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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2270/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. COLANTUONI DONATO Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal CP_1
funzionario amministrativo OR SA come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONOI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 3.7.2025.
2. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere “il ripristino dell' CP_1
assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di sospensione/revoca della prestazione n.
044200107062969 avvenuta nel mese di luglio 2021” sulla base di quanto accertato nell'ambito del procedimento di ATP avente r.g. 1839/20 definito con decreto di omologa del 19.1.2022, giudizio nel quale, pur essendo stato accertata l'insussistenza del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità, era stata accertata l'invalidità nella misura dell'80% con decorrenza dal 22.5.2019 (data dell'originaria presentazione della domanda amministrativa).
Parte ricorrente ha inoltre rappresentato che:
- nelle more di tale giudizio avente r.g. 1839/20, in data 22.07.2021 veniva convocata a visita di revisione dalla Commissione a seguito della quale veniva riconosciuta CP_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L 118/71
e art. 9 DL 509/88: 34%”;
- che in data 10.10.2021, e quindi in un momento successivo alla visita di revisione della
Commissione medica era stata depositata la relazione medico-legale del ctu CP_1
nominato nel giudizio recante rg. 1839/2020, conclusosi con decreto di omologa del
19.01.2022;
- di non aver impugnato il verbale di revisione del 22.7.2021 poichè pendeva il procedimento di Atp in relazione al verbale della commissione medica del 2.8.2019.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che la CP_1
ricorrente aveva instaurato un giudizio per l'esecuzione di un decreto di omologa negativo, che, dunque, non presupponeva alcun adempimento da parte dell' CP_2 resistente e che la ricorrente, ritenendo erronea la valutazione contenuta nel verbale di revisione emesso all'esito della visita del 22/07/2021, avrebbe dovuto impugnare il suddetto verbale con apposito ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
2 3. La domanda proposta è volta al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa il 22.5.2019 e la condanna della prestazione a partire dal mese di luglio 2021.
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
- con verbale del 2.8.2019 veniva accertata l'invalidità nella misura dell'80% dal 22.5.2019;
- tale verbale veniva impugnato a fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità con giudizio di atp r.g. 1839/20 e tale giudizio di concludeva con decreto di omologa negativo rispetto alla prestazione richiesta;
- con successivo verbale del verbale di revisione del 22.7.2021 veniva accertata l'invalidità nella misura del 34% con decorrenza dal 22.7.2021;
- tale verbale di revisione non veniva impugnato nel termine di decadenza semestrale.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che vanno ad esporsi.
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (cfr. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (cfr. art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509), che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati e che, in relazione all'assegno di invalidità, risultino
“incollocati” al lavoro (per i ricorsi depositati prima del 1 gennaio 2008) o che non svolgano attività lavorativa (per i ricorsi depositati dal 1 gennaio 2008).
Va preliminarmente osservato quanto al requisito sanitario che, da un lato, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza da luglio
2021, nonostante fosse stata accertata un'invalidità nella misura del 34% con il verbale di revisione non impugnato.
Dall'altro, è pacifico che con successivo decreto di omologa del 18.1.2022 è stata accertata a quella data la sussistenza di un'invalidità in capo alla ricorrente nella misura dell'80% con
3 decorrenza dal 22.5.2019, ossia sulla base di una pronuncia giudiziaria avente natura accertativa rispetto al requisito sanitario. Difatti il decreto di omologa, sebbene privo di valore decisorio (se non nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite) e non idoneo a costituire cosa giudicata, assevera le condizioni sanitarie dell'assistito accertate dal consulente tecnico e non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce e non nega alcun diritto (cfr, Cass, 26758/16).
Sebbene non possa essere condivisa la tesi secondo cui vi sarebbe stata l'impossibilità all'impugnazione al verbale di revisione - in quanto ben avrebbe potuto la parte depositare ulteriore giudizio di ATP contestando la revisione intervenuta nelle more, giudizio che poteva anche essere riunito a quello pendente, valendo il principio stabilito dall'art. 11 l. 222/84 (“Limite alla presentazione di nuove domande”) solo per la nuova domanda amministrativa sulla medesima prestazione ma non per la impugnativa in sede giurisdizionale della revisione - il Tribunale ritiene che non possa non essere considerato nel presente giudizio l'esito dell'accertamento cristallizzato nel richiamato decreto di omologa dal quale risulta sussistente il requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza.
Passando alla verifica degli ulteriori elementi costitutivi del diritto, va considerato che per l'anno 2021 non sussiste il diritto alla prestazione in quanto difetta il necessario requisito reddituale. Difatti, dall'attestato dell'Agenzia delle Entrate depositato dalla difesa di parte ricorrente in data 26.2.2025 risulta che la ricorrente ha soglie di reddito compatibili con la prestazione richiesta a partire dell'anno 2022, avendo percepito nell'anno 2021 un reddito pari ad € 13.338,00.
Per quanto concerne l'ulteriore requisito dell'incollocazione al lavoro, la parte ha depositato modello C2 storico da cui si evince l'assenza di occupazione.
Pertanto, sulla base di tali risultanze, va riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 in misura di legge con decorrenza dal 1.1.2022, ossia da quando risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del diritto, e, per l'effetto l' soggetto tenuto ad erogare il beneficio, deve essere CP_1
condannato al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.
4 4. La novità della questione giuridica esaminata, il parziale accoglimento della domanda, la peculiarità del procedimento amministrativo di revisione intervenuto nelle more del giudizio di ATP posto a base della domanda, il deposito della documentazione reddituale avvenuto successivamente al deposito del ricorso giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 in misura di legge con decorrenza dal 1.1.2022 e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore di parte ricorrente dei relativi ratei, oltre agli interessi legali così come precisato in motivazione (art. 429 c.p.c.; art. 16 comma 6 l.
412/1991), nonché alla corresponsione del conseguenziale assegno sociale in misura di legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 8.7.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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