TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -, all'udienza del 11/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1624/2024, promossa da:
nato a [...] l'[...] e residente in [...]alla Parte_1
Vibrata (TE), Via Aprutina n. 75 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
RI TA DI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Ascoli
Piceno, C.so V. Emanuele n. 5, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_1 PartitaIVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Armando P.IVA_2
Gambino in virtù di procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Periferica INPS in Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16.
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del requisito dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, comma 8 del Decreto Legislativo
n. 503 del 30/12/1992.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2024, evocava innanzi a questo Tribunale Parte_1
l'INPS chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, co. 8 del Decreto
Legislativo n. 503 del 30/12/1992 ss.mm.ii., che le era stato negato in sede amministrativa.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dal ricorso, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto. La causa, istruita documentalmente e mediante c.t.u. medica, è pervenuta per la discussione con termine per note all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato.
Il sig. in data 2/05/2023 presentava domanda amministrativa per ottenere la pensione di Pt_1 vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 8, D. Lgs 30.12.92 n. 503.
Come è noto, con riferimento alle domande presentate nel periodo 2019 – 2024, possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 61 anni se uomini e a 56 anni se donne i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) non meno dell'80% di invalidità; b) possesso di almeno
20 anni di contributi (cfr. art. 1, comma 8 del Dlgs 503/1992), con finestra mobile di 12 mesi per l'ottenimento del primo rateo pensionistico. Tale disposizione è stata così interpretata dalla
Suprema Corte: “…. In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti…." (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2018, n. 29191). I lavoratori interessati, dunque, devono inoltre attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico, a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali.
Ciò posto, nulla quaestio in ordine alla sussistenza del requisito socio-economico, atteso che il provvedimento di rigetto della domanda dell'INPS, datato 24/10/2023, si fonda esclusivamente sull'asserita carenza del requisito sanitario (invalidità almeno dell'80%). Detto requisito si evince altresì dall'estratto contributivo rilasciato dall'Ente Previdenziale, allegato al ricorso, da cui si evince che lo stesso ha accumulato 1175 settimane di contributi, corrispondenti a 22 anni
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del requisito sanitario, il perito, dott. Persona_2
, ha formulato la seguente diagnosi: “Cardiopatia ipertensiva in trattamento, BPCO, OSAS in
[...] trattamento notturno con c-PAP, ipoacusia bilaterale, lombosciatalgia destra e coxartrosi bilaterale, esiti di ischemia cerebrale, ricovero per colecistectomia con esiti di ernia addominale”, formulando le seguenti conclusioni: “Sulla base delle suddette patologie, applicando la formula riduzionistica, si raggiunge un valore pari al 80%, con diritto alla pensione anticipata ex art.1, comma 8 D.Lgs. n. 503/1992 con decorrenza a far data della domanda amministrativa”. Tali conclusioni, fondate su solide argomentazioni tecnico-scientifiche, appaiono pienamente condivisibili, essendo prive di vizi logici. D'altra parte, le osservazioni formulate dall'INPS, peraltro di natura tecnica e non medico-scientifica, sono di per sé tali da inficiare le conclusioni del c.t.u.
Sussistendo, in definitiva, entrambi i requisiti richiesti dalla legge, va accertato il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione di vecchia anticipata a far data dal 2/05/2023 (data della domanda amministrativa), previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del
D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, con conseguente condanna dell'INPS all'erogazione di detta pensione, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura si cui al dispositivo. Con lo stesso criterio vanno liquidate le spese della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando:
1. Accerta il diritto di al conseguimento della pensione di vecchia anticipata a far Parte_1 data dal 2/05/2023, previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, e, per l'effetto,
2. Condanna l'INPS all'erogazione della pensione di cui al punto che precede, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
3. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
1.800,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie (15%), Iva e c.a.p. come per legge;
4) Pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Teramo, all'udienza del 11 Dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale