TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1326/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1326/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio in Poduri (Romania), in data 26/10/1990, il cui atto è stato successivamente trascritto in Italia nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie C, n. 118, dell'anno 2023; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati, con libertà di stabilire la propria residenza ove meglio credono.
2. CASA CONIUGALE
L'immobile di proprietà comune dei coniugi, sito in Mortara (PV), Via Mirabelli n. 27, verrà posto in vendita. Ciascun coniuge nominerà un'agenzia immobiliare di propria
pag. 1 di 3 fiducia per la valutazione e vendita dell'immobile. In caso di differenza tra le valutazioni proposte, verrà considerato il prezzo medio tra le due stime. Ciascuna parte avrà diritto di riscattare la quota dell'altro al prezzo così determinato.
Fino alla vendita dell'immobile, le spese di gestione ordinaria (bollette, tasse e tributi) saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
Qualora una delle parti dovesse lasciare l'immobile casa coniugale in quanto è divenuta impossibile la convivenza per questione caratteriali allora la parte che lascia
l'abitazione avrà diritto di ottenere dalla parte che vi rimane sino alla data di vendita dell'immobile e/o di riscatto una indennità di occupazione pari alla metà del canone di locazione dell'immobile occupato.
3. CONTO CORRENTE COMUNE
Il conto corrente cointestato verrà estinto contestualmente alla vendita dell'immobile.
4. AUTOVETTURE
- La Ford B-Max viene assegnata al marito
- La Fiat Panda III serie viene assegnata alla moglie
Ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese di gestione, manutenzione e tasse relative al proprio veicolo.
5. MANTENIMENTO
Non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti e considerata l'autonomia economica di entrambi i coniugi, non vengono previsti assegni di mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Poduri (Romania), in data Controparte_1
26/10/1990, il cui atto è stato successivamente trascritto in Italia nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie C, n. 118, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1326/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1326/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio in Poduri (Romania), in data 26/10/1990, il cui atto è stato successivamente trascritto in Italia nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie C, n. 118, dell'anno 2023; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati, con libertà di stabilire la propria residenza ove meglio credono.
2. CASA CONIUGALE
L'immobile di proprietà comune dei coniugi, sito in Mortara (PV), Via Mirabelli n. 27, verrà posto in vendita. Ciascun coniuge nominerà un'agenzia immobiliare di propria
pag. 1 di 3 fiducia per la valutazione e vendita dell'immobile. In caso di differenza tra le valutazioni proposte, verrà considerato il prezzo medio tra le due stime. Ciascuna parte avrà diritto di riscattare la quota dell'altro al prezzo così determinato.
Fino alla vendita dell'immobile, le spese di gestione ordinaria (bollette, tasse e tributi) saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi.
Qualora una delle parti dovesse lasciare l'immobile casa coniugale in quanto è divenuta impossibile la convivenza per questione caratteriali allora la parte che lascia
l'abitazione avrà diritto di ottenere dalla parte che vi rimane sino alla data di vendita dell'immobile e/o di riscatto una indennità di occupazione pari alla metà del canone di locazione dell'immobile occupato.
3. CONTO CORRENTE COMUNE
Il conto corrente cointestato verrà estinto contestualmente alla vendita dell'immobile.
4. AUTOVETTURE
- La Ford B-Max viene assegnata al marito
- La Fiat Panda III serie viene assegnata alla moglie
Ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese di gestione, manutenzione e tasse relative al proprio veicolo.
5. MANTENIMENTO
Non essendovi figli minori o maggiorenni non autosufficienti e considerata l'autonomia economica di entrambi i coniugi, non vengono previsti assegni di mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Poduri (Romania), in data Controparte_1
26/10/1990, il cui atto è stato successivamente trascritto in Italia nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie C, n. 118, dell'anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3