CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 702/2021 cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 703/21 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato SUCCI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1 l'Avvocato ROMANELLO GIAN MARIA con domicilio eletto in VIA EMILIA DE' CAVALIERI 11 ROMA
(C.F. ), con l'Avvocato CULIERSI SERGIO, Parte_2 C.F._2 l'Avvocato ZAULI CARLO e l'Avvocato COSTANTINO LAURA APPELLANTI contro
(C.F. con l'Avvocato BERNARDINI MAURO, Controparte_1 C.F._3 con domicilio eletto in VIA CASTIGLIONE N. 30 40100 BOLOGNA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 10 ottobre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2019 adiva il Tribunale di Bologna Controparte_1
per sentir condannare e la di lei madre alla cessazione di contegni e Parte_1 Parte_2
comunicazioni dalle stesse tenuti e posti in essere sul presupposto dell'affermata paternità dell'attore rispetto alla convenuta nonché al risarcimento del danno conseguente a dette Parte_1
pagina 1 di 11 affermazioni come pure all'avvenuta pubblicazione della propria immagine ed alla diffusione di dati personali anche concernenti la vita sessuale.
A fondamento della pretesa riferiva di interviste rilasciate dalle convenute, sia attraverso gli organi di stampa che attraverso note trasmissioni televisive, nelle quali le stesse affermavano l'esistenza di una relazione che l'attore avrebbe avuto con dalla quale sarebbe nata . Parte_2 Parte_1
La causa veniva assunta al nr. 21369/19 del Ruolo Generale.
Si costituivano le convenute instando per il rigetto della domanda.
Con Sentenza nr. 396/21 il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale in rigetto dell'eccezione formulata dalle convenute, accoglieva la domanda ritenendo che le condotte poste in essere dalle predette avevano causato all'attore un danno all'immagine e che le stesse non potevano ritenersi giustificate in quanto violative dei limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia e le condannava al risarcimento del danno liquidato in via di equità nella somma di € 3.000,00
per ciascuna di esse.
Avverso tale Sentenza proponeva appello ed il giudizio veniva assunto al nr. 720/21 del Parte_1
Ruolo Generale.
Proponeva impugnazione altresì , con appello che veniva assunto al nr. 721/21 del Parte_2
Ruolo Generale.
L'appellato si costituiva instando per il rigetto delle impugnazioni.
Riunite le predette ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene l'appello proposto da , si osserva quanto segue. Parte_1
Nella narrazione in fatto, l'appellante evidenzia la legittimità delle condotte dalla stessa poste Pt_1
in essere per avere conforto circa il rapporto di filiazione con il confermando i tentativi CP_1
di contatto con il predetto anche per il tramite della moglie di questi attraverso social network. pagina 2 di 11 Riferisce di aver introdotto azione di disconoscimento di paternità nei confronti di Parte_3
ritenuto genitore naturale fino alle rivelazioni della circa la vera identità del Padre, che tale Pt_2
giudizio era stato proposto in data 24/7/2019 avanti il Tribunale di Napoli e che in tale giudizio erano state condotte in data 23/10/2019 indagini genetiche comprovanti che non era suo Parte_3
padre.
Riferisce dunque che, consapevole del fatto di non essere figlia di in data 11/2/2019 Parte_3
si era recata in comune di Funo, ove risiede l'attore, di averlo incontrato, di aver avuto con lui una conversazione oggetto di registrazione telefonica e che in tale occasione l'attore aveva ammesso la relazione con la sig.ra e si era rifiutato di sottoporsi a prova genetica. Pt_2
A tali eventi seguiva in data 17/10/2019 la pubblicazione della vicenda sul settimanale “Nuovo”
nonché, in data 28/10/2019, il rilascio di un'intervista da parte della sig.ra nella trasmissione Pt_2
“Live – Non è la D'Urso” alla quale però la sig.ra non partecipava. Pt_1
In relazione al predetto articolo, l'appellante evidenzia che le doglianze dell'attore in primo grado erano principalmente dirette nei confronti della grafica della notizia (il riferimento è alle fotografie pubblicate, nonché al “layout” di stampa ed al titolo dell'articolo, elementi ai quali l'appellante era estranea) e che, alla luce della conversazione dell' 11/2/2019 sopra menzionata, le sue dichiarazioni erano perfettamente rispondenti alla realtà storica dei fatti.
Con il primo motivo l'appellante afferma l'insussistenza del danno all'immagine come riconosciuto dal
Tribunale in ragione della ricorrenza di indirizzi gravi, precisi e concordanti relativi al pregiudizio che l'attore in primo grado avrebbe solo asseritamente subito e pertanto il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere la domanda in quanto avrebbe omesso di argomentare sulla scorta di quale procedimento logico e, soprattutto, di quali risultanze istruttorie, avrebbe ritenuto sussistenti quegli indizi gravi precisi e concordanti utili a ritenere integrata la fattispecie lamentata dall'appellato: non sarebbe infatti provata la diffusione del settimanale, la rilevanza dell'offesa che sarebbe invero inesistente e neanche sarebbe provata l'incidenza della condotta sulla posizione sociale dell'attore. pagina 3 di 11 Il motivo non può essere accolto.
Preliminarmente, giova precisare che quanto affermato in atto di appello in ordine alla successione degli eventi ivi descritti non appare coerente con quanto sostenuto dalla stessa parte appellante sia in fatto che in diritto.
L'appellante afferma infatti di aver proposto azione nei confronti del presunto padre naturale per il disconoscimento della paternità e che in tale giudizio sarebbe stata espletata prova genetica che avrebbe escluso il rapporto di filiazione naturale tra e così confermando Parte_1 Parte_3
quanto alla predetta aveva riferito la madre . Parte_2
Si afferma inoltre che a seguito di tale indagine l'appellante aveva preso contatto con il CP_1
per rappresentare la vicenda e chiedergli di sottoporsi ad esame del DNA.
Orbene, la stessa appellante riferisce che l'incontro con il avveniva nel mese di febbraio CP_1
2019 laddove però il giudizio di disconoscimento di paternità è stato introdotto nel mese di luglio del
2019 e l'esame del DNA di e risale al successivo 23 ottobre 2019, con esiti di Pt_1 Parte_3
consegna dell'esame al 5/11/2019 (doc. nr. 3 allegato comparsa dunque ad una data Pt_1
addirittura successiva rispetto all'intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ed anche rispetto alla trasmissione televisiva del 28/10/2019.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale circa la sussistenza del danno all'immagine.
Quanto all'accertamento dei presupposti per giungere a tale determinazione, si deve considerare che non è contestato il fatto che il settimanale “Nuovo” sia un settimanale a diffusione nazionale e come tale rivolto ad una platea alquanto vasta di soggetti che possono apprendere della notizia così
trasmessa.
In quanto al fatto che le dichiarazioni della sig.ra siano da considerarsi lesive e fonte di danno Pt_1
all'immagine, la correttezza di tali assunti emerge innegabilmente dalla lettura dell'intervista.
pagina 4 di 11 Deve invero ritenersi lesivo della reputazione dell'attore in primo grado il fatto di attribuirgli una paternità, peraltro assolutamente non accertata, in esito ad una relazione extraconiugale da questi intrattenuta con una donna sposata, come pure appare lesivo il fatto di riferire le asserite reazioni dell'appellato nel corso dell'improvvisato incontro che la aveva organizzato ad insaputa del Pt_1
predetto e nel corso del quale gli aveva chiesto di sottoporsi al test del DNA.
Nell'articolo del settimanale l'appellante così dichiara: “vorrei fare il test del DNA per fugare ogni
dubbio e sapere di chi sono figlia. Ma quando ho chiesto con discrezione a di farlo, lui mi ha CP_1
risposto così: “Chi ti conosce? Io non mi presto a fare alcun test. Non esiste proprio”.
Nell'intervista la attribuisce all'appellato affermazioni sgradevoli che questi avrebbe Pt_1
profferito nei confronti della di lei madre (“che mia madre era una donna frivola e Parte_2
che tra loro non c'era stata una relazione, ma solo fugaci incontri”) ed anche della stessa appellante
(“mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere
il suo equilibrio familiare”).
La rilevanza dell'offesa e l'incidenza della condotta sono elementi che ugualmente possono apprezzarsi dalla semplice lettura dell'intervista: nell'articolo si pone infatti riferimento alla notorietà
imprenditoriale dell'attore in primo grado nonché all'attività della figlia di questi nel settore dello spettacolo, soggetto alla quale peraltro è rivolta l'intervista in guisa di “lettera aperta” con la quale la in prima persona chiede alla figlia dell'attore di intercedere presso suo padre al fine di veder Pt_1
formalmente confermate le affermazioni svolte in punto al menzionato rapporto di filiazione.
Con il secondo motivo di appello si afferma la sussistenza di una scriminante, quanto meno putativa,
dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
Nella prima parte del motivo (sub 2.1) si evidenzia la sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia.
Tale argomento appare in realtà di conforto a quanto sopra evidenziato in senso contrario alle tesi di parte appellante, posto che se in astratto vi è un interesse pubblico alla notizia allora da tale notizia –
laddove diffusa in violazione dei sopra citati parametri di correttezza della diffusione – pagina 5 di 11 necessariamente rappresenta un evento lesivo che porta alla lesione dell'immagine della parte che si assume danneggiata, come accertata dal Tribunale.
In detto motivo si afferma che il Tribunale avrebbe errato laddove ha affermato la portata lesiva della notizia in quanto diffusa prima dell'introduzione del giudizio per il disconoscimento di paternità.
In realtà, il riferimento deve essere valutato non già in relazione alla mera pendenza del giudizio
(azione rimessa alla discrezionale valutazione della parte e che di per sé non incide sulla correttezza e veridicità della notizia diffusa) quanto agli esiti, quantomeno istruttori, di detto giudizio.
Sul punto, non si può fare a meno di considerare che l'appellante ha dato diffusione della notizia della presunta paternità in capo al prima di avere contezza, ottenuta in data non anteriore al CP_1
5/11/2019 (data del referto), dell'esame del DNA eseguito in data 23/10/2019, dal quale esame ritiene di poter affermare che non fosse suo padre biologico, circostanza che in ogni caso Parte_3
non permette di affermare la paternità in capo al CP_1
Sempre in punto al procedimento per disconoscimento di paternità introdotto avanti il Tribunale di
Napoli, l'appellante intende supportare le proprie argomentazioni affermando che il era CP_1
intervenuto volontariamente nel predetto giudizio al fine di sentirne dichiarare l'inammissibilità e da tale azione giudiziaria l'appellante vorrebbe far derivare un'implicita ammissione della fondatezza dei propri assunti.
Invero, si deve ritenere che il abbia proposto l'intervento autonomo non certo in quanto CP_1
consapevole di essere il padre naturale dell'appellante quanto in ragione di una comprensibile attività
difensiva volta a tutelare la propria sfera giuridica da quella che riteneva essere un'ingiustificata aggressione.
Tale considerazione appare confortata dal fatto che il menzionato giudizio di disconoscimento di paternità viene invocato dall'odierna appellante quale elemento volto ad affermare la liceità della propria condotta e il fatto che il abbia spiegato il predetto intervento dopo l'introduzione CP_1
del giudizio di primo grado e l'esplicitazione delle relative difese permette di apprezzare che le ragioni pagina 6 di 11 di tale iniziativa processuale non possono rinvenirsi, come vorrebbe l'appellante, in un'implicita ammissione della fondatezza delle affermazioni inerenti l'individuazione del quale CP_1
genitore naturale dell'appellante.
Nella seconda parte del motivo (sub 2.2) si ritiene che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il superamento del limite della continenza espositiva.
Al fine di supportare l'argomentazione, l'appellante pone riferimento a specifici passaggi dell'intervista circoscrivendo la disamina al seguente passaggio: “…lo scorso gennaio, una sera, finito di lavorare ho
guidato da Napoli a Bologna per tutta la notte e la mattina seguente mi sono presentata davanti
all'azienda di Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta: io ne CP_1
ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a
faccia. Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto”.
In realtà, i punti dell'intervista che meritano di essere considerati sono quelli, sopra già richiamati, in cui l'appellante attribuisce al frasi denigratorie circa la moralità della sig.ra , CP_1 Pt_2
quello in cui riferisce della risposta del alla richiesta dell'appellante di sottoporsi alla CP_1
prova del DNA: “chi ti conosce?”, quello in cui riferisce del suo pianto allorquando l'attore le avrebbe detto “che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo
equilibrio familiare”.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che il tenore complessivo dell'intervista, i cui passaggi maggiormente rilevanti sono stati sopra riportati, sia evocativo “della figura di un uomo indifferente sia
ai propri legami familiari ma soprattutto non incline a riconoscere ed assumere le proprie
responsabilità, con precipuo riferimento al rapporto presunto di paternità con la figlia naturale”.
Con il punto 2.3 del secondo motivo di appello l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il requisito di veridicità della notizia.
Anche tale parte del motivo non può essere ritenuta fondata.
pagina 7 di 11 Al fine di supportare l'affermata veridicità dei fatti esposti nell'intervista, l'appellante pone riferimento al contenuto della registrazione, in ordine alla quale è indimostrato l'assenso dell'appellato, dalla stessa effettuato in occasione dell'incontro avvenuto in comune di Funo nel mese di febbraio 2019.
La disamina di detta trascrizione non consente però di apprezzare la sussistenza del requisito di veridicità la cui sussistenza è stata correttamente esclusa dal Tribunale posto che la ricostruzione di detto presupposto è affidata dall'appellante ad un riassunto del contenuto della dichiarazione effettuato estrapolando singole frasi pronunciate dall'appellato, tanto che la stessa parte appellante (si veda pagina 7 dell'atto di appello) nel ricostruire quanto emergerebbe dalla trascrizione della registrazione afferma che dalla stessa si dovrebbe ricavare l'implicita ammissione del rapporto intercorso tra il e la . CP_1 Pt_2
Però tale implicita ammissione si riduce ad essere un'asserzione di parte che non trova univoco riscontro nelle frasi riportate in atti e che sono attribuite all'appellato.
Con il terzo motivo l'appellante afferma la propria carenza di legittimazione passiva, ciò assumendo che l'attore in primo grado si sarebbe lamentato della struttura dell'articolo, delle fotografie nonché
degli accostamenti della sua immagine e di quella della figlia all'immagine dell'appellante, con CP_2
conseguente responsabilità della testata giornalistica.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
In disparte le considerazioni sulle scelte editoriali, che non rilevano in questa sede in quanto riferite all'impostazione anche grafica dell'articolo cui la è ovviamente estranea, ciò che nella Pt_1
prospettazione attorea appare lesivo è fondamentalmente quanto affermato dalla con le frasi Pt_1
già sopra richiamate.
Frasi che vengono pubblicate in virgolettato a conferma del fatto che le stesse non sono frutto dell'attività giornalistica ed editoriale ma rappresentano la fedele riproduzione di quanto affermato dalla sig.ra la quale, peraltro, non ha mai negato di aver pronunciato le precise parole riportate Pt_1
tra le virgolette all'interno dell'articolo. pagina 8 di 11 Non è pertanto corretto affermare che la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del giornalista e ciò in quanto, in disparte le considerazioni sulla “struttura” dell'articolo,
deve condividersi quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che le affermazioni della sig.ra Pt_1
appaiono lesive del diritto dell'appellato e ciò a prescindere dalla veste grafica dell'articolo che contiene le predette affermazioni.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l'erroneità della Sentenza in quanto il danno sarebbe insussistente e calcolato comunque in maniera erronea.
Il motivo non può ritenersi fondato poiché rappresenta un riepilogo di quanto esposto nei precedenti motivi, sempre finalizzato ad affermare la liceità della condotta dell'appellante che invece deve escludersi per quanto sopra esposto.
Sono del tutto irrilevanti, sul punto, le considerazioni relative al fatto che non sarebbe dimostrato il turbamento dell'appellato il quale, anzi, nell'incontro avvenuto tra le parti in data 11/2/2019 si sarebbe dimostrato cordiale nei confronti della Pt_1
A prescindere dal fatto che tale argomento confligge con quanto dalla stessa dichiarato sia in sede di intervista rilasciata al settimanale sia negli atti causa, circa il fatto che nella predetta occasione il sarebbe stato oltremodo sprezzante, si deve ritenere che la liquidazione del danno appare CP_1
improntata a caratteri di equità correttamente applicati tenendo conto della posizione sociale dell'attore e della sua notorietà.
E' in relazione a questa che il Tribunale ha desunto la rilevanza della condotta posta in essere dall'appellante a discapito della sfera di intimità personale dell'appellato.
Ugualmente deve essere respinto il quinto motivo con il quale l'appellante censura la Sentenza di primo grado relativamente alla liquidazione delle spese di lite, affermando la soccombenza dell'attore in quanto la domanda di questi era fondata su norme relative al diritto d'autore che non rilevano nel caso di specie.
pagina 9 di 11 L'assunto non è condivisibile poiché il fatto che il Giudice ritenga di qualificare la domanda della parte attrice in primo grado in maniera difforme – ovvero sulla base di disposizioni diverse – da quanto affermato nell'atto di citazione non consente di ritenere questi soccombente, con conseguente applicazione dei parametri tariffari inerenti il valore della controversia.
In ordine all'appello promosso da , si osserva quanto segue. Parte_2
I motivi di appello ivi contenuti contengono le medesime considerazioni svolte dall'appellante Pt_1
e pertanto devono essere respinti per le ragioni analiticamente esposte nella disamina dei predetti motivi.
E' però opportuno precisare quanto segue in ordine all'intervista televisiva rilasciata dalla , in Pt_2
quanto è per tale modalità che la condotta della si distingue da quella della figlia, oltre a Pt_2
quanto dichiarato anche dalla predetta alla rivista Nuovo.
Anche tale condotta deve ritenersi causa dell'illecito commesso ai danni dell'appellato, non potendosi condividere le ragioni esposte dall'appellante a sostegno dell'impugnazione, volte ad affermare l'assenza di capacità lesiva di quanto dichiarato dalla . Pt_2
Nella predetta intervista giornalistica l'appellante dichiarava di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'appellato, di avergli fatto presente lo stato di gravidanza che da tale relazione conseguiva e dichiarava che l'appellato le avrebbe detto “non ti permettere di abortire”.
La stessa riferisce inoltre circa il momento esatto del concepimento della figlia, che sarebbe avvenuto
“nello studio di casa sua a Bologna”.
Le affermazioni della sig.ra sono state poi successivamente dalla stessa rappresentate nel Pt_2
corso dell'intervista televisiva, nella quale la predetta ha provveduto a ribadire le argomentazioni sostenute dalla figlia nella richiamata intervista al settimanale di cui sopra, così provvedendo ad un rilancio ed un'amplificazione, conseguenti all'elevata capacità di diffusione del media televisivo, delle medesime affermazioni della cui lesività non si può dubitare.
pagina 10 di 11 Invero, la precisa intenzione di rafforzare le dichiarazioni della sono palesemente Pt_1
rappresentate dalla sig.ra la quale (pag. 19 dell'atto di appello) evidenzia la necessità di Pt_2
essere presente nella trasmissione televisiva “sennò non si capisce”.
Dunque, deve respingersi anche l'appello proposto da . Parte_2
Al rigetto dell'appello consegue la condanna delle parti appellanti alla refusione, da parte di ciascuna,
delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato spese che Controparte_1
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli proposti da Pt_1
e da avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna nr. 396/21.
[...] Parte_2
Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte Parte_1
appellata, spese che liquida nella somma complessiva di € 5.000,00 oltre rimborso forfetario nonché
IVA e CNPAA come per legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte Parte_2
appellata, spese che liquida nella somma complessiva di € 5.000,00 oltre rimborso forfetario nonché
IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente Dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
pagina 11 di 11