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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/12/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1722 /2020 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. FREDA ETTORE per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. TROCINO ANTONIO ROSARIO per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
17.04.25.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con Atto di Citazione ritualmente notificato, esponeva Parte_1 che in data 28.6.2018, ore 20,30 percorreva a piedi, in , la Via CP_1
Fricchione, allorquando, all'altezza dell'ingresso degli uffici dell' CP_2
cadeva rovinosamente al suolo a causa del manto stradale dissestato.
[...]
Più in particolare, precisava che nello scendere dal marciapiede, ingombrato da auto parcheggiate in divieto di sosta, inciampava, cadendo al suolo, a causa di una buca non visibile causata dalla rottura del manto stradale, in corrispondenza di una griglia per la raccolta delle acque piovane. Sottolineava che vi erano delle sconnessioni del cemento tra la detta griglia e l' asfalto della strada comunale e che le buche e sconnessioni non erano segnalate, nè visibili e neppure prevedibili poiché in precedenza riparate maldestramente dall' Ente.
Evidenziava che il sinistro avveniva alla presenza di molte persone e che nell'immediatezza sopraggiungevano i Vigili del Fuoco che prestavano servizio presso l' adiacente che chiamavano il 118. Controparte_3
L'attrice veniva quindi trasportata presso l' Ospedale di Solofra ove veniva diagnosticata la “Frattura composta meta-epifisaria distale radio- polso dx”.
Precisato che per il sinistro all'attrice veniva riconosciuto dall' CP_4
l'infortunio in itinere, con liquidazione della somma di € 5.192,98, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all'incidente al netto di quanto percepito dall' . CP_4
Si costituiva il convenuto che contestava estensivamente la CP_1 domanda deducendo l'assenza di propria responsabilità e dovendo il sinistro essere ascritto esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente dell'attrice che conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e che tale comportamento era tale da integrare il “caso fortuito”. La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale e CTU medica, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.03.2025 e sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
Va premesso che la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 c.c., norma che sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo consentire la prova liberatoria del caso fortuito.
Siffatta norma pone in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
In materia di risarcimento dei danni provocati da cose in custodia è quindi onere del danneggiato fornire la prova non solo dell'evento lesivo ma altresì del nesso causale fra il danno sofferto e la res custodita (cfr. ex plurimis Cass. 15 luglio 2011, n. 15389 e Cassazione Sentenza n. 7580 del 27.03.2020).
Va del pari specificato che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. (Cass. Civ., n. 2660 del 2013). La disposizione in commento dunque, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., doveva provare sia la circostanza dell'incidente, sia il nesso di causalità tale per cui il sinistro, avvenuto per essere l'attrice scivolata/inciampata nella pavimentazione sconnessa, ha effettivamente cagionato i danni di cui viene chiesto il risarcimento (cfr
Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n.
8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre
2006, n. 25243).
Di contro, a carico del custode incombeva l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Essendo questo dunque l'onere probatorio posto in capo all'attrice, si tratta di verificare se tale onere è stato assolto da quest'ultima e/o se le argomentazioni addotte da parte convenuta sono risultate in grado, in base alle prove fornite, di interrompere il determinismo causale tra il sinistro e i danni.
L'onere probatorio imposto a parte attrice non è stato assolto.
Nella fattispecie il fatto storico della caduta è stato provato, ma non risulta adeguatamente provata la sussistenza delle ulteriori circostanze necessarie ad attribuire la responsabilità dell'evento lesivo in capo al custode.
Risulta, infatti, accertato che l'attrice sia caduta. Non vi è, invece, altrettanta certezza quanto alle cause dell'incidente ed in particolare sulla circostanza che l'incidente sia avvenuto per essere l'attrice inciampata nelle sconnessioni e buche della paviemtazione.
Le prove orali raccolte, infatti, non consentono di fare chiarezza in ordine a tale aspetto. Entrambi i testi addotti da parte attrice hanno difatti precisato di non aver visto l'attice cadere.
In assenza di altre prove, ne deriva che parte attrice non ha fornito adeguata prova del nesso causale, non avendo dimostrato “che l'alterazione della res custodita sia stata la causa dell'incidente”, ragion per cui la domanda va rigettata.
All'esito del rigetto della domanda per i motivi indicati, deve ritenersi assorbita ogni altra eccezione di rito e di merito formulata dalle parti, essendo stata valutata la controversia in applicazione del principio della cd. ragione più liquida;
infatti, come è noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che ap paia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio. Tale principio impone un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consentendo al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre (cfr. Cass. SS.UU. n. 9936/2014). In tale prospettiva il giudice non è vincolato a uno stretto ordine di trattazione delle questioni e la scelta di affrontarle secondo un ordine di pregiudizialità è rimessa alla sua discrezionale valutazione sulla fondatezza o meno delle stesse, la quale, a sua volta, dovrà essere necessariamente guidata dal criterio dell'economia processuale. Il fine, quindi, è quello di perseguire una giustizia sostanziale posta al servizio del cittadino il quale ha diritto ad ottenere una decisione giusta in tempi celeri che eventualmente prescinda dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento se superfluo.
La giurisprudenza è orientata a un largo uso del principio della ragione più liquida, affermando che una domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 5264/2015; Cass. n. 1113/2015;
Cass. n. 11356/2006).
Rilevante al riguardo è poi il principio fissato dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. SS.UU. n. 9936/2015), secondo cui, proprio in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico di parte attrice. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in persona del G.O.P. Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
- rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Condanna alla refusione in favore del Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.p.t., delle spese e competenze CP_1 del giudizio che liquida nella misura di €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv.
Trocino, dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU - come liquidate in atti – a defiitivo carico di parte attrice.
Così deciso il 01.122025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale