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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9293/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonino Marra e Gaspare La Grassa;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pistone Nascone;
[...] P.IVA_1
- parte resistente –
e
Controparte_2
(c.f. ), in persona dell'Assessore pro tempore;
[...] P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannato al pagamento Controparte_3
delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di ottantasei ore di lavoro
1 straordinario tra aprile e dicembre 2019, oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo e festivo notturno per le quattrocento ore retribuite soltanto come straordinario feriale, e di ulteriori sei ore di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2020, oltre alla maggiorazione per il lavoro festivo e festivo notturno per le centodue ore pagate semplicemente come straordinario. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex dipendente in quiescenza dell'Amministrazione convenuta (collaboratore cat. B6), ha dedotto di aver svolto 486 ore di straordinario nel 2019 e 108 ore di straordinario nel 2020, ma di essere stato retribuito esclusivamente per 400 ore nel 2019 e 102 ore nel 2020, peraltro senza alcuna maggiorazione (contrattualmente prevista) per il lavoro festivo e festivo notturno (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2023 l'
[...]
, in via preliminare, ha eccepito il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva, indicando al suo posto l'
[...]
; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il Controparte_2 saldo orario degli anni 2019 e 2020 sarebbe inferiore alle ore di straordinario complessivamente autorizzate (445,29 ore nel 2019 e 106,24 nel 2020), lo straordinario sarebbe stato retribuito interamente (440 il primo anno, con attribuzione delle 5,29 ore mancati al 2020, e 102 ore il secondo anno, con la perdita di 4,34 ore perché non monetizzabili in quanto inferiori al minimo giornaliero retribuibile) e, infine, la maggiorazione per lavoro festivo-notturno non sarebbe cumulabile con altre indennità già corrisposte (cfr. memoria di costituzione).
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, quest'ultimo, ritualmente convenuto, è Controparte_2
rimasto contumace.
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha agito in giudizio, innanzitutto, per il pagamento di una parte di lavoro straordinario, allegando l'inadempimento di controparte alla corrispondente obbligazione retributiva.
L'assessorato Regionale di Pubblica ha eccepito il Controparte_3 CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, indicando quale responsabile l'Assessorato delle
Autonomie locali e della funzione pubblica.
2 Osservato quanto precede, la superiore eccezione merita senz'altro di essere accolta, visti i rapporti tra i due assessorati e l'oggettiva fondatezza della difesa: a questo punto, dunque, l'esistenza della pretesa del va verificata nei confronti dell' Pt_1 CP_3
, senza trascurare, tuttavia, le difese Controparte_2
articolate nel merito dall'altro convenuto (evidentemente pienamente consapevole delle ragioni di contrasto tra le parti).
Ora, lo svolgimento di 486 ore di straordinario nel 2019 e 108 ore di straordinario nel
2020 va ritenuto dimostrato sia alla luce della documentazione allegata al ricorso, sia per la
“testimonianza” di tale circostanza da parte dell'Assessorato datore di lavoro del Pt_1
(cfr. memoria di costituzione del 12 gennaio 2023).
Accertato lo svolgimento del lavoro straordinario nei termini descritti nell'atto introduttivo, la consequenziale pretesa retributiva va ritenuta sussistente nei limiti di cui al calcolo del c.t.u., comprensivo anche della maggiorazione per il lavoro festivo/notturno
(cfr. relazione in atti, anche per il parziale accoglimento delle osservazioni dell'Amministrazione ed il contestuale superamento delle doglianze del resistente reiterate fino alle ultime note conclusionali).
In definitiva, dunque, l'Assessorato locali va Controparte_2 Controparte_2
condannato al pagamento in favore del della somma di € 2.448,31, oltre accessori Pt_1
nella misura legalmente dovuta.
Visto l'esito della lite, il medesimo Assessorato contumace va condannato ex art. 91
c.p.c. al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del predetto convenuto.
Tra l' e le altre parti Controparte_3
in causa, invece, le spese giudiziali meritano di essere senz'altro integralmente compensate per la peculiare posizione processuale del predetto e per il CP_3 motivo del rigetto del ricorso nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva).
P.Q.M.
nella contumacia dell' Controparte_2
,
[...]
3 rigetta il ricorso nei confronti dell' Controparte_3
;
[...]
condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € € 2.448,31, oltre accessori nella Parte_1
misura legalmente dovuta;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l'
[...]
e le altre parti in causa;
Controparte_3
condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di delle spese giudiziali, che liquida complessivamente Parte_1
in € 1.363,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.314,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' Controparte_2
.
[...]
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9293/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonino Marra e Gaspare La Grassa;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pistone Nascone;
[...] P.IVA_1
- parte resistente –
e
Controparte_2
(c.f. ), in persona dell'Assessore pro tempore;
[...] P.IVA_1
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023 ha chiesto che l' Parte_1 [...]
venga condannato al pagamento Controparte_3
delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di ottantasei ore di lavoro
1 straordinario tra aprile e dicembre 2019, oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo e festivo notturno per le quattrocento ore retribuite soltanto come straordinario feriale, e di ulteriori sei ore di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2020, oltre alla maggiorazione per il lavoro festivo e festivo notturno per le centodue ore pagate semplicemente come straordinario. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, ex dipendente in quiescenza dell'Amministrazione convenuta (collaboratore cat. B6), ha dedotto di aver svolto 486 ore di straordinario nel 2019 e 108 ore di straordinario nel 2020, ma di essere stato retribuito esclusivamente per 400 ore nel 2019 e 102 ore nel 2020, peraltro senza alcuna maggiorazione (contrattualmente prevista) per il lavoro festivo e festivo notturno (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2023 l'
[...]
, in via preliminare, ha eccepito il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva, indicando al suo posto l'
[...]
; in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il Controparte_2 saldo orario degli anni 2019 e 2020 sarebbe inferiore alle ore di straordinario complessivamente autorizzate (445,29 ore nel 2019 e 106,24 nel 2020), lo straordinario sarebbe stato retribuito interamente (440 il primo anno, con attribuzione delle 5,29 ore mancati al 2020, e 102 ore il secondo anno, con la perdita di 4,34 ore perché non monetizzabili in quanto inferiori al minimo giornaliero retribuibile) e, infine, la maggiorazione per lavoro festivo-notturno non sarebbe cumulabile con altre indennità già corrisposte (cfr. memoria di costituzione).
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, quest'ultimo, ritualmente convenuto, è Controparte_2
rimasto contumace.
Ciò detto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente ha agito in giudizio, innanzitutto, per il pagamento di una parte di lavoro straordinario, allegando l'inadempimento di controparte alla corrispondente obbligazione retributiva.
L'assessorato Regionale di Pubblica ha eccepito il Controparte_3 CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, indicando quale responsabile l'Assessorato delle
Autonomie locali e della funzione pubblica.
2 Osservato quanto precede, la superiore eccezione merita senz'altro di essere accolta, visti i rapporti tra i due assessorati e l'oggettiva fondatezza della difesa: a questo punto, dunque, l'esistenza della pretesa del va verificata nei confronti dell' Pt_1 CP_3
, senza trascurare, tuttavia, le difese Controparte_2
articolate nel merito dall'altro convenuto (evidentemente pienamente consapevole delle ragioni di contrasto tra le parti).
Ora, lo svolgimento di 486 ore di straordinario nel 2019 e 108 ore di straordinario nel
2020 va ritenuto dimostrato sia alla luce della documentazione allegata al ricorso, sia per la
“testimonianza” di tale circostanza da parte dell'Assessorato datore di lavoro del Pt_1
(cfr. memoria di costituzione del 12 gennaio 2023).
Accertato lo svolgimento del lavoro straordinario nei termini descritti nell'atto introduttivo, la consequenziale pretesa retributiva va ritenuta sussistente nei limiti di cui al calcolo del c.t.u., comprensivo anche della maggiorazione per il lavoro festivo/notturno
(cfr. relazione in atti, anche per il parziale accoglimento delle osservazioni dell'Amministrazione ed il contestuale superamento delle doglianze del resistente reiterate fino alle ultime note conclusionali).
In definitiva, dunque, l'Assessorato locali va Controparte_2 Controparte_2
condannato al pagamento in favore del della somma di € 2.448,31, oltre accessori Pt_1
nella misura legalmente dovuta.
Visto l'esito della lite, il medesimo Assessorato contumace va condannato ex art. 91
c.p.c. al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui). Per la stessa regola processuale, infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del predetto convenuto.
Tra l' e le altre parti Controparte_3
in causa, invece, le spese giudiziali meritano di essere senz'altro integralmente compensate per la peculiare posizione processuale del predetto e per il CP_3 motivo del rigetto del ricorso nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva).
P.Q.M.
nella contumacia dell' Controparte_2
,
[...]
3 rigetta il ricorso nei confronti dell' Controparte_3
;
[...]
condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € € 2.448,31, oltre accessori nella Parte_1
misura legalmente dovuta;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l'
[...]
e le altre parti in causa;
Controparte_3
condanna l' al Controparte_2 pagamento in favore di delle spese giudiziali, che liquida complessivamente Parte_1
in € 1.363,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.314,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' Controparte_2
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Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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