Art. 1.
Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8 , alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.
Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 8 , alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
Il secondo comma dell'art. 1 della legge predetta e' soppresso.