Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24.3.2025, alle ore 10.24 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CARO Michele per la parte ricorrente, l'Avv. QUARTA Rossella per la parte resistente e l'Avv. Paolo PULVIRENTI in sostituzione dell'Avv. Stefania CP_1
GUALTIERI per la parte resistente . CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 171/2022 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Michele CARO Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Benedetta CECCARELLI e Stefania GUALTIERI CP_2
1
con il patrocinio dell' Avv.to Rossella QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 30.3.2022 la proponeva azione di Parte_1 accertamento negativo avverso i verbali unici di accertamento e di notificazione numeri
LU00000/2020-558-01, n. LU00000/2020-558-02 e n. LU00000/2020-558-03, tutti del
27.7.2020 stilati congiuntamente da funzionari ispettivi dell' Controparte_3
di Lucca - Massa Carrara, di e di
[...] CP_1 CP_2
La ricorrente esponeva esserle contestate le seguenti violazioni:
• evasione previdenziale e assicurativa inerente ai compensi erogati ai dipendenti titolari di rapporto di lavoro sportivo a titolo di indennità di trasferta durante le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;
• imponibilità contributiva dei corrispettivi erogati ai giocatori a titolo di diritti di immagine;
• natura simulata dei contratti di lavoro in regime di volontariato dei signori Pt_2
e i quali dovrebbero essere qualificati come dipendenti;
donde la Parte_3 relativa obbligazione contributiva, quanto a entrambi per il periodo
1.7.2018/30.6.2019;
• natura simulata del rapporto di lavoro libero professionale del fisioterapista
[...]
il quale anch'egli dovrebbe essere qualificato come dipendente;
donde Per_2 la relativa obbligazione contributiva, riferita al periodo luglio 2017/febbraio 2019.
In merito a dette contestazioni eccepiva quanto all'indennità di trasferta, la mancanza dei presupposti ex lege previsti per l'imposizione contributiva pretesa atteso che l'indennità di trasferta era correttamente applicata dovendosi considerare Carrara il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e Sarzana il luogo diverso ove gli stessi erano tenuti a recarsi per sostenere le sessioni di allenamento con i mezzi propri: a ristoro delle spese sostenute veniva dunque erogata una indennità inserita come voce autonoma nel
2 contratto di lavoro federale e trattata, sul piano fiscale e contributivo, come indennità di trasferta.
Quanto alla cessione del diritto all'immagine e conseguente remunerazione, ne sosteneva la legittimità avendo i calciatori, a livello locale una immagine ben riconosciuta e suscettibile di sfruttamento.
Quanto alle prestazioni rese dai volontari se ne evidenziava la caratteristica di essere entrambi pensionati, il fatto di non aver mai dovuto rispettare un obbligo di presenza o di orario, né giustificare assenze, né chiedere permessi e di non aver mai ricevuto ordini e direttive di lavoro, lavorando sempre a titolo gratuito.
Infine con riferimento al rapporto di lavoro con il fisioterapista, ne sosteneva il carattere autonomo e la conseguente natura affatto simulata del contratto con il medesimo sottoscritto.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia a codesto ill.mo Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso:
- annullare e/o revocare e/o disapplicare i verbali unici di accertamento e notificazione rispettivamente n. LU00000/2020-558-01, n. LU00000/2020-558-02 e n. LU00000/2020-558-03, tutti del 27.7.2020,
nonché tutti gli atti consequenziali adottati dagli Istituti odierni convenuti;
- in ogni caso, dichiarare inesistenti le obbligazioni contributive e premiali poste a carico della società odierna ricorrente dagli atti impugnati.
Con vittoria di spese e di onorari di causa.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione a prova contraria su tutti i fatti oggetto della prova testimoniale avversaria e prova per testi sulle circostanze di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 9.6.2022 si costituiva in giudizio l eccependo CP_2 in via preliminare la nullità del ricorso per assoluta indeterminatezza dell'oggetto, laddove viene richiesto l'annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione di atti consequenziali, attraverso il solo riferimento agli enti previdenziali emittenti.
Quanto al merito diffusamente argomentava circa la fondatezza dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo congiunto.
Così concludeva:
Affinché l'Ill.mo Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, voglia preliminarmente dichiarare la nullità in parte qua del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto (art. 414 comma 1 n.3 c.p.c.); nel merito voglia comunque rigettare tutte le
3 domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto, e Controparte_4
per l'effetto confermare la legittimità e correttezza del verbale unico di accertamento e notificazione dell' del 27.7.2020, suddiviso nei n. Controparte_3
LU00000/2020-558-01, n. LU00000/2020-558-02 e n. LU00000/2020-558-03.
In ogni caso con vittoria di spese, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.
Con memoria difensiva depositata il 13.6.2022 si costituiva in giudizio l' la quale CP_1 richiamava integralmente le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione redatto e compilato da ITL, di cui richiamava altresì la fidefacienza.
Così concludeva:
Voglia Il Tribunale di Massa in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, reietta ogni altra istanza e richiesta, rigettare il ricorso in quanto infondato, confermare il verbale impugnato ed in ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento dei contributi e sanzioni come dovuti ed omessi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria chiedeva espletarsi prova testimoniale, indicando come testi gli ispettori verbalizzanti sulle circostanze di fatto che avevano condotto agli accertamenti nonché i lavoratori indicati nominativamente nel verbale a conferma delle dichiarazioni rese.
Fissata con decreto la prima udienza al 23.6.2022, rinviata di ufficio al 24.1.2023 e poi al
7.6.2023 per la discussione in ordine all'ammissione delle prove, veniva ivi rinviata al
14.11.2023 ove si provvedeva all'ammissione delle prove.
All'udienza del 20.2.2024 veniva escusso il teste di parte ricorrente e il Testimone_1 teste comune : alla successiva udienza del 26.3.2024 venivano sentiti il Testimone_2 teste comune e il teste di parte resistente Alla Testimone_3 Tes_4 successiva udienza del 2.7.2024 venivano sentiti i testi di parte resistente CP_5
e e le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di
[...] Tes_5 discussione.
Da ultimo veniva fissata la discussione all'udienza del 24.3.2025, assegnando termine per eventuali note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.
Costituisce principio consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza che nelle controversie come quella in oggetto, pur rivestendo la veste solo formale di CP_1 convenuto, è onorato della prova della sussistenza dei presupposti che legittimano le
4 pretese contributive in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. (cfr. Trib.
Milano n. 3791/2023, Cass. 26274/2020, Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 12108/2010): “e' ben vero che secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. , l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stessi ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base del verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai Pt_4 quali il verbale non riveste efficacia probatoria”.
Dunque i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende invece agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni. Parimenti, il verbale non ha alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti.
In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/2020). Ancora, con ordinanza n. 19982/2020 la
Suprema Corte ha affermato che quando il verbale (in quel caso redatto da funzionari indichi gli elementi da cui trae origine, è attendibile fino a prova contraria, CP_1 rimanendo comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio.
Il che significa che spetta comunque al giudice del merito il potere esclusivo di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove secondo il proprio apprezzamento, dando conto delle motivazioni nella sentenza.
5 Più recentemente la Cassazione con ordinanza n. 36573/2022 ha affermato che i verbali di accertamento degli organi ispettivi con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.
4006 del 2022) possedendo – detti verbali un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 24388/2022, n.28286/2019 e Cass. S.U. n.
916/1996).
Alla luce di quanto sin qui ricordato, nel caso che ci occupa, deve ritenersi che il verbale di accertamento e impugnazione di cui è causa, specificando gli elementi da cui le violazioni traggono origine, per le motivazioni di cui infra, costituisca prova delle violazioni contestate, non essendo stati acquisiti in giudizio altri elementi che valgano a smentirne l'attendibilità.
Preliminarmente occorre pronunciarsi in ordine alla eccezione di nullità del ricorso formulata da per indeterminatezza dell'oggetto in relazione all'impugnazione CP_2 anche degli atti consequenziali.
Ritiene questo giudice che essa non possa essere accolta trattandosi, quella proposta con ricorso, di azione di accertamento negativo, volto alla declaratoria di annullamento degli atti impugnati e degli atti che sulla base dello stesso sono formati, in ragione a tutti i profili di illegittimità contestati in ricorso: pertanto relativamente ai motivi specificamente dedotti da parte ricorrente il ricorso è valido e ammissibile e deve procedersi all'esame delle specifiche doglianze denunciate.
1) Quanto alla corresponsione dell'indennità di trasferta.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione legale dell'istituto della trasferta mentre si rinviene una regolamentazione fiscale della stessa nell'art. 51 co. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) che afferisce al trattamento fiscale dell'indennità e dei rimborsi per le trasferte.
A livello pratico, l'istituto della trasferta si concretizza in uno “spostamento” provvisorio e temporaneo del lavoratore (nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di
6 lavoro) in un luogo di lavoro differente da quello in cui esplica abitualmente l'attività lavorativa, cui rimane tuttavia funzionalmente collegato.
La trasferta risponde ad una ratio ben precisa: compensare il lavoratore per le prestazioni, di regola occasionali, svolte al di fuori della propria sede ordinaria in quanto l'allontanamento dalla propria sede ordinaria comporta, di per sé, una fatica maggiore nella resa della prestazione lavorativa.
In difetto di specificazione contrattuale, il concetto di “sede” va individuato con riferimento al luogo dove effettivamente si rende la prestazione con continuità.
È difatti l'allontanamento rispetto a questo luogo che rende più gravosa la prestazione.
La sede ”utile” al fine di attribuire, o negare, il diritto alla trasferta, deve quindi essere individuata avendo riguardo all'effettività della prestazione, e non al luogo ove viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, ovvero a quello che risulta dal contratto come “sede” solo formale (Cassazione civile sez. lav., 13/05/2019, n.12648).
Ancora, “laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta e di rimborso chilometrico non beneficiano del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5 del TUIR. Difatti, secondo la Corte, la retribuzione non costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro ma, piuttosto, dello impegno complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze
e nell'interesse altrui (cfr. Cass. n. 26436/2022).
Va da sé quindi che l'indennità di trasferta non possa costituire corrispettivo per il lavoro prestato nel luogo di svolgimento abituale della propria attività. Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di trasferta godono di un trattamento di miglior favore e non sono conseguentemente assoggettate (nei limiti e secondo le modalità previste dal c. 5, dell'art.51) a prelievo fiscale e previdenziale.
Tutto ciò premesso, occorre intanto evidenziare che la società ricorrente che ha a disposizione per lo svolgimento della propria attività, lo “Stadio Dei Marmi” in Carrara, allega ma non dimostra, né specifica alcuna ragione a fondamento di ciò che allega, che le sedute di allenamento dovevano svolgersi in Sarzana né che ivi le stesse si svolgessero saltuariamente (come sembrerebbe dedursi dalla due lettere di incarico prodotte relativamente ai calciatori e “secondo le cadenze che Parte_5 Parte_6 le saranno comunicate”) o giornalmente, come si sostiene in ricorso.
7 Ora, la giurisprudenza di legittimità ha già risolto la specifica questione delle indennità di trasferta proprio relativamente ad un ricorso che vedeva parte la medesima società,
Parte_1
Così si è espressa (cfr. Corte di Cassazione con la sentenza n. 12138/2011): “l'attività lavorativa ordinaria dei calciatori professionisti non concerne soltanto la partecipazione alle gare in cui è impegnata la società di appartenenza, ma anche l'espletamento della preparazione atletica e tecnica (i cosiddetti allenamenti), la quale, essendo funzionale alla vera e propria prestazione agonistica, costituisce anch'essa espletamento della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita;
l'impianto sportivo normalmente destinato agli allenamenti quotidiani, ancorché situato in comune diverso da quello di residenza, dev'essere considerato quale sede aziendale, al pari di quello dove si svolgono le gare. Ne consegue che la permanenza presso campi di calcio diversi da quello ove sono disputate le gare casalinghe e gli spostamenti necessari per raggiungerli costituiscono per i calciatori interessati (salvo che risultino determinati da fatti occasionali e contingenti) un'immanente modalità di lavoro, ossia un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, e il relativo compenso con una somma prefissata non rappresenta un mero rimborso spese ma retribuzione,in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione. Pertanto, le somme corrisposte a tale titolo sono soggette ad integrale imponibilità contributiva, non potendo trovare applicazione "ratione temporis" le minori percentuali di imponibilità stabilite dall'art. 12, secondo capoverso, n. 1), della legge n. 153 del 1969, come interpretato dall'art. 9 ter del d.l. n. 103 del 1991, convertito con mod. nella legge n. 166 del 1991, ovvero dal combinato disposto dell'art. 48, sesto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, come rispettivamente sostituiti dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 314 del 1997.”.
In applicazione del principio di diritto espresso e in assenza di elementi diversi e contrari, deve ritenersi dunque che tutte le somme erogate ai calciatori professionisti a titolo di trasferta siano da considerare a tutti gli effetti retribuzione ed essere assoggettate integralmente a contribuzione così come statuito nell'atto di accertamento qui impugnato.
2) In ordine alla imponibilità contributiva e assicurativa dei corrispettivi erogati per diritto di immagine
Parte ricorrente sostiene che i calciatori in quanto conosciuti e riconosciuti hanno un valore c.d. di mercato che esercitano in un determinato contesto e che tale valore debba
8 essere riconosciuto economicamente. In altre parole ai giocatori della squadra di serie C viene richiesto di prestare la propria immagine sia perché sia utilizzata nelle pagine social, nei siti ufficiali della società sportiva, sia allo scopo di promuovere la società datrice di lavoro, ad esempio mediante abbinamento a prodotti o servizi o presenziando presso lo store sito nel centro storico, in modo da attrarvi tifosi potenziali acquirenti, partecipando a spot, sedute fotografiche, alla realizzazione di produzioni editoriali, audio e/o video, multimediali, televisive, a manifestazioni in rappresentanza della società sportiva, ad esempio a iniziative condotte nelle scuole, a eventi, ecc., sia aderendo a campagne promosse dal comune di Carrara, ad esempio accettando che la propria immagine sia riprodotta sui mezzi del servizio di trasporto pubblico, sui calendari della società deputata all'igiene urbana.
E che conseguentemente, in ragione della cessione del diritto di immagine, sono stati erogati legittimamente ai calciatori specifici corrispettivi a remunerazione di tale cessione.
Parte ricorrente, richiesto specificatamente di ciò dal Giudice, ha prodotto i contratti intervenuti tra la società ricorrente e i singoli lavoratori sportivi professionisti sia relativamente all'annualità 2016/2017 sia 2018/2019 (cfr. produzione 30.10.2023).
Ebbene, tutti i contratti così prodotti, sono risultati avere ad oggetto esclusivamente la prestazione, in qualità di calciatore professionista tesserato, dell'attività nella squadra a fronte di un compenso fisso annuale. Parte_1
Null'altro risulta prodotto e dunque parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un accordo contrattuale avente ad oggetto la cessione del diritto all'immagine dei singoli lavoratori sportivi a fronte della corresponsione ai medesimi e per tale causale, di un corrispettivo -e non v'è dubbio che tale prova spettasse al ricorrente- che assume in tal modo essere giustificativo della cessione.
Certamente è un fatto che un corrispettivo risulta essere stato effettivamente erogato dalla società a titolo di “diritti di immagine” così escludendosi l'assoggettamento delle somme versate a contribuzione previdenziale e assicurativa. E tuttavia ritiene questo giudicante che manchi la prova -documentale ma anche testimoniale- di un qualsivoglia accordo tra società e lavoratori di prestazione contro prestazione (cessione del diritto/attribuzione di corrispettivo) con la conseguenza, logica, di ritenere che le somme in questione siano state corrisposte in realtà quale trattamento retributivo vero e proprio -rectius quale integrazione al trattamento retributivo, tasse esenti fino al limite di 46,48 euro giornalieri e infatti in
9 tale precisa misura corrisposti (cfr. distinte di viaggi prod. doc. del 30.10.2023), - e a tale natura debbano essere ricondotte con conseguente piena legittimità dell'assoggettamento, di cui al verbale oggetto di impugnazione, a contribuzione previdenziale e assicurativa.
3) In ordine alla attività dei volontari
In punto di diritto occorre ricordare che la legge (cfr. art. 2 legge n. 266/1991, applicabile ratione temporis) definisce “volontariato” l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'elemento caratterizzante è costituito dalla gratuità della prestazione, che consente unicamente un mero rimborso delle spese da costoro effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività effettivamente prestata. La Corte
Costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza n. 75/1992) ha ritenuto giustificata la disapplicazione della disciplina prevista per il lavoro subordinato in considerazione del fatto che il volontariato realizza interessi meritevoli di tutela costituzionalmente rilevanti, quali la solidarietà sociale, gli interessi religiosi, scientifici, culturali, politici, sindacali, assistenziali ecc… Il fatto che l'attività del volontario sia incompatibile con la subordinazione in sé non esclude tuttavia che il rapporto con l'associazione possa svolgersi con modalità simili al lavoro subordinato, tanto è vero che la legge estende al volontariato alcune delle tutele previste per il lavoro subordinato (come l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie;
cfr. art. 4 L.n. 266/1991). Occorrerà quindi verificare in concreto la situazione di fatto per escludere che un rapporto di lavoro possa essere dissimulato da un rapporto di volontariato: con la conseguenza che se risulta che se un presunto volontario è in realtà un soggetto assunto e retribuito non sarà applicabile la disciplina sul volontariato ma la normale disciplina giuslavoristica.
Tutto ciò premesso, in fatto (in quanto prodotte dalla società agli organi ispettivi all'atto della ispezione) risulta che ai “volontari” e la società Testimone_2 Tes_4 ricorrente corrispondeva compensi fissi mensili pari rispettivamente a €. 700 e ad €. 600, formalmente sulla base di note spese riportanti “rimborso spese chilometriche a forfait relativo agli spostamenti fatti al nostro centro sportivo”. Situazione specificatamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, sezione tributaria (cfr. Sez. 5 -
, Sentenza n. 24451 del 05/10/2018) che ha chiarito che “in tema di IRPEF, ai sensi dell'art.
2 della l. n. 266 del 1991, per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non
10 possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate”.
A ciò aggiungendosi che nel caso che ci occupa, la società ricorrente non è una associazione di volontariato (ma società a responsabilità limitata con fini di lucro che redige ordinariamente un bilancio), i pretesi volontari non sono compresi in alcun elenco di volontari, non risulta prodotta una documentazione delle spese sostenute da rimborsare (tant'è che è disposto a forfait) e nella lettera di incarico prodotta (cfr. doc.ti 1
e 2 allegati al ricorso) è previsto che la persona incaricata “provvederà al servizio in modo continuativo per tutto il periodo sopraindicato in stabile coordinamento spazio temporale con la struttura della e con le esigenze sottese al servizio medesimo”. Controparte_4
Ora, partendo dal presupposto che le prestazioni di lavoro si presumono a titolo oneroso e che ordinariamente mansioni semplici come quelle in specie svolte (pulizia dei locali adibiti a spogliatoio e manutenzione del campo di calcio) hanno carattere subordinato, venendo i lavoratori inseriti nell'organizzazione aziendale e corrispondendo le prestazioni alla mera messa a disposizione delle energie lavorative e non ad obbligazioni di risultato, deve osservarsi che una causa diversa, afferente ad esempio a scopi di idealità sociale non
è stata affatto provata da parte ricorrente che nega la subordinazione.
V'è di più: il “volontario” nel corso dell'udienza, sentito dal giudice aveva precisato: Tes_4
“non partecipo alle trasferte e al mese mi danno circa 500/600 €. L'importo è stabilito dalla società, mi viene consegnata dall'impiegato di un assegno, non so dire come mi viene considerata (calcolata, ndr) la somma mensile sopra specificata”.
Ebbene: secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9468 del 18/04/2013) “alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro
11 subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste”.
Deve ulteriormente osservarsi che neppure la società ha prodotto alcuna documentazione relativa alla copertura assicurativa degli incaricati che pure sarebbe dovuta in caso di prestazione di attività in regime di volontariato e che l'attività prestata dagli stessi nulla ha a che fare con lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, con la formazione della didattica, con la preparazione degli atleti ma costituisce attività ausiliaria, non espletata da altri e a contenuto ben specifico.
L'atto di accertamento dunque merita sul punto piena conferma.
4) In ordine al rapporto libero-professionale del fisioterapista
Relativamente a questo specifico punto, occorre osservare che è Testimone_3 stato sentito dagli Enti ispettivi in data 22.7.2019 e il medesimo, circa la natura del rapporto con la società ricorrente aveva dichiarato:
“lavoro in qualità di fisioterapista per la da luglio 2017, inizialmente con Controparte_4 partita IVA e poi come dipendente a tempo determinato. Da quando ho iniziato la collaborazione con la
non ho avuto collaborazioni con altre società o terzi. Non vi sono Parte_1 differenze tra quando ho lavorato con la partita IVA e quando sono stato dipendente. Infatti, in entrambi i casi abbiamo pattuito un corrispettivo fisso……..sono a comunque a disposizione della squadra. Di solito il mio giorno di riposo è il giorno successivo a quello della partita, così come i giocatori”. E ancora: “preciso che il rapporto a partita IVA si è concluso a marzo 2019 ed è continuato senza soluzione di continuità come dipendente fino a giugno 2019. Attualmente ho una nuova collaborazione a partita IVA, fino alla definizione di nuovi accordi per una eventuale assunzione che io stesso ho chiesto alla società visto che anche l'altro fisioterapista è assunto come dipendente…….
Seguiamo gli stessi orari di lavoro, normalmente siamo entrambi presenti, sia richiesta la presenza di un solo fisioterapista, ci alterniamo, anche il contenuto della prestazione è il medesimo”.
In sede ispettiva erano state raccolte anche le dichiarazioni rese da Testimone_1 collega fisioterapista con contratto di lavoro con la società ricorrente. Costui aveva dichiarato: “anche per l'altro fisioterapista svolge la mia stessa attività e Testimone_3 con le stesse modalità”.
Entrambe tali dichiarazioni sono state confermate integralmente all'udienza del 20.2.2024
e del 26.3.2024.
12 Pertanto deve dirsi dimostrato che, come correttamente contestato nel verbale di accertamento impugnato, ha svolto la sua attività fisioterapica in modo Tes_3 assolutamente sovrapponibile a quella del collega assunto e in modo del tutto analogo sia in qualità di titolare di partita iva che di dipendente e inoltre ha di fatto svolto la sua attività di fisioterapista in forma pressoché esclusiva per la società ricorrente. Ne consegue la riqualificazione del rapporto prestato, nei termini di cui all'atto impugnato, in termini di rapporto di lavoro subordinato di cui la prestazione resa da risulta avere tutte le Tes_3 caratteristiche.
Dunque l'atto di accertamento, anche su questo ultimo punto, merita di essere confermato.
Dalla accertata legittimità del verbale unico di accertamento, consegue la legittimità del recupero dei contributi evasi nonché del premio assicurativo evaso. CP_2
Quanto infine alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo valore, nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite che liquida, per ciascuna di tali parti, in €. 6.115,00 per competenze oltre rimborso spese generale 15%, nonché iva e cpa come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 24 marzo 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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