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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13466/2021 avente ad OGGETTO: risarcimento danni da infortunio, vertente TRA in proprio e nella qualità di erede p.t. del de cuis , Parte_1 Persona_1 nonché, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Marigliano Persona_3
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Marigliano Parte_2
RICORRENTE
E n persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Severino Nappi
nonché ME. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. Pietro Sollazzo
nonché in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Luca De Nunzio
nonché in persona del legale amministratore pro tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Caiazza RESISTENTI
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
RESISTENTE – CONTUMACE nonché HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martorano TERZO CHIAMATO IN CAUSA nonché in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5
Roberto Raio TERZO CHIAMATO IN CAUSA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso Controparte_6 dall'Avv. Luigi Tuccillo TERZO CHIAMATO IN CAUSA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_7 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Losco TERZO CHIAMATO IN CAUSA FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso del 30.08.2021 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la CP_8
ME. il ed, infine, l' Parte_3 Controparte_2 Controparte_9 CP_4 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la responsabilità per la causazione del sinistro per cui è causa, in via solidale e/o concorrente fra i convenuti, in via gradata in via alternativa fra gli stessi, per le ragioni di cui alla parte motiva del ricorso;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche n.q., al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa, e per le causali indicate nella parte motiva del ricorso;
- Accertare e dichiarare il nesso di causalità fra l'evento descritto e le lesioni ed il successivo decesso subiti dal de cuius con la descrizione degli eventi fatta da parte ricorrente;
- Condannare conseguentemente i resistenti, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa fra essi, al pagamento, in favore della ricorrente, per risarcimento dei danni, pari ad € 2.030.066,70, oltre danno patrimoniale già prodotto dal 01.09.2021 alla definizione del giudizio, per € 1.000,00 mensili, aumento equitativo con personalizzazione massima di danno patrimoniale e danno catastrofale, il tutto al lordo della rendita , oltre spese documentate, interessi e rivalutazione dal dì del fatto CP_4 al soddisfo, secondo quanto indicato nei conteggi analitici versati in atti, o altra somma, inferiore o superiore sarà accertata, a cui detrarsi rendita capitalizzata;
CP_4
- Condannare i resistenti, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa fra essi al pagamento di spese, di cui € 2.520,00 di spese documentate di CTP come da fatture in atti, diritti ed onorari al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. Rilevavano i ricorrenti di essere eredi di , il quale aveva lavorato alle dipendenze Persona_1 CP_ della e ciò fino al 2 gennaio 2020 quando rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro CP_8 che ne aveva causato, poi, il decesso in data 11.04.2020. Dichiaravano che tale infortunio era occorso durante i lavori di spicconatura commissionati dal
, per il cui svolgimento, la aveva preso a nolo la CP_3 Controparte_3 CP_8 macchina a braccio dalla soc. la quale, sua volta, aveva preso in distacco dalla soc. Controparte_2
ME. l'operaio specializzato manovratore della macchina medesima. Parte_3
In diritto, deducevano la responsabilità della della EA. della CP_1 Parte_3 CP_2
e del nella causazione del sinistro per le violazioni di cui
[...] Controparte_3 alla L. 626/94 e ss. mm., al DPR n. 459/1996, trasfusi con mod. nel D.Lgs. n. 81/2008, chiedendo, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale e non, iure proprio e iure hereditatis. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la che, così, concludeva: “in via Controparte_1 preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per i motivi dedotti in ricorso;
sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di , CP_5
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Trieste, L.go Ugo P.IVA_1
Irneri I;
sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. nato a [...]
Cercola il 9 maggio 1965 e residente in [...] e, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, condannare quest'ultimo per le causali esposte nella presente memoria a manlevare e tenere indenne la in persona del legale CP_1 rappresentate p.t., da ogni conseguenza, effetto ed onere derivanti dal predetto e denegato accoglimento del ricorso;
nel merito, rigettare il ricorso per la sua genericità e comunque perché infondato in fatto ed in diritto alla stregua di tutte le argomentazioni esposte nella presente memoria;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, condannare la e Controparte_11 la ME. , convenute in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le causali esposte Pt_3 nel presente atto, a manlevare e tenere indenne la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, da ogni conseguenza, effetto ed onere derivanti dal predetto e denegato accoglimento del ricorso nella denega e non creduta ipotesi in cui la dovesse essere ritenuta Controparte_1 responsabile in tutto o in parte dell'infortunio occorso al sig. , condannare la società _1 CP_5
a rivalere e manlevare la società da ogni e qualunque conseguenza di causa ed
[...] Controparte_1 in particolare di tutto quanto fosse condannata a pagare per i fatti di causa, in ragione del rapporto assicurativo corrente tra dette parti (quanto alla prima) anche a titolo di spese ed onorari di giudizio, in tutti i casi, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. In particolare, la società contestava la ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti evidenziando la condotta abnorme del . _1
In diritto deduceva la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la sussistenza della responsabilità della ME. e della e del sig. , manovratore del Pt_3 Controparte_2 CP_10 ragno, allegando, in ogni caso, di essere assicurata con polizza n. 113186862 stipulata con CP_5 avente ad oggetto la garanzia per risarcimento del danno causato ai propri dipendenti.
[...]
Si costituiva, altresì, la EA. che concludeva chiedendo: “Voglia, l'On.le Tribunale adito Parte_3
IN LIMINE ai sensi dell'art.420 cpc autorizzare la chiamata in causa della in Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e per l'effetto differire la prima udienza IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile per la carenza dei requisiti ex art.414 cpc per le ragioni dedotte nella parte espositiva del presente atto in ordine alla genericità dei fatti ed alla totale assenza di allegazioni a sostegno della sussistenza del nesso di causalità oltre che per le dedotte carenze istruttorie. IN VIA GRADATA, SEMPRE PRELIMINARMENTE, attestare che la è totalmente estranea ai fatti CP_12 addebitati per la stessa formulazione della domanda ed alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente e per l'effetto disporne l'estromissione dalla causa con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di costituzione in giudizio e di chiamata in causa che la stessa ha dovuto affrontare oltre che tenendola indenne dalle spese di lite che verranno riconosciute al terzo chiamato. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, , alla luce del procedimento Controparte_13 penale in corso (Trib.Napoli Penale rg.7671/2020 mod. 21 Sost. Procuratore della repubblica Cons. Dr Canale) e per l'effetto ricorrendone i presupposti, disporre la sospensione ex art.295 cpc del presente processo atteso il rapporto di pregiudizialità. NEL MERITO, rigettare la domanda di cui al ricorso nei confronti della poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata o in CP_12 caso di accoglimento graduare adeguatamente la responsabilità ed in ogni caso condannare, in ipotesi di condanna, la a tenere indenne e manlevare la da ogni Controparte_6 CP_12 nocumento o conseguenza avesse a derivare alla stessa per i fatti di cui è causa. Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di causa e dei compensi con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Evidenziava la propria estraneità ai fatti di causa, anche ai sensi dell'art 30 del dlgs 81 del 2008, essendo tale società datrice di lavoro del NE manovratore del cd. ragno, distaccato presso la società con cui era stato stipulato il contratto di nolo del mezzo. Si costituiva l' che chiedeva: “In via pregiudiziale e preliminare, per tutti i motivi Controparte_2 esposti in narrativa, sospendere il presente giudizio, in attesa della risoluzione del richiamato procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Napoli rubricato al numero di Rg.nr. 7671/2020, a carico dei Sigg.ri legale rapp.te della " , Parte_4 CP_8 CP_10 manovratore del ragno ed legale rapp.te della " , dalla cui definizione dipende Parte_5 CP_11 inequivocabilmente la decisone della causa de quo;
in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, fissando l'apposita udienza di comparizione, della società " , in Controparte_7 persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Trieste alla Piazza Duca degli Abruzzi n.
2 - P.Iva e C.F. , indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2 affinché il contraddittorio sia esteso a detta società, come Email_1 tale tenuta a garantire e manlevare pienamente ed a tenere indenne la società “ , in CP_11 relazione agli eventuali importi liquidati in favore di parte ricorrente ed a suo carico;
ancora in via preliminare, fissarsi, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza, onde consentire, nei termini di rito, la chiamata in causa della terza società " ; sempre in via preliminare, Controparte_7 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della " e, per l'effetto, Controparte_11 disporsi l'estromissione dal giudizio della medesima. Nel merito accertarsi e dichiararsi la nullità/inammissibilità/improcedibi lità del RICORSO, e, in subordine, l'infondatezza delle domande nei suoi confronti per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio nei suoi confronti dalla Ricorrente, dichiararsi la società " , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, obbligata a tenere integralmente indenne la resistente "
[...]
dal risarcimento di tutti i danni da corrispondersi a parte ricorrente e, per l'effetto, CP_11 condannarla a manlevarla completamente rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dalla predetta parte ricorrente;
e ciò per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto, che devono intendersi qui integralmente richiamati nelle rispettive argomentazioni, o, in subordine, al ristoro di tutti i danni da essa, eventualmente, riconosciuti dovuti”. La società, dedotta la sussistenza di processo penale per i fatti per cui è causa, chiedeva la sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del processo penale contestando il nesso di causalità tra l'infortunio ed il decesso. Infine, si costituiva il che, così, concludeva: “L'Ill.mo Sig. Giudice Controparte_3 adito Voglia, in via preliminare, disporre la chiamata in causa: del Sig. , nato a [...]_10
(NA) il 09.05.1965 e res.te in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Cozzolino n. 27, nonché della società HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma-Piazza G. Marconi n. 25, (CAP 00144), P.IVA , con spostamento della fissata P.IVA_3 prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione dei terzi chiamati in causa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. Voglia, altresì, reiectis ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare, con sentenza esecutiva ex lege, i seguenti provvedimenti di Giustizia: Dichiarare la estromissione dal presente giudizio del in
Controparte_14 persona del legale rappresentante p.t.; Dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea nei confronti del
Controparte_14 in persona del legale rappresentante p.t.; Rigettare, in ogni caso, la domanda attorea in quanto infondata nel merito nei confronti del in persona del
Controparte_14 legale rappresentante p.t. Il tutto con vittoria di spese e competenze dell'intrapreso giudizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale e/o totale, della domanda attorea condannare gli altri convenuti, ivi incluso il sig. , in via esclusiva e/o solidale, al CP_10 risarcimento dei danni invocati nei confronti del e di ogni
Controparte_14 altra domanda consequenziale, connessa ed accessoria, tenendo indenne il
[...]
da ogni istanza, condanna e qualunque altro pregiudizio economico, Controparte_14 anche relativo alle spese legali e quant'altro eventualmente ad accertarsi. In via gradata, e, pur sempre, nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale e/o totale, della domanda attorea nei confronti del condannare la società HDI Assicurazioni Controparte_14
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma-Piazza G. Marconi n. 25, (CAP 00144), P.IVA , a garantire e manlevare il P.IVA_3 Controparte_14
in persona del legale rappresentante p.t. da ogni richiesta e condanna di risarcimento
[...] danni eventualmente ad emanarsi nei suoi confronti tenendo indenne lo stesso da qualunque pregiudizio economico, anche relativo alle spese legali e quant'altro”. Il Condominio negava la propria responsabilità circa i fatti accaduti non ricorrendo la culpa in eligendo e non trovando, altresì, applicazione la disposizione in materia di sicurezza invocata dai ricorrenti a fondamento della domanda. Il giudice allora assegnatario del giudizio, dott.ssa , in ragione delle Persona_4 domande di manleva proposte ed in virtù dei rapporti di garanzia dedotti, all'udienza del 28.02.2022, autorizzava la chiamata in causa della Hdi Assicurazioni s.p.a; dell' ; della CP_5 Controparte_6
ed, infine, della rigettando la chiamata in causa di .
[...] Controparte_7 CP_10
A seguito dell'udienza, si costituivano le compagnie assicuratrici Hdi Assicurazioni s.p.a,della ed, infine, della che eccepivano l'assenza di Controparte_6 Controparte_7 copertura per l'evento occorso. Il 26.09.2022, essendo stato trasferito il Giudice assegnatario ad altro Ufficio, il procedimento veniva assegnato alla scrivente. Con atto di citazione del 12.01.2023 la conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli Parte_6 sezione Civile, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
“Accertare la validità e dichiarare l'efficacia della Polizza RC n. 249445908, contratta con la compagnia " dalla “ , in ordine all'evento sinistroso Controparte_7 CP_11 avvenuto in danno del Sig. ; per l'effetto, condannare la compagnia Persona_1
" , in persona del legale rapp.te pro tempore, in virtù della Polizza RC Controparte_7
n. 249445908, a manlevare la “ , in ogni caso di soccombenza alle richieste CP_11 risarcitorie avanzate verso quest'ultima dalla Sig.ra in proprio e nella qualità Parte_1 di erede p.t. del de cuius in ordine all'evento sinistroso mortale avvenuto in danno del Sig. _1
; sempre per l'effetto, condannare la compagnia " , in
[...] Controparte_7 persona del legale rapp.te pro tempore, in virtù della Polizza RC n. 249445908, a rimborsare alla sua assicurata “ , tutte le eventuali somme che quest'ultima fosse costretta a CP_11 sborsare, a seguito di pronunce/sentenze di condanna per risarcimento danni, in favore della Sig.ra
nata a [...] [...], residente in [...] CP_14
Settembre n. 5, codice fiscale , in proprio e nella qualità di erede P.T. del CodiceFiscale_1 de cuius ( 23.05.1984 - 11.04.2020), nonché quale genitore esercente la Persona_1 CP_14 potestà genitoriale sui minori , nata a [...] [...] codice fiscale Parte_2 CP_14 [...]
, , nato a [...] [...] codice fiscale , C.F._2 Persona_2 CP_14 CodiceFiscale_3
, nato a [...] [...] codice fiscale Persona_3 CP_14 CodiceFiscale_4 conseguenti/collegate e/o ricollegabili all'evento sinistroso mortale avvenuto in danno del Sig. ; condannare la compagnia " in persona del legale Persona_1 Controparte_7 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del procuratore Avv. Luca De Nunzio per averne fatto anticipo”. Si costituiva, quindi, la così concludendo: “Dichiararsi inammissibile, Controparte_6 improcedibile e infondata la domanda giudiziale in danno di da parte di Controparte_6 [...] atteso che non vi è mai stata negazione dell'esistenza del contratto assicurativo con CP_11 riferimento all'evento del 02.01.2020. 2.Dichiararsi che il contratto n. 249445908 invocato da parte dell'impresa prevede il limite massimo di esposizione per la somma Controparte_11 Controparte_6 di euro 1.500.000,00 per sinistro, comprendendosi nel sinistro tutti i danni procurati a tutti i soggetti che hanno avanzato o avanzeranno richieste di risarcimento per l'evento dedotto in lite.
3. Condannarsi la società alle spese di lite sopportate da per la Controparte_11 Controparte_6 costituzione nel presente giudizio”. Veniva, quindi, disposta la riunione dei giudizi ed all'esito veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e la CTU medico legale. Con comparsa del 24.04.2024 interveniva volontariamente che, avendo raggiunto la Parte_2 capacità giuridica, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, accertare e dichiarare la responsabilità per la causazione del sinistro per cui è causa, in via solidale e/o concorrente fra i convenuti, in via gradata in via alternativa fra gli stessi, per le ragioni di cui alla parte motiva del ricorso;
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche n.q., al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa, e per le causali indicate nella parte motiva del ricorso;
3. Accertare e dichiarare il nesso di causalità fra l'evento descritto e le lesioni ed il successivo decesso subiti dal de cuius con la descrizione degli eventi fatta da parte ricorrente;
4. condannare conseguentemente i resistenti, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa fra essi, al pagamento, in favore della ricorrente e della interventrice in solido, per risarcimento dei danni, pari ad € 2.030.066,70, oltre danno patrimoniale già prodotto dal 01.09.2021 alla definizione del giudizio, per € 1.000,00 mensili, aumento equitativo con personalizzazione massima di danno patrimoniale e danno catastrofale, il tutto al lordo della rendita , oltre spese CP_4 documentate, interessi e rivalutazione dal dì del fatto al soddisfo, secondo quanto indicato nei conteggi analitici versati in atti, o altra somma, inferiore o superiore sarà accertata, a cui detrarsi rendita capitalizzata;
5. Condannare i resistenti, in via solidale e/o concorrente e/o alternativa CP_4 fra essi al pagamento di spese, di cui € 2.520,00 di spese documentate di CTP come da fatture in atti, diritti ed onorari al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. Depositata la CTU, a seguito del deposito di note illustrative ex art 429 c.p.c. e note telematiche scritte, la causa veniva decisa. Preliminarmente, in ordine alla istanza di sospensione del giudizio più volte formulata deve evidenziarsi che “da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale” (cfr. Cass., n. 20090/2023). Infatti, “in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il proprio corso senza essere influenzato da quello penale, accertando il giudice civile in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale” (così, Cass., n. 36668/2022; n. 4758/2015; n. 1721/2017). In particolare, “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (v. Cass., n. 18553/2023; cfr. in termini Cass., nn. 2522/2021; 15248/2021; 18918/2019; 14151/2019; 18202/2018) Nella specie, non sussistendo una disposizione che preveda la sospensione necessaria, la relativa istanza va disattesa. I ricorrenti, moglie e figli di , nella qualità di eredi, hanno proposto domanda di Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti, iure proprio e iure hereditaris, a seguito della morte di costui, avvenuta per un infortunio occorso durante la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
In punto di fatto, è incontestato che , dipendente della IL OS s.r.l., il 2 gennaio Persona_1
2020 subiva un infortunio mentre egli, addetto di Via dell'Ortigara /Via del Sabotino, fra le CP_14 ore 08:00 e le ore 08:30, nelle opere di spicconatura della facciata del di CP_3 CP_3
[...
si trovava su di una macchina a braccio cd. “ragno”, infortunio cui seguiva, poi, il decesso il 11 aprile 2020. In particolare, come da documentazione in atti il giungeva al PS dell'Ospedale San Giovanni _1
Bosco con la diagnosi di: “Politrauma con slo e sloi” e caratterizzato dalle seguenti lesioni: “Frattura arco anteriore costali VII, VIII ed arco posteriore X e XI, frattura traumatica dei processi trasversi di L1-L2-L3-L4 e PNX basale destro con segni di addensamento polmonare bilaterale di natura contusiva. Emoperitoneo massivo da scoppio splenico, lesione epatica, vasta perdita di sostanza gluteo dx e coscia dx”. Per quanto affermato dal CTU nominato nel presente giudizio, la dott.ssa , il Persona_5 decesso del sig. “esclusa l'interferenza di fattori etiologici alternativi di produzione _1 dell'evento, è riconducibile causalmente, in via esclusiva, alla evoluzione peggiorativa delle lesioni dallo stesso patite a seguito del sinistro lavorativo”. Tali conclusioni trovano conforto negli esiti dell'esame autoptico disposto durante le indagini relativamente al procedimento penale a carico eseguite CT dott. , coadiuvato dai suoi Persona_6 ausiliari, dott. e dott. nominati dal P.M. secondo cui: “1. La morte Controparte_15 Persona_7 di , di anni 35, fu dovuta a Sindrome da schiacciamento (crushsyndrome), una Persona_1 grave condizione clinica causata dalla forte pressione prolungata (oltre 30 muniti) su uno o più arti, caratterizzata da shock ipovolemico e da insufficienza renale acuta, conseguenti ad una lesione da schiacciamento a carico di un muscolo scheletrico.
2. Tale patologia letale fu determinata da un infortunio sul lavoro occorso in data 02.01.20 nel mentre il povero , unitamente al sig. _1
, si trovava a circa 12 m di altezza sul cestello posto alla sommità del braccio di un ragno Pt_7 meccanico per spicconare l'intonaco pericolante di un palazzo. L'improvviso ribaltamento del ragno determinava la caduta dall'alto dei due operai e l'impatto sopra il tetto di un box per auto;
3. L'epoca della morte – per quanto indicato nelle considerazioni – è retrodatabile alle ore 8,30 circa dell'11.04.2020, così come si evince dagli atti.
4. Per le considerazioni sopra riportate si ritiene che non sussistano gli estremi per il riconoscimento della responsabilità professionale dei sanitari che hanno avuto in cura il sig. ”. Persona_1
Non trovano riscontro, quindi, le deduzioni di alcune delle parti che ascrivevano l'evento morte a condotta medica o ad altre causali. Pertanto, può affermarsi che il decesso del sia stato conseguenza dell'infortunio descritto. _1
Del pari, costituisce circostanza pacifica che l'infortunio sia derivato dal ribaltamento sulla destra del cd. “ragno” che ha provocato la caduta degli operai, mentre, il braccio con il cesto terminava la sua corsa sulla tettoia del box n. 8 nel cui cestello si trovava il unitamente ad altro dipendente. _1
Dalle deposizioni testimoniali e dai rilievi fotografici prodotti (cfr CTU ing. e verbale di Per_8 sequestro) è risultato accertato il posizionamento dello Spyder Cela CL4755, in occasione dei lavori di “messa in sicurezza della facciata”, ossia, sulla via Sabotino, parallela di , lungo Controparte_14 il muro perimetrale del ed in posizione perpendicolare rispetto alla zona di esecuzione CP_3 dei lavori. Con argomentazioni logiche e convincenti il tecnico nominato dal PM ha affermato che “il macchinario” si trovava “in un luogo non ottimale fin dal primo momento sul marciapiede delimitato da un muro perimetrale con evidenti limiti di visibilità e di apertura degli stabilizzatori al suo massimo punto. Era stato manovrato in condizioni di sofferenza della visuale ovvero da terra e non dal cesto contravvenendo ad una regola fondamentale nella conduzione di questo tipo di ple voi. Ha lavorato fin dall'inizio in condizione prossima al limite di carico ovvero vicino ai 200 chili. Ha lavorato fin dall'inizio in condizione limite di movimento sbraccio di 6,5 m e alla considerevole altezza di 19 m.” Sulla base di tali premesse il tecnico ha ritenuto che “nelle condizioni indicate una manovra affrettata e/o un impatto dinamico improvviso possano avere provocato il ribaltamento del ragno soprattutto in ragione del poco ortodosso posizionamento iniziale”. Tali conclusioni appaiono condivisibili in considerazione della collocazione del mezzo, delle istruzioni d'uso, del peso dei lavoratori e del possibile materiale spicconato. Ne consegue che occorre valutare, da quanto è emerso dalle risultanze della istruttoria, se detto posizionamento, in uno all'inizio dei lavori, sia ascrivibile al comportamento del NE ed in caso affermativo se presenti i connotati dell'abnormità per quanto di seguito verrà detto. Al fine, dunque, di una maggiore comprensione della decisione resa, si riportano le dichiarazioni dei testi escussi.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], residente CP_10 CP_10 in San Sebastiano al Vesuvio, Via Cozzolino n. 27, identificato con c.i. n. (scadenza C.F._5
9.5.2032). ADR Conosco il sig. perché ci siamo incontrati sul cantiere. Sono dipendente Persona_1 della sono manovratore e monto anche i ponteggi elettrici. Ero presente il giorno in cui il CP_12 ebbe l'incidente. Il stava nel cestello, era il 2.1.2020, si trovava in _1 _1 [...]
e stavo lì per spicconare il palazzo. Ero stato mandato lì dalla non dalla CP_14 CP_11 CP_12
Siamo giunti con il ragno, lo abbiamo scaricato, siamo arrivati nel vialetto. In quel giorno io dovevo portare il ragno e dovevo manovrarlo. L'ho manovrato con il a bordo. Sono stato sottoposto _1
a procedimento penale, che è ancora in corso. ADR Ero stato distaccato dalla per andare a CP_12 lavorare per la e non era la prima volta. Per la lavoro da 25 anni. Quella mattina il Pt_8 CP_12 mezzo era stato già controllato da me sul posto, in particolare il livello di gasolio, il livello dell'olio idraulico, il fungo di arresto, il livellamento del cestello e i piedi, in quanto se non metto a livello non mi consente di effettuare le manovre. Dopo questa fase, siamo entrati nel vialetto e lì già c'erano due operai, nelle persone di ed un altro operaio di cui non ricordo il nome, e _1 Persona_9 quest'ultimo per me era il capocantiere delle Errichelli ditta. Il cancello era ancora chiuso,
lo ha fatto aprire. Io non ho visto nessuno del in quell'occasione e sui luoghi Parte_9 CP_14 di causa. ci ha detto di entrare, preciso che tra un garage ed un altro vi erano delle barre Parte_4 orizzontali che non consentivano di poter alzare il braccio del ragno, per cui il ragno venne posizionato sul marciapiedi esterno ed io così feci, su indicazione dell' Dopodicché io sono Parte_4 CP_1 rimasto sul luogo. se n'è andato, siamo rimasti io e gli operai. ho verificato tutta la Parte_4 macchina e poi ho fatto salire entrambi gli operai. Il cestello consentiva un peso di 200 kg e vicino alla targhetta c'era scritto due persone e 40 kg di materiale. Salirono entrambi, con cintura e casco, nonché guanti ed un secchio piccolo dove vi erano due martelline, una mazzola ed uno scalpello. Abbiamo iniziato le manovre, li ho portati in quota e loro hanno iniziato a spicconare. Prendevano i calcinacci e li riponevano nel cestello per non far cadere gli stessi sulle lamiere del garage. Hanno spicconato per una decina di minuti e poi è successo che il ragno si è ribaltato. Posso dire soltanto di aver sentito la voce di uno di loro che dicesse “OSa stai facendo?”. Io non ho potuto far nulla, perché il telecomando non mi consente di fare alcuna manovra, ma solo la rientranza quando è al limite, come lo era in quel caso. Il ragno, pertanto, piano piano si è ribaltato ed il braccio si è appoggiato sul muro. Il e l'altro operaio si trovavano nel cestello. Ho raggiunto sulla tettoia _1 del garage il cestello per verificare cosa fosse accaduto. Il si lamentava per un dolore nel _1 fianco, l'altro era svenuto. E' arrivata l'autombulanza ed i carabinieri. Io ho chiamato il mio principale. Al momento del fatto eravamo presente io e i due operai coinvolti. ADR Gli operai lavoravano su 20 metri di altezza e 6 metri in laterale, il braccio aveva un'estensione in orizzontale, in diagonale, di metri 6 e mezzo. Il braccio se è dritto arriva a 27 metri. ADR Non potevo vedere quanto materiale vi fosse nel cestello, né vi ho fatto caso quando ho soccorso i lavoratori. Non sono stati installati nell'occasione né sistemi di raccolta calcinacci, né “linee vita” tipo reti di protezione. Rispetto al cestino, il ragno si è ribaltato sulla sinistra. Il braccio si trovava spostato sul lato sinistro quando il mezzo si è ribaltato. Io manovravo col telecomando, sopra al cestello ci sono i comandi ma non erano stati attivati con la chiave. Non è stato concesso di manovrare dal cestello i comandi del ragno agli operai, perché per contratto era prevista la figura del manovratore. Io da manovratore ho visibilità perché con il telecomando dal basso riesco a vedere tutto quello che accade sopra. Io ho messo il ragno, intesa come macchina, in parallelo alla facciata, ove doveva essere eseguito il lavoro, ed ho posizionato il braccio sulla sinistra. Mi avvicino alla parete e poi aziono il braccio verso la sinistra, fino all'altezza necessaria. Il ragno si avvicina alla facciata e piano piano si è alzato il braccio, che ha un'ampia rotazione. L'elevazione del braccio è graduale perché dovevo evitare la collisione con la tettoia dei garage. Il ragno doveva essere posizionato in quel luogo e ciò mi è stato detto dall' , che per me è capocantiere. ADR Nel compimento dello spicconamento, il Parte_9 braccio aveva raggiunto la massima estensione, tant'è che non potevo muovere il braccio, ma solo farlo rientrare. Ho seguito corsi per poter manovrare il ragno. Quando ho detto che i comandi dal cestello non potevano essere azionati intendevo che hanno mandato proprio me per effettuare questa operazione. Nel processo penale io rivesto il ruolo di indagato. Ho ricevuto notifiche dell'inizio di un processo penale e sono attualmente imputato. Il macchinario in questione in caso di destabilizzazione per superamento del 200 kg non parte proprio. E non ci sono allarmi sonori. Si accende solo una luce rossa sul telecomando. Nel caso specifico non vi fu accensione di luci. Se accadde in corso di opera che vi sia il superamento del peso di movimentazione carichi di oltre 200 kg non ci sono allarmi sonori. Si accende solo una luce rossa sul telecomando. Nel caso specifico non vi fu accensione di luci. Non so dire se precedentemente al 2 gennaio siano stati inviati altri ragni per quei lavori, di certo non con me. ADR Dopo l'evento quando ho guardato la facciata, ho visto che sul cornicione era rimasta una martellina”.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] [...] Persona_9 Persona_9 CP_14 ed ivi residente a[...]. Identificato con c.i. , scadenza 21.8.2033. C.F._6
ADR All'epoca dei fatti non avevo alcun ruolo presso la ditta. Neanche allo stato attuale. Non ho processi penali in corso, in ordine ai fatti per cui è causa. Il legale rapp.te della società è mio fratello. Il 2.1.2020 non mi trovavo in in (indirizzo del condominio), ma sulla strada ove CP_14 CP_14 era situato il ragno, in Via Sabotino. Mio fratello in quella occasione mi ha chiamato al fine di recarmi sui luoghi di causa portando il camion che trasportava il ragno. In quell'occasione sono CP_ arrivato autonomamente con il camion e mio fratello mi disse di riferire all'autista, tale , che doveva aspettare le ore nove per poter entrare nel garage e disse pertanto di prendere un caffè Per_ nell'attesa di che avrebbe dato istruzioni. Quindi me ne sono andato e non ho aperto il cancello. Il ragno era stato parcheggiato a fianco al marciapiedi. Io me ne sono andato. Non siamo entrati con il ragno all'interno del vialetto. ADR Erano le 8,10/8,15 quando ho condotto il camion sul luogo che ho descritto. Io poi sono andato via. Non lavoro per mio fratello, sono muratore e svolgo lavori in proprio. Era la prima volta che svolgevo un lavoro di questo genere. ADR Io stavo con la macchina mia, non guidavo il camion, preciso che sono andato a Corso Secondigliano a prendere l'autista e CP_ l'ho condotto in Via Sabotino. Il camion se n'è andato con altra persona che accompagnava . CP_ CP_ Preciso che quando ho riferito dell'autista , intendevo che era il manovratore mentre c'era una persona diversa che guidava il camion che si è allontanato subito dopo il trasporto del ragno. Quando siamo arrivati sulla facciata del non vi era installata alcuna impalcatura od CP_14 altro. Fintanto che sono stato io sul posto, alla mia presenza il ragno non è stato attivato. ADR Sul posto non c'era nessuno, solo e gli operai, non vi era alcun direttore dei lavori. Non c'era Pt_10 CP_ nessuno, solo e gli operai. ADR Io dovevo attendere secondo disposizioni di mio fratello. Non siamo entrati nel garage limitrofo al , non è stato aperto alcun cancello. Il ragno è stato CP_14 scaricato in Via Sabotino, lateralmente alla facciata, situata sul lato sinistro rispetto all'ingresso del garage. Il ragno non è se-movente, viene manovrato dal manovratore. Una volta che è sceso dal camion, è possibile muovere il ragno e ciò è possibile solo attraverso il telecomando. ADR Non mi sono recato sui luoghi di causa in precedenza, ovvero prima dei fatti per cui è causa”.
, altresì, ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...]_1 Testimone_1 CP_14
3.3.1978, residente in [...] in Identificato con c.i. scadenza CP_14 C.F._7
3.3.2030. ADR Indifferente. Sono metalmeccanico. L'avv. Abate è l'amministratore del condominio ove io abito. Io ho incontrato per caso e l'avvocato Abate per caso, stavo con l'amministratore in Corso Parte_4
Secondigliano, era fine anno (2019) e ci trovavamo in un bar;
per caso si è trovato a passare l' che io già conoscevo essendo imprenditore della zona. Ho assistito ad una conversazione Parte_4 avente ad oggetto i lavori in altro condominio, mi sembra in Via Dell'Orticaria, tali lavori non potevano essere eseguiti perché la piattaforma noleggiata non era a norma. Per cui detti lavori sarebbero stato eseguiti in data imprecisata. Non so altro in ordine ai fatti per cui è causa”.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] [...], Testimone_2 Testimone_2 CP_14 identificato con CIE emessa in data 2.8.2019 n. in corso di validità. Numero_1
ADR Indifferente. Prima lavoravo nell'edilizia, adesso non lavoro. Sono in causa per l'incidente. ADR Il giorno dell'incidente mi sono recato sul posto. Dovevamo andare a Via del Sabotino, arrivammo lì, io e c'era il fratello del titolare, che sorvegliava la situazione, non ricordo Tes_3
l'ora precisamente, verso le 8,00. Ci siamo recati in Via del Sabotino e già c'era il macchinario. Arrivammo là, ma non eravamo pronti, perché dovevamo aspettare che fosse aperto il cancello, dovevamo aspettare che uscissero le macchine dal garage, perché il carrello doveva entrare all'interno, non dovevamo entrare, secondo le direttive del fratello del titolare. il fratello dl Per_9 titolare, disse di andare a prendere, nel frattempo, un caffè e se ne andò. Il carrello stava sempre là. Venne il ragazzo della non so chi sia, e disse di cominciare, ci dette fretta. Era il 2 gennaio, CP_12
e dovevamo cominciare, altrimenti si sarebbe fatto troppo tardi, quindi il macchinario non è stato spostato, è rimasto all'esterno. In precedenza avevamo già lavorato per la ed in quei casi CP_12 colui che azionava il macchinario si relazionava direttamente con il fratello del titolare, che ci dava indicazioni sul lavoro. ADR Il macchinario era allocato all'esterno. In particolare all'esterno del garage, parcheggiato sul marciapiedi, accanto al muretto del garage. Noi siamo saliti nel cestello. Abbiamo indossato i caschi, i guanti, avevamo le ginocchiere, le cinture del cestello. Abbiamo chiuso lo sportello, e il cestello si è elevato, manovrato dal signore giù. Noi dovevamo spicconare il cornicione del palazzo, per cui siamo saliti fino all'ultimo piano, piano sesto, se non erro. Abbiamo cominciato a spicconare, anzi
ha iniziato ed il materiale di risulta veniva spostato nel bidoncino, che io mantenevo. Tes_3 Tes_3 spicconava ed io mantenevo il bidoncino, lo mantenevo in corrispondenza della spicconatura, in basso, all'interno del cestello. Avevamo finito di spicconare la parte interessata ed il braccio del cestello doveva spostarsi, permettendoci di continuare a spicconare. Lo disse al ragazzo che Tes_3 ci manovrava. Il braccio si spostò ed il carrello si ribaltò. Il braccio del cestello doveva salire in verticale, nel mentre fu alzato in diagonale e quindi si è sbilanciato ed ha fatto ribaltare il carrello, che, prima piano e poi repentinamente, rovinò al suolo. Dopo l'incidente sono andato in coma e mi sono svegliato dopo quattro mesi. ADR disse al manovratore che avremmo dovuto aspettare Tes_3
l'uscita di tutte le macchine per iniziare il lavoro, per poi entrare ed il manovratore aspettò un po' e dopo un poco ci disse di cominciare. ADR Il fratello del titolare, dopo averci detto di aspettare, se ne andò e ci disse anche che dovevamo aspettare l'arrivo del fratello. ADR Non ricordo la società quante volte ha lavorato con i manovratori della Io ricordavo il nome della ditta, e ricordo pure che CP_12 abbiamo lavorato un paio di volte. ADR Io non dovevo essere presente a questi lavori, dovevo sostituire un collega e sono stato chiamato per sostituire un collega, il collega si chiama _11 di nome. Sono stato chiamato il giorno prima, che era festivo, dal datore di lavoro. ADR Il collega
e io raccoglievo, posso affermare che avevamo appena iniziato ed il materiale di risulta Tes_4 erano pietre piccole. Il bidoncino era pieno solo sul fondo. ADR Il fratello del titolare della CP_1 se ne era andato. Non era presente un direttore tecnico. C'eravamo io ed il manovratore. E Tes_3 nessun altro. Il ragazzo della è il manovratore e preciso che quando parlo del ragazzo della CP_12 mi riferisco al manovratore. ADR In questa circostanza, nel viale condominiale e sulla CP_12 facciata, vi erano reti di protezione o di raccolta del materiale di risulta. Dove dovevamo eseguire i lavori vi era una parete liscia ed ivi erano installate delle reti, preciso che le reti non erano installate sulla parete liscia, ma dal lato dei balconi. In particolare queste reti erano installate sotto i balconi, per evitare che cadessero calcinacci dai balconi. ADR Su quella parete liscia non vi era appoggio, non vi erano reti o altri sistemi. Per quel tipo d'intervento, normalmente su parete liscia, dove non c'è appoggio, ci serviamo solo della bacinella. ADR In quel giorno ci siamo recati al lavoro. Tes_3 aveva il martello da spicconatura, la bacinella l'avevo io. Non avevamo altro. Avevamo però dispositivi di protezione, come il casco. e martello provenivano dal nostro cantiere. CP_17
Avevamo tutto il materiale per proteggerci: casco, cintura, ginocchiera e guanti, martello e bacinella. ADR Io non ho avuto nulla da nessuno a titolo di risarcimento del danno. ADR Nel momento del sinistro, durante il lavoro è stato con me nel cestello, non si è mai mosso dal cestello. ADR Tes_3
Per i lavori in quota, la nostra ditta metteva le reti per i lavori con la gru solo, dove era possibile l'appoggio; per questo tipo di lavoro su parete liscia usavamo solo la bacinella. ADR Io ho seguito corsi di formazione per lavorare in quota”.
, altresì, ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...]_5 Testimone_5 CP_14
1.1.1963, identificato con CIE n. rilasciata il 21.11.2018, scadenza 1.1.2029. Non sono Numero_2 legale rapp.te della responsabile amministrativo della ADR In relazione dei lavori in CP_12 CP_12
Via Sabotino, non avevo contatti con il condominio, perché sono responsabile amministrativo. CP_10 ha eseguito un corso di formazione, è stato assunto dal 1998, lavora da 25 anni come manovratore, ha da sempre questa qualifica, ha svolto corsi. Noi abbiamo comprato questo tipo di cestelli e segue questi corsi. In 25 anni non abbiamo avuto mai problemi in ordine al suo operato. La macchina coinvolta nel sinistro era un ragno della CELA”.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo , nato a [...] [...], Testimone_6 Testimone_6 CP_14 identificato con CIE n. rilasciata il 10.10.2019, scadenza 18.3.2030. Indifferente Numero_3 Contr Rappresentante commerciale, non dipendente della società, agente di commercio. Vado sul cantiere per verificare che tipologia di macchina occorra per eseguire i lavori. Normalmente il ragno è sottoposto a verifica il giorno prima, ma non ne ho la certezza. Normalmente le macchine vengono verificate prima dell'uscita per il lavoro, ma non so se il ragno utilizzato il 2 gennaio è stato controllato. Ho controllato che era stata rilasciata la certificazione della verifica periodica. ADR È stato redatto il POS da parte della Io ho scelto il macchinario che doveva essere CP_11 allocato su mia indicazione concordata all'interno per eseguire i lavori, ove vi erano i box. Il NE era stato distaccato anche altre volte dalla alla Questo posizionamento è stato deciso CP_12 CP_11 Per_ a seguito di sopralluogo con l' , sig. , non ricordo il giorno preciso, ma sicuramente Parte_9 tra Natale e Capodanno. Tale posizionamento all'interno era stato così deciso anche perché dall'interno si sarebbero evitate eventuali occupazione del suolo pubblico. Il sopralluogo era avvenuto qualche giorno prima. ADR Non mi risulta che sia stato portato in loco un diverso macchinario rispetto a quello utilizzato per quel lavoro. Tecnicamente la macchina non poteva mai arrivare alla parte finale della facciata, così come era stata collocata il 2 gennaio, perché lo sbraccio massimo non consentiva di spostarsi da una parte all'altra della facciata, per come era stata posizionata. ADR Se fosse stata collocata ove era stato concordato, sarebbe stato possibile lavorare sull'intera facciata. ADR La macchina, con il braccio non poteva coprire tutta la facciata. Non sempre quello che accade nel cantiere ci viene comunicato, nello specifico non sono stato avvisato. ADR Il macchinario “ragno” possiede dei sistemi di allarmi che operano in caso di sovraccarico o di sbraccio massimo. Preciso che, nel primo caso, è sonoro (sovraccarico), nel secondo consiste nel blocco. Ha sensori di allarme, in entrambi i casi. Una volta che la macchina si blocca, non ha più impulso, non ti dà la possibilità di muoversi. Nel caso di sbraccio massimo, l'unica manovra consentita è quella del rientro del braccio, non altra operazione. ADR Ho parlato solo con il titolare della non mi sono interfacciato con direttori tecnici, né con altre figure interessate nei lavori. CP_1
ADR Non ricordo se, nel macchinario, vi sia una scatola nera che registra i movimenti. ADR Dal cestello non si può sbloccare l'allarme, non si può rimuovere il blocco. Neanche da terra si può rimuovere il blocco”.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo nato a [...] [...] Testimone_7 Testimone_7 CP_14 il residente Raffaele Caravajos, 33 Na id C.I. rilasciata il 17.06.2021. Sono ex dipendente Numer_4 della e attualmente sono pensionato. Ero all'epoca dei fatti responsabile del deposito. CP_12
Conoscevo il sig. in quanto mio collega all'epoca dei fatti e svolgeva le mansioni di CP_10 manovratore e montatore. Il utilizzava come strumento di lavoro il macchinario Spider Cela CP_10
270 anche 3 o 4 volte a settimana. Il per svolgere la mansioni svolgeva dei corsi di formazione CP_10 che erano obbligatori e per i quali veniva rilasciata anche certificazione. Da quando abbiamo avuto rapporti con la ed in particolare da 6-7 anni prima dell'incidente occorso il NE veniva CP_11 distaccato presso la stessa e svolgeva attività di manovratore. La in precedenza utilizzavamo CP_12 direttamente dei ragni propri, ma successivamente ci siamo avvalsi della che era lei CP_11 proprietaria dei ragni e per questo motivo il NE veniva distaccato. Il macchinario era di proprietà della ma non posso dichiarare che il macchinario fosse in regola perché non ho CP_11 visualizzato direttamente le certificazioni. Oltre il macchinario in questione il NE utilizzava come strumento di lavoro anche altri ragni”.
altresì, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo nato a [...] [...] Testimone_8 Testimone_8 CP_14 resid. In via Manzoni, 155 Na id. con C.I. n. : ho mansioni tanto amministrative tanto Nume_5 commerciali occupandomi di effettuare gli accessi presso i clienti per eventuali contratti. Non ho provveduto io alla stipula del contratto per il nolo del veicolo relativo all'incidente per cui è causa. Ho visionato le schede di manutenzione relative al veicolo in questione e ho potuto constatare che erano state effettuate regolari verifiche annuali da parte dell'ente certificatore. Per noi era un P.O.S.- Hoist adeguato rispondente alle normative interne. Il rapporto sussistente tra le due società è decennale e il è stato distaccato diverse volte per esigenze lavorative. Era generalmente CP_10 posizionato sui ragni ma aveva l'abilitazione per utilizzare anche altri veicoli. Ha utilizzato il veicolo in questione in diverse occasioni, non ricordo quante perché erano tante. La macchina è particolarmente tecnologiche e pertanto dotata di diversi dispositivi di sicurezza, in particolare un dispositivo che si trova all'interno della cesta che misura il carico della cesta c.d. cella di carico, quando viene sovraccaricato (sup. ai 200 kg all'interno della cesta) fa partire un allarme sonoro e blocca tutte le manovre della macchina fino a quando non si scarica il peso;
il secondo dispositivo si trova sugli stabilizzatori, chiamati piedi, rileva il carico sugli stessi ed interviene nel caso in cui sia alleggerito il carico su uno degli stabilizzatori. Quando uno di questi piedi tende ad alzarsi il dispositivo si muove e comporta la riduzione delle manovre del ragno e si possono effettuare solo le manovre del rientro braccio e alzata braccio per rideterminare l'equilibrio. Non sono stato io ad effettuare i sopralluoghi presso il condominio, ma è stato il sig. Tes_6
ADR: non erano stati destinati altri ragni per quel condominio in precedenza. Non mi risulta fossero affidati altri ragni e fu scelto quello ab origine perché era un ragno piccolo doveva entrare all'ingresso dell'area dei box auto che era un vano piccolo e stretto. ADR: preciso che il ragno è stato inviato soltanto nel giorno 2 gennaio 2020”.
ha dichiarato: “Sono e mi chiamo nato a [...] [...] Testimone_9 Testimone_9 CP_14 res. In via del Sabotino, 82, id. con C.I. n rilasciata l'8 settembre del 2020. Sono Numero_6 pensionato. Abito di fronte al luogo dove è occorso l'incidente e ho la macchina parcheggiata all'interno dei box innanzi ai quali è avvenuto l'incidente. Conosco l'amm. del condominio avv. Simone Abate, lo contattai a dicembre se non ricordo male (ma comunque tempo prima rispetto all'incidente) e gli feci presente che stavano cadendo delle pietre sopra i box. Non so chi è il geometra
So solo in relazione ai lavori che il mio proprietario del box mi fece sapere che sarebbero Parte_4 stati eseguiti i primi di gennaio e pertanto dovevo aprire i garage. Oltre me le chiavi per entrare nell'area dove dovevano eseguirsi i lavori li hanno tutti quelli che hanno un box. Preciso che il giorno prima fui chiamato dall'amministratore Abate che mi disse che il giorno 2 sarebbero arrivati degli operai per eseguire i lavori e pertanto dovevo aprire il cancello per consentire l'ingresso. Vidi il ragno arrivare e 3 o 4 persone, ma non so dire con precisione. Quando io sono sceso alle ore 8.00- 8.15 il ragno già non era più sul camion e transitava su via del Sabotino. Quando sono andato via l'ho lasciato che transitava. Ho parlato con una persona che non conosco che faceva parte del gruppo a cui ho detto che aprivo il cancello e me ne sarei andato. Non ho lasciato le chiavi. Mi sono portato sui luoghi di causa solo dopo l'incidente, c'erano già le ambulanze e le persone erano già state soccorse”.
ha dichiarato: “ADR Sono e mi chiamo nato a [...]_10 Testimone_10 CP_14
27.2.1965 residente in [...] id con CI in rilasciata il C.F._8
21.8.2020 ADR Non sono dipendente della resistente ma collaboro con la stessa in quanto CP_19 titolare di ditta individuale ed eseguo lavori edili. Non ero sul cantiere dove è successo l'incidente, quel giorno mi trovavo con l' su un cantiere diverso in Capodichino unitamente Parte_4 all'architetto e non ero interessato ai lavori in . Erano le ore 7 e 40 ed Tes_11 Controparte_14 all' arrivo' una telefonata che mise in viva voce e che io ascoltai da parte di un autista della Parte_4 che non riusciva ad arrivare su di un cantiere e disse di essere fermo vicino al . CP_12 Parte_11
L' rispose dicendo di fermarsi lì che avrebbe chiamato il fratello per andarlo a prendere. Parte_4
Sempre vicino a me ha chiamato il fratello e lo ha fatto raggiungere ha precisato che dovevano aspettare quando lui arrivava. Con me l' è stato con me sino alle 8,00. Non ha ricevuto Parte_4 oltre quella da me indicata altre telefonate. Non so dire se la persona con cui ha parlato fosse autista del camion o del ragno né come si chiamasse. Preciso che sono andato via dal cantiere alle 8,00 l' non so. Non ricordo le telefonate che io ho fatto in quella giornata. Ricordo della Parte_4 telefonata perché il fatto successo poi fu grave. La persona morta nell'incidente era mio cugino ed i familiari mi hanno avvisato verso l le 9,00. Il fratello cui faceva riferimento l' era Parte_4 Per_9 se non erro. Presumo fosse anche se l' ha altri fratelli che collaborano con lui Pietro Per_9 Pt_12
e si chiamano gli altri”. Tes_3
La lettura delle dichiarazioni testimoniali evidenzia il contrasto tra quanto affermato dal CP_10 rispetto a quanto, invece, riferito dal ed Pt_7 Parte_4
In materia di valutazione della prova, nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, il giudicante deve comparare le deposizioni raccolte e valutarne la credibilità sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, argomentando, poi, le ragioni che lo hanno condotto a ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di esse. (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 1547 del 27/01/2015). A parere di chi scrive, quanto affermato dall' e dal non è credibile. Parte_4 Pt_7
Ed invero, deve evidenziarsi che questo ultimo nell'immediatezza dei fatti non ricordava chi avesse dato direttive sui lavori da eseguirsi nella giornata del 2 gennaio 2020. Inoltre, quanto affermato dai suddetti testi, circa la chiusura del cancello ove il ragno avrebbe dovuto essere posizionato, è stata sconfessata dal della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare Tes_9 anche, e soprattutto, in ragione della estraneità ai fatti di causa. Senza sottacere che il fratello del legale rappresentante della afferma di non lavorare per la CP_1 società ma tanto viene smentito dal che ha riferito che già altre volte per lavori analoghi egli Pt_7 si relazionava con il manovratore del mezzo dandogli direttive. Per quanto innanzi, appare credibile quanto affermato dal secondo cui dette CP_10 Persona_9 direttive sul posizionamento del mezzo allontanandosi, poi, dal cantiere. Tale convincimento si fonda, inoltre, anche sulla considerazione che appare poco è verosimile che i lavoratori, pur avendo ricevuto direttive dal fratello del titolare della società datrice di lavoro, non le abbiano osservate, seguendo le indicazioni in senso contrario del lavoratore estraneo alla CP_10 società datrice di lavoro. Essendo tali i fatti, in diritto, sussiste la responsabilità della IL OS SR. Ed invero, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento, da intendersi come fatto da cui sia desumibile l'inadempimento datoriale, ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in forza della disposizione generale di cui all'articolo 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato a titolo di responsabilità anche solo omissiva. Il datore di lavoro, poi, è civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive ma, anche, quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., per tutte, le sentenze n. 15133/02, cit., 9304, 9016, 5024, 326/02, 7052/01, 13690/00, 6000/98, 4227/92) - si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro, appunto, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 13690/2000, 326/2002, cit.). Né il datore di lavoro può invocare tendenzialmente il concorso di colpa del lavoratore infortunato, avendo egli l'obbligo di proteggerne l'integrità fisica, mediante la rigorosa osservanza delle norme che ne sono poste a tutela, nonostante la sua imprudenza o negligenza (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 15133/02, 5024/2002). La responsabilità del datore di lavoro non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto deve essere pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Nel caso specifico, al di là della redazione del PSO, era obbligo del datore di lavoro presenziare affinché il cd. “ragno” fosse correttamente posizionato e che il cestello, in ragione del peso dei lavoratori, non si riempisse con materiale di risulta. In ogni caso, per quanto si legge nel manuale di uso del mezzo, la manovra del braccio, proprio in ragione delle circostanze di fatto, sarebbe dovuta avvenire dal cestello e non già dal basso. Le norme di cautela imponevano al datore di lavoro di accertare e verificare che il ragno fosse impiegato in maniera conforme alle prescrizioni sul suo utilizzo finalizzate, quindi, alla prevenzione di incidenti sul lavoro. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (cfr Cass 25597/2021). In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Cass n. 4980/2023). Deve, infatti, escludersi la configurabilità d'una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore costituisce l'oggetto dell'obbligo cui il datore è tenuto, in quanto “il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza” (così, testualmente, Cass. Sez. L, 13/02/2012, n. 1994; ed ancora da ultimo, in tal senso, Cass. Sez. L - 25/02/2019, n. 5419). Nessun rilievo esimente assumono, pertanto, sia la redazione del PSO, sia l'avere debitamente formato (nella specie il Castiglia) in relazione all'attività lavorative su PLE. Parte ricorrente, afferma che in relazione all'infortunio occorso siano responsabili, altresì, il committente, la società presso cui lo Spyder Cela CL4755 era stato noleggiato ed, infine, CP_3 la società datrice di lavoro distaccante di . CP_10
In relazione al Condominio, parte ricorrente deduce la culpa in eligendo rispetto ai requisiti di idoneità tecnico – professionale dell'impresa scelta e l'omessa nomina del responsabile del Coordinatore della Sicurezza. In primis, deve rilevarsi che non trova applicazione l'art 26 IV co del dlgs 81 del 2008 secondo cui
“l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo ( ). Le CP_4 CP_20 disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.” Si tratta, infatti, di norma applicabile unicamente al committente imprenditore e non, di certo, al
CP_3
Ed invero, “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”. (così: Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019) In ogni caso, non può, tuttavia, esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr., ad esempio, Cass. pen., 15/07/2015, n. 44131, Cass. pen., 18/12/2019, n. 5946). In relazione alla scelta della impresa, deve rilevarsi che il contratto di appalto aveva ad oggetto la messa in sicurezza delle facciate il cui costo, in ragione dell'urgenza, sarebbe stato di seguito calcolato. La società appaltatrice risultava in possesso del DURC ed i lavoratori addetti a tale appalto avevano seguito i corsi di formazione necessari. Era stato, inoltre, redatto preventivamente il piano di sicurezza e coordinamento dall'architetto in cui erano evidenziati i rischi. Tes_11
Deve, quindi, escludersi che nella fattispecie vi fosse una colpa nella scelta della impresa perché tecnicamente non idonea. Quanto alle specifiche disposizioni cautelari violate, come detto, parte ricorrente allega la mancata nomina di un responsabile del coordinamento e la necessaria presenza del Condominio in ragione dei lavori da considerarsi pericolosi. In relazione ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell'appaltatore e cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l'opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell'esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità. Sovvengono, al riguardo, gli art. 88 e ss del dlgs 81 del 2008. Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti. Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U., che, tra l'altro, prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici. L'art. 89, poi, definisce i cantieri temporanei precisando le diverse figure previste dalla normativa. e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. L'art. 90 prevede la nomina del coordinatore della esecuzione ad opera del committente in caso di compresenza di diverse società escludendone l'applicabilità per lavori di limitato valore e per i quali non è necessario il permesso a costruire. Orbene, nella fattispecie in esame, il tipo di lavori commissionati (spicconatura della facciata dell'edificio) non richiede il permesso a costruire né, tali lavori, sono tali da superare il limite previsto dalla legge. Non vi era, pertanto, l'obbligo del committente di nominare tale figura sussistendo, esclusivamente, una facoltà così come non era necessario indicare un direttore dei lavori. Non si ravvisa, pertanto, la violazione di disposizioni cautelari specifiche in capo al CP_14 committente che possano far ritenere, quindi, sussistente la sua responsabilità. In ogni caso, soccorre l'art. 26 comma IV del dlgs secondo cui: “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ) o dell'Istituto di CP_4 previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Orbene, nella fattispecie in esame, il non può qualificarsi imprenditore e, pertanto, non CP_3
è prevista tale ulteriore garanzia in favore del lavoratore. Vanno, quindi, considerate le dedotte responsabilità delle altre società convenute, ossia della
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della ME. CP_11 Parte_3
In relazione alla prima, essa è la società con la quale la ha stipulato un contratto di nolo del CP_8 solo ragno, già in precedenza individuato per una sola giornata lavorativa. Risulta, inoltre, che tra le società sopra indicate sia avvenuto il distacco ai sensi dell'art. 30 del dlgs 276 del 2003 del lavoratore in favore della prima società che, secondo l' è stato CP_10 CP_21 dichiarato il 2 gennaio 2020, data di cessazione con inizio il 18 ottobre del medesimo anno. È in atti l'accordo con il quale il distacco viene effettuato in ragione del periodo di contrazione economica della ME. per evitare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali anche per Parte_3
l'interesse della ll'utilizzo di perone con la qualifica del per lavorazioni CP_11 CP_10 richieste. Nel contratto di nolo del mezzo meccanico non è regolamentato anche l'utilizzo del manovratore, ossia del e, pertanto, qualsiasi previsione contenuta nel contratto di esclusione di CP_10 responsabilità in relazione al nolo, non è di certo estendibile anche alla posizione di questo ultimo. OStituisce circostanza pacifica che, unitamente al cd. ragno, la abbia fornito la CP_11 manodopera del NE, in qualità di operaio specializzato per ammissione di entrambe le società, anche se non competeva al noleggiatore (cfr contratto) la manovalanza al montaggio. Deve, quindi, ritenersi che tra le stesse sia intercorso un contratto di nolo a caldo qualificandosi caldo quello avente ad oggetto la fornitura di un'attrezzatura insieme a un operatore specializzato con esclusione della realizzazione dell'opera. Ai sensi dell'art. 72 del dlgs 81 del 2008 il noleggiatore deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse attrezzature concesse “siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V” contenuto nel provvedimento normativo. Al riguardo, la società ha locato un bene conforme alla normativa di sicurezza provvedendo alla redazione del PSO. Quanto detto non esonera, però, la da responsabilità. _12
L'accadimento dei fatti come descritti evidenzia, di certo, una condotta colposa nel NE nella verificazione dell'infortunio non attenendosi alle regole precauzionali prescritte nel manuale d'uso del ragno. Egli, infatti, in ragione delle competenze tecniche in possesso, assume il ruolo di preposto all'uso del mezzo, come egli stesso afferma di essere, tanto da escludere che i lavoratori, situati all'interno del cestello, potessero manovrarlo. Come affermato sia dai periti nominati in sede penale che dai testi escussi, ed in particolare dal Tes_6 quale agente di commercio per la resistente, le regole tecniche imponevano di allocare il ragno in posizione diversa, in quanto lo sbraccio massimo non consentiva di spostarsi con il cestello da una parte all'altra della facciata dell'immobile. Inoltre, la lavorazione da compiersi, che avrebbe comportato la caduta di calcinacci, unitamente al peso del e del , di non esile corporatura, proprio in considerazione della apertura del _1 Pt_7 braccio e del massimo peso sopportato dal cestello 200 KG, sicuramente non rendeva stabile il cd.
“ragno”. Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, si è verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, come specificati anche nel manuale di istruzioni, ed anche se il ha ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo del ragno, il titolare dell'impresa che noleggia CP_10 macchinari e mette a disposizione anche il manovratore, seppur non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze del conduttore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro, risponde , però, dei danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione e cioè al funzionamento della macchina per il tramite del proprio operatore (Cass pen 38071 del 2016;109 del 2012). Quanto, infine, alla ME. assume che, per effetto del distacco, alcun obbligo si pone a Parte_3 carico della stessa con conseguente esclusione di responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa. Al riguardo il risulta, come già evidenziato, distaccato presso la . CP_10 CP_11
L'art. 30 del dlgs 276 del 2003 stabilisce che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Attesa l'esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro alla destinazione del dipendente presso un'organizzazione aziendale esterna, può qualificarsi il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, realizzandosi una mera modifica temporanea delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, della destinazione presso soggetti terzi (cfr. ad es. Cass. n. 9694/2009; Cass. n. 16165/2004; Cass. n. 7743/2000). Ciò consente di affermare che la società distaccante non è responsabile in relazione ai rischi afferenti l'ambiente di lavoro in cui il lavoratore distaccato opera, ma, non recidendosi il rapporto di lavoro, non appare dubitabile che si configuri l'eventuale responsabilità della società per atto illecito del lavoratore distaccato rientrando nella sfera del rischio di impresa dell'imprenditore - datore di lavoro, nel senso che ne riflette la sfera di interessi, e, al tempo stesso, ne individua i relativi ambiti di responsabilità, con il doveroso contrappeso del rischio per i danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi. Né vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del dipendente distaccato nell'organizzazione aziendale del terzo, spetta a quest'ultimo l'esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione del corretto ed utile adempimento, giacché, quel che rileva, ai fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non spezza il collegamento fra l'interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l'esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, per come previsto dall'art. 2049 c.c. Derivando, pertanto, l'infortunio per cui è causa anche dal comportamento colposo del NE, la società ME. risponde nei confronti terzi, tale è il , lavoratore di altra società, per Pt_3 _1
l'attività illecita posta in essere dal ai sensi della citata disposizione. CP_10
Sussiste, quindi, la responsabilità delle società sopra indicate, ovvero, della della CP_8 CP_22
e della ME.N, che rispondono solidalmente del danno arrecato.
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Ed invero, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale. Ed infatti, la norma richiede essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. Tanto premesso, in ordine alla responsabilità per l'infortunio in danno di , vanno Persona_1 esaminate le poste di danno richieste. I ricorrenti agiscono sia iure proprio che iure hereditatis. In relazione ai danni patiti direttamente dai ricorrenti, essi invocano sia il danno patrimoniale che non. Il primo si compone del danno emergente e del lucro cessante. Quanto al danno emergente, nella fattispecie in esame in relazione alle spese sostenute per la elaborazione della perizia di parte, le stesse non possono porsi a carico delle resistenti in quanto, per quanto di seguito si dirà, non vi è alcuna prova del danno biologico patito dai ricorrenti in proprio mentre alcuna allegazione e prova è stata fornita circa la sussistenza di altri. Quanto, poi, al lucro cessante, esso deriva dalla perdita dell'apporto economico fornito dal defunto ai suoi familiari. A tal proposito si deve premettere che il danno in questione è un danno futuro, in quanto destinato a verificarsi nel tempo successivo alla morte dello stesso e per tutto il periodo in cui il medesimo sarebbe rimasto in vita ed avrebbe potuto contribuire economicamente alla vita dei propri familiari. Come evidenziato in giurisprudenza, i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge (o dai figli) di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.), sia per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi (e tra i genitori ed i figli) e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge (ed ai figli); la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 25 agosto 2006, n. 18490). Conseguentemente, tale danno, deve essere quantificato, anzitutto, attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili sulla base della vita futura residua, operazione per la quale è necessario utilizzare un coefficiente di capitalizzazione, in quanto, occorre tener conto del vantaggio ottenuto dal creditore nel ricevere immediatamente una somma che il lavoratore avrebbe percepito nel corso degli anni. Occorre tener presente che l' ha erogato una rendita ai superstiti del lavoratore deceduto, in CP_4 particolare alla moglie, gli attori hanno richiesto il risarcimento del c.d. danno differenziale e cioè di quell'importo che residua detraendo dal danno, calcolato secondo i criteri civilistici, l'importo dell'indennizzo erogato. A tal proposito, si deve ulteriormente considerare che la rendita ai superstiti erogata dall' , ai CP_4 sensi dell'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituente il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, è una prestazione di natura esclusivamente patrimoniale, parametrata al reddito del de cuius che non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto, e che cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze. In particolare, per come evidenziato in giurisprudenza, la rendita in questione ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume juris et de jure che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia;
la rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale e non certo un danno non patrimoniale. Le somme erogate dall' per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio CP_4 spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito, sotto qualsiasi forma, in conseguenza dell'infortunio (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 18 ottobre 2019 n. 26647); ma, applicando il criterio delle poste omogenee, il danno differenziale deve essere determinato detraendo l'importo della rendita dal danno patrimoniale calcolato sulla base dei criteri civilistici quale lucro cessante derivante dal mancato apporto del lavoratore defunto alla famiglia. Orbene, i ricorrenti hanno dedotto che il de cuius rappresentava l'unica fonte di reddito del _1 nucleo familiare con la ricorrente interamente impegnata nella cura dei figli e della casa. All'uopo, però, gli elementi offerti per il calcolo del “cd. danno differenziale” non sono sufficienti a provare che l'applicazione dei criteri capitalizzazione avrebbe comportato la corresponsione di somme maggiore rispetto a quelle erogate. È vero che la rendita ha natura di mero indennizzo sociale e non è, quindi, sovrapponibile al risarcimento in senso civilistico (concetto, peraltro, chiarito dai recenti arresti della Suprema Corte), ma, al contempo, non si deve trascurare come la funzione del risarcimento del danno sia quella di ristorare la vittima ponendola nella stessa situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovata se il fatto illecito non si fosse verificato. Ne consegue che, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, occorre verificare se la rendita copra o meno integralmente il pregiudizio patrimoniale patito dai superstiti. Come previsto, infatti, dall'art. 10, comma 1, del T.U. 1124 del 1965, recentemente modificato dalla Legge di stabilità per il 2019, “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo e indistintamente per effetto del presente decreto è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”. Nella specie, non è stata provata, anche mediante la produzione di un estratto contributivo, la storia lavorativa del ricorrente ed, anzi, dall'Unilav prodotto, si evince che lo stesso sia stato assunto poco prima dei fatti di causa. Ne consegue che non è possibile per questo Giudice operare un criterio prognostico circa i redditi futuri prevedibilmente conseguibili e, pertanto, non è corretto considerare, come operato dalle parti ricorrenti, il reddito annuo percepito in applicazione del CCNL, dovendosi valutare, tutte le circostanze del caso concreto che, nella specie, non sono state allegate. Deve, quindi, ritenersi satisfattiva, in assenza di elementi di segno contrario, la rendita erogata dall' . CP_4
Quanto al danno non patrimoniale, è anzitutto dovuto il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale lamentato per il decesso del proprio congiunto. A tal proposito, occorre anzitutto considerare che l'intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Come chiarito in tale pronuncia e nelle precedenti pronunce della Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, il danno non patrimoniale, di cui parla l'art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, ove sussistano gli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla OStituzione. Tra questi, oltre al danno da lesione del diritto inviolabile alla salute, sancito dall'art. 32 OSt. e tradizionalmente denominato danno biologico, rientra anche il danno derivante dalla lesione di diritti inviolabili della famiglia, sancito, a sua volta, dagli artt. 2, 29 e 30 OSt., talvolta definito anche danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto, ovvero quel danno che si produce direttamente in capo ai prossimi congiunti della vittima e che consiste, appunto, nella definitiva perdita del rapporto parentale e, quindi, nella lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 OSt. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828). Si deve comunque presumere che, come normalmente accade in caso di decesso di un familiare, i membri superstiti della famiglia abbiano patito un danno, di natura non patrimoniale, consistente - oltre che nella sofferenza interiore soggettiva di natura strettamente emotiva, che si verifica nell'immediatezza del fatto ma che può anche durare nel tempo – anche, e soprattutto, nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana derivante dalla perdita di una persona facente parte del nucleo familiare e, quindi, della relazione con quest'ultima. A tale stregua, lo stretto rapporto parentale che legava alla vittima (figli del lavoratore deceduto, con cui convivevano), nonché, la giovane età di entrambi (l'entità del danno è, infatti, inversamente proporzionale all'età della vittima e del suo congiunto), conducono a ritenere, con valutazione presuntivo–ipotetica, che essi abbiano certamente patito un danno non patrimoniale coincidente con il dolore ed il vuoto relazionale generato dalla privazione della possibilità di godere del legame paterno per un considerevole numero di anni, cruciali per la formazione della loro personalità ancora in via di sviluppo. Allo stesso modo, per quanto concerne la moglie, la privazione prematura ed improvvisa del rapporto col coniuge convivente, peraltro di giovane età, ha leso quel diritto a godere stabilmente della rassicurante vicinanza del proprio compagno di vita con conseguente necessità di ristorare la sofferenza per tale ragione patita. In ordine alla loro liquidazione occorre applicare criteri equitativi che secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 5948 del 28/02/2023) possono qualificarsi tali - per i fini di cui all'art. 1226 c.c. - quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto. Sotto tale aspetto i Giudici di legittimità hanno precisato che: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto”. Questo Giudice, ai fini del calcolo, ritiene di dover fare uso delle Tabelle di Roma in quanto conformi agli indicati criteri ed aggiornate all'anno 2025 di liquidazione. Pertanto, esse prevedono: Per Valore del Punto Base €11.549,20; Punti riconosciuti per il grado di parentela: Parte_1
20; Punti in base all'età del coniuge: 3,5; Punti in base all'età della vittima: 3,5; Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima: 4 e, quindi, quali punti totali riconosciuti 31 con un danno minimo liquidabile in € 358.025,2. Per , Valore del Punto Base € 11.549,20; Punti riconosciuti per il grado di parentela: Parte_2
18; Punti in base all'età del figlio: 4,5; Punti in base all'età della vittima: 3,5 Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima: 4; Punti totali riconosciuti 30 e quale risarcimento un totale di € 346.476,00. Per , Valore del Punto Base € 11.549,20; Punti riconosciuti per il grado di Persona_2 parentela: 18; Punti in base all'età del figlio: 4,5; Punti in base all'età della vittima: 3,5; Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima: 4; Punti totali riconosciuti 30 e quale risarcimento un totale di € 346.476,0. Infine, per , Valore del Punto Base € 11.549,20; Punti riconosciuti per il grado di Persona_3 parentela: 18; Punti in base all'età del figlio: 5; Punti in base all'età della vittima: 3,5 Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima: 4; Punti totali riconosciuti: 30,5 ed un risarcimento di € 352.250,60. I punti riconosciuti possono variare da un minimo di 41,33 ad un massimo di 46,5 per Pt_1
da un minimo di 40 ad un massimo di 45, per e , tra un
[...] Parte_2 Persona_2 minimo di 40,67 ad un massimo di 45,75 per comportando un diverso importo Persona_3 liquidabile per ciascuno. In considerazione del lasso di tempo trascorso tra il momento dell'infortunio ed il decesso avvenuto, in assenza di altri elementi che consentano una maggiore e diversa personalizzazione, si reputa congruo riconoscere alla moglie l'aumento minimo e quindi il risarcimento € 477.328,44; per i figli e € 461.968,00, mentre, per € 352.250,60 pari al minimo importo Parte_2 Per_2 Per_3 liquidabile, in ragione della minore consapevolezza dovuta all'età del ricorrente al momento dell'evento. Il danno riconosciuto è debito di valore che risulta già attualizzato essendo stato calcolato in applicazione delle tabelle aggiornate all'anno in corso. I ricorrenti lamentano anche un danno biologico determinato dalla morte del rispettivo coniuge e padre. Il CTU nominato ha escluso la sussistenza dello stesso e le argomentazioni poste a base del convincimento sono condivisibili sia per la provenienza sia perché immuni da vizi di logica e non scalfite dalle osservazioni formulate dai CTP. Al riguardo la dott.ssa ha ritenuto che: “In assenza di validi riscontri probatori, non è Persona_5 possibile configurare l'esistenza di un effettivo pregiudizio biologico psichico jure proprio a carico dei ricorrenti, quale conseguenza del decesso del proprio congiunto”. Ella ha, infatti, precisato che è possibile “affermare con incontrovertibile certezza che non sono emersi, né del resto sono stati riferiti, sintomi eccedenti la reazione fisiologica al lutto, così come prevede il DSM, quali sentimenti di colpa, pensieri di morte, pensieri di personale inutilità, marcato rallentamento psico-motorio, allucinazioni (vedere fuggevolmente il defunto), pensieri ricorrenti e persistenti sul defunto: oppure l'eccessiva identificazione con il defunto fino alla perdita della propria personalità, atteggiamenti di esteriorizzazione monumentale del ricordo, rituali che interferiscono con la vita quotidiana del congiunto (come recarsi ogni giorno al cimitero). L'ideazione è risultata regolare, l'emotività non appare coartata, non sono state rilevate intenzioni auto lesive, neppure pregresse. La sig.ra non solo ha negato di avere mai sofferto di disturbi psichici e quindi Pt_1 di essere mai ricorsa alle cure di psichiatri, così come i suoi figli, ma ha anche sminuito la validità della valutazione psicodiagnostica espletata dai consulenti di parte, sostenendo di avere reso ai test solo risposte “a caso”. Deve essere esaminata la domanda di risarcimento del c.d. danno biologico terminale patito iure hereditario. Va evidenziato che chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui e sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale concernente la persona in sé e non il suo patrimonio. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire, consapevolmente, l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso rilevando, soltanto, l'intensità della sofferenza medesima. Trattasi di un danno che non ha fondamento medico legale che consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole. Non appare, pertanto, sufficiente per escluderlo la circostanza che il non si sia reso conto _1 della gravità delle lesioni riportate, infatti, occorre considerare, anche, che egli è caduto per il ribaltamento da 20 metri di altezza e, sebbene ciò si sia verificato nell'arco di pochi minuti, di certo, egli ha avuto la chiara percezione di precipitare e che per quella rovinosa caduta non vi era scampo. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre, al contrario, una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; nonchè Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01). Non si condivide, quindi, quanto ritenuto dal CTU. La dott.ssa ha escluso che il fosse consapevole delle condizioni fisiche e della Persona_5 _1 possibilità di morire potendo il de cuius avere avuto solo la consapevolezza di “stare male”. Per quanto affermato dal teste “Il si lamentava per un dolore nel fianco, l'altro era CP_10 _1 svenuto”.
Egli era, pertanto, cosciente e, inoltre, per quanto riportato nella cartella clinica del P.O. S. Giovanni Bosco), alle ore 8,50 del 02.01.2020, il de cuius, al suo ingresso in ospedale, si presentava “sveglio, cosciente, agitato, sudorazione profusa …” e di come lo stesso in data 21.01.2020 veniva descritto
“pz attualmente non più sedato. Muove spontaneamente il capo ed esegue qualche comando elementare…”. Seppur per poco tempo il , in ragione delle modalità con cui si è verificato il sinistro ed in _1 particolare la caduta da circa 20 metri altezza e lo stato di lucidità sino all'ingresso in ospedale, ha avuto, di certo, la percezione di morire. Orbene, il danno da lucida sofferenza vi è stato anche se patito per poco tempo atteso che, subito dopo il suo accesso in ospedale, veniva immediatamente intubato, sedato e curarizzato;
pertanto, la condizione di analgosedazione si è protratta per tutta la durata della degenza e fino al decesso. Quanto al danno alla salute, per quanto già evidenziato, il è stato sedato dopo poco _1 dall'arrivo presso l'Ospedale San Giovanni Bosco permanendo in detta situazione sino al decesso. Nel caso di specie, il lasso di tempo trascorso tra le lesioni e la morte, ne consente la sua liquidazione. La Suprema Corte ha più volte contestualmente sottolineato l'esigenza di tener conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, al punto che la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte (cfr. Sez. 3, sentenza n. 15491 del 08/07/2014, Rv. 631748 - 01; Sez. 3, sentenza n. 18163 del 28/08/2007, Rv. 598968 - 01; Sez. 3, sentenza n. 9959 del 28/04/2006, Rv. 590699 - 01; Sez. 3, sentenza n. 3549 del 23/02/2004, Rv. 570400 - 01). È un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. Sez. 3, sentenza n. 1877 del 30/01/2006, Rv. 588996 - 01; conf. Sez. 3, sentenza n. 25124 del 27/11/2006, Rv. 596216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11003 del 14/07/2003, Rv. 565030 - 01). La Corte ha sottolineato che il parametro costituito dalle tabelle predisposte per il risarcimento del danno alla salute di carattere temporaneo, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, se vale a giustificare la preliminare raccomandazione di una massima prudenza al giudice del merito (sì, da suggerire l'esigenza dei necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto), un riscontro di carattere decisivo assume, nell'esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere 'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio(Cassazione civile , sez. III , 17/12/2024 , n. 33009) Si precisa che, nel caso in esame, non si possono seguire le indicazioni delle Tabelle di Milano in riferimento al danno biologico terminale in quanto, tali indicazioni, fanno riferimento ad una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, per cui la liquidazione del danno terminale, operata secondo le indicazioni delle tabelle meneghine, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, non consente la separata liquidazione del solo danno biologico terminale. Pertanto, per la liquidazione del solo danno biologico terminale, senza la componente catastrofale, occorre fare riferimento al parametro dell'invalidità temporanea, in quanto la patologia che si delinea è ontologicamente limitata nel tempo e destinata all'exitus: “La nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che, al termine della malattia, la salute dell'individuo abbia recuperato un proprio equilibrio, sia pure alterato. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesioni personali, le quali determinino la morte della vittima, quest'ultima acquista e trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già di quello da invalidità permanente” (Cass. Civ., sez. III, 16/05/2003, n. 7632). Il giudicante è, tuttavia, chiamato ad un'opera di necessaria personalizzazione del quantum. In relazione alle Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano, esse prevedono per la liquidazione del danno da inabilità temporanea totale un importo variabile compreso tra euro 115,00 ed euro 173,00 per ciascun giorno. Tali importi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, vanno, tuttavia, parametrati alle circostanze del caso concreto che hanno determinato il decesso ed, in particolare, all'evolversi della condizione patologica della vittima. Dunque, si ritiene, proprio in considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, di dover considerare l'importo massimo dal 2 gennaio sino al decesso intervenuto per 100 giorni. Lo stesso porterebbe alla liquidazione di € 17.300,00 certamente incongrua e simbolica rispetto al bene salute e, pertanto, considerata l'età del , le lesioni gravissime riportate, si reputa equo _1 un importo pari a tre volte quello dovuto in applicazione della indicata tabella e, quindi, per un totale di € 51.900.00. Occorre, poi, aggiungere che il danno morale catastrofico, che considerata l'intensità del timore di morire patito ed il breve lasso di tempo trascorso, è congruo nella misura dell'aumento del 20 % della somma sopra indicata. Conclusivamente, va riconosciuto ai ricorrenti pro quota € 62.380,00 oltre la rivalutazione monetaria dal 2024 al saldo avendo applicato le tabelle del 2024. Acclarata la responsabilità delle indicate società nella causazione del sinistro occorso a _1
, le stesse hanno proposto domanda di manleva in virtù dei contratti assicurativi stipulati.
[...]
In particolare, la ha chiamato in garanzia la che si costituiva tardivamente CP_8 CP_23 deducendo, tra l'altro, che in relazione alla ipotesi di Lavori presso terzi - danni in ambito lavori, in cui rientrerebbe la fattispecie in esame, è previsto un massimale pari ad euro 50.000,00 ed una franchigia pari ad euro 1.500,00. In ogni caso richiamava l'art. 41 del contratto in relazione alle spese legali sostenute che non andavano, quindi, indennizzate. La deduzione circa la sussistenza nel contratto assicurativo della franchigia, o scoperto di polizza, è quella parte del risarcimento del danno che resta a carico dell'assicurato; come tale essa va inquadrata tra le clausole delimitative del contenuto della garanzia e, pertanto, la relativa eccezione, al pari di ogni altra eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva e, come tale, non è sottoposta a temini di decadenze processuali. A parere di chi scrive l'infortunio concerne il prestatore di lavoro e, pertanto, rientra nell'ambito della responsabilità per infortuni dei prestatori di lavoro per la quale non vi è franchigia con una copertura massima di € 253.250,00, diversamente, quella relativa a lavori presso terzi, ha ad oggetto la copertura per danni a cose e non a persone. Quanto alla clausola limitativa invocata, il mancato deposito del contratto di assicurazione integrale, non consente a questo di Giudice di valutarne la operatività. Tanto premesso, la deve essere tenuta indenne dalla in virtù del contratto n. CP_8 CP_5
113186861 delle conseguenze derivanti dal presente giudizio. Anche la ha chiesto di essere tenuta indenne dalla" , di CP_11 Controparte_7 quanto condannata a corrispondere ai ricorrenti. In particolare, la polizza 249445908 garantisce la società dal rischio relativo ai danni. La compagnia invoca l'art. 14 secondo cui “la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati” ed il massimale di polizza di € 1500.000,00. Nel caso che ci occupa, il contratto espressamente prevede la garanzia per responsabilità civile verso terzi, anche in relazione ai danni causati dai propri dipendenti ed anche di coloro di cui la società si è avvalsa nella esecuzione dei lavori, prevedendo il massimale suddetto per ogni sinistro. Con la conseguenza che, la , dovrà indennizzare l'assicurato per quanto Controparte_7 corrisposto ai ricorrenti, anche, in relazione alle spese legali. A riguardo si osserva che l'assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dall'art. 1917 c.c., ha la funzione di mantenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire i danni subiti da un terzo in conseguenza di un suo comportamento illecito, contrattuale od extracontrattuale, o dei quali egli si sia dichiarato responsabile. Rileva al riguardo il comma 3 della norma in esame, che dispone quanto segue: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”. Tale disposizione è inderogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., con la conseguenza che la stessa non può essere limitata o esclusa se non in senso più favorevole all'assicurato. Sono nulle, pertanto, eventuali pattuizioni che escludano l'obbligazione dell'assicuratore a rifondere le spese di resistenza, in questo senso si richiama la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 21220/2022, che ha precisato quanto segue: “una clausola contrattuale, la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917 c.c., comma 3, ed è affetta da nullità. La legge, infatti, non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese”. Residua l'esame della domanda di manleva formulata dalla nei confronti delle CP_12 Controparte_6
[...]
Questa ultima ha dedotto l'inoperatività della polizza garanzia assicurativa n° 23944552 atteso che il proprio lavoratore (distaccato della lavorava per conto terzi e fuori del perimetro della CP_12 assicurazione. Il contratto assicurativo copre il rischio derivante da responsabilità civile diretta per danni anche corporali causati dai propri dipendenti a terzi nell'esercizio delle proprie mansioni. Invero, unica ragione di esclusione della polizza, in tal caso, è costituita dalla volontarietà del fatto che è certamente da escludere. Il per effetto del distacco non ha reciso il rapporto lavorativo con la e, pertanto, la CP_10 CP_12
copre il danno derivante da responsabilità del dipendente nell'esercizio delle proprie Controparte_6 mansioni. Ne consegue che le chiamate in causa sopra indicate sono tenute a tenere indenni i propri assicurati da quanto gli stessi sono tenuti a pagare in ragione del presente giudizio per sorta capitale interessi legali e spese legali sostenute . Deve evidenziarsi che nell'ambito di queste ultime rientrano le sole spese di resistenza, ovvero quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra i ricorrenti, le società dichiarate responsabili e le compagnie chiamate in causa in ragione dell'importo liquidato. Ciò in adesione con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “avendo l'assicuratore terzo chiamato contestato la fondatezza della domanda attorea (all'evidente fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilità, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante), esso resta assoggettato al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e titolo dell'intervento e pertanto può essere anche condannato in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse (nello stesso senso, in giurisprudenza, già Cass. civ., 23 luglio 1997, n. 6880, inedita)”. Quanto alle spese sostenute dalle società ritenute responsabili in relazione alla domanda di manleva proposta ossia quelle di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato esse seguono la soccombenza . Vanno, invece, compensate tra i ricorrenti, il e la compagnia assicuratrice di questo CP_14 ultimo in ragione della controvertibilità della decisione al riguardo. Non essendovi domanda nei confronti dell' , non si provvede al riguardo . CP_4
PQM
OSì provvede: 1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiara responsabili la la e la ME.N per l'infortunio occorso il 02.01.2020 a CP_8 CP_22
e, per l'effetto, condanna le stesse in solido a titolo di risarcimento del Persona_1 danno iure proprio al pagamento di € 477.328,44 in favore di in proprio e Parte_1 di € 461.968,00 e di € 352.250,60 nella qualità indicata per i figli e Persona_2
e di € 461.968,00 in favore di oltre interessi legali dal Persona_3 Parte_2 deposito del ricorso introduttivo;
2) Condanna, altresì, le società in solido al pagamento di € 62.380,00 iure hereditatis in favore dei ricorrenti, ciascuno in ragione della quota ereditaria, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 2024 ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
3) Condanna la l' e la EA. in solido tra di loro al pagamento CP_8 CP_11 CP_24 delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in € 70.000,00 oltre Iva CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Rigetta la domanda proposta nei confronti del;
CP_3
5) Compensa trai ricorrenti ed il e la HDI Assicurazioni spa;
CP_3
6) In accoglimento della domanda di manleva proposta da IL OS SR dichiara la in CP_23 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne la stessa di tutto quanto, in virtù della presente sentenza, venga condannata a pagare alla parte, per capitale, interessi e spese di lite;
7) In accoglimento della domanda di manleva proposta da dichiara la CP_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_7 manlevare e tenere indenne la stessa di tutto quanto in virtù della presente sentenza, venga condannata a pagare , per capitale, interessi e spese di lite;
8) In accoglimento della domanda di manleva proposta da EA. dichiara la CP_24 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere CP_6 indenne la stessa di tutto quanto, in virtù della presente sentenza, venga condannata a pagare a parte, per capitale, interessi e spese di lite;
9) Condanna le compagnie assicuratrici , , la CP_23 Controparte_7 CP_6
ciascuna al pagamento delle spese processuali in favore del proprio assicurato
[...] rispettivamente: IL OS SR;
; EA. che liquida in € 21.000,00 CP_11 CP_25 oltre IVA CPA e spese forfettarie 10) Condanna, altresì, le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto Si Comunichi Napoli, 16 luglio 2025. IL GIUDICE Dott.ssa M.R.Lombardi