Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2646/2024 _ R.G. Prev. A.T.P.
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti;
esaminati gli atti della procedura n. 2646/2024 R.G. Prev., introdotta da Parte_1 (nata il [...] a [...]. DE MARCO
[...] FRANCESCA;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
[X] indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508);
[] pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971);
[] assegno di invalidità (art. 13 L. 118/1971) (invalidità civile pari al ___ %);
[] indennità di frequenza (L. 289/1990);
[] pensione/indennità per ciechi assoluti;
[] pensione/indennità per ciechi parziali;
[] pensione/indennità per sordi perlinguali;
[] pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. 222/1984);
[] assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) (invalidità AGO pari al ___ %);
[X] accertamento dello stato di “persona handicappata in situazione di gravità” (art. 3 co.
3L. 104/1992);
Accertamento del requisito sanitario = POSITIVO
Decorrenza dell'accertamento = dall'1.9.2024
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Le spese di lite, avuto riguardo all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data della domanda/visita amministrativa, sono integralmente compensate tra le parti. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
Si tratta di orientamento consolidato e, da ultimo, ribadito (Cass. n. 5422 pubbl. il 1/3/2025), che conferisce un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 13 agosto 2014, n. 17938, e 10 agosto 2005, n. 16821; sulla medesima linea, Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25729). Si è osservato, a tal proposito, che «il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a 2/4 quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005, cit., punto 3 dei Motivi della decisione). Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, la Corte di legittimità, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018). A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite e che la stessa memoria illustrativa del ricorrente considera cruciale nella disciplina dettata a tale riguardo dal codice di rito (pagina 3). Invero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione, punto 3 del Considerato).
Tali considerazioni si attagliano anche al caso di specie, in cui il requisito sanitario, richiesto per il riconoscimento della prestazione dedotta in giudizio, è stato accertato con decorrenza posteriore alla domanda amministrativa e alla visita medica espletata dalla competente commissione.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto), in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU (sulla soggezione solidale delle parti nel rapporto esterno con il c.t.u.: cfr. Cass. n. 23133/15, conf. n. 17739/2016) ed a carico esclusivo della parte ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda ed alla visita in sede amministrativa.
Come insegna la SC (Cass. n. 22868/2019) Va al riguardo altresì precisato che l'art 92 c.p.c. non rimane d'altro canto violato dal giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, come nella specie ponga a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione è stata parziale ( v. Cass., 19/5/1979, n. 2885 ).
Da ultimo, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019, ha affermato il seguente principio Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale che, in sede di omologa ex art. 445-bis c.p.c., aveva dato atto non soltanto della sussistenza del requisito necessario al godimento dell'assegno mensile di assistenza, ma anche dell'insussistenza di quello necessario al godimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di
3/4 accompagnamento, compensando le spese di lite e ponendo a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.) Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Cosenza, 28/05/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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