CASS
Sentenza 12 agosto 2020
Sentenza 12 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/08/2020, n. 23925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23925 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TT DR, n. a Napoli il 18/02/1964, rappresentato ed assistito dall'avv. Domenico Pennacchio, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, n. 5570/2019, in data 29/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che si è in presenza di ricorso con trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, con contraddittorio scritto ex art. 83, comma 12-ter d.l. n. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27/2020; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere DR Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale IG Cuomo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 23925 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/07/2020 1. Con ordinanza in data 29/11/2019, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DR TT avverso l'ordinanza emessa in data 03/09/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti dorniciliari per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (finalizzato alla commissione di truffe) contestato come commesso in Napoli dall'ottobre 2015 con condotta perdurante. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di DR TT, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare: -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione del reato (secondo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si censura l'omessa considerazione dei sottoindicati elementi in fatti prospettati in sede di gravame, e precisamente: - l'assenza di contatti continuativi con altri sodali;
-l'assenza della trasversalità dei soggetti coinvolti nelle truffe consumate dalla c.d. "batteria TT"; - la mancata considerazione del ricorso proposto dall'avv. Settesoldi;
- l'assoluta mancanza di elementi indiziari in ordine al coinvolgimento nel meccanismo utilizzato dagli altri coindagati per il riciclaggio dei monili d'oro provento delle truffe;
- la mancata presenza del ricorrente presso il club Napoli di Santa Maria della Fede reputato quale luogo di incontro dei sodali;
- l'assoluta mancanza di elementi per ritenere che i proventi delle truffe commesse dai fratelli TT (DR e IN) giungessero nella cassa comune gestita da US Di EN ed EM LU. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il Tribunale non avesse considerato il fatto che dal 17/02/2016 al 10/01/2018, il ricorrente non avesse avuto più alcun contatto con gli altri coindagati: collegamenti o contatti non emersi nemmeno successivamente al 10/01/2018. In ordine alla valutazione della concretezza ed attualità 2 delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato si rimette ad argomentazioni del tutto inconferenti, quale quella della tipologia del reato commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza 3 dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 3. Il primo motivo è generico, evocativo di non consentite censure in fatto e, in ogni caso, manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo all'indagato in relazione al reato in contestazione riconoscendosi, in sintesi, come fossero state adeguatamente provate dagli esiti delle investigazioni compendiate nelle informative finali redatte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano e dalla Questura di Genova che, sin dall'ottobre 2015, avevano svolto accertamenti in merito al compimento, in forma organizzata, di truffe ai danni di persone anziane, su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'attivazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed i servizi di osservazione e pedinamento, oltre alle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, avevano consentito di far 4 emergere l'esistenza di una struttura associativa, con base logistica in Napoli, che aveva predisposto un format operativo funzionale idoneo a trarre in inganno persone anziane, facendo leva sulla prospettata necessità di dare immediato aiuto economico ad un familiare in difficoltà (cd. truffa dell'avvocato). L'esistenza di modalità organizzative comuni, l'utilizzo di "strumenti professionali" condivisi (vetture, cellulari) ed il mutuo soccorso nelle fasi di criticità imponevano di leggere in forma unitaria l'attività associativa oggetto di accertamento. La prova del legame tra i diversi gruppi emergeva anche in occasione della necessità di dirimere questioni interne, per le quali i partecipi facevano ricorso all'intervento della figura di vertice, Espedito Diana. Ad DR TT (come al fratello IN) viene contestata la partecipazione come componente del sottogruppo OR EN ed il compimento di più episodi di truffa messi a segno insieme a VI Di EN ed altri sodali capeggiati da IG RO. DR TT, similmente al fratello, ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia il compimento dei reati-scopo in concorso con Di EN, negando tuttavia contatti con altri partecipi dell'organizzazione ed in particolare con il RO. La ricostruzione degli episodi delittuosi ha consentito di ritenere l'indagato pienamente inserito nel contesto associativo avendo utilizzato, insieme al Di EN, la struttura logistica dell'associazione, al fine di dotarsi degli strumenti necessari per il compimento delle truffe (v. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). 3.1. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa implicitamente disattesi per evidente irrilevanza sul decisum, per come argomentato. Invero, il mero apparente contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: a tal fine, giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale 5 della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, Di Bartolomei e altro, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino ed altro, Rv. 233785). 3.2. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce SG e TA (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. 3.3. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Suprema Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame si è sostanzialmente conformato al / pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, GH e altro, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264) atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 4.1. Fermo quanto precede, si legge nel provvedimento impugnato che quanto alle esigenze cautelari ritenute, le stesse non possono che essere valutate come concrete ed attuali e non sconfessate dalle parziali ammissioni rese, in quanto il contesto associativo investigato è risultato attivo anche in epoca successiva ai fatti contestati nel presente procedimento (cfr., ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 05/11/2019) e l'indagato non risulta aver cambiato vita. 4.2. Si sono infine spiegate le ragioni dell'ineludibilità della misura cautelare in atto in ragione della "funzione innpeditiva del mantenimento dei rapporti associativi e del compimento di reati analoghi a quelli in accertamento". 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/07/2020
preso atto che si è in presenza di ricorso con trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, con contraddittorio scritto ex art. 83, comma 12-ter d.l. n. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27/2020; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere DR Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale IG Cuomo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 23925 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/07/2020 1. Con ordinanza in data 29/11/2019, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di DR TT avverso l'ordinanza emessa in data 03/09/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti dorniciliari per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (finalizzato alla commissione di truffe) contestato come commesso in Napoli dall'ottobre 2015 con condotta perdurante. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di DR TT, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare: -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione del reato (secondo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si censura l'omessa considerazione dei sottoindicati elementi in fatti prospettati in sede di gravame, e precisamente: - l'assenza di contatti continuativi con altri sodali;
-l'assenza della trasversalità dei soggetti coinvolti nelle truffe consumate dalla c.d. "batteria TT"; - la mancata considerazione del ricorso proposto dall'avv. Settesoldi;
- l'assoluta mancanza di elementi indiziari in ordine al coinvolgimento nel meccanismo utilizzato dagli altri coindagati per il riciclaggio dei monili d'oro provento delle truffe;
- la mancata presenza del ricorrente presso il club Napoli di Santa Maria della Fede reputato quale luogo di incontro dei sodali;
- l'assoluta mancanza di elementi per ritenere che i proventi delle truffe commesse dai fratelli TT (DR e IN) giungessero nella cassa comune gestita da US Di EN ed EM LU. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il Tribunale non avesse considerato il fatto che dal 17/02/2016 al 10/01/2018, il ricorrente non avesse avuto più alcun contatto con gli altri coindagati: collegamenti o contatti non emersi nemmeno successivamente al 10/01/2018. In ordine alla valutazione della concretezza ed attualità 2 delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato si rimette ad argomentazioni del tutto inconferenti, quale quella della tipologia del reato commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza 3 dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Tanto precisato in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 3. Il primo motivo è generico, evocativo di non consentite censure in fatto e, in ogni caso, manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo all'indagato in relazione al reato in contestazione riconoscendosi, in sintesi, come fossero state adeguatamente provate dagli esiti delle investigazioni compendiate nelle informative finali redatte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano e dalla Questura di Genova che, sin dall'ottobre 2015, avevano svolto accertamenti in merito al compimento, in forma organizzata, di truffe ai danni di persone anziane, su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'attivazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali ed i servizi di osservazione e pedinamento, oltre alle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, avevano consentito di far 4 emergere l'esistenza di una struttura associativa, con base logistica in Napoli, che aveva predisposto un format operativo funzionale idoneo a trarre in inganno persone anziane, facendo leva sulla prospettata necessità di dare immediato aiuto economico ad un familiare in difficoltà (cd. truffa dell'avvocato). L'esistenza di modalità organizzative comuni, l'utilizzo di "strumenti professionali" condivisi (vetture, cellulari) ed il mutuo soccorso nelle fasi di criticità imponevano di leggere in forma unitaria l'attività associativa oggetto di accertamento. La prova del legame tra i diversi gruppi emergeva anche in occasione della necessità di dirimere questioni interne, per le quali i partecipi facevano ricorso all'intervento della figura di vertice, Espedito Diana. Ad DR TT (come al fratello IN) viene contestata la partecipazione come componente del sottogruppo OR EN ed il compimento di più episodi di truffa messi a segno insieme a VI Di EN ed altri sodali capeggiati da IG RO. DR TT, similmente al fratello, ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia il compimento dei reati-scopo in concorso con Di EN, negando tuttavia contatti con altri partecipi dell'organizzazione ed in particolare con il RO. La ricostruzione degli episodi delittuosi ha consentito di ritenere l'indagato pienamente inserito nel contesto associativo avendo utilizzato, insieme al Di EN, la struttura logistica dell'associazione, al fine di dotarsi degli strumenti necessari per il compimento delle truffe (v. pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). 3.1. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa implicitamente disattesi per evidente irrilevanza sul decisum, per come argomentato. Invero, il mero apparente contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: a tal fine, giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale 5 della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, Di Bartolomei e altro, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci e altro, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino ed altro, Rv. 233785). 3.2. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce SG e TA (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. 3.3. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Suprema Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame si è sostanzialmente conformato al / pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, GH e altro, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264) atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 4.1. Fermo quanto precede, si legge nel provvedimento impugnato che quanto alle esigenze cautelari ritenute, le stesse non possono che essere valutate come concrete ed attuali e non sconfessate dalle parziali ammissioni rese, in quanto il contesto associativo investigato è risultato attivo anche in epoca successiva ai fatti contestati nel presente procedimento (cfr., ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 05/11/2019) e l'indagato non risulta aver cambiato vita. 4.2. Si sono infine spiegate le ragioni dell'ineludibilità della misura cautelare in atto in ragione della "funzione innpeditiva del mantenimento dei rapporti associativi e del compimento di reati analoghi a quelli in accertamento". 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/07/2020