Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 619.
(Chirografo di avaria).
Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l'arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di cio' fanno espressa dichiarazione nel chirografo.
(Chirografo di avaria).
Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del regolamento contributorio.
Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme del codice di procedura civile riguardanti l'arbitrato, se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza, e di cio' fanno espressa dichiarazione nel chirografo.
Commentari • 22
- 1. Degli Organi Giudiziarihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Titolo I - Degli organi Giudiziari Codice di procedura civile - Tutti i codici CAPO I - DEL GIUDICE SEZIONE I - DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Art. 1. Giurisdizione dei giudici ordinari La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e' esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. Vedi anche: Giurisdizione civile La competenza civile per materia, valore e territorio Art. 2. Abrogato Art. 3. Abrogato Art. 4. Abrogato Art. 5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1148Provvedimento: N. R.G. 535/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2015 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. NI PE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA, 23 – FIRENZE presso il difensore avv. NI PE Parte_2 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. NI PE elettivamente domiciliato in VIA DEI DELLA ROBBIA, 23 – FIRENZE presso il difensore avv. NI PE ATTORE contro Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTA DEL LUNGO …Leggi di più...
- nullità contratto mutuo·
- D.M. n. 147/2022·
- mutuo fondiario·
- spese processuali·
- legittimazione attiva·
- art. 619 c.p.c.·
- cessazione materia del contendere·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- soccombenza virtuale