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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3030/2019
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona della dott.ssa Fortunata Esposito, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
via Mattia Preti n.1 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Muzzì Arcangelo Maria che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici siti CP_1
in , alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domicilia. CP_1
appellata
NONCHÉ
(C.F. ), non Controparte_2 P.IVA_2 comparsa appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avverso Controparte_3 CP_1
, il sig. adiva il Giudice di Pace di chiedendo
[...] Parte_1 CP_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020080011813244000 relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. In particolare, a fondamento della opposizione eccepiva la prescrizione della suddetta cartella di pagamento essendo decorso il termine quinquennale in considerazione del fatto che la cartella era stata notificata il 02/10/2008 e l'intimazione di pagamento il
26/04/2018.
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della domanda. Controparte_1
L' rimaneva contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 984/2019, depositata in data 29 aprile 2019, il Giudice di Pace di accoglieva la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione in CP_1 assenza di atti interruttivi ma, ritenendo ricadente il debito in oggetto tra quelli per i quali è prevista la cancellazione (“il decreto fiscale del 23.10.2018 n. 119 pubbl. in
G.U. N.293, serie generale, ha previsto la cancellazione dei debiti per sanzioni amministrative compresi fra gli anni 2000 e fino a tutto l'anno 2010: conseguentemente ricadendo anche le sanzioni qui impugnate elevate nell'arco temporale di legge così come riportata nell'ingiunzione impugnata”), dichiarava cessata la materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018. Condannava Controparte_2
al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 243,00 di cui €. 43,00 per
[...] spese.
Proponeva appello il sig. , censurando la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui disponeva la cessata materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018 e nella quantificazione delle spese (calcolate sullo scaglione “fino a 1.100 euro” invece che nello scaglione “da € 1.101 a € 5.200”), nonché nel non aver disposto la condanna in solido di entrambi i convenuti. Chiedeva di riformare la sentenza, dichiarando la prescrizione del credito e condannando entrambi i convenuti soccombenti in primo grado, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così concludeva: “1.-In accoglimento del primo motivo di gravame e per le ragioni ivi dispiegate, riformare la sentenza n. 984/2019 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere, e per l'effetto dichiarare, in accoglimento della (ri)proposta domanda giudiziale, che la pretesa creditoria (sanzione amministrativa a seguito di violazione al C.d.S) sottesa alla cartella di pagamento n.03020080011813244000 è prescritta in ragione del decorso quinquennale stabilito ex lege, con ogni ulteriore conseguenza da ciò derivante;
pag. 2/8 2.- In accoglimento del secondo motivo di gravame e per le ragioni ivi dispiegate, riformare la sentenza n. 984/2019 emessa dal Giudice di Pace di nella parte CP_1 in cui, in ragione del c.d. principio della soccombenza virtuale, ha erroneamente liquidato le spese e le competenze professionali, e per l'effetto procedere alla relativa liquidazione secondo quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento nonché in ragione della documentazione versata in atti;
3.- Con vittoria di spese e competenze da porre in solido a carico delle parti convenute
e da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde per entrambi i gradi di giudizio”.
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, l'
[...]
della quale va, dunque, dichiarata la contumacia. Controparte_2
Si costituiva, in data 09/09/2019, la , in persona del Controparte_4
l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse in considerazione del difetto di soccombenza nonché l'infondatezza della domanda avversaria nei confronti della . Rilevava di essere esente da Controparte_1 responsabilità nell'intervenuta prescrizione avendo proceduto tempestivamente sia alla notifica del verbale relativo alla violazione “notificato su strada al momento del fatto” il
07/04/2004, che all'iscrizione a ruolo, intervenuta il 9/4/2008. Sosteneva, dunque, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nel condannare la sola
[...]
alla refusione delle spese di lite poiché esclusivamente a questa erano CP_2 riferibili i vizi afferenti alla notificazione della cartella di pagamento rilevati dall'attore in primo grado.
Riteneva, pertanto, doversi escludere qualunque responsabilità della con la CP_1 conseguenza che “la competenza a dedurre in merito alla validità della intimazione di pagamento e della sottostante cartella esattoriale spettasse all'ente concessionario per la riscossione e non alla . Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure CP_1 ha posto la condanna delle competenze e delle spese di lite in capo alla sola
[...]
riconoscendone la soccombenza (pur “virtuale”)”. CP_2
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado ed esclusione della dalla CP_1 condanna alle spese. pag. 3/8 Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1.- in via pregiudiziale, dichiarare parzialmente inammissibile l'atto di appello avversario per carenza di interesse al presente giudizio;
2.- nel merito, respingere il gravame con conferma della condanna al pagamento delle competenze e delle spese di lite in capo alla sola . Controparte_5
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.
Dopo numerosi rinvii, con decreto del 16/04/2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice.
All'esito dell'udienza del 15/04/2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante si duole dell'erronea dichiarazione della cessata materia del contendere sulla base del disposto del decreto fiscale del 23.10.2018 n. 119, che sarebbe inapplicabile al caso di specie, nonché dell'indebita quantificazione delle spese di lite per aver il giudice applicato l'errato scaglione previsto dal DM 55/2014.
Quanto al primo punto, l'appello è infondato.
L'appellante sostiene che la cartella esattoriale è di importo superiore a 1.000,00 euro e che, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l'automatico stralcio previsto dal decreto richiamato dal giudice di prime cure. Ne deriverebbe il vizio della sentenza.
Tale doglianza è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, il limite di valore va riferito “ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni”, mentre non si tiene conto “degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione”.
Ha precisato, inoltre, la Suprema Corte che “Tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro. Per “carico” si intende, pag. 4/8 infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella. Ovviamente l'importo del debito residuo di Euro
1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, n.22018). L'annullamento delle cartelle esattoriali – come affermato dalla Suprema Corte - va rilevato di ufficio dal Giudice a prescindere da un'istanza di parte. Ed invero “Il saldo e stralcio ex art. 4
D.L. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico”
Nel caso di specie, come emerge dall'estratto di ruolo versato in atti, non vi è dubbio che la cartella n. 03020080011813244000 si riferisca ad un carico di importo inferiore a mille euro, non solo calcolando le sanzioni singolarmente, ma anche calcolandole complessivamente, ove, detratti gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora e compensi di riscossione, come precisato dalla Suprema Corte, l'importo residuo a titolo di carico affidato è pari ad €.986,58.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante e la correttezza della decisione del Giudice di Pace che ha dichiarato la cessata materia del contendere.
Venendo al secondo motivo di gravame relativo alla quantificazione delle spese di lite, occorre precisare che, nondimeno, il principio della soccombenza comporta che le spese di lite debbano comunque gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico
(per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Pertanto, la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere deve contenere anche la verifica della responsabilità processuale al fine di identificare la parte soccombente.
Tale valutazione è stata effettuata dal Giudice di prime cure, come emerge dalla parte motiva della sentenza impugnata che accoglie l'eccezione di prescrizione e, pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha imputato alla sola Controparte_2
– responsabile dell'intervenuta prescrizione del diritto – il pagamento delle spese di lite.
RA è, infatti, sul punto al Suprema Corte nell'affermare che “Nell'ambito del pag. 5/8 giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'
[...]
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti Controparte_5 alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (Cass. Civile Ord. 7716/2022).
Applicando tali coordinate al caso in esame risulta evidente che il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati riconoscendo la responsabilità della prescrizione all'ente deputato alla riscossione, per non aver questo notificato atti interruttivi idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Erra, però, il Giudice di Pace nella quantificazione delle spese di lite poiché il valore della controversia è dato dall'intero ammontare della cartella di pagamento impugnata della quale l'attore chiedeva l'annullamento e, pertanto, €.
1.595.18 con conseguente applicazione dello scaglione “da €.
1.101 a € 5.200”, previsto dal D.M. 37/2018. Erra il
Giudice di Pace anche nella quantificazione degli esborsi che ammontavano ad euro
125,00 (98,00 + 27,00) a fronte dei 43,00 liquidati nella sentenza impugnata.
Tanto premesso, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese;
ne deriva la condanna dell' , cui è imputabile l'intervenuta prescrizione, al Controparte_2
pag. 6/8 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“da € 1.101 a € 5.200”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento parziale dell'appello segue la condanna dell' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
[...] dell'appellante , che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore “da € 1.101 a € 5.200”.
In merito ai rapporti tra appellante e la , stante l'accoglimento parziale CP_1 dell'appello, le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono posta a carico di parte appellante e in favore della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 984/2019, depositata il 29 aprile 2019, così CP_1 provvede:
a)dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 03020080011813244000, siccome prescritta la relativa pretesa;
c) condanna a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano in €.125,00 per esborsi e €.436,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario (15%),
C.P.A. (4%) e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.174,00 per esborsi ed €.852,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario pag. 7/8 (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
e) Condanna l'appellante a rifondere alla le spese processuali del CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in €.174,00 per esborsi ed €.852,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario (15%), C.P.A. (4%) e
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3030/2019
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona della dott.ssa Fortunata Esposito, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
via Mattia Preti n.1 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Muzzì Arcangelo Maria che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici siti CP_1
in , alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domicilia. CP_1
appellata
NONCHÉ
(C.F. ), non Controparte_2 P.IVA_2 comparsa appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avverso Controparte_3 CP_1
, il sig. adiva il Giudice di Pace di chiedendo
[...] Parte_1 CP_1
l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020080011813244000 relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. In particolare, a fondamento della opposizione eccepiva la prescrizione della suddetta cartella di pagamento essendo decorso il termine quinquennale in considerazione del fatto che la cartella era stata notificata il 02/10/2008 e l'intimazione di pagamento il
26/04/2018.
Si costituiva la eccependo l'infondatezza della domanda. Controparte_1
L' rimaneva contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 984/2019, depositata in data 29 aprile 2019, il Giudice di Pace di accoglieva la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione in CP_1 assenza di atti interruttivi ma, ritenendo ricadente il debito in oggetto tra quelli per i quali è prevista la cancellazione (“il decreto fiscale del 23.10.2018 n. 119 pubbl. in
G.U. N.293, serie generale, ha previsto la cancellazione dei debiti per sanzioni amministrative compresi fra gli anni 2000 e fino a tutto l'anno 2010: conseguentemente ricadendo anche le sanzioni qui impugnate elevate nell'arco temporale di legge così come riportata nell'ingiunzione impugnata”), dichiarava cessata la materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018. Condannava Controparte_2
al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 243,00 di cui €. 43,00 per
[...] spese.
Proponeva appello il sig. , censurando la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui disponeva la cessata materia del contendere in virtù del decreto fiscale n.119/2018 e nella quantificazione delle spese (calcolate sullo scaglione “fino a 1.100 euro” invece che nello scaglione “da € 1.101 a € 5.200”), nonché nel non aver disposto la condanna in solido di entrambi i convenuti. Chiedeva di riformare la sentenza, dichiarando la prescrizione del credito e condannando entrambi i convenuti soccombenti in primo grado, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così concludeva: “1.-In accoglimento del primo motivo di gravame e per le ragioni ivi dispiegate, riformare la sentenza n. 984/2019 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere, e per l'effetto dichiarare, in accoglimento della (ri)proposta domanda giudiziale, che la pretesa creditoria (sanzione amministrativa a seguito di violazione al C.d.S) sottesa alla cartella di pagamento n.03020080011813244000 è prescritta in ragione del decorso quinquennale stabilito ex lege, con ogni ulteriore conseguenza da ciò derivante;
pag. 2/8 2.- In accoglimento del secondo motivo di gravame e per le ragioni ivi dispiegate, riformare la sentenza n. 984/2019 emessa dal Giudice di Pace di nella parte CP_1 in cui, in ragione del c.d. principio della soccombenza virtuale, ha erroneamente liquidato le spese e le competenze professionali, e per l'effetto procedere alla relativa liquidazione secondo quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento nonché in ragione della documentazione versata in atti;
3.- Con vittoria di spese e competenze da porre in solido a carico delle parti convenute
e da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde per entrambi i gradi di giudizio”.
Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, l'
[...]
della quale va, dunque, dichiarata la contumacia. Controparte_2
Si costituiva, in data 09/09/2019, la , in persona del Controparte_4
l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse in considerazione del difetto di soccombenza nonché l'infondatezza della domanda avversaria nei confronti della . Rilevava di essere esente da Controparte_1 responsabilità nell'intervenuta prescrizione avendo proceduto tempestivamente sia alla notifica del verbale relativo alla violazione “notificato su strada al momento del fatto” il
07/04/2004, che all'iscrizione a ruolo, intervenuta il 9/4/2008. Sosteneva, dunque, la correttezza della decisione del Giudice di primo grado nel condannare la sola
[...]
alla refusione delle spese di lite poiché esclusivamente a questa erano CP_2 riferibili i vizi afferenti alla notificazione della cartella di pagamento rilevati dall'attore in primo grado.
Riteneva, pertanto, doversi escludere qualunque responsabilità della con la CP_1 conseguenza che “la competenza a dedurre in merito alla validità della intimazione di pagamento e della sottostante cartella esattoriale spettasse all'ente concessionario per la riscossione e non alla . Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure CP_1 ha posto la condanna delle competenze e delle spese di lite in capo alla sola
[...]
riconoscendone la soccombenza (pur “virtuale”)”. CP_2
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado ed esclusione della dalla CP_1 condanna alle spese. pag. 3/8 Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1.- in via pregiudiziale, dichiarare parzialmente inammissibile l'atto di appello avversario per carenza di interesse al presente giudizio;
2.- nel merito, respingere il gravame con conferma della condanna al pagamento delle competenze e delle spese di lite in capo alla sola . Controparte_5
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.
Dopo numerosi rinvii, con decreto del 16/04/2024 il procedimento veniva assegnato a questo Giudice.
All'esito dell'udienza del 15/04/2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'appellante si duole dell'erronea dichiarazione della cessata materia del contendere sulla base del disposto del decreto fiscale del 23.10.2018 n. 119, che sarebbe inapplicabile al caso di specie, nonché dell'indebita quantificazione delle spese di lite per aver il giudice applicato l'errato scaglione previsto dal DM 55/2014.
Quanto al primo punto, l'appello è infondato.
L'appellante sostiene che la cartella esattoriale è di importo superiore a 1.000,00 euro e che, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l'automatico stralcio previsto dal decreto richiamato dal giudice di prime cure. Ne deriverebbe il vizio della sentenza.
Tale doglianza è infondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, il limite di valore va riferito “ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni”, mentre non si tiene conto “degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione”.
Ha precisato, inoltre, la Suprema Corte che “Tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro. Per “carico” si intende, pag. 4/8 infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella. Ovviamente l'importo del debito residuo di Euro
1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, n.22018). L'annullamento delle cartelle esattoriali – come affermato dalla Suprema Corte - va rilevato di ufficio dal Giudice a prescindere da un'istanza di parte. Ed invero “Il saldo e stralcio ex art. 4
D.L. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico”
Nel caso di specie, come emerge dall'estratto di ruolo versato in atti, non vi è dubbio che la cartella n. 03020080011813244000 si riferisca ad un carico di importo inferiore a mille euro, non solo calcolando le sanzioni singolarmente, ma anche calcolandole complessivamente, ove, detratti gli importi conteggiati a titolo di interessi di mora e compensi di riscossione, come precisato dalla Suprema Corte, l'importo residuo a titolo di carico affidato è pari ad €.986,58.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza mossa dall'appellante e la correttezza della decisione del Giudice di Pace che ha dichiarato la cessata materia del contendere.
Venendo al secondo motivo di gravame relativo alla quantificazione delle spese di lite, occorre precisare che, nondimeno, il principio della soccombenza comporta che le spese di lite debbano comunque gravare sulla parte che, col suo comportamento antigiuridico
(per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Pertanto, la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere deve contenere anche la verifica della responsabilità processuale al fine di identificare la parte soccombente.
Tale valutazione è stata effettuata dal Giudice di prime cure, come emerge dalla parte motiva della sentenza impugnata che accoglie l'eccezione di prescrizione e, pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha imputato alla sola Controparte_2
– responsabile dell'intervenuta prescrizione del diritto – il pagamento delle spese di lite.
RA è, infatti, sul punto al Suprema Corte nell'affermare che “Nell'ambito del pag. 5/8 giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'
[...]
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti Controparte_5 alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione” (Cass. Civile Ord. 7716/2022).
Applicando tali coordinate al caso in esame risulta evidente che il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati riconoscendo la responsabilità della prescrizione all'ente deputato alla riscossione, per non aver questo notificato atti interruttivi idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Erra, però, il Giudice di Pace nella quantificazione delle spese di lite poiché il valore della controversia è dato dall'intero ammontare della cartella di pagamento impugnata della quale l'attore chiedeva l'annullamento e, pertanto, €.
1.595.18 con conseguente applicazione dello scaglione “da €.
1.101 a € 5.200”, previsto dal D.M. 37/2018. Erra il
Giudice di Pace anche nella quantificazione degli esborsi che ammontavano ad euro
125,00 (98,00 + 27,00) a fronte dei 43,00 liquidati nella sentenza impugnata.
Tanto premesso, l'appello va parzialmente accolto, con conseguente riforma della pronuncia impugnata con riguardo al capo delle spese;
ne deriva la condanna dell' , cui è imputabile l'intervenuta prescrizione, al Controparte_2
pag. 6/8 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis, per i giudizi di competenza del giudice di pace, secondo lo scaglione
“da € 1.101 a € 5.200”, secondo i valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta.
All'accoglimento parziale dell'appello segue la condanna dell' Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
[...] dell'appellante , che si liquidano nei valori minimi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al tribunale, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ad eccezione della fase istruttoria, del tutto assente e, pertanto, non dovuta e con riferimento allo scaglione delle cause di valore “da € 1.101 a € 5.200”.
In merito ai rapporti tra appellante e la , stante l'accoglimento parziale CP_1 dell'appello, le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono posta a carico di parte appellante e in favore della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 984/2019, depositata il 29 aprile 2019, così CP_1 provvede:
a)dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n. 03020080011813244000, siccome prescritta la relativa pretesa;
c) condanna a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano in €.125,00 per esborsi e €.436,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario (15%),
C.P.A. (4%) e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in €.174,00 per esborsi ed €.852,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario pag. 7/8 (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
e) Condanna l'appellante a rifondere alla le spese processuali del CP_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in €.174,00 per esborsi ed €.852,00 per compensi d'avvocato, oltre al rimborso forfetario (15%), C.P.A. (4%) e
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Fortunata Esposito
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