TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69747/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 69747/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione l'8/1/2025 e promosso da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Leonardo Digirolamo, con studio in Santeramo in Colle, Via Mercadante n. 32, giusta procura ad litem depositata telematicamente, il quale dichiara che il proprio codice fiscale è
e che il domicilio digitale elettivo presso cui chiede di ricevere C.F._2 comunicazioni e notifiche è all'indirizzo di pec Email_1
OPPONENTE contro
(P.IVA – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del procuratore corrente in Roma, Viale Cesare Pavese n. Controparte_2
385, elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti n. 36/8, presso lo studio dell'Avv.
Corrado Barile del Foro di Genova, (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._3
in forza di procura generale rep. n. 91134 racc. n. 26977 del 1/3/2022 a rogito Notaio
[...]
Persona_1
OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione – garanzia autonoma – opposizione al decreto ingiuntivo n.
13812/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “-- dichiarare nullo Il decreto ingiuntivo in epigrafe;
1 -- sospendere, nelle more, per i gravi motivi costituiti dalla carenza probatoria del diritto di credito azionato, l'immediata esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe;
-- dichiarare l'insussistenza del diritto di a conseguire il rimborso Controparte_1 da parte dell'odierna opponente dell'importo di euro 21.722,80 con interessi da essa indebitamente pagato ad;
CP_3
-- condannare al pagamento delle spese e competenze di difesa” Controparte_1
per l'opposta: “piaccia all'Illustrissimo signor Giudice
- respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare , in proprio nonché Parte_1 quale titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, a pagare a
[...] la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto di € 21.722,80 in Controparte_1 linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.;
- con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 3/8/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
13812/2022, N.R.G. 47448/2022, con cui ingiungeva a il pagamento in Parte_1 favore della ricorrente della somma di € 21.722,80, oltre ad interessi e spese del procedimento, surrogandosi nei diritti spettanti alla creditrice principale a seguito dell'escussione, da CP_3
parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria n. 10600A0346059 prestata dalla
[...]
a garanzia dell'obbligo assunto dalla , titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1
impresa individuale, verso l a garanzia Controparte_4
dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto al consumo, come indicato nella polizza.
2. Con atto di citazione notificato il 14/11/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 13812/2022,
N.R.G. 47448/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 3/8/2022, chiedendone la revoca. L'opponente esponeva che la richiesta dell era fondata sulla pretesa illegittima CP_3
azionata dalla verso la di restituzione della somma di € 21.720,80 CP_5 Parte_1
2 perché ritenuti come indebitamente percepiti a seguito di decadenza dell'aiuto, causata, tuttavia, dagli arbitrari atti ostativi dei funzionari della , che avevano impedito gli ulteriori CP_5
lavori (attesa la scadenza del termine biennale prefissato nel piano) in prosieguo di quelli già eseguiti.
rappresentava che, a seguito dell'annullamento da parte del TAR per la Parte_1
Puglia - sezione prima, con sentenza n. 847 del 20/6/2019, passata in giudicato, degli atti arbitrari ostativi dei funzionari della aveva determinato il ripristino CP_5
dell'ammissione all'aiuto, disposto con nota regionale dell'8/11/2012, il ripristino della legittimità dell'intervento intrapreso nella parte eseguita e, quindi, del titolo a fondamento della richiesta dell'odierna opponente di pagamento dell'anticipo del contributo, con conseguente legittimità e doverosità del versamento effettuato dall a favore della richiedente e della CP_3 riscossione dell'anticipo erogato dall . L'opponente eccepiva, inoltre, che il termine di CP_3
scadenza della garanzia, risalente al 31/10/2016 o al 31/4/2017, era spirato senza che fosse stata chiesta tempestivamente la proroga.
3. Con comparsa del 30/3/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa di cui al monitorio, deducendo di aver emesso la polizza fideiussoria n. 10600A0346059 prestata dalla a garanzia Controparte_1
dell'obbligo assunto dalla , titolare dell'omonima impresa individuale, verso Parte_1
l e di aver proceduto al pagamento della Controparte_4 Controparte_4
somma corrispondente all'escussione della garanzia da parte della creditrice, evidenziando che, trattandosi di garanzia autonoma, non avrebbe potuto opporre alla beneficiaria della garanzia le eccezioni fondate sul rapporto sottostante.
La eccepiva, inoltre, l'irrilevanza della sentenza n. 847/2019 del Controparte_1
TAR Puglia ai fini del presente giudizio, che si riferiva al contributo pubblico all'impresa erogato dalla alla a seguito della domanda n. 9475.1367.080, mentre CP_5 Parte_1
la polizza in oggetto garantiva il contributo pubblico all'impresa erogato dall a seguito CP_3
della domanda dell'opponente n. 9475.1799.068.
La esponeva che, con Appendice alla polizza del 24/9/2015, le Controparte_1
parti ne avevano precisato il perdurare della validità e dell'efficacia nel tempo a seguito della sua proroga automatica, quindi le parti avevano riconosciuto che la validità e l'efficacia nel tempo della polizza era stata prorogata fino al 31/10/2016 e risultava dagli atti che il creditore
3 beneficiario aveva escusso per la prima volta il debitore principale in data anteriore al
31/10/2016
4. In seguito, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 13/5/2021 ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Con i due motivi di opposizione contesta il diritto della Parte_1 [...]
di agire in via surrogatoria ex artt. 1203, n. 3 e 1949 c.c. nei suoi confronti, Controparte_1
eccependo l'illegittimità della revoca dell'aiuto da parte dell , come accertato dal TAR CP_3
per la – sezione prima con sentenza n. 847 del 20/6/2019, nonché la non debenza della CP_5
somma pagata dall'opposta alla creditrice, essendo intervenuta l'escussione dopo la scadenza della polizza fideiussoria in esame.
I motivi sono infondati.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
4 Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. N10600A0346059 stipulata da con la Parte_1 [...]
a favore dell' , con riferimento al periodo 29/11/2012-16/11/2014, Controparte_1 CP_3
nel caso di insussistenza del titolo per fruire dell'anticipo di cui alla domanda di ammissione all'aiuto per la realizzazione di opere per lo sviluppo rurale, con assunzione dell'obbligo di garanzia anche da parte dell'odierna opponente, in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione.
E' parimenti documentale che l'AGEA, il 26/10/2020, ha escusso la garanzia e che la
[...]
in esecuzione agli impegni assunti, ha versato, in data 29/04/2022, la Controparte_1
somma di € 21.722,80.
E', quindi, fondata la prospettazione dell'ingiungente, secondo cui al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 e
1949 c.c..
Al contrario, le eccezioni sollevate dall'ingiunta non sono idonee a paralizzare l'avversa azione, non essendo rilevanti, alla luce della natura di garanzia autonoma della polizza fideiussoria in oggetto e dell'obbligo assunto dall'opponente nei confronti della società garante, le vicende afferenti al rapporto principale tra la e l . Parte_1 CP_3
Ne consegue che la avrebbe potuto opporre all la sola Controparte_1 CP_3
exceptio doli, che non ricorre nella fattispecie, e che gli odierni opponenti avrebbero potuto legittimamente opporsi all'azione di surrogazione proposta dalla società garante soltanto in caso di inerzia di quest'ultima nel sollevare l'exceptio doli al fine di paralizzare l'escussione della garanzia da parte dell . CP_3
Ed invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/2/2010), la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. Cass. civ. n. 30181 del 22/11/2018).
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, in cui ricorre
5 l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
La società garante non avrebbe potuto, pertanto, efficacemente opporre alla creditrice beneficiaria della polizza fideiussoria alcuna eccezione fondata sul rapporto garantito, stante la natura autonoma della garanzia prestata e l'irrilevanza di ogni questione sottesa al rapporto principale, con il solo limite della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza di uno dei seguenti elementi: l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.
Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, poiché, nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nondimeno, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale della c.d. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno
6 scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
In altri termini, quell'eccezione, benchè informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr. Cass. civ. n.
15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito. Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale.
Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n.
29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del
21/06/2018). Caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonoma, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base (cfr. Cass. civ. n. 4661 del 28/2/2007; Cass. civ. n. 27333 del
12/12/2005; Cass. civ. n. 8540 del 23/6/2000).
Nella specie, non sono stati comprovati i presupposti perché la garante potesse opporre all l'exceptio doli, né tale eccezione può essere opposta dalla alla società CP_3 Parte_1
garante per paralizzare l'azione di regresso o di rivalsa di quest'ultima, non emergendo dagli atti l'evidenza dell'abusiva escussione della garanzia da parte dell , né dell'illecita azione di CP_3
regresso da parte della Controparte_1
E' infondata, altresì, l'eccezione di estinzione della garanzia sollevata dall'opponente, alla luce del regime di autonomia della garanzia e dell'obbligo di rivalsa assunto dall'ingiunta ed in considerazione delle condizioni contrattuali relative alla polizza fideiussoria.
Risulta dagli atti l'efficacia a tempo indeterminato della polizza fideiussoria, fino allo svicolo e alla liberazione da parte del creditore beneficiario, come emerge dagli artt. 1 e 9 delle condizioni generali di contratto.
7 Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali della polizza (durata della garanzia), è previsto che “La presente garanzia sarà rinnovata dalla data di iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi, sino alla data di ultimazione dei lavori (data “a”). da questa ultima la validità della garanzia è aumentata in automatico di tre semestralità”.
Il successivo art. 3 (richiesta di proroga) prevede che: “AGEA…………prima della scadenza della durata (data “b), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi che il fideiussore si impegna a concedere.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente, a meno che in tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro di richiesta di escussione verso fideiussore”.
Ebbene, con Appendice alla polizza del 24/9/2015, le parti hanno riconosciuto la perdurante validità nel tempo della polizza a seguito della intervenuta automatica proroga della medesima, quindi precisavano e riconoscevano che la validità ed efficacia nel tempo della polizza era ulteriormente prorogata al 31/10/2016.
Ne consegue la tempestività della prima escussione della polizza fideiussoria da parte del creditore verso la debitrice principale in data anteriore al 31/10/2016.
Si rileva, inoltre che la garanzia ha efficacia anche per i coobbligati in caso di proroga della polizza senza la necessità di una loro ulteriore sottoscrizione dell'atto di proroga.
L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposte dall'opponente, che si fonda sulle ragioni di opposizione risultate prive di pregio per i motivi sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 14/11/2022 da avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13812/2022, N.R.G. 47448/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 3/8/2022 e la domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
8 CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 2/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 69747/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione l'8/1/2025 e promosso da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Leonardo Digirolamo, con studio in Santeramo in Colle, Via Mercadante n. 32, giusta procura ad litem depositata telematicamente, il quale dichiara che il proprio codice fiscale è
e che il domicilio digitale elettivo presso cui chiede di ricevere C.F._2 comunicazioni e notifiche è all'indirizzo di pec Email_1
OPPONENTE contro
(P.IVA – C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del procuratore corrente in Roma, Viale Cesare Pavese n. Controparte_2
385, elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti n. 36/8, presso lo studio dell'Avv.
Corrado Barile del Foro di Genova, (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._3
in forza di procura generale rep. n. 91134 racc. n. 26977 del 1/3/2022 a rogito Notaio
[...]
Persona_1
OPPOSTA
OGGETTO: fideiussione – garanzia autonoma – opposizione al decreto ingiuntivo n.
13812/2022
CONCLUSIONI: per l'opponente: “-- dichiarare nullo Il decreto ingiuntivo in epigrafe;
1 -- sospendere, nelle more, per i gravi motivi costituiti dalla carenza probatoria del diritto di credito azionato, l'immediata esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe;
-- dichiarare l'insussistenza del diritto di a conseguire il rimborso Controparte_1 da parte dell'odierna opponente dell'importo di euro 21.722,80 con interessi da essa indebitamente pagato ad;
CP_3
-- condannare al pagamento delle spese e competenze di difesa” Controparte_1
per l'opposta: “piaccia all'Illustrissimo signor Giudice
- respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
- previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale: respingere l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per tutte le ragioni meglio espresse in atti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare , in proprio nonché Parte_1 quale titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, a pagare a
[...] la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto di € 21.722,80 in Controparte_1 linea capitale, oltre agli interessi come previsti in contratto ex D.Lgs. 231/2002 a far data dalla avvenuta notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, o la diversa somma di giustizia meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.;
- con espressa riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 3/8/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
13812/2022, N.R.G. 47448/2022, con cui ingiungeva a il pagamento in Parte_1 favore della ricorrente della somma di € 21.722,80, oltre ad interessi e spese del procedimento, surrogandosi nei diritti spettanti alla creditrice principale a seguito dell'escussione, da CP_3
parte di quest'ultima, della polizza fideiussoria n. 10600A0346059 prestata dalla
[...]
a garanzia dell'obbligo assunto dalla , titolare dell'omonima Controparte_1 Parte_1
impresa individuale, verso l a garanzia Controparte_4
dell'obbligo di restituzione dell'anticipazione concessa a titolo di aiuto al consumo, come indicato nella polizza.
2. Con atto di citazione notificato il 14/11/2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 13812/2022,
N.R.G. 47448/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 3/8/2022, chiedendone la revoca. L'opponente esponeva che la richiesta dell era fondata sulla pretesa illegittima CP_3
azionata dalla verso la di restituzione della somma di € 21.720,80 CP_5 Parte_1
2 perché ritenuti come indebitamente percepiti a seguito di decadenza dell'aiuto, causata, tuttavia, dagli arbitrari atti ostativi dei funzionari della , che avevano impedito gli ulteriori CP_5
lavori (attesa la scadenza del termine biennale prefissato nel piano) in prosieguo di quelli già eseguiti.
rappresentava che, a seguito dell'annullamento da parte del TAR per la Parte_1
Puglia - sezione prima, con sentenza n. 847 del 20/6/2019, passata in giudicato, degli atti arbitrari ostativi dei funzionari della aveva determinato il ripristino CP_5
dell'ammissione all'aiuto, disposto con nota regionale dell'8/11/2012, il ripristino della legittimità dell'intervento intrapreso nella parte eseguita e, quindi, del titolo a fondamento della richiesta dell'odierna opponente di pagamento dell'anticipo del contributo, con conseguente legittimità e doverosità del versamento effettuato dall a favore della richiedente e della CP_3 riscossione dell'anticipo erogato dall . L'opponente eccepiva, inoltre, che il termine di CP_3
scadenza della garanzia, risalente al 31/10/2016 o al 31/4/2017, era spirato senza che fosse stata chiesta tempestivamente la proroga.
3. Con comparsa del 30/3/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa di cui al monitorio, deducendo di aver emesso la polizza fideiussoria n. 10600A0346059 prestata dalla a garanzia Controparte_1
dell'obbligo assunto dalla , titolare dell'omonima impresa individuale, verso Parte_1
l e di aver proceduto al pagamento della Controparte_4 Controparte_4
somma corrispondente all'escussione della garanzia da parte della creditrice, evidenziando che, trattandosi di garanzia autonoma, non avrebbe potuto opporre alla beneficiaria della garanzia le eccezioni fondate sul rapporto sottostante.
La eccepiva, inoltre, l'irrilevanza della sentenza n. 847/2019 del Controparte_1
TAR Puglia ai fini del presente giudizio, che si riferiva al contributo pubblico all'impresa erogato dalla alla a seguito della domanda n. 9475.1367.080, mentre CP_5 Parte_1
la polizza in oggetto garantiva il contributo pubblico all'impresa erogato dall a seguito CP_3
della domanda dell'opponente n. 9475.1799.068.
La esponeva che, con Appendice alla polizza del 24/9/2015, le Controparte_1
parti ne avevano precisato il perdurare della validità e dell'efficacia nel tempo a seguito della sua proroga automatica, quindi le parti avevano riconosciuto che la validità e l'efficacia nel tempo della polizza era stata prorogata fino al 31/10/2016 e risultava dagli atti che il creditore
3 beneficiario aveva escusso per la prima volta il debitore principale in data anteriore al
31/10/2016
4. In seguito, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 13/5/2021 ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8/1/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Con i due motivi di opposizione contesta il diritto della Parte_1 [...]
di agire in via surrogatoria ex artt. 1203, n. 3 e 1949 c.c. nei suoi confronti, Controparte_1
eccependo l'illegittimità della revoca dell'aiuto da parte dell , come accertato dal TAR CP_3
per la – sezione prima con sentenza n. 847 del 20/6/2019, nonché la non debenza della CP_5
somma pagata dall'opposta alla creditrice, essendo intervenuta l'escussione dopo la scadenza della polizza fideiussoria in esame.
I motivi sono infondati.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come noto - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
4 Nella specie, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti la polizza fideiussoria n. N10600A0346059 stipulata da con la Parte_1 [...]
a favore dell' , con riferimento al periodo 29/11/2012-16/11/2014, Controparte_1 CP_3
nel caso di insussistenza del titolo per fruire dell'anticipo di cui alla domanda di ammissione all'aiuto per la realizzazione di opere per lo sviluppo rurale, con assunzione dell'obbligo di garanzia anche da parte dell'odierna opponente, in forza della sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione.
E' parimenti documentale che l'AGEA, il 26/10/2020, ha escusso la garanzia e che la
[...]
in esecuzione agli impegni assunti, ha versato, in data 29/04/2022, la Controparte_1
somma di € 21.722,80.
E', quindi, fondata la prospettazione dell'ingiungente, secondo cui al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1203 n. 3 e
1949 c.c..
Al contrario, le eccezioni sollevate dall'ingiunta non sono idonee a paralizzare l'avversa azione, non essendo rilevanti, alla luce della natura di garanzia autonoma della polizza fideiussoria in oggetto e dell'obbligo assunto dall'opponente nei confronti della società garante, le vicende afferenti al rapporto principale tra la e l . Parte_1 CP_3
Ne consegue che la avrebbe potuto opporre all la sola Controparte_1 CP_3
exceptio doli, che non ricorre nella fattispecie, e che gli odierni opponenti avrebbero potuto legittimamente opporsi all'azione di surrogazione proposta dalla società garante soltanto in caso di inerzia di quest'ultima nel sollevare l'exceptio doli al fine di paralizzare l'escussione della garanzia da parte dell . CP_3
Ed invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/2/2010), la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità dell'obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Detta caratteristica è sintomatica dell'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante e la cui causa consiste nell'assumersi il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale (cfr. Cass. civ. n. 30181 del 22/11/2018).
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, in cui ricorre
5 l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne consegue che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ. n. 30509 del 22/11/2019).
Ciò consente alla società beneficiaria della polizza, cosiddetta indennitaria, di poter chiedere immediatamente o in tempi brevi, a seguito di mera richiesta scritta, il pagamento dell'importo garantito a seguito della contestazione dell'inadempimento della società contraente la polizza.
La società garante non avrebbe potuto, pertanto, efficacemente opporre alla creditrice beneficiaria della polizza fideiussoria alcuna eccezione fondata sul rapporto garantito, stante la natura autonoma della garanzia prestata e l'irrilevanza di ogni questione sottesa al rapporto principale, con il solo limite della sola exceptio doli generalis, in presenza della prova liquida della ricorrenza di uno dei seguenti elementi: l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito.
Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, poiché, nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 31956 del 11/12/2018).
Nondimeno, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale della c.d. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno
6 scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
In altri termini, quell'eccezione, benchè informata all'ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., non può, onde non tradire ed inficiare la certezza dell'operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma è legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr. Cass. civ. n.
15216 del 2012): esclusivamente, cioè, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell'abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l'inesistenza o l'estinzione del diritto garantito. Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l'esistenza della frode e/o dell'abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale.
Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n.
29215 del 2008), mentre non può che toccare a quest'ultimo, al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore. (cfr. Cass. civ. n. 16345 del
21/06/2018). Caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonoma, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base (cfr. Cass. civ. n. 4661 del 28/2/2007; Cass. civ. n. 27333 del
12/12/2005; Cass. civ. n. 8540 del 23/6/2000).
Nella specie, non sono stati comprovati i presupposti perché la garante potesse opporre all l'exceptio doli, né tale eccezione può essere opposta dalla alla società CP_3 Parte_1
garante per paralizzare l'azione di regresso o di rivalsa di quest'ultima, non emergendo dagli atti l'evidenza dell'abusiva escussione della garanzia da parte dell , né dell'illecita azione di CP_3
regresso da parte della Controparte_1
E' infondata, altresì, l'eccezione di estinzione della garanzia sollevata dall'opponente, alla luce del regime di autonomia della garanzia e dell'obbligo di rivalsa assunto dall'ingiunta ed in considerazione delle condizioni contrattuali relative alla polizza fideiussoria.
Risulta dagli atti l'efficacia a tempo indeterminato della polizza fideiussoria, fino allo svicolo e alla liberazione da parte del creditore beneficiario, come emerge dagli artt. 1 e 9 delle condizioni generali di contratto.
7 Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali della polizza (durata della garanzia), è previsto che “La presente garanzia sarà rinnovata dalla data di iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi, sino alla data di ultimazione dei lavori (data “a”). da questa ultima la validità della garanzia è aumentata in automatico di tre semestralità”.
Il successivo art. 3 (richiesta di proroga) prevede che: “AGEA…………prima della scadenza della durata (data “b), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi che il fideiussore si impegna a concedere.
Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente, a meno che in tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro di richiesta di escussione verso fideiussore”.
Ebbene, con Appendice alla polizza del 24/9/2015, le parti hanno riconosciuto la perdurante validità nel tempo della polizza a seguito della intervenuta automatica proroga della medesima, quindi precisavano e riconoscevano che la validità ed efficacia nel tempo della polizza era ulteriormente prorogata al 31/10/2016.
Ne consegue la tempestività della prima escussione della polizza fideiussoria da parte del creditore verso la debitrice principale in data anteriore al 31/10/2016.
Si rileva, inoltre che la garanzia ha efficacia anche per i coobbligati in caso di proroga della polizza senza la necessità di una loro ulteriore sottoscrizione dell'atto di proroga.
L'opposizione deve essere, quindi, respinta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposte dall'opponente, che si fonda sulle ragioni di opposizione risultate prive di pregio per i motivi sopra esposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 14/11/2022 da avverso la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13812/2022, N.R.G. 47448/2022, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 3/8/2022 e la domanda riconvenzionale di accertamento negativo proposte da avverso la Parte_1 Controparte_1
8 CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 2/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
9