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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] ( Germania) il 8/9/1984 e residente a [...]Parte_1
(VA), in via Al Cimitero, 54, C.F. e i sigg.ri C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
il 30/6/1987, C.F. e nato a C.F._3 Parte_4
Caltanissetta il 5/3/1994, C.F. , elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Sommatino, corso Roma, 62, presso lo studio dell'avv. Carmelo Fonte, che li rappresenta e difende, per procura apposta in calce all'atto di riassunzione di processo interrotto;
Attori opponenti
CONTRO
, nato ad [...] il [...], (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_5
), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e
[...]
risposta dagli avvocati Alessandro Cataldo, e Giuseppe Giuliano, entrambi del Foro di
Siracusa, con studio in Palazzolo Acreide (SR), Via Carlo Alberto 6, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Piave 4 presso e nello studio dell'Avv. Vanessa Di Gloria
Convenuto Opposto
E nei confronti
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Convenuti contumaci
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 21.11.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione in opposizione, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 16/11/2020, nel proc. n. 896/2020 di r.g.,
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano: l'inefficacia del decreto opposto per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c.; l'assenza di prova idonea a giustificare la pretesa creditoria dell'opposto. Nel merito sostenevano di non dover nulla all'opposto, per avere il Dott. già ricevuto somme superiori rispetto all'ammontare indicato nel ricorso Parte_5 per decreto ingiuntivo. A supporto di tale eccezione, l'opponente allegava copia di due assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno (n. 1002671243-02 e n.
1002671244-03) tratti sul conto corrente bancario della Banca del Nisseno intestato al sig.
coobbligato in solido. Parte_4
Si costituiva il creditore opposto sostenendo che la notifica doveva ritenersi valida poiché
l'atto era stato consegnato all'ufficio postale in data 5/1/2021 per tutti i debitori in solido, indipendentemente dall'effettivo perfezionamento della notifica nei loro confronti. Insisteva: sull'esistenza del rapporto economico di dare e avere tra gli stessi opponenti ed il Dott.
sulla legittimità decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i presupposti;
CP_1 sull'infondatezza della eccepita intervenuta prescrizione del credito vantato dal Dott.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
All'udienza del 12/10/2022, il procuratore del dott. dichiarava il decesso Parte_5
del proprio assistito, avvenuto in data 21/8/2022, e il G.I., con ordinanza emessa nella medesima udienza, disponeva l'interruzione del processo.
Con atto del 21/12/2022, il giudizio n. 198/2021 di r.g., al quale era stato riunito quello portante il n. 512/2021 r.g., veniva riassunto dagli opponenti nei confronti degli eredi del dott. Parte_5
Con comparsa di risposta si costituiva soltanto il sig. , mentre per gli altri Controparte_1
chiamati veniva dichiarata la contumacia.
E' stato espletato l'interrogatorio formale della sig.ra e del Dott. Parte_1 Parte_5
e disposta con ordinanza del 1/2/2024 CTU grafologica nominando consulente la
[...]
dott.ssa . Persona_1
Sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 21.11.2024 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190
c.p.c.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per presunta perenzione della notifica.
Le difese della parte opponente in merito alla presunta perenzione del termine di notifica del decreto ingiuntivo risultano infondate.
2 Ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la notifica del decreto ingiuntivo deve avvenire entro il termine previsto dalla legge, il quale decorre dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria.
Deve darsi atto che la parte opposta ha rispettato tale termine, di contro gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria tesi.
Sulla carenza di titolarità dell'obbligo di corrispondere l'onorario.
La doglianza sollevata dagli opponenti in merito alla carenza di titolarità dell'obbligo di corrispondere l'onorario è priva di fondamento e deve essere senz'altro rigettata.
Gli opponenti sostengono l'inesistenza di un rapporto economico di dare-avere tra loro e il
Dott. affermando che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, sebbene non CP_1 negato, debba ritenersi “mai concluso, inesistente o nullo”.
Tuttavia, tale eccezione appare formulata in termini generici. Non emerge, infatti, in modo chiaro se il contratto sia asseritamente mai stato concluso, ovvero se – essendo stato concluso
– debba ritenersi inesistente o nullo. A supporto di tale pretesa, non sono state dedotte né, tantomeno, provate in corso di giudizio specifiche ragioni di nullità o inesistenza del contratto, il che conferma la fragilità dell'argomentazione avversaria.
Sull'onere probatorio.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore ed è onerato della prova del proprio credito, come disposto dall'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, l'opposto ha prodotto esclusivamente un parere di congruità rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di Siracusa e una notula professionale priva di parametri CP_5
specifici per la determinazione degli onorari richiesti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 9685/2000; Cass. 5573/1997) ha stabilito che la notula professionale, essendo un atto unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito vantato in assenza di ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettività dell'attività professionale svolta.
Va ulteriormente osservato per quel che rileva nel presente giudizio, che l'art. 634, comma 2,
c.p.c., prevede che, ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, oltre alla notula, debbano essere prodotti la fattura e gli estratti autentici delle scritture contabili.
Nel caso posto al vaglio di questo giudice, tali documenti non sono stati allegati. L'opposto non ha fornito alcuna ulteriore prova idonea a dimostrare l'effettività dell'attività svolta.
L'assenza di documentazione contabile conforme ai requisiti normativi costituisce un ulteriore elemento che incide sulla fondatezza della pretesa creditoria e rafforza le ragioni dell'opposizione.
La notula presentata dal dott. appare incompleta e priva di un adeguato fondamento CP_1
probatorio. Le voci riportate nella notula sono state contestate dagli opponenti, che hanno
3 evidenziato incongruenze nel dettaglio delle attività svolte e la mancanza di una corretta liquidazione dei compensi. Inoltre, la notula non è supportata dalla produzione di documenti comprovanti l'esecuzione delle prestazioni richieste, né vi è traccia di una fattura o degli estratti delle scritture contabili che possano confermare le richieste del ricorrente.
La contestazione della pretesa creditoria è stata altresì formalizzata dall'opponente, SI.ra
[...]
con lettera raccomandata del 30/01/2020, nella quale si evidenziava come Parte_2
l'attività del dott. fosse stata già adeguatamente retribuita e la somma richiesta CP_1
risultasse eccessiva ed ingiustificata.
Ciò posto questo decidente, esaminate attentamente le prove fornite dagli opponenti, ha riscontrato che il credito vantato dal dott. risulta privo di giustificazione giuridica, CP_1 in quanto l'attività professionale da lui asseritamente svolta non è stata adeguatamente documentata e provata.
Va ulteriormente osservato che in corso di causa è emerso che i di due assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno (n. 1002671243-02 e n. 1002671244-03) sono stati consegnati al dott. in bianco, con la promessa di definire l'importo dell'onorario CP_1
successivamente il quale, tuttavia, dopo averli ricevuti, non aveva più fornito alcun rendiconto dettagliato dell'attività espletata, né aveva provveduto alla corretta imputazione dei pagamenti ricevuti.
Nel corso del giudizio è stato inoltre accertato che uno degli assegni (n. 1002671243-02) era stato incassato da una terza persona, tale sconosciuta ai debitori, circostanza CP_2 che ha suscitato ulteriori dubbi sulla correttezza della condotta dell'opposto.
Va ancora rilevato che l'opponente ha dedotto l'invalidità degli assegni, in quanto privi dei requisiti formali prescritti dalla legge e, pertanto, inidonei a costituire un valido titolo esecutivo. Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza consolidata ha ritenuto che assegni bancari consegnati in bianco, privi di elementi essenziali quali importo, data e nome del prenditore, non possano costituire validi titoli di pagamento, configurandosi al più come mere promesse di pagamento (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4643/2002; Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 10258/2013). Di conseguenza, il dott. non poteva fondare la propria pretesa su CP_1
tali titoli.
Per completezza motivazionale deve altresì darsi atto che la consulenza tecnica grafologica ha escluso che il sig. firmatario degli assegni, avesse Parte_4
partecipato alla compilazione degli stessi, dimostrando che gli assegni erano stati originariamente forniti come garanzia, ma mai come pagamento definitivo.
A seguito dell'istruttoria svolta, è emerso infatti che il dott. in data 8/11/2019, si CP_1 era recato presso l'abitazione degli opponenti, inducendo il sig. a consegnare due Parte_4
assegni bancari in bianco, recanti soltanto la firma del correntista e tratti sul conto corrente
4 bancario intestato allo stesso Gli assegni erano stati Parte_4
consegnati in presenza della sig.ra con la finalità di determinare Parte_2 successivamente l'ammontare dell'onorario del dott. Tuttavia, senza alcuna CP_1 autorizzazione, gli assegni venivano arbitrariamente completati con l'indicazione dell'importo di € 10.000,00 ciascuno e incassati dal creditore.
Riguardo al predetti assegni si è ritenuto necessario verificare se la compilazione degli stessi fosse riconducibile alla stessa mano del correntista. A tal fine, con ordinanza del 1/2/2024, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, affidata alla dott.ssa
[...]
L'elaborato peritale ha confermato la tesi degli opponenti, escludendo che gli Per_1
assegni siano stati compilati dal sig. Parte_4
Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio risultano basate su un'analisi approfondita delle scritture presenti sugli assegni e sul confronto tra la firma del correntista (sig.
[...]
e la compilazione dei due assegni. Il consulente ha evidenziato Parte_4
differenze sostanziali tra i tratti grafici della firma e la compilazione degli assegni, che portano alla conclusione che le due scritture non provengono dalla stessa mano.
Il CTU ha risposto al mandato posto dal giudice con un alto grado di sicurezza, affermando che gli assegni n. 1002671244-03 e n. 1002671243-02 non sono stati compilati dal correntista, sig. che ha invece firmato gli assegni. La Parte_4
compilazione degli assegni è stata eseguita da un'altra mano, e questo porta a concludere che la scrittura dei due assegni è non autentica rispetto alla firma.
La consulenza ha escluso dunque che il sig. abbia scritto i dettagli degli assegni, Parte_4
limitandosi a firmarli. La compilazione degli assegni è attribuita quindi a una persona diversa, che ha redatto gli importi e i dettagli sui documenti in modo illecito.
Il confronto delle scritture e l'analisi grafologica hanno portato a questa determinazione, basata sulla sostanziale differenza tra la firma e la scrittura contenuta negli assegni.
Inoltre, l'interrogatorio formale del dott. ha fornito ulteriori elementi probatori a CP_1 sostegno dell'opposizione.
Il creditore, pur avendo incassato gli assegni, ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo omettendo di tener conto delle somme già percepite. Tale condotta è stata giudicata non conforme ai principi di correttezza e buona fede, posti a fondamento dell'ordinamento giuridico e della disciplina contrattuale.
Rilevante è altresì la circostanza che il dott. nella comparsa di costituzione, ha CP_1
sostenuto che uno degli assegni era stato incassato dalla sig.ra per il pagamento CP_2
di un presunto mutuo risalente al 2004. Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che gli opponenti, all'epoca, erano minorenni e non potevano stipulare validamente un contratto di mutuo. Inoltre, nessuna prova scritta è stata fornita a supporto dell'esistenza di tale rapporto
5 obbligatorio. La successiva scoperta che la sig.ra fosse coniuge del dott. CP_2
rafforza i dubbi sulla veridicità della ricostruzione offerta dal creditore. CP_1
Alla luce di quanto esposto, in applicazione del principio stabilito dall'art. 1193 c.c. sull'imputazione del pagamento e in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione
(Sez. II, sentenza n. 450 del 14 gennaio 2020), il creditore non ha fornito adeguata prova della diversa imputazione del pagamento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per le ragioni sopra esposte nulla è dovuto alla parte opposta avendo gli opponenti provveduto al pagamento dell'onorario attraverso la corresponsione di assegni bancari corrisposti dal sig. coobbligato in solido. Parte_4
Ne segue la condanna dell'opposto, nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del
D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte attrice opponente, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 466/2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
16/11/2020;
- compensa nella misura di un terzo le spese processuali tra la parte attrice opponente e il convenuto opposto, condannando , a rimborsare la restante parte Controparte_1 all'opponente, liquidando nell'intero la somma Euro 2.540,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
- Così deciso in Caltanissetta lì 22 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] ( Germania) il 8/9/1984 e residente a [...]Parte_1
(VA), in via Al Cimitero, 54, C.F. e i sigg.ri C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
il 30/6/1987, C.F. e nato a C.F._3 Parte_4
Caltanissetta il 5/3/1994, C.F. , elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Sommatino, corso Roma, 62, presso lo studio dell'avv. Carmelo Fonte, che li rappresenta e difende, per procura apposta in calce all'atto di riassunzione di processo interrotto;
Attori opponenti
CONTRO
, nato ad [...] il [...], (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_5
), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e
[...]
risposta dagli avvocati Alessandro Cataldo, e Giuseppe Giuliano, entrambi del Foro di
Siracusa, con studio in Palazzolo Acreide (SR), Via Carlo Alberto 6, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Piave 4 presso e nello studio dell'Avv. Vanessa Di Gloria
Convenuto Opposto
E nei confronti
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Convenuti contumaci
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 21.11.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione in opposizione, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 466/2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 16/11/2020, nel proc. n. 896/2020 di r.g.,
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano: l'inefficacia del decreto opposto per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c.; l'assenza di prova idonea a giustificare la pretesa creditoria dell'opposto. Nel merito sostenevano di non dover nulla all'opposto, per avere il Dott. già ricevuto somme superiori rispetto all'ammontare indicato nel ricorso Parte_5 per decreto ingiuntivo. A supporto di tale eccezione, l'opponente allegava copia di due assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno (n. 1002671243-02 e n.
1002671244-03) tratti sul conto corrente bancario della Banca del Nisseno intestato al sig.
coobbligato in solido. Parte_4
Si costituiva il creditore opposto sostenendo che la notifica doveva ritenersi valida poiché
l'atto era stato consegnato all'ufficio postale in data 5/1/2021 per tutti i debitori in solido, indipendentemente dall'effettivo perfezionamento della notifica nei loro confronti. Insisteva: sull'esistenza del rapporto economico di dare e avere tra gli stessi opponenti ed il Dott.
sulla legittimità decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i presupposti;
CP_1 sull'infondatezza della eccepita intervenuta prescrizione del credito vantato dal Dott.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
All'udienza del 12/10/2022, il procuratore del dott. dichiarava il decesso Parte_5
del proprio assistito, avvenuto in data 21/8/2022, e il G.I., con ordinanza emessa nella medesima udienza, disponeva l'interruzione del processo.
Con atto del 21/12/2022, il giudizio n. 198/2021 di r.g., al quale era stato riunito quello portante il n. 512/2021 r.g., veniva riassunto dagli opponenti nei confronti degli eredi del dott. Parte_5
Con comparsa di risposta si costituiva soltanto il sig. , mentre per gli altri Controparte_1
chiamati veniva dichiarata la contumacia.
E' stato espletato l'interrogatorio formale della sig.ra e del Dott. Parte_1 Parte_5
e disposta con ordinanza del 1/2/2024 CTU grafologica nominando consulente la
[...]
dott.ssa . Persona_1
Sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 21.11.2024 celebratasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190
c.p.c.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per presunta perenzione della notifica.
Le difese della parte opponente in merito alla presunta perenzione del termine di notifica del decreto ingiuntivo risultano infondate.
2 Ai sensi dell'art. 644 c.p.c., la notifica del decreto ingiuntivo deve avvenire entro il termine previsto dalla legge, il quale decorre dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria.
Deve darsi atto che la parte opposta ha rispettato tale termine, di contro gli opponenti non hanno fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria tesi.
Sulla carenza di titolarità dell'obbligo di corrispondere l'onorario.
La doglianza sollevata dagli opponenti in merito alla carenza di titolarità dell'obbligo di corrispondere l'onorario è priva di fondamento e deve essere senz'altro rigettata.
Gli opponenti sostengono l'inesistenza di un rapporto economico di dare-avere tra loro e il
Dott. affermando che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, sebbene non CP_1 negato, debba ritenersi “mai concluso, inesistente o nullo”.
Tuttavia, tale eccezione appare formulata in termini generici. Non emerge, infatti, in modo chiaro se il contratto sia asseritamente mai stato concluso, ovvero se – essendo stato concluso
– debba ritenersi inesistente o nullo. A supporto di tale pretesa, non sono state dedotte né, tantomeno, provate in corso di giudizio specifiche ragioni di nullità o inesistenza del contratto, il che conferma la fragilità dell'argomentazione avversaria.
Sull'onere probatorio.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore ed è onerato della prova del proprio credito, come disposto dall'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, l'opposto ha prodotto esclusivamente un parere di congruità rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di Siracusa e una notula professionale priva di parametri CP_5
specifici per la determinazione degli onorari richiesti.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 9685/2000; Cass. 5573/1997) ha stabilito che la notula professionale, essendo un atto unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito vantato in assenza di ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettività dell'attività professionale svolta.
Va ulteriormente osservato per quel che rileva nel presente giudizio, che l'art. 634, comma 2,
c.p.c., prevede che, ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, oltre alla notula, debbano essere prodotti la fattura e gli estratti autentici delle scritture contabili.
Nel caso posto al vaglio di questo giudice, tali documenti non sono stati allegati. L'opposto non ha fornito alcuna ulteriore prova idonea a dimostrare l'effettività dell'attività svolta.
L'assenza di documentazione contabile conforme ai requisiti normativi costituisce un ulteriore elemento che incide sulla fondatezza della pretesa creditoria e rafforza le ragioni dell'opposizione.
La notula presentata dal dott. appare incompleta e priva di un adeguato fondamento CP_1
probatorio. Le voci riportate nella notula sono state contestate dagli opponenti, che hanno
3 evidenziato incongruenze nel dettaglio delle attività svolte e la mancanza di una corretta liquidazione dei compensi. Inoltre, la notula non è supportata dalla produzione di documenti comprovanti l'esecuzione delle prestazioni richieste, né vi è traccia di una fattura o degli estratti delle scritture contabili che possano confermare le richieste del ricorrente.
La contestazione della pretesa creditoria è stata altresì formalizzata dall'opponente, SI.ra
[...]
con lettera raccomandata del 30/01/2020, nella quale si evidenziava come Parte_2
l'attività del dott. fosse stata già adeguatamente retribuita e la somma richiesta CP_1
risultasse eccessiva ed ingiustificata.
Ciò posto questo decidente, esaminate attentamente le prove fornite dagli opponenti, ha riscontrato che il credito vantato dal dott. risulta privo di giustificazione giuridica, CP_1 in quanto l'attività professionale da lui asseritamente svolta non è stata adeguatamente documentata e provata.
Va ulteriormente osservato che in corso di causa è emerso che i di due assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno (n. 1002671243-02 e n. 1002671244-03) sono stati consegnati al dott. in bianco, con la promessa di definire l'importo dell'onorario CP_1
successivamente il quale, tuttavia, dopo averli ricevuti, non aveva più fornito alcun rendiconto dettagliato dell'attività espletata, né aveva provveduto alla corretta imputazione dei pagamenti ricevuti.
Nel corso del giudizio è stato inoltre accertato che uno degli assegni (n. 1002671243-02) era stato incassato da una terza persona, tale sconosciuta ai debitori, circostanza CP_2 che ha suscitato ulteriori dubbi sulla correttezza della condotta dell'opposto.
Va ancora rilevato che l'opponente ha dedotto l'invalidità degli assegni, in quanto privi dei requisiti formali prescritti dalla legge e, pertanto, inidonei a costituire un valido titolo esecutivo. Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza consolidata ha ritenuto che assegni bancari consegnati in bianco, privi di elementi essenziali quali importo, data e nome del prenditore, non possano costituire validi titoli di pagamento, configurandosi al più come mere promesse di pagamento (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4643/2002; Cass. Civ., Sez. III, sent.
n. 10258/2013). Di conseguenza, il dott. non poteva fondare la propria pretesa su CP_1
tali titoli.
Per completezza motivazionale deve altresì darsi atto che la consulenza tecnica grafologica ha escluso che il sig. firmatario degli assegni, avesse Parte_4
partecipato alla compilazione degli stessi, dimostrando che gli assegni erano stati originariamente forniti come garanzia, ma mai come pagamento definitivo.
A seguito dell'istruttoria svolta, è emerso infatti che il dott. in data 8/11/2019, si CP_1 era recato presso l'abitazione degli opponenti, inducendo il sig. a consegnare due Parte_4
assegni bancari in bianco, recanti soltanto la firma del correntista e tratti sul conto corrente
4 bancario intestato allo stesso Gli assegni erano stati Parte_4
consegnati in presenza della sig.ra con la finalità di determinare Parte_2 successivamente l'ammontare dell'onorario del dott. Tuttavia, senza alcuna CP_1 autorizzazione, gli assegni venivano arbitrariamente completati con l'indicazione dell'importo di € 10.000,00 ciascuno e incassati dal creditore.
Riguardo al predetti assegni si è ritenuto necessario verificare se la compilazione degli stessi fosse riconducibile alla stessa mano del correntista. A tal fine, con ordinanza del 1/2/2024, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, affidata alla dott.ssa
[...]
L'elaborato peritale ha confermato la tesi degli opponenti, escludendo che gli Per_1
assegni siano stati compilati dal sig. Parte_4
Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio risultano basate su un'analisi approfondita delle scritture presenti sugli assegni e sul confronto tra la firma del correntista (sig.
[...]
e la compilazione dei due assegni. Il consulente ha evidenziato Parte_4
differenze sostanziali tra i tratti grafici della firma e la compilazione degli assegni, che portano alla conclusione che le due scritture non provengono dalla stessa mano.
Il CTU ha risposto al mandato posto dal giudice con un alto grado di sicurezza, affermando che gli assegni n. 1002671244-03 e n. 1002671243-02 non sono stati compilati dal correntista, sig. che ha invece firmato gli assegni. La Parte_4
compilazione degli assegni è stata eseguita da un'altra mano, e questo porta a concludere che la scrittura dei due assegni è non autentica rispetto alla firma.
La consulenza ha escluso dunque che il sig. abbia scritto i dettagli degli assegni, Parte_4
limitandosi a firmarli. La compilazione degli assegni è attribuita quindi a una persona diversa, che ha redatto gli importi e i dettagli sui documenti in modo illecito.
Il confronto delle scritture e l'analisi grafologica hanno portato a questa determinazione, basata sulla sostanziale differenza tra la firma e la scrittura contenuta negli assegni.
Inoltre, l'interrogatorio formale del dott. ha fornito ulteriori elementi probatori a CP_1 sostegno dell'opposizione.
Il creditore, pur avendo incassato gli assegni, ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo omettendo di tener conto delle somme già percepite. Tale condotta è stata giudicata non conforme ai principi di correttezza e buona fede, posti a fondamento dell'ordinamento giuridico e della disciplina contrattuale.
Rilevante è altresì la circostanza che il dott. nella comparsa di costituzione, ha CP_1
sostenuto che uno degli assegni era stato incassato dalla sig.ra per il pagamento CP_2
di un presunto mutuo risalente al 2004. Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che gli opponenti, all'epoca, erano minorenni e non potevano stipulare validamente un contratto di mutuo. Inoltre, nessuna prova scritta è stata fornita a supporto dell'esistenza di tale rapporto
5 obbligatorio. La successiva scoperta che la sig.ra fosse coniuge del dott. CP_2
rafforza i dubbi sulla veridicità della ricostruzione offerta dal creditore. CP_1
Alla luce di quanto esposto, in applicazione del principio stabilito dall'art. 1193 c.c. sull'imputazione del pagamento e in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione
(Sez. II, sentenza n. 450 del 14 gennaio 2020), il creditore non ha fornito adeguata prova della diversa imputazione del pagamento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per le ragioni sopra esposte nulla è dovuto alla parte opposta avendo gli opponenti provveduto al pagamento dell'onorario attraverso la corresponsione di assegni bancari corrisposti dal sig. coobbligato in solido. Parte_4
Ne segue la condanna dell'opposto, nei complessivi termini di cui al dispositivo ai sensi del
D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte attrice opponente, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 466/2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data
16/11/2020;
- compensa nella misura di un terzo le spese processuali tra la parte attrice opponente e il convenuto opposto, condannando , a rimborsare la restante parte Controparte_1 all'opponente, liquidando nell'intero la somma Euro 2.540,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto.
- Così deciso in Caltanissetta lì 22 marzo 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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