Accoglimento
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09357/2025REG.PROV.COLL.
N. 08379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2025, proposto dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma e/o l’annullamento, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellato in data 21 novembre 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il consigliere GI LO EZ e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1. Il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito anche il MEF) impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, brigadiere capo q.s. della Guardia di finanza, avverso il verbale n. J12100576 del 2 febbraio 2023 della Commissione medica interforze di 2^ istanza – ed ulteriori atti connessi -, con cui il militare è stato giudicato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto nell’Amministrazione di appartenenza per la diagnosi “ Pregresso disturbo depressivo con elementi atipici meritevole di ricovero in ambiente specialistico in soggetto con marcati tratti di rigidità personologica ”, reimpiegabile nelle qualifiche funzionali del personale civile del MEF con la precisazione “ controindicate le mansioni che comportino particolare stress psico-fisico ”.
2. Ai fini della ricostruzione della vicenda giova ricordare che il militare era stato in un primo tempo giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d’istituto nella Guardia di finanza con verbale n. ACMOII222849 del 5 settembre 2022 della Commissione medica ospedaliera (di seguito anche CMO) del Dipartimento militare di medicina legale di Padova a seguito di visita “ per idoneità ” alla quale era stato avviato dal Comando Regionale del Corpo di appartenenza.
In tale sede la Commissione – premesso che il militare risultava all’epoca assente dal servizio a far data dal 6 agosto 2021 in seguito a ricovero ospedaliero con la diagnosi di “ depressione maggiore ” e che era al momento prossimo alla conclusione degli ultimi 90 giorni di assenza dal servizio concessi dalla CMO medesima per la patologia “ depressione maggiore in trattamento psicofarmacologico e psicoterapico ” – lo sottoponeva a esame obiettivo e ad accertamenti clinici, riesaminandone “ l’intera vicenda sanitaria ”.
All’esito di detta visita la CMO riteneva che “ tutti gli accertamenti eseguiti orienta[va]no verso un disturbo depressivo maggiore e, nonostante il trattamento psicoterapico, il paziente non [aveva] mai evidenziato consapevolezza nei confronti dei suoi precedenti clinici e della vulnerabilità agli aspetti della depressione, non conseguendo la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di distress somatico-affettivo e di prevenire potenziali ricadute ”.
Nel medesimo contesto, come si evince dal citato verbale, in atti, la CMO precisava, altresì, che “ i colloqui psicologici e i test somministrati (presso il D.M.M.L. di Padova) risultati poco o non validi, [avevano] evidenziato scarso riconoscimento di distress e scarsa collaborazione degli eventi trascorsi, con palesi difficoltà di accesso ai vissuti emotivi ”, il che risultava “ confermato nelle visite effettuate in questo periodo e nella ricostruzione del periodo precedente al ricovero ”, che si era rivelato necessario, tra l’altro, essendo all’epoca emersa “ l’estrema disorganizzazione del soggetto e la totale incapacità di far fronte alle sue necessità ”.
La CMO riteneva, inoltre, che “ in ragione di questi elementi personologici appar[iva] ancora elevata la possibilità di ricadute ”, il che non consentiva di esprimere un giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di finanza sia per l’idoneità all’uso delle armi che ciò avrebbe comportato, sia per la natura dello specifico servizio d’istituto, che “ espone gli appartenenti alla GdiF a stressors lavorativi rilevanti e non comuni (…), quali anche il rischio per la vita stessa e l’incolumità personale ” del soggetto stesso e dei colleghi, oltreché per “ l’incolumità pubblica ”, ritenendosi sussistente “ un locus minoris resistenzia psicoattitudinale ed antecedente patologico predisponente ad un maggior rischio di patologia psichica acuta sotto stress ”.
In esito al ricorso proposto dal sovrintendente avverso detto giudizio della CMO di Padova, la Commissione medica interforze di 2^ istanza avviava il militare a visita specialistica psichiatrica presso il Policlinico militare “Celio” di Roma, ove il predetto veniva sottoposto a colloquio psicologico e ad un “ test di Rorschach ”, al cui esito venivano riscontrati, come da risultanze in atti, tra l’altro, “ aspetti di inibizione difensiva ”, “ funzioni sovra determinate dell’Io depotenziate da una componente emozionale ”, “ esame della realtà meno valido in quanto basato su un iper ancoraggio alle norma sociali e interferito da spunti interpretativi arbitrari e personali ”, “ ridotte capacità riflessive e introispettive ”, “ ambivalenza affettiva e difficoltà nell’integrare le emozioni nella vita mentale ”, “ meccanismi difensivi basati su rimozione, razionalizzazione e inibizione ”, “ ciclicità del tono dell’umore ”.
Tenuto anche conto di dette ulteriori diagnosi specialistiche la citata Commissione di 2^ istanza emetteva, infine, il giudizio di non idoneità al servizio nei termini innanzi ricordati, cui faceva seguito la determinazione n. 362437/2023 del Comando Generale della Guardia di finanza, con la quale il militare veniva collocato in congedo assoluto a decorrere dal 16 ottobre 2023 “ per avvenuto transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze ”; transito, vale rilevare, avvenuto a domanda dell’interessato ma con espressa “ riserva ”, essendo ancora sub iudice l’impugnazione del verbale che ne aveva sancito la non idoneità nei termini innanzi riepilogati.
2. Il Tribunale adìto respingeva con ordinanza n. -OMISSIS-/2023 l’istanza cautelare incidentalmente prodotta in primo grado dal militare, ritenendo prima facie che il giudizio di permanente inidoneità al servizio d’istituto fosse “ sostenuto da sufficienti elementi diagnostici manifestamente incompatibili con il porto dell’arma di ordinanza, nonché con lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (coessenziali all’appartenenza al Corpo della Guardia di finanza) ” e che, nel bilanciamento degli opposti interessi, dovesse “ essere data priorità all’esigenza di assicurare il possesso – da parte degli appartenenti ai corpi di polizia – di inderogabili requisiti di salute psichica, oltreché fisica ”, e ciò tenuto anche conto dei favorevoli effetti del giudizio di idoneità al transito nei ruoli civili del MEF, “ il cui perfezionamento parrebbe in effetti consentire, pur nella specificità del quadro delineato, la conservazione di una corrispondente posizione lavorativa ”.
Avverso detto provvedimento l’interessato proponeva appello cautelare, che questa sezione respingeva con ordinanza n. 2407/2023, ritenendo, sia pure nella sommaria delibazione tipica della fase, che non emergessero profili di fondatezza tali da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni iuris , “ atteso che le determinazioni amministrative sono basate anche su riscontrati negativi profili personologici dell’interessato (evidenziati tanto dalla commissione medica militare di prima istanza, quanto da quella interforze di seconda istanza), sicché non si riscontra la dedotta contraddittorietà tra il recupero della patologia psichiatrica in senso stretto e il giudizio d’inidoneità al servizio del ricorrente quale sottufficiale della Guardia di finanza, svolgente fisiologicamente e strutturalmente funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, peraltro mediante il porto dell’arma di ordinanza, con conseguente necessità di dover dare prevalenza nel bilanciamento degli interessi a quello pubblico di garantire stringenti requisiti di salute psichica degli appartenenti alle forze dell’ordine ”.
3. In sede di merito il T.a.r. accoglieva il gravame, giudicando il provvedimento originariamente avversato “ viziato da un chiaro difetto d’istruttoria e di motivazione (sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ”; a tal fine il giudice di prime cure riteneva che la stessa Amministrazione resistente avrebbe riconosciuto che la determinazione di inidoneità al servizio – “ basata (…) su un unico episodio depressivo, maturato in un periodo della vita del ricorrente del tutto particolare ” – avrebbe trovato fondamento “ negli esiti di test e colloqui psicologici riconosciuti non idonei a tale funzione ”, non comprendendosi “ per quale ragione l’amministrazione non abbia acconsentito, nonostante l’esplicita richiesta del ricorrente, alla ripetizione del test, che avrebbe potuto colmare l’indicato deficit istruttorio ”; inoltre, secondo il primo giudice, il percorso terapeutico seguito dal militare lo avrebbe “ portato alla guarigione e remissione completa di tutta la sintomatologia clinica, come attestato dalla competente struttura sanitaria pubblica, ovvero il Dipartimento di Psichiatria – Centro Salute Mentale di San Donà di Piave (…) ”; la stessa articolazione sanitaria della Guardia di finanza, ed in particolare la Sezione Supporto del Comando Interregionale dell’Italia nord-orientale della G. di F., aveva inoltre dichiarato con atto del 26 maggio 2022 che non si ravvedevano controindicazioni al rientro nell’attività lavorativa “ visto l’adeguato recupero psicofisico raggiunto ”; il giudizio di inidoneità sarebbe stato, in definitiva, assunto “ sulla base di una patologia ‘pregressa’, non più in atto al momento della visita medica diretta ”.
4. Avverso tale pronuncia insorgono i Ministeri appellanti, i quali con un’unica ed invero articolata censura sostengono quanto di seguito sinteticamente riepilogato:
- l’operato degli organi medico-legali sarebbe del tutto conforme alla normativa di settore, come disciplinata dal codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010, ed ai principi enunciati nel tempo in sede giurisprudenziale, non essendo consentito al giudice sostituirsi alle speciali Commissioni all’uopo preposte se non nei casi di manifesta abnormità, asseritamente non rinvenibile nella fattispecie;
- diversamente da quanto ritenuto in primo grado, il giudizio espresso dalla Commissione medica di 2^ istanza sarebbe basato (anche) sulle valutazioni specialistiche e sui nuovi e diversi test effettuati presso il Policlinico militare “Celio” e non si limiterebbe, come ritenuto dal T.a.r., a considerare un pregresso episodio depressivo acuto ritenuto in primo grado superato sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall’interessato;
- l’affermazione secondo la quale i test effettuati in prima istanza sarebbero “ poco o non validi ” andrebbe letta nell’intero contesto diagnostico e, in realtà, testimonierebbe esclusivamente il giudizio del consulente psichiatra che aveva ritenuto nella fattispecie “ scarso riconoscimento di distress e scarsa elaborazione degli eventi trascorsi, con palese difficoltà di accesso ai vissuti emotivi ”; in ogni caso, la questione sarebbe superata alla luce degli ulteriori accertamenti specialistici, effettuati anche mediante la somministrazione di test specifici esperiti in sede di seconda istanza, il che avrebbe reso inutile la ripetizione di quelli precedentemente effettuati;
- il giudizio di permanente inidoneità al servizio – lungi dall’essere ancorato al solo episodio depressivo pregresso – si baserebbe sui tratti personologici riscontrati nell’attualità, ritenuti tali da esporre l’interessato, in caso di eventi particolarmente stressogeni, a “ episodi di scompenso psichico ” non compatibili con le mansioni di un operatore delle Forze di polizia, come tale in possesso di permanenti qualifiche, tra l’altro, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e con un’arma in dotazione individuale;
- non rileverebbero, inoltre, le conclusioni a suo tempo raggiunte dall’ufficiale psicologo della Guardia di finanza circa la possibilità di riammettere in servizio il militare, dal momento che le funzioni svolte da detto ufficiale consistono esclusivamente in “ mansioni di supporto ” psicologico al personale del Corpo da parte, per l’appunto, di uno psicologo (e non, quindi, di un medico specialista), il quale come tale non è abilitato a formulare giudizi di natura medico-legale;
- il personale della Guardia di finanza, a mente dell’art. 2 della legge n. 260/1957 e dell’art. 9- quater del d.lgs. n. 199/1995, deve possedere l’idoneità al servizio incondizionato in modo da poter essere impiegato in qualunque funzione istituzionale senza alcuna limitazione, né potrebbero nel caso di specie rilevare l’età o l’anzianità di servizio del militare trattandosi di patologia psichiatrica;
- in tal senso rileverebbe la circolare n. 218000/310 del 6 luglio 2005 del Comando Generale della Guardia di finanza, laddove si prevede che “ i sovrintendenti svolgono mansioni esecutive (…) con margini di iniziativa e di discrezionalità propri delle qualifiche possedute (…) ” e come tali comprensive di attività operative finalizzate, tra l’altro, al controllo del territorio ed alla repressione dei traffici illeciti, funzioni queste che potrebbero generare condizioni di stress psicologico non compatibili con la situazione sanitaria dell’interessato, munito, come detto, di armamento individuale;
- l’operato dell’Amministrazione sarebbe, quindi, in tal caso “ non solo legittimo ma finanche doveroso ”, anche alla luce delle responsabilità datoriali su di essa gravanti ai sensi dell’art. 2087 c.c..
5. L’odierno appellato si è costituito in giudizio e in data 21 novembre 2025 ha depositato un’articolata “ memoria cautelare con ricorso incidentale ad effetto devolutivo ”, con la quale ha confutato le tesi di controparte ed ha insistito per il rigetto dell’appello e dell’istanza cautelare sostenendo, in estrema sintesi, che correttamente il giudice di prime cure avrebbe accolto il ricorso di primo grado dal momento che l’interessato sarebbe stato riformato sulla base di una patologia “ pregressa ” e non in atto al momento delle visite effettuate dai competenti organismi medico-legali militari, non potendosi ritenere tali i riscontrati tratti di “ rigidità personologica ” ed essendo stata per contro certificata, da parte delle strutture sanitarie civili, la completa remissione della passata patologia; il militare sarebbe stato, quindi, riformato sulla base di un giudizio meramente prognostico, tenuto peraltro conto del fatto che non avrebbe mai dato adito, nel corso del servizio, a rilevi in ordine al maneggio dell’armamento individuale.
In conclusione l’appellato ha chiesto che venga nominato un verificatore/consulente tecnico d’ufficio – al fine di accertare il suo effettivo stato di salute e di verificare la correttezza del procedimento svolto dall’Amministrazione – e rinnova la domanda di accertamento del proprio diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro militare.
5.1. I Ministeri appellanti, con memoria d’udienza del 24 novembre 2025, si sono riportati ai motivi d’appello, insistendo per l’accoglimento.
6. Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, la causa è stata ritualmente discussa e le parti presenti sono state avvisate ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.
7. L’appello è fondato e come tale merita accoglimento.
7.1. Ai fini dell’inquadramento normativo della fattispecie giova premettere che l’art. 929 c.o.m. stabilisce che “ Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato (…) ”.
A mente degli artt. 193 e 194 c.o.m., i relativi giudizi medico-legali sono affidati alle Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza e, in caso di ricorso, alla Commissione medica interforze di 2^ istanza, come avvenuto nel caso di specie.
7.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sezione, dal quale il Collegio non ha ragione alcuna di discostarsi, le valutazioni compiute dai citati Organi medico-legali integrano un giudizio tecnico di merito, di talché è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, a ciò deputate per espressa previsione normativa, in sede di accertamenti sanitari su militari, salvo che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, abnormità, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla decisione finale, nonché nelle ipotesi di evidente difetto di istruttoria o di motivazione (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, sez. II, n. 7659/2024, n. 10804/2023, n. 6907/2023, n. 10372/2022, n. 6184/2022 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Dette valutazioni hanno, inoltre, natura infungibile – non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 10804/2023, cit., nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 1581/2020) – e vincolante rispetto al provvedere dell’Amministrazione, in capo alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in concreto (cfr. anche, sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 3111/2023 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
7.3. Ciò posto, non può in primo luogo convenirsi con il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che il provvedimento originariamente impugnato “ sia illegittimo perché viziato da un chiaro difetto di istruttoria e di motivazione (sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà intrinseca ed estrinseca) ”.
Si deve al riguardo rilevare che l’istruttoria compiuta dalla Commissione medica interforze di 2^ istanza appare, al contrario, puntuale ed adeguata, essendo stato in quella sede disposta la sottoposizione del militare ad ulteriori accertamenti specialistici presso il Policlinico militare “Celio” di Roma proprio al fine di verificarne la condizione psichiatrica nell’attualità.
E non può non rilevarsi che, in tale sede, l’odierno appellato è stato sottoposto a nuovi accertamenti diagnostici specialistici corredati anche da un diverso e specifico test reattivo mentale di II livello (test di Rorshchach), in esito ai quali, come innanzi ricordato, sono stati rilevati “ marcati tratti di rigidità personologica testologicamente confermati ” (vgs. esito del colloquio specialistico in data 19 dicembre 2022, in atti), nonché gli ulteriori profili di “ aspetti di inibizione difensiva ”, “ funzioni sovra determinate dell’Io depotenziate da una componente emozionale ”, “ esame della realtà meno valido in quanto basato su un iper ancoraggio alle norma sociali e interferito da spunti interpretativi arbitrari e personali ”, “ ridotte capacità riflessive e introispettive ”, “ ambivalenza affettiva e difficoltà nell’integrare le emozioni nella vita mentale ”, “ meccanismi difensivi basati su rimozione, razionalizzazione e inibizione ”, “ ciclicità del tono dell’umore ” (vgs. relazione psicodiagnostica a firma congiunta della psicologa/psicoterapeuta e del Capo UOS psichiatria e consultorio psicologico del “Celio” in data 7 dicembre 2022, parimenti in atti).
Non può, quindi, condividersi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui la determinazione di inidoneità al servizio militare si sarebbe nel caso all’esame basata “ su unico episodio depressivo, maturato in un periodo della vita del ricorrente del tutto peculiare ”, risultando per contro che le diverse conclusioni diagnostiche della C.M.O. sono state confermate in seconda istanza all’esito di ulteriori accertamenti specialistici medico-legali condotti secondo una metodologia che appare corretta e comunque immune dai vizi che ne consentirebbero il sindacato in sede di legittimità.
Appare, inoltre, convincente quanto precisato nella relazione della Direzione di sanità del Comando Generale della Guardia di finanza, parimenti in atti, in ordine al significato da attribuire alla aggettivazione “ poco o non validi ” riferiti ai test effettuati in occasione della prima visita, laddove si rappresenta che di tale qualificazione “ viene fornita un’interpretazione esclusivamente letterale che non equivale alla valenza tecnica di tale dicitura. Infatti, un test psicodiagnostico viene definito ‘non valido’ quando inficiato da elementi che ne compromettono l’attendibilità, spesso legati alla resistenza intrinseca che l’esaminato pone nel rispondere alle domande in maniera veritiera e trasparente. Tali strumenti hanno sistemi di valutazione ed interpretazione in grado di rilevare tale condizione e segnalare l’inattendibilità delle risposte fornite (venendo quindi l’esame finale definito non valido), eventualità che viene tenuta in debita considerazione nel successivo colloquio psichiatrico in quanto espressione dello stato psichico del paziente ”.
Analoghe considerazioni sono riferite nell’atto di appello, laddove nel richiamare i rilievi della Commissione di 2^ istanza viene evidenziato che “ i test clinici effettuati in sede di accertamento presso la CMO [di Padova] sono in grado di segnalare eventuali condizioni per cui, anche fosse involontariamente, la condotta del candidato (risposte fornite con l’intento di dare una diversa percezione di sé o una serie di mancate risposte) possa aver falsato il test. In tali casi si parla di ‘test poco o non attendibile’ ma ciò non significa, come vuole far intendere parte attrice, che il test abbia scaro valore clinico ”.
Considerazioni, queste, che il Collegio ritiene ragionevoli e convincenti anche in considerazione del fatto che in sede di seconda istanza, come si è ricordato, il militare è stato sottoposto a diversi ed ulteriori test e a una nuova visita specialistica presso il Policlinico militare “Celio” di Roma.
Né conduce a conclusioni di segno diverso il fatto che il Centro di salute mentale di San Donà di Piave abbia attestato la remissione della sintomatologia clinica dell’interessato, dal momento che – in disparte ogni considerazione in ordine alla infungibilità degli accertamenti medico-legali compiuti dagli Organi collegiali e multidisciplinari a ciò preposti, come sancita dalla condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato innanzi richiamata – nel caso di specie non appare in discussione la salute mentale in sé del militare, bensì la sua idoneità a svolgere un servizio incondizionato nell’ambito di una Forza di polizia, il che ragionevolmente, come rilevato dalle Amministrazioni appellanti, può comportare la sottoposizione a fattori di stress non rinvenibili in altre professioni; e ciò – vale sottolineare – tenuto conto che un sovrintendente della Guardia di finanza è ordinariamente chiamato a svolgere, tra l’altro, compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ed è in possesso di armamento individuale in dotazione.
Si tratta, in altri termini, di delicati compiti (anche) operativi, che non possono ritenersi limitati o essere adeguatamente adempiuti con il solo impegno di ufficio, pena l’evidente frustrazione del ruolo e dei doveri d’istituto; né, stante la natura psichiatrica delle problematiche in questione, può a tali fini rilevare l’età o l’anzianità di servizio del militare.
Appare, quindi, del tutto ragionevole che le competenti Commissioni mediche, sia di prima sia di seconda istanza, abbiano giudicato l’odierno appellato inidoneo a continuare a svolgere in modo incondizionato il proprio servizio in una Forza di polizia ma comunque idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze, laddove gli specialisti hanno evidentemente ritenuto che l’interessato possa continuare a fornire la propria opera in mansioni maggiormente confacenti alla sua particolare situazione psico-sanitaria.
Del resto, nel necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, non sfugge come gli esiti degli accertamenti oggetto della presente controversia e le conclusioni raggiunte dai competenti Organi medico-legali debbano ritenersi a tutela non solo della collettività, a salvaguardia del bene comune della sicurezza, ma anche dello stesso dipendente, il quale in caso contrario potrebbe essere astrattamente impiegato in attività non più compatibili con il suo stato di salute e/o con le sue capacità attitudinali ed operative, con conseguente rischio per la sua stessa incolumità e per quella dei suoi colleghi.
Il che, come opportunamente evidenziato dai Ministeri appellanti, conduce anche alla considerazione, di per sé ulteriormente dirimente, secondo la quale laddove l’odierno appellato fosse stato mantenuto in servizio presso una Forza di polizia pur a fronte degli emersi limiti alla sua piena idoneità al servizio di competenza, l’Amministrazione di appartenenza avrebbe posto in essere un comportamento gravemente imprudente, con violazione degli obblighi di sicurezza su di essa incombenti, quale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., con conseguente esposizione alla responsabilità contrattuale della P.A. stessa.
Parimenti ragionevoli appaiono, inoltre, le considerazioni svolte dai Dicasteri appellanti in ordine al ruolo ed alle funzioni svolte dallo psicologo della Guardia di finanza incardinato nella struttura di supporto psicologico del Comando Interregionale dell’Italia nord-orientale della Guardia di finanza e, quindi, alla natura del suo giudizio a suo tempo espresso in senso favorevole al rientro in servizio del militare.
Secondo quanto illustrato nella già richiamata relazione all’uopo predisposta dalla Direzione di sanità del Comando Generale della Guardia di finanza, infatti, la citata struttura periferica del citato Corpo “ non è in alcun modo configurabile come una ‘articolazione sanitaria’ medico-legale con competenze in materia idoneativa ” ma ha esclusivamente “ la finalità di fornire consulto e supporto psicologico al personale (non a caso non vi è personale medico al suo interno), con il compito di fornire prestazioni ad esclusiva valenza clinica, per altro solo di natura psicologica, dunque non medica ”, mentre nel caso di specie di tratta di un paziente che era risultato “ affetto da una patologia psichiatrica che [aveva] richiesto un trattamento farmacologico, pertanto di stretta competenza medica di tipo psichiatrica ”.
Il giudizio dell’ufficiale psicologo, dunque, non ha – né può avere – alcun rilievo medico-legale ai presenti fini e nel caso di specie può considerarsi in ogni caso del tutto superato dalle valutazioni mediche specialistiche innanzi descritte.
Ne deriva che, lungi dall’essere inficiato dai vizi ritenuti in primo grado, il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di finanza dell’odierno appellato risulta essere stato adottato nel rispetto della procedura normativamente prevista e sulla base di una valutazione medico-legale immune da abnormità, illogicità o comunque da manifesti errori di giudizio o procedurali che ne consentirebbero il sindacato in sede giurisdizionale.
7.4. Quanto alle tesi dell’appellato, sostenute con un’articolata memoria qualificata anche alla stregua di “ ricorso incidentale ad effetto devolutivo ”, non può che farsi rinvio a quanto sin qui osservato in ordine alla situazione sanitaria riscontrata dai competenti organi medico-legali militari, il cui operato procedimentale, come già rilevato, appare immune da vizi e le cui conclusioni appaiono adeguatamente supportate sul piano motivazionale, non essendo riferite esclusivamente ad una patologia pregressa e del tutto superata, come prenderebbe la difesa dell’interessato, ma essendo piuttosto atte a certificare tratti personologici dell’interessato attuali e non confacenti con il servizio incondizionato in una Forza di polizia preposta, tra l’altro, a funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; e ciò tenuto conto, per un verso, dei fattori di stress ontologicamente connessi alla specifica attività in questione e, per altro verso, alla non trascurabile circostanza che i militari della Guardia di finanza hanno in dotazione l’armamento individuale, a proposito del quale si rinvia alle considerazioni innanzi esposte.
7.5. Con riferimento alla richiesta di nominare un verificatore/consulente tecnico d’ufficio, si deve preliminarmente rilevare che, come costantemente ricordato da questo Consiglio di Stato, la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono mezzi istruttori sottratti alla disponibilità delle parti e rimessi al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale a decisione di disporre (o meno) la nomina dell’ausiliario (cfr., ex multis e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, n. 8098/2025; sez. II, n. 6834/2025 e n. 5966/2025; sez. IV, n. 1166/2025 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie il Collegio non ritiene necessario tale ulteriore approfondimento istruttorio, considerato che, come già rilevato, l’attività procedimentale dell’Amministrazione appare nella fattispecie immune da vizi e che le conclusioni raggiunte dai competenti organi medico-legali militari non appaiono, per quanto sin qui considerato, affette da abnormità, illogicità, travisamento dei fatti o comunque da vizi che ne consentirebbero il sindacato in sede giurisdizionale.
8. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello principale deve, dunque, essere accolto e deve essere respinto l’appello incidentale, di talché per l’effetto, in riforma della sentenza qui impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellato.
9. Sussistono valide ragioni, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI RI RB, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
GI LO EZ, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LO EZ | GI RI RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.