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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Santa maria coghinas - Piazza Aldo Moro N. 2 07030 Santa maria coghinas
SS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
05/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO maria coghinasCon ricorso ritualmente notificato al COMUNE di SANTA , Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.196/2019 per IMU 2019, notificatogli in data 28/06/2025, di Euro 807,00 per l'omesso pagamento dell'imposta in relazione all'unità immobiliare sita nel territorio comunale, in Via indirizzo_1.
Il ricorrente ha, anzitutto, premesso che fino al 2022, anno di vendita dell'abitazione,
l'unità immobiliare oggetto di causa avrebbe costituito la sua abitazione principale (cd prima casa) e, in quanto tale, sarebbe stata IMU esente.
Ha pertanto contestato l'avviso impugnato che sarebbe fondato esclusivamente sul calo dei consumi fatto registrare nell'anno d'imposta oggetto di causa, mentre tale fattore – come detto, utilizzato dall'ente impositore per contestare la dimora abituale – sarebbe in realtà dovuto esclusivamente alla circostanza che, nello stesso anno, il ricorrente sarebbe stato impegnato nell'assistenza ai genitori anziani, che avrebbero dimorato nell'attigua abitazione, con conseguente scarso utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua della propria abitazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso. maria coghinasIl Comune di SANTA si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
La parte resistente ha infatti contestato quanto dedotto dal ricorrente che, ad avviso dell'ente locale, non potrebbe beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, sia
Indirizzo_1per mancanza della residenza formale in sino al 23/07/2019, sia per mancanza del requisito della dimora abituale: sarebbe stato, infatti, lo stesso ricorrente, nella fase pregiudiziaria, ad ammettere di aver dimorato, anche dopo il trasferimento
Indirizzo_1formale della residenza nell'unità immobiliare di , presso l'abitazione dei propri genitori.
Inoltre, la mancanza del requisito della dimora abituale sarebbe confermato dall'assenza totale di consumi idrici e dal consumo di 2 soli Kw di energia elettrica. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il ricorrente, per l'anno d'imposta 2019 - al di là della residenza formale trasferita soltanto in data 23/07/2019, già di per sé ostativa al riconoscimento pieno dell'esenzione - non avesse, comunque, la dimora abituale nell'unità immobiliare di Indirizzo_1.
L'art.13, secondo comma, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n.114 come modificato dal d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n.44, prevedeva, nel testo applicabile, ratione temporis, all'annualità oggetto di causa (2019), che “… per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”.
La norma, per ciò che in questa sede rileva, richiede, per poter beneficiare dell'esenzione, un doppio requisito e cioè che il contribuente risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile oggetto di causa.
Il comune resistente, pur riconoscendo la residenza anagrafica al ricorrente a decorrere dal 23/07/2019, ha tuttavia contestato, con l'avviso di accertamento impugnato, il requisito della dimora abituale nell'immobile oggetto di causa.
Orbene, al riguardo va preliminarmente chiarito che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale del 13 ottobre 2022 n.209 per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente senza che sia più necessaria la coabitazione e la residenza anagrafica degli altri familiari. Tuttavia, come detto, spetta pur sempre al ricorrente fornire la prova del doppio presupposto dell'esenzione e cioè della propria residenza anagrafica e della propria dimora abituale nell'immobile oggetto di causa.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, che questa Corte condivide, “In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992
(applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche
l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.”.(Cfr. Cas.1694/2018)
Orbene ritiene la Corte che il contribuente non sia riuscito a fornire elementi concreti dai quali desumere che, nell'anno d'imposta oggetto di causa, dopo aver cambiato residenza numerose volte tra il 1999 e il 2019, abbia effettivamente dimorato nell'abitazione di Via indirizzo_1. Anzitutto, fino al 23/07/2019, la dimora abituale può essere esclusa anche per l'assenza della residenza anagrafica che, com'è noto, per il codice civile, identifica, appunto, la dimora abituale della persona fisica: in mancanza della residenza, va quindi esclusa anche la dimora abituale. Anche per il periodo successivo, tuttavia, non sembra che il ricorrente, benchè onerato ex art.2697 c.c., abbia fornito elementi di prova certi di aver dimorato nell'abitazione di Via indirizzo_1.
Anzitutto, per stessa ammissione del ricorrente, nello stesso periodo avrebbe in realtà dimorato presso l'abitazione dei genitori (ancorchè attigua) perché bisognosi di assistenza.
Inoltre, come rilevato dall'ente impositore, nello stesso periodo nell'abitazione di Via indirizzo_1 i consumi sono stati praticamente assenti.
Infine, va rilevato che anche nel periodo precedente all'anno d'imposta oggetto di causa, il ricorrente aveva ripetutamente spostato la residenza, tra Sassari e due indirizzi di Santa maria coghinas, così da non consentire di individuare con certezza una dimora stabile nel tempo.
Risulta, infatti, che, già nel 2014, la residenza era stata dapprima spostata, in data
30/06/2014 Indirizzo_1, da Sassari all'abitazione di per poi essere portata, qualche mese dopo (16/02/2015), in Indirizzo_2; poco dopo, in data
17/06/2015, la residenza risulta nuovamente trasferita a Sassari e poi, in data 15/03/2016,
Indirizzo_2risulta nuovamente fissata in ed, infine, dal 23/07/2019, risulta trasferita nell'abitazione oggetto di causa, in Indirizzo_1.
Né appare convincente, come dedotto dal ricorrente, che l'indirizzo di Indirizzo_2
sia un mero errore, in quanto, come detto sopra – e come risulta dal certificato storico di residenza – il predetto indirizzo appare più volte indicato come luogo di residenza diverso da quello di Indirizzo_1.
In definitiva, stante l'onere della prova a carico del contribuente, ritiene la Corte che, nel caso di specie, per l'anno d''imposta 2019, non sia stata raggiunta la prova della dimora abituale nell'appartamento di Indirizzo_1.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato. L'incertezza interpretativa che ha accompagnato da sempre la norma sull'abitazione principale a fini IMU e da ultimo, addirittura, la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa proprio nell'interpretazione che si era affermata nella prevalente giurisprudenza di legittimità giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Nominativo_3)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Santa maria coghinas - Piazza Aldo Moro N. 2 07030 Santa maria coghinas
SS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
05/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO maria coghinasCon ricorso ritualmente notificato al COMUNE di SANTA , Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.196/2019 per IMU 2019, notificatogli in data 28/06/2025, di Euro 807,00 per l'omesso pagamento dell'imposta in relazione all'unità immobiliare sita nel territorio comunale, in Via indirizzo_1.
Il ricorrente ha, anzitutto, premesso che fino al 2022, anno di vendita dell'abitazione,
l'unità immobiliare oggetto di causa avrebbe costituito la sua abitazione principale (cd prima casa) e, in quanto tale, sarebbe stata IMU esente.
Ha pertanto contestato l'avviso impugnato che sarebbe fondato esclusivamente sul calo dei consumi fatto registrare nell'anno d'imposta oggetto di causa, mentre tale fattore – come detto, utilizzato dall'ente impositore per contestare la dimora abituale – sarebbe in realtà dovuto esclusivamente alla circostanza che, nello stesso anno, il ricorrente sarebbe stato impegnato nell'assistenza ai genitori anziani, che avrebbero dimorato nell'attigua abitazione, con conseguente scarso utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua della propria abitazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'avviso. maria coghinasIl Comune di SANTA si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
La parte resistente ha infatti contestato quanto dedotto dal ricorrente che, ad avviso dell'ente locale, non potrebbe beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, sia
Indirizzo_1per mancanza della residenza formale in sino al 23/07/2019, sia per mancanza del requisito della dimora abituale: sarebbe stato, infatti, lo stesso ricorrente, nella fase pregiudiziaria, ad ammettere di aver dimorato, anche dopo il trasferimento
Indirizzo_1formale della residenza nell'unità immobiliare di , presso l'abitazione dei propri genitori.
Inoltre, la mancanza del requisito della dimora abituale sarebbe confermato dall'assenza totale di consumi idrici e dal consumo di 2 soli Kw di energia elettrica. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è infondato.
Ritiene, infatti, la Corte che il ricorrente, per l'anno d'imposta 2019 - al di là della residenza formale trasferita soltanto in data 23/07/2019, già di per sé ostativa al riconoscimento pieno dell'esenzione - non avesse, comunque, la dimora abituale nell'unità immobiliare di Indirizzo_1.
L'art.13, secondo comma, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n.114 come modificato dal d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n.44, prevedeva, nel testo applicabile, ratione temporis, all'annualità oggetto di causa (2019), che “… per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”.
La norma, per ciò che in questa sede rileva, richiede, per poter beneficiare dell'esenzione, un doppio requisito e cioè che il contribuente risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile oggetto di causa.
Il comune resistente, pur riconoscendo la residenza anagrafica al ricorrente a decorrere dal 23/07/2019, ha tuttavia contestato, con l'avviso di accertamento impugnato, il requisito della dimora abituale nell'immobile oggetto di causa.
Orbene, al riguardo va preliminarmente chiarito che a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale del 13 ottobre 2022 n.209 per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente senza che sia più necessaria la coabitazione e la residenza anagrafica degli altri familiari. Tuttavia, come detto, spetta pur sempre al ricorrente fornire la prova del doppio presupposto dell'esenzione e cioè della propria residenza anagrafica e della propria dimora abituale nell'immobile oggetto di causa.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, che questa Corte condivide, “In tema di ICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992
(applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche
l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.”.(Cfr. Cas.1694/2018)
Orbene ritiene la Corte che il contribuente non sia riuscito a fornire elementi concreti dai quali desumere che, nell'anno d'imposta oggetto di causa, dopo aver cambiato residenza numerose volte tra il 1999 e il 2019, abbia effettivamente dimorato nell'abitazione di Via indirizzo_1. Anzitutto, fino al 23/07/2019, la dimora abituale può essere esclusa anche per l'assenza della residenza anagrafica che, com'è noto, per il codice civile, identifica, appunto, la dimora abituale della persona fisica: in mancanza della residenza, va quindi esclusa anche la dimora abituale. Anche per il periodo successivo, tuttavia, non sembra che il ricorrente, benchè onerato ex art.2697 c.c., abbia fornito elementi di prova certi di aver dimorato nell'abitazione di Via indirizzo_1.
Anzitutto, per stessa ammissione del ricorrente, nello stesso periodo avrebbe in realtà dimorato presso l'abitazione dei genitori (ancorchè attigua) perché bisognosi di assistenza.
Inoltre, come rilevato dall'ente impositore, nello stesso periodo nell'abitazione di Via indirizzo_1 i consumi sono stati praticamente assenti.
Infine, va rilevato che anche nel periodo precedente all'anno d'imposta oggetto di causa, il ricorrente aveva ripetutamente spostato la residenza, tra Sassari e due indirizzi di Santa maria coghinas, così da non consentire di individuare con certezza una dimora stabile nel tempo.
Risulta, infatti, che, già nel 2014, la residenza era stata dapprima spostata, in data
30/06/2014 Indirizzo_1, da Sassari all'abitazione di per poi essere portata, qualche mese dopo (16/02/2015), in Indirizzo_2; poco dopo, in data
17/06/2015, la residenza risulta nuovamente trasferita a Sassari e poi, in data 15/03/2016,
Indirizzo_2risulta nuovamente fissata in ed, infine, dal 23/07/2019, risulta trasferita nell'abitazione oggetto di causa, in Indirizzo_1.
Né appare convincente, come dedotto dal ricorrente, che l'indirizzo di Indirizzo_2
sia un mero errore, in quanto, come detto sopra – e come risulta dal certificato storico di residenza – il predetto indirizzo appare più volte indicato come luogo di residenza diverso da quello di Indirizzo_1.
In definitiva, stante l'onere della prova a carico del contribuente, ritiene la Corte che, nel caso di specie, per l'anno d''imposta 2019, non sia stata raggiunta la prova della dimora abituale nell'appartamento di Indirizzo_1.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato. L'incertezza interpretativa che ha accompagnato da sempre la norma sull'abitazione principale a fini IMU e da ultimo, addirittura, la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa proprio nell'interpretazione che si era affermata nella prevalente giurisprudenza di legittimità giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Nominativo_3)