Articolo 7 della Legge 28 aprile 2016, n. 57
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 maggio 2016
Art. 7. Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario 1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione e' obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione e' valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.
Entrata in vigore il 14 maggio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente