Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2212/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ispica in via Belice n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ispica in via Belice n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TO Campanella, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli TO (Ragusa, 28.12.2009) e (Modica, Persona_1
29.03.2016); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. l'abitazione in comproprietà sita in Ispica (Rg) VIA BELICE n. SN Piano T-1 – 2, identificata al
Catasto Urbano del Comune di Ispica (Rg) al Foglio 99 Particella 921 Subalterno 2, Rendita: Euro
542,28, Categoria A/3e), Classe 2, Consistenza 7,5 vani, ottenuta a mezzo Atto del 30/11/2005 redatto dal Pubblico ufficiale TA F. in ISPICA (RG) registrato al Repertorio n. 32343, Per_2
Registrazione n. 4593 avvenuta in data 06/12/2005 verrà assegnata alla moglie SI.ra
[...]
che la abiterà insieme ai figli;
il SI. si farà carico esclusivo delle restanti rate di Pt_2 Pt_1 mutuo, acceso da entrambi i coniugi in eguale misura per l'acquisto dell'immobile, sino alla completa estinzione dello stesso, nonché del pagamento del finanziamento acceso per la ristrutturazione del suddetto immobile da entrambi i coniugi in eguale misura, delle spese straordinarie relative alla manutenzione dell'immobile e di tutte le utenze (compresi Luce e Gas) connesse alla proprietà ed al possesso dell'immobile familiare;
quanto non espressamente pattuito sarà regolato in ragione delle norme civilistiche che regolano la comproprietà; inoltre, il SI. Pt_1 provvederà al trasferimento della propria quota di proprietà del suddetto immobile in eguale misura in favore dei figli, una volta raggiunta da entrambi la maggiore età;
2. alla luce delle attuali precarie condizioni economiche della SI.ra il SI. si dichiara Pt_2 Pt_1 disponibile a versare a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori, da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all' anno a mezzo versamento presso conto corrente/carta facente capo alla medesima, la somma di Euro 500,00 per ciascun figlio;
3. alla luce delle attuali precarie condizioni economiche della SI.ra il SI. si dichiara Pt_2 Pt_1 disponibile a versare a titolo di contributo di mantenimento della ex moglie pari ad Euro 500,00 da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a mezzo versamento presso conto corrente/carta facente capo alla medesima;
4. saranno poste a carico del SI. il 75% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive Pt_1 dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi previa presentazione dei documenti giustificativi.
5. il SI. autorizza sin dalla sottoscrizione del presente ricorso la SI.ra a richiedere, in Pt_1 Pt_2 via esclusiva, all'INPS l'erogazione dell'assegno unico per i figli minori;
6. l'affidamento dei figli minori sarà in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
7. salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della prole, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli con le seguenti modalità:
-a settimane alternate: (a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 18:00 alle 21:00 ovvero (b) il martedì ed il giovedì dalle 18:00 alle 21:00 ed il fine settimana dalle 18:00 del sabato alle 18:00 della domenica;
-per due settimane durante le vacanze estive che dovranno concordemente essere stabilite;
-per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 oppure il 31 dicembre, la domenica di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo; i due genitori si impegnano sin da ora a permettere ai figli minori di mantenere contatti costanti e frequentare i rispettivi nuclei familiari (nonni materni, paterni, zii paterni e materni, ecc...);
8. il SI. concede alla SI.ra e ai figli il diritto di abitazione sulla abitazione sita Pt_1 Parte_2 in Contrada Santa Maria del Focallo, Via dello scoglio n. 3 denominata Barca, territorio di Ispica
(Rg) le cui spese di gestione ed oneri sono ad esclusivo carico del SI. ; Pt_1
9. i coniugi forniscono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
che l'udienza di comparizione del dì 02.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncorda tario a Ispica in data 04.08.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti