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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 178 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Nicastro - ora ME Terme (CZ) - il 27.10.1961, e sig.ra – CF Parte_2 [...]
- nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CATERINA C.F._2
RESTUCCIA, nel cui studio sito in ME Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n. 212, sono elettivamente domiciliati, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in 10 marzo 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 26.02.2025 - che i ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 10.3.2021 in ME Terme (CZ), trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di
ME Terme al n. 3, P. 1, Uff 1, anno 2021, come da estratto dell'atto di matrimonio che si produce;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che ha avuto una precedente relazione matrimoniale, Parte_1 con prole, definita diversi anni addietro con il relativo divorzio;
- che il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della separazione dei beni;
- che il marito è operaio agricolo e la moglie Parte_1 Parte_2
è casalinga;
- che i coniugi hanno fissato la residenza familiare in una piccola abitazione sita in
[...] ME Terme, frazione Bella, Via Istria n. 3, di proprietà della figlia di , Parte_1 Persona_1 nata il [...] con loro convivente e tale casa è condotta dai coniugi in comodato Parte_3 gratuito, come da certificati di residenza e stato di famiglia, che si producono;
- che tra i coniugi vi sono incomprensioni che determinano litigi e malessere anche perché la moglie vorrebbe tanto avere un figlio ma che, a causa di una sopravvenuta specifica patologia del marito, ciò è diventato impossibile;
- che le incomprensioni sono diventate esasperanti tali da rendere ormai insostenibile ed impossibile la prosecuzione della loro convivenza;
- che i tentativi esperiti dai ricorrenti tesi a recuperare il rapporto coniugale, sono risultati vani;
- che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note di trattazione scritta;
- che i ricorrenti quindi, sono addivenuti alla decisione di separarsi consensualmente alle seguenti (vedi sul punto, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
ME Terme adito, affinché - premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi - volesse dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi rinunciano al loro mantenimento.
3) La casa coniugale sita in ME Terme (CZ) Via Istria n.3, condotta in comodato gratuito, rimarrà al sig.
e la sig.ra quanto prima andrà via per altre destinazioni;
Parte_1 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolarizzare tra loro ogni rapporto patrimoniale ed economico
e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 178 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
– CF - nato a [...], ora ME Terme (CZ), il 27.10.1961, e
[...] CodiceFiscale_1 sig.ra – CF - nata a [...], il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CATERINA RESTUCCIA, nel cui studio, sito in ME Terme
(CZ), Corso Giovanni Nicotera n. 212, sono elettivamente domiciliati, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 27 febbraio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 18 marzo 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 10 marzo 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege; vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrari a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 marzo 2025 – in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 178 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ora ME Terme (CZ), il 27.10.1961, e sig.ra – CF Parte_2 CodiceFiscale_2
- nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CATERINA RESTUCCIA,
a nel cui studio sito in ME Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n.212, sono elettivamente domiciliati, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. – Parte_1
CF - nato a [...], ora ME Terme (CZ), il 27.10.1961, e sig.ra CodiceFiscale_1 Parte_2
– CF - nata a [...], il [...], entrambi rappresentati
[...] CodiceFiscale_2
e difesi dall'avv. CATERINA RESTUCCIA, a nel cui studio sito in ME Terme (CZ), Corso Giovanni
Nicotera n. 212, sono elettivamente domiciliati, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Entrambi i coniugi rinunciano al loro mantenimento;
3) La casa coniugale sita in ME Terme (CZ) Via Istria n.3, condotta in comodato gratuito, rimarrà al sig.
e la sig.ra quanto prima andrà via per altre destinazioni;
Parte_1 Parte_2
4) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolarizzare tra loro ogni rapporto patrimoniale ed economico
e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ME Terme (CZ) – atto n. 3, parte I, Uff. 1, anno 2021 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in ME Terme, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)