle “altre voci” -invero già trattato, per ragioni di sintesi al punto 11, risultanti dal documento di sintesi del 31 dicembre 2020 predisposto dalla banca, essi non sono legittimi perché non riferibili alle pattuizioni contrattuali indicate nell'allegato “C” del contratto di mutuo. Tale allegato, infatti, nel disciplinare gli ulteriori costi a carico dei mutuatari, elenca una serie astratta di possibili costi di cui solo alcuni risultano in concreto dovuti sulla base di adeguata documentazione. Sul punto, la CTU infatti evidenzia come “Dagli atti di causa non si rinvengono documenti relativi alle sopramenzionate spese eccetto le spese di certificazioni di interessi e le spese per spedizione degli avvisi in scadenza. Mentre analizzando il documento di sintesi del 31 dicembre 2020 nella colonna “altre voci” si rinvengono spese che non trovano giustificazione negli atti di causa o documenti che possano documentarne il costo.”. Di conseguenza, conclude che “(omissis) se nella tabella “altre voci” del documento di sintesi al 31 dicembre 2020 vengono imputati i soli costi di cui sopra, si ottiene un ammontare complessivo delle voci addebitate pari ad Euro 335,78, contro un costo complessivo addebitato, quale sommatoria della colonna “altre voci” di cui al documento di sintesi del 31 dicembre 2020 pari ad Euro 7.993,35”, sicché “la differenza tra il totale delle spese addebitate pari ad Euro 7.993,35 e quelle calcolate dalla scrivente pari ad Euro 335,78 è pari ad Euro 7.657,57.” (cfr. prima relazione a pagg. 19-20 e all. 8 alla relazione).
14. - La domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice non può essere accolta perché ella si è limitata ad invocare genericamente, senza allegare i fatti costitutivi né provarli, il diritto al ristoro dei pregiudizi subiti quale conseguenza della violazione degli artt. 1175, 1337, 1375,1440,2043 e ss. cc. 15. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di riferimento da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 (somma attribuita) secondo i valori medi nei rapporti tra attori e cedente e ai valori minimi nei rapporti tra attori e cessionario (in tal caso liquidando solo le fasi svolte, ossia la introduttiva, di studio e di trattazione). Le spese per la CTU, come separatamente liquidate, in applicazione del medesimo principio della soccombenza, vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) accerta la nullità dell'art. 2 del contratto denominato “Atto di mutuo fondiario” stipulato in data 28.3.2001, per le ragioni di cui al punto 11 della parte motiva;
b) per l'effetto dichiara tenuta e condanna al CP_1 pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 della somma di euro 47.046,75, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione di indebito;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1 Parte_1
d) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liqui
[...] Parte_1
r 7.616,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_1 solido tra delle spese Controparte_3 di lite, che liquida in eur oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
f) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . CP_1
Genova, 14.07.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel Minuta redatta dal MOT dott. Vincenzo Virone.
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9615/2021 promossa da: Parte_1
[...]
– parte attrice– contro
(già ) CP_1 Controparte_2
i
– parte convenuta–
e contro
Controparte_3
– parte convenuta–
CONCLUSIONI: Parte attrice (cfr. note ex art. 127 ter cpc del 17.10.2023)
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata e previe le occorrende declaratorie del caso e di legge: Nel MERITO: In via principale: accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia parziale del contratto denominato “Atto di mutuo fondiario” stipulato in data 28.3.2001 a ministero del notaio di Carpi (rep. 193013, racc. 13139) e relativi allegati, con Persona_1 partico alle clausole/pattuizioni relative alla determinazione, applicazione e pagamento degli interessi ultralegali, al “piano di rientro” allegato al contratto sub “B” nonché ai costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo applicate al rapporto, e ciò segnatamente per violazione degli artt. 1283 (anche in combinato disposto con gli artt. 1339, 820 e 821 cod. civ.), 1284, 1325, 1344, 1346, 1418, 1419, 1194 cod. civ., e dell'art. 117 T.U.B. e/o per violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza in materia bancaria;
in ogni caso accertare e dichiarare la difformità tra i tassi di interessi e gli oneri convenuti nel predetto contratto, e relativi allegati, e quelli effettivamente applicati al rapporto. Per l'effetto di quanto precede, previa individuazione del saggio di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e con eliminazione di ogni illegittima forma di capitalizzazione, ricalcolare il corretto dare-avere tra le parti del predetto contratto - rideterminando il piano di ammortamento e calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto dai mutuatari in base a tale piano rideterminato e quanto addebitato ai medesimi e/o dagli stessi versato per rate od altro titolo – e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro o per quanto di competenza di ciascuna, a restituire agli attori le maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalle convenute medesime, quale che ne sia il titolo, nella misura di €. 18.061,47, dandosi contestualmente atto dell'integrale estinzione del predetto contratto di mutuo fondiario per effetto dei versamenti già effettuati dagli attori – o, in gradato subordine, degli importi di cui alle ipotesi formulate nelle conclusioni della relazione del CTU dr. Per_2 in data 20.1.2023, secondo l'ordine di decrescente favore per gli attori, o, in ulteriore subordine, della diversa somma accertata in corso di causa – in ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli addebiti illegittimi al saldo. Dirsi altresì tenute e condannarsi le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido tra loro o per quanto di competenza di ciascuna, a risarcire agli attori i danni - anche non patrimoniali - conseguenti agli illeciti precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali dalle medesime convenute posti in essere, in particolare quale conseguenza della violazione delle norme sopra richiamate nonché degli artt. 1175, 1337, 1338, 1375, 1440, 2043 e seguenti cod. civ., e ciò nella misura accertata in corso di causa, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso di spese forfettarie 15% ed accessori di legge ed alle spese per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e per le consulenze tecniche di parte.” Parte convenuta (cfr. comparsa di costituzione di del CP_2
31.01.2022)
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE E L'ILL.MO GIUDICE
1) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo anche la condanna ex art 96 c.p.c. per litigante temerario, per le causali di cui in narrativa;
2) In via istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta attorea di ctu tecnico-contabile, per le causali di cui in narrativa;
3) Con riserva di dedurre anche in relazione al comportamento sostanziale e processuale di controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - Con atto di citazione, e Parte_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2 [...] chie va Controparte_3 inefficacia parziale del contratto stipulato dalle parti e, per l'effetto, la loro condanna alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, nonché al risarcimento dei danni patiti. In particolare, hanno dedotto che:
- in data 28.03.2001, la di Risparmio Controparte_4 stipulava con gli attori un contratto denominato “Atto Controparte_5 on il quale gli concedeva, a titolo di muto fondiario, la somma di lire 360.000.000. Le principali condizioni contrattuali previste dall'art. 2 erano le seguenti: i) importo mutuo: Lire 360.000.000 (pari a Euro 185.924,48); ii) il pagamento era suddiviso in n. 50 rate semestrali (con scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno) da corrispondersi in “quote mensili non scontate” pari ciascuna ad 1/6 di dette rate semestrali e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese;
iii) l'inizio ammortamento era previsto l'1.07.2001; iv) nel periodo di preammortamento (28.3.2001 - 30.6.2001) era previsto un tasso semestrale del 2,875%; v) i successivi tassi semestrali erano composti da una quota capitale predeterminata in base al piano di rientro (di cui all'allegato B del contratto di mutuo) e una quota di interessi che variava in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da una componente fissa (0,75% semestrale) e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR 6 mesi lettera rilevato giornalmente e pubblicato sul Sole 24 Ore, arrotondato allo 0,05% più vicino;
- il meccanismo di pagamento mensile delle rate semestrali, di cui al punto sub ii), avrebbe determinato l'applicazione di un tasso semestrale effettivo del 3,66 % (ossia 7,32% annuo) e quindi più elevato rispetto a quello nominale indicato nel contratto di 3,575% (ossia 7,15% annuo). Secondo l'attore, quindi, tale clausola, sebbene formalmente volta a disciplinare le sole modalità del versamento delle rate, in realtà era finalizzata a incrementare il tasso nominale convenuto. Ciò comporterebbe, secondo gli attori, una violazione del quarto comma dell'art. 117 TUB, secondo cui
“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (omissis)” e la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui al comma 7 della norma citata;
- il piano di rientro allegato al contrato (cfr. all. B al contratto) prevedeva che le quote di capitale venissero calcolate sulla base del tasso iniziale e rimanessero tali per tutta la durata del rapporto, mentre la quota di interessi venisse via via ricalcolata sulla base delle condizioni di cui all'art. 2 cit. Tuttavia, l'attore rilevava come né il contratto né il piano di rientro chiarivano i criteri impiegati per la determinazione di tali quote e che tale quantificazione era possibile solo attraverso una indagine approfondita di natura tecnica (che richiedeva, tra l'altro, la simulazione di ipotesi alternative di regimi finanziari). Soltanto siffatta indagine tecnica - condotta dal consulente di parte - avrebbe consentito quindi di appurare come il contratto di mutuo fosse stato strutturato sulla base di un metodo di ammortamento c.d. alla francese in regime di capitalizzazione composta. Un tale metodo di calcolo, secondo l'attore, non solo non sarebbe stato previsto in nessun atto negoziale sottoscritto tra le parti (e quindi sarebbe invalido arg. ex. comb. disp. artt. 1284 cc e 117, comma 4, TUB), ma sarebbe comunque illegittimo perché in contrasto con il divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 cc. Aggiungeva, poi, che anche a ritenere che il meccanismo di calcolo alla francese con regime finanziario composto non violi il divieto di cui all'art. 1283 cc., esso darebbe comunque luogo alla contemporanea presenza di due tassi di cui uno apparente (quello contrattuale) e uno effettivo (quello applicato in concreto), il che determinerebbe una situazione di incertezza e indeterminatezza rilevante ex artt. 1218 e 1346 cc, nonché ex art. 117, commi 4 e 6, TUB;
- la parte variabile della quota di interessi, così come calcolata in forza dell'art. 2 cit., sarebbe indeterminabile in quanto per il calcolo si fa riferimento “alla metà del tasso medio del mese dell'OR 6” senza però specificare quale sia il valore da considerare al divisore. La possibilità che si utilizzi il tasso “OR 6 mesi ACT/365” oppure quello “ACT/360”, quindi, renderebbe impossibile determinare in modo univo la parte variabile degli interessi;
- il documento “documento di sintesi” al 31.12.2020, inviato da CP_2 ai mutuatari, proverebbe inoltre come la banca abbia: a) rapporto uno spread (“del 2,2000% ad un valore base del parametro di riferimento di –02000%”) superiore a quello pattuito nel contratto di mutuo (“pari allo 0,75% semestrale, ossia 1,50% annuale”); b) addebitato quote di capitale ai mutuatari calcolate secondo il metodo francese al tasso semestrale del 3%, ossia in misura superiore a quelle indicate nel piano di rientro nel quale era previsto un tasso del 2,875% semestrale;
c) addebitato “altre voci” di costo (riportate nell'estratto conto in calce a tale documento di sintesi, per un ammontare di euro 3.211,63) mai pattuite ma ciononostante conteggiate far data dal 31.12.2003, sebbene gli unici oneri accessori (indicati nell'allegato “C” del contratto) dovuti da contratto fossero “per spedizione avvisi di scadenza” e per spese annuali “per spedizione certificazione interessi” (per un totale dovuto di euro 334,75);
- in adempimento dei propri obblighi, a far data dal 31.07.2016 i mutuatari provvedevano all'integrale restituzione del capitale, mentre le ultime quote di interessi venivano corrisposte il 30.04.2019, con la conseguenza che i successivi pagamenti costituivano indebito oggettivo;
- in considerazione della parziale inefficacia del contratto di muto, per le ragioni esposte, alla data del 30.09.2021, risulterebbe un saldo a credito dei mutuatari nella misura di euro 18.061.47;
- in data 12.07.2021, a mezzo pec, la comunicava Controparte_2 agli attori di avere ceduto il mutuo Controparte_3 on atto del 10.06.2013. Poiché le vio
[...]
a alla esecuzione del rapporto, sussiste la legittimazione passiva di entrambe le convenute. 2. - Si costituivano in giudizio, con separate comparse, CP_2
e deducendo che:
[...] Controparte_3 to er violazione del dovere di sinteticità e sobrietà previsto dall'art. 111 Cost.;
- le pretese attoree sarebbero infondate in quanto, in primo luogo, il contratto prevedeva in modo chiaro, obiettivo e verificabile il criterio di quantificazione del tasso annuo di interesse, stante il riferimento all'indice EURIBOR così come puntualmente disciplinato all'art. 2 del contratto;
- in secondo luogo, la predisposizione di un piano di ammortamento c.d. alla francese non integrerebbe alcuna violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cc, in quanto la quota di interessi di ogni rata verrebbe calcolata sul debito residuo del periodo precedente al netto dell'importo pagato in linea capitale, senza che gli interessi passivi costituiscano base di calcolo della rata successiva. In sostanza, non si avrebbe alcun effetto di capitalizzazione degli interessi, i quali avrebbero quindi natura di interessi semplici e non composti. Peraltro, tale modalità di calcolo alla francese sarebbe stata esplicitata nell'art. 2 del contratto, la cui formulazione consentiva alle parti di comprendere i criteri di determinazione della misura della rata: alla sua determinazione era infatti possibile pervenire attraverso una mera operazione matematica considerato che erano noti la somma mutuata, il tasso, la durata del prestito e il rimborso mediante rate costanti;
- in terzo luogo, quanto alla asserita indeterminatezza della parte variabile della quota di interessi, sarebbe lo stesso contratto di mutuo a risolvere la questione, in quanto fa espresso riferimento al divisore 360. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna incertezza sul criterio di calcolo di tale voce di interessi.
- in quarto luogo, quanto agli asseriti maggior costi, essi sarebbero stati oggetto di pattuizione secondo quanto previsto dall'art. 8 del mutuo;
- infine, la domanda risarcitoria non sarebbe accoglibile perché non risulterebbe provato alcun danno, essendosi gli attori limitati a mere affermazioni in assenza di alcuna allegazione. Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di controparte ex art. 96 cpc per temerarietà della condotta processuale tenuta. 3. - Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, gli attori ribadivano le proprie difese e, in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, insistevano per il licenziamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
si limitava al deposito delle sole memorie ex art. 183, Controparte_2
c, rimarcando l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa. 4. - Con comparsa depositata il 26.10.2023, si costituiva in giudizio appresentando di essere subentrata, in forza di una Controparte_1 razione del 24 novembre 2022, nella posizione giuridica di CP_2
5. - n ordinanza del 06.07.2022, ritenuto di dover procedere al licenziamento di CTU in relazione al contratto di mutuo, incaricava il consulente tecnico affinché rispondesse al seguente quesito:
“Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, compiuto ogni accertamento ritenuto utile, la C.T.U.:
1) descriva analiticamente il meccanismo previsto dal contratto per il computo del capitale e degli interessi, e stabilisca se la clausola sul pagamento mensile delle rate semestrali comporti una maggiorazione del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel contratto. In ogni caso ricalcoli il dare-avere del contratto secondo i seguenti modelli alternativi: a. applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB;
b. applicazione del tasso convenzionale con riferimento agli effettivi saldi capitale residuati dopo ogni pagamento mensile.
2) con riferimento alle questioni esposte nel paragrafo 5.0 dell'atto di citazione, dica se risultino correttamente applicate, nella determinazione delle rate addebitate dalla banca, le clausole contrattuali relative ai tassi di interesse e agli altri oneri;
in caso negativo ricalcoli il corretto dare-avere del contratto applicando le relative correzioni: alla ipotesi di cui sub 1a; alla ipotesi di cui sub 1b; ai conteggi predisposti dalla banca in corso di rapporto Nel ricalcolo del dare-avere la CTU dovrà tra l'altro rideterminare il piano di ammortamento e calcolare la differenza tra l'ammontare dovuto in base al ricalcolo e quanto incassato dalla mutuante (o suoi aventi causa) sino alla data della domanda giudiziale.”
6. - La consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Persona_3 depositava la relazione peritale in data 20.01.2023 (d'ora in poi “prima relazione”).
7. - Con ordinanza del 24.04.2024, il giudice, dopo avere posto la causa in decisione, sulla scorta delle comparse conclusionali depositate, rimetteva la causa in istruttoria al fine di accertare se al tempo della stipula del contratto (il 28.03.01) l'indice OR menzionato all'art. 2 del contratto di mutuo fosse o meno pubblicato con entrambi i divisori 360 e 365. La questione assumeva rilevanza perché ove si fosse appurato che alla data della stipula del contratto l'OR 365 non fosse più quotato, il richiamo contenuto all'art. 2 cit. alle fonti da cui ricavare il parametro applicabile nella determinazione del tasso sarebbe stato unicamente riferibile al divisore 360, senza necessità, quindi, di specifica indicazione. 8. - La consulente tecnica d'ufficio, sempre la dott.ssa Persona_3 depositava la relazione peritale integrativa in data 20.01.202
“relazione integrativa”). 9. - All'udienza del 12.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come in premessa e la scrivente - subentrata al giudice che aveva curato l'istruttoria della causa - assegnava i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione.
***** 10. - In fatto, è opportuno premettere come risulti provato che gli attori abbiano stipulato, in data 28.03.2001, con Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia un contratto denominato “Atto di mutuo fondiario”, mediante il quale la banca concedeva, a titolo di mutuo fondiario, la somma di lire 360.000.000 (cfr. doc. n. 1 atto di citazione). Dall'esame di tale contratto, in particolare dall'art. 2, si evincono le seguenti condizioni: i) importo mutuo: Lire 360.000.000 (pari a Euro 185.924,48); ii) il pagamento era suddiviso in n. 50 rate semestrali (con scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno) da corrispondersi in “quote mensili non scontate” pari ciascuna ad 1/6 di dette rate semestrali e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese;
iii) l'inizio dell'ammortamento era previsto l'1.07.2001; iv) nel periodo di preammortamento (28.3.2001 - 30.6.2001) era previsto un tasso semestrale del 2,875%; v) i successivi tassi semestrali erano composti da una quota capitale predeterminata in base al piano di rientro (di cui all'allegato B del contratto di mutuo) e una quota di interessi che variava in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da una componente fissa (0,75% semestrale) e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR 6 mesi lettera rilevato giornalmente e pubblicato sul Sole 24 Ore, arrotondato allo 0,05% più vicino. 11. - Così ricostruito nei suoi termini essenziali il contratto invocato in giudizio, deve osservarsi come le domande attoree sono fondate nei termini e limiti che seguono. La CTU nominata -con relazione corredata da ampie ed esaustive motivazioni, poggianti su approfondite indagini tecniche- ha sostanzialmente riconosciuto la correttezza degli assunti dei mutuatari, giungendo a concludere che “1) Che il piano di ammortamento dei conteggi predisposti dalla Banca risulta difforme dal piano di ammortamento delle quote capitale allegate al contratto;
2) che il tasso di interesse applicato mensilmente conduce ad interessi superiori a quelli effettivamente dovuti in base alle rate semestrali
3) che il tasso di interesse variabile applicato dalla differisce dall'interesse pattuito CP_2 contrattualmente
4) che nel corso del rapporto la ha applicato uno spread superiore rispetto a quello CP_2 indicato in contratto pari al 2,2% annuale almeno dal 31/12/2020 in luogo dello 1,5% stabilito in contratto ed un tasso di interesse variabile difforme da quello ricostruito dal CTU sulla scorta di quanto pattuito in contratto;
5) che nel corso del rapporto sono state addebitate spese che non trovano giustificazione nelle clausole contrattuali.
6) Che dagli atti di causa non si rinviene puntuale dettaglio dei pagamenti eseguiti se non nei limiti del documento di sintesi al 31/12/2020 che non dettaglia né la tipologia di addebito di “altre voci” né il dettaglio del debito residuo al 31/12/2019 e 31/12/2020 che viene indicato quale valore rispettivamente pari ad Euro 80.502,71 e 78.862,51, dalla riproduzione eseguita dalla scrivente del documento di sintesi al 31/12/2020 dei conteggi predisposti dalla Banca infatti il debito residuo al 31/12/2019 risulta pari ad Euro 76.848,63 e al 31/12/2020 pari ad Euro 66.859,83. Pertanto il Consulente non disponendo in atti dei documenti comprovanti l'ammontare del pagamento delle singole rate ha potuto esclusivamente raffrontare i conteggi eseguiti dalla Banca di cui al documento di sintesi del 31/12/2020 con quanto ricalcolato dalla stessa sulla scorta del quesito formulato. Sulla base di tali valutazioni e del quesito formulato il CTU ha ricalcolato il piano di ammortamento del contratto applicando il tasso sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 7 del TUIR, applicando il tasso convenzionale ed il tasso variabile ricostruito dal CTU ai conteggi predisposti dalla ” (pagg. 34-35 prima relazione). Per CP_2 il vaglio analitico delle singole do e si rinvia a quanto dettagliatamente accertato dalla CTU nei paragrafi antecedenti alle conclusioni e agli ulteriori cenni che si compiranno al punto 13. Con particolare riguardo alla questione che è divenuta nel corso del processo centrale, ossia la mancata indicazione della base di calcolo del parametro OR (se su anno commerciale di 360 o su anno solare di 365 giorni) -che secondo gli attori causerebbe l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse variabile, con conseguente sostituzione, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, del tasso convenzionale con quello cd. BOT- si osserva quanto segue. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028/2018; 25205/2014 e 20555/2015)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 8467/2025). Sulla base di tale impostazione, occorre quindi, perché il tasso sia valido ex art. 117 comma 4 TUB, che il parametro esterno sia identificabile in forza di criteri oggettivi, riscontrabili e conformi alla prassi bancaria. Recentemente, la Corte di Cassazione ha poi assunto un atteggiamento ancor più rigoroso, affermando che “… in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso
…, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.)” (Cass. n. 20801/2024). Nel solco di quanto affermato dalla Suprema Corte, si colloca l'orientamento di questa Sezione del Tribunale, laddove ha ritenuto che: “L'attrice osserva che nelle clausole contrattuali, che prevedono l'applicazione di un tasso variabile parametrato all'OR, non viene indicato il divisore (360 o 365), che è necessario per individuare il valore di riferimento. Inoltre non sarebbero indicate nè la metodologia di ammortamento degli interessi, né quella da usare per il calcolo degli interessi: aspetto decisamente rilevante, perchè se si utilizza il regime finanziario dell'interesse semplice ovvero quello dell' interesse composto, si ottengono tassi completamente diversi. L'eccezione è in parte fondata. Dalla lettura delle clausole contrattuali è infatti agevole evincere che sia nel contratto di cui sub a) che in quello di cui sub b) per la determinazione del tasso variabile viene richiamato l'OR senza specificare il divisore: laddove, all'epoca, le pubblicazioni dell'OR indicavano valori diversi per quello con divisore 360 e quello con divisore 365 (relazione CTU del 13/12/19, paragrafo 2.1). Si versa in una situazione di sostanziale impossibilità di identificare il parametro da usare, sicchè deve riconoscersi che il tasso applicabile al rapporto non è determinato nelle clausole scritte, né determinabile in base ad esse, come prescritto dall'art 117 comma 4 TUB. La sanzione non può essere che l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7 dell'art. 117 cit. Va precisato, peraltro, che la nullità non riguarda il contratto di cui sub c), in cui come riconosce la stessa attrice il divisore è correttamente indicato, mentre per il contratto di cui sub a) riguarda la sola fase di preammortamento, in quanto il tasso di riferimento per l'ammortamento è l'Euris, in relazione al quale non sono state sollevate eccezioni” (cfr. Trib. Genova, sent. n. 2474/2022, est. dott. Tuttobene). Parimenti, il giudice istruttore della presente causa, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre l'integrazione di CTU (cfr. sopra punto 7), ha considerato come All'esito di tale supplemento, la CTU ha concluso “(omissis) che alla data di stipulazione del contratto le fonti richiamate dall'articolo 2 pubblicavano il valore dell'OR a sei mesi con divisore 365, tale pubblicazione è cessata a partire dal 1 aprile 2019, in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa.” (cfr. pag. 13 relazione integrativa). Questa considerazione chiarisce e completa quanto già acclarato dalla CTU nel primo elaborato, laddove aveva affermato che “il contratto non specifica se trattasi di tasso di interesse semplice o composto, né se il tasso variabile OR debba intendersi a 360 o 365 giorni, il CTU ha ricostruito su foglio di EXCEL il dettaglio rate di cui al documento di sintesi del 31/12/2020 e sulla base degli interessi corrisposti e del capitale rimborsato ha determinato i tassi di interesse applicati dalla per n. 300 rate mensili” (cfr. CP_2 prima relazione a pag. 14). Ne consegue che il riferimento all'indice OR a 6 mesi, contenuto nella clausola negoziale, senza l'individuazione del divisore, ha reso nella fattispecie indeterminabile il tasso di interesse variabile. Va quindi dichiarata nulla la clausola di cui all'art. 2 del contratto di mutuo e applicato il tasso legale sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB (individuato dalla CTU nel 2,7%, cfr. prima relazione a pagina 16). La CTU, ricalcolato il piano di ammortamento (cfr. prima relazione all. n. 6), ha accertato che dal confronto di quest'ultimo con il piano predisposto dalla banca nel documento di sintesi al 31.12.2020 (cfr. prima relazione a pag. 21) emerge come quest'ultima abbia addebitato al cliente costi maggiori rispetto a quelli dovuti. In particolare, al fine di quantificare i maggiori costi addebitati dalla banca, la CTU (cfr. prima relazione pag. 21, pag. 35 e all. n. 10), avendo come punto di riferimento la rata del 30.09.2021 (termine individuato in relazione al momento di proposizione della domanda giudiziale del 27.10.2021), ha evidenziato come a tale data la banca abbia addebitato le somme di euro 126.973,21 per quota di capitale, di euro 115.978,72 per quota di interessi, di euro 5.837,40 per altre spese;
ella ha poi individuato la corretta somma dovuta, rispettivamente, in euro 128.017,27 (capitale), in euro 75.541,51 (interessi) ed in euro 271,92 per altre voci (cfr. prima relazione a pag. 35). Di conseguenza, la CTU ha concluso nel senso che il maggior costo richiesto dalla banca rispetto a quanto dovuto sia di euro 1.044,06, a titolo di quota di capitale, euro 40.437,21, a titolo di interessi ed euro 5.565,48 per “altre voci”, per l'importo totale di euro 47.046,75 (cfr. prima relazione a pag. 36). Si precisa che tra le varie opzioni di calcolo (cfr. prospetti a pagg. 35 e 36), è quest'ultima quella da accogliere, non potendosi, differentemente da quanto sostenuto da parte attrice, applicare il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB solo allorquando sia inferiore a quello applicato dalla banca: una volta dichiarata la nullità della pattuizione, il tasso cd. BOT opera ex lege, senza possibilità di far rivivere, a seconda dei periodi, quello convenzionale, che risulta, appunto, caducato. Occorre inoltre rimarcare che la CTU, come emerge dalle conclusioni della prima relazione, si sia limitata ad un mero raffronto documentale tra il quantum richiesto dalla banca e il dovuto calcolato dalla stessa consulente. Pertanto, non sono stati presi in esame i profili attinenti ai pagamenti effettuati. Sotto tale ultimo profilo - al fine di stabilire quanto effettivamente pagato dagli attori, così da determinare il rapporto dare e avere - si osserva come risulti non contestato che alla data del 30.09.2021 gli attori fossero adempienti rispetto a quanto richiesto da CP_2
Quest'ultimi, infatti, hanno allegato di avere corrisposto alla richiesto, circostanza che quest'ultima non ha contestato nel rispetto delle preclusioni assertive. Di conseguenza, ciò che emerge dagli atti di causa è che parte attrice abbia corrisposto a le somme da essa CP_2 richieste come sopra individuate (126.9 ale, euro 115.978,72 per quota di interessi, euro 5.837,40 per altre spese). Dovendosi quindi ritenere che vi sia corrispondenza tra quanto addebitato e quanto pagato, gli attori hanno diritto alla restituzione delle somme sopra evidenziate, ossia l'importo di euro 1.044,06, a titolo di quota di capitale, di euro 40.437,21, a titolo di interessi e di euro 5.565,48 per “altre voci”, per l'importo totale di euro 47.046,75, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
12. - Circa il soggetto tenuto a corrispondere tale somma, esso va individuato nel cedente e non la cessionaria di Controparte_3 in forza del principio secondo cui “I cred "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. 21843/2019, cui è conforme da ultimo Cass. 18459/2024). Il cedente, poi, va individuato in , in qualità di soggetto CP_1 pacificamente subentrato in tutti i rap uridici di in CP_2 forza di atto di fusione del 24 novembre 2022. 13. - Le altre questioni sono assorbite in quella finora affrontata. A breve integrazione di quanto già riportato nelle conclusioni della CTU, si consideri ancora che:
- sulla legittimità della modalità di predisposizione del piano di rientro, attuata attraverso il c.d. metodo alla francese, essa costituisce una lecita prassi negoziale. Il mutuo alla francese, infatti, rappresenta una modalità di atteggiarsi del rapporto caratterizzata dal fatto che l'ammontare del capitale residuo decresce più lentamente, rispetto ad altri criteri di calcolo, atteso che nelle prime rate la quota imputata agli interessi è maggiore. Ciò non determina però alcun effetto anatocistico, poiché gli interessi vengono pur sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo (cfr. Corte Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 7382/2025, la quale ha esteso i principi affermati dalle Sezioni Unite, con Sentenza n.15130/2024, in tema di mutuo alla francese con tasso fisso anche ai casi di mutuo a tasso variabile);
- sul meccanismo a doppia base rateale previsto nel contratto, per cui il tasso di interessi veniva calcolato semestralmente ma con pagamento suddiviso in rate mensili, anche a ritenere che esso comporti la nullità parziale del contratto in ragione dell'occulta maggiorazione del tasso effettivamente praticato (come è nel caso di specie, cfr. pagg. 11-16 prima relazione), le conclusioni cui si giungerebbe in punto di disciplina sarebbero le medesime cui si è pervenuti nella presente decisione (applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB);
- sulla non corretta applicazione delle clausole negoziali di cui al punto relative ai tassi di interesse, la CTU rileva come la abbia applicato CP_2 uno spread diverso rispetto a quello convenuto in to pari al 1,5%, precisando come le quote addebitate dalla banca risultino difformi da quelle indicate nel piano di rientro. Più nel dettaglio, ha rilevato che
“(omissis) nel documento di sintesi del 31 dicembre 2020 la sommatoria delle quote di capitale rimborsate sino al 31/5/2026 ammonta ad Euro 184.754,81 con un residuo capitale da rimborsare al 30/06/2026 pari ad Euro 1.169,24 e così per complessivi Euro 185.924,26, importo equivalente all'ammontare del mutuo erogato pari a Lire 360.000,00, ma l'ultima rata da rimborsare a carico dei mutuatari e scadente il 30/06/2026 riporta un valore pari ad Euro 13.230,74 con una differenza eccedente il capitale mutuato pari ad Euro 12.002,68. Dagli atti di causa è emerso che durante il rapporto di mutuo le parti hanno richiesto la sospensione delle rate al 30/11/2012 la cui quota di capitale da rimborsare sospesa ammonta ad Euro 526,39 e dal 30/09/2020 al 31/12/2020 la cui quota capitale per ciascuna scadenza ammonta ad Euro 844,70. È facile appurare pertanto che le rate sospese in quota capitale risultino pari ad Euro 3.905,19. Pertanto l'ultima rata, scadente il 30/06/2026, nel caso in cui le rate sospese non fossero state ancora rimborsate, avrebbe dovuto indicare quale importo Euro 5.074,43 dato dalla sommatoria della quota capitale dovuta per l'ultima rata pari ad Euro 1.169,24 e le quote capitale sospese pari ad Euro 3.905,19, contrariamente l'ultima rata riporta quale quota di capitale da rimborsare l'importo di Euro 13.230,74, che determina una eccedenza della quota capitale rimborsata pari ad Euro 8.156,31.” (cfr. prima relazione a pagg. 17 e 18);
- quanto agli addebiti relativi alle “altre voci” -invero già trattato, per ragioni di sintesi al punto 11, risultanti dal documento di sintesi del 31 dicembre 2020 predisposto dalla banca, essi non sono legittimi perché non riferibili alle pattuizioni contrattuali indicate nell'allegato “C” del contratto di mutuo. Tale allegato, infatti, nel disciplinare gli ulteriori costi a carico dei mutuatari, elenca una serie astratta di possibili costi di cui solo alcuni risultano in concreto dovuti sulla base di adeguata documentazione. Sul punto, la CTU infatti evidenzia come “Dagli atti di causa non si rinvengono documenti relativi alle sopramenzionate spese eccetto le spese di certificazioni di interessi e le spese per spedizione degli avvisi in scadenza. Mentre analizzando il documento di sintesi del 31 dicembre 2020 nella colonna “altre voci” si rinvengono spese che non trovano giustificazione negli atti di causa o documenti che possano documentarne il costo.”. Di conseguenza, conclude che “(omissis) se nella tabella “altre voci” del documento di sintesi al 31 dicembre 2020 vengono imputati i soli costi di cui sopra, si ottiene un ammontare complessivo delle voci addebitate pari ad Euro 335,78, contro un costo complessivo addebitato, quale sommatoria della colonna “altre voci” di cui al documento di sintesi del 31 dicembre 2020 pari ad Euro 7.993,35”, sicché “la differenza tra il totale delle spese addebitate pari ad Euro 7.993,35 e quelle calcolate dalla scrivente pari ad Euro 335,78 è pari ad Euro 7.657,57.” (cfr. prima relazione a pagg. 19-20 e all. 8 alla relazione).
14. - La domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice non può essere accolta perché ella si è limitata ad invocare genericamente, senza allegare i fatti costitutivi né provarli, il diritto al ristoro dei pregiudizi subiti quale conseguenza della violazione degli artt. 1175, 1337, 1375,1440,2043 e ss. cc. 15. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di riferimento da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 (somma attribuita) secondo i valori medi nei rapporti tra attori e cedente e ai valori minimi nei rapporti tra attori e cessionario (in tal caso liquidando solo le fasi svolte, ossia la introduttiva, di studio e di trattazione). Le spese per la CTU, come separatamente liquidate, in applicazione del medesimo principio della soccombenza, vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide: a) accerta la nullità dell'art. 2 del contratto denominato “Atto di mutuo fondiario” stipulato in data 28.3.2001, per le ragioni di cui al punto 11 della parte motiva;
b) per l'effetto dichiara tenuta e condanna al CP_1 pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 della somma di euro 47.046,75, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione di indebito;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1 Parte_1
d) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liqui
[...] Parte_1
r 7.616,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_1 solido tra delle spese Controparte_3 di lite, che liquida in eur oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
f) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . CP_1
Genova, 14.07.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel Minuta redatta dal MOT dott. Vincenzo Virone.