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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 324/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 31/10/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per , oggi comparsa personalmente, l'avv. PEDAMONTI Parte_1
RO.
Per essuno compare. CP_1
Per essuno compare. Controparte_1
L'avv. Pedamonti discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e alla memoria conclusiva inviata in via telematica, di cui deposita copia di cortesia.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 1 e 2, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 17,24
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexie, comma 1 e 2, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDAMONTI RO e dell'avv. D'URBANO RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Bologna Piazza F.D. Roosevelt n. 4 presso lo studio dei difensori
ATTORE/I contro
[...]
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Ancona il dott. e la al fine di far accertare la responsabilità CP_1 Controparte_2
solidale dei resistenti per i danni subiti in occasione dell'intervento chirurgico del 13.5.2016,
quantificando i danni subiti nella complessiva somma di €. 20.33,05 oltre accessori.
A tal fine la ricorrente esponeva che nell'anno 2016 si era sottoposta a visita dal dott. per CP_1
valutare la possibilità di intervenire chirurgicamente per migliorare l'estetica dei propri seni e che lo specialista consigliava un intervento di mastopessi e mastoplastica additiva con inserimento di protesi, che in data 13.5.2016 si era sottoposta all'intervento suggeritole che veniva eseguito dallo stesso dott. presso la e nello stesso giorno veniva dimessa, CP_1 Controparte_2
riferiva che nel periodo post operatorio erano insorte alcune problematiche in seguito alle quali il dott.
la sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico di pulizia dei coaguli perprotesici, CP_1
deduceva che nel periodo successivo, i successivi accertamenti clinici facevano emergere una seriosità
fluida periprotesica, rappresentava che, pertanto, neppure il secondo intervento si rivelava risolutivo,
né sotto il profilo estetico, né sotto il profilo funzionale, in quanto il seno appariva asimmetrico e deformato soprattutto in fase di contrazione dei muscoli pettorali e persistevano dolore e senso di costrizione toracica, evidenziava che aveva depositato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed i consulenti designati in sede di ATP riconoscevano la responsabilità dello specialista, quantificando il danno biologico nella misura del 4%, precisando che l'esecuzione di un ulteriore intervento del costo di €.
10.000,00 sarebbe stato in grado di annullare il danno biologico permanente, precisava che il 15.5.2024
si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico presso gli Ospedali Riuniti di Ancona al quale versava la somma di €. 7.224,00.
La clinica e il dott. benchè ritualmente citati, non si sono costituiti, Controparte_2 CP_1
pertanto, vanno dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita in via documentale, all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281, comma 1, sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'esito della discussione, il giudice ha pronunciato sentenza danno lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda. pagina 3 di 8 Occorre rilevare che, in tema di responsabilità medica, ogni evento sorto prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (legge Gelli-Bianco) è sottratto all'applicazione della normativa vigente, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 28994 del 11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella legge 24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sulla natura della responsabilità.
In primo luogo, nel caso di specie, trova, quindi, applicazione il. decreto n. 158 del 13 settembre 2012
convertito con modificazioni nella l. 189 del 8.11.2012 (decreto Balduzzi) che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, inquadra come contrattuale la natura della responsabilità del sanitario.
Comunque, a prescindere dalla interpretazione giurisprudenziale, deve ritenersi sussistente un contratto d'opera professionale con il medico convenuto per l'esecuzione di un intervento chirurgico di mastopessi e mastoplastica additiva, infatti, dalle allegazioni della ricorrente si evince che la stessa si è rivolta, prima del ricovero presso la struttura, a tale professionista, che ha poi suggerito l'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Conseguentemente, con riferimento al riparto degli oneri probatori, si deve affermare che, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla paziente danneggiata quale causa del danno di cui chiede il risarcimento, è onere del debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto le proprie prestazioni o che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del riparto dell'onere probatorio …il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia eziologicamente rilevante “ (Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 577).
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni circa l'esistenza del c.d.
“doppio ciclo causale” e circa il riparto degli oneri probatori, in proposito Cass. 26.7.2017 n. 18392 ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale, incombe al paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (fatto costitutivo del diritto), pagina 4 di 8 mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al sanitario dimostrare l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (fatto estintivo del diritto”.
Più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità
medica, anteriormente alla l. n. 24/2017, è onere del creditore danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass.
n. 10050 del 29.3.2022).
I principi che precedono devono trovare applicazione anche nei confronti della struttura sanitaria convenuta, che ha messo a disposizione i propri spazi e le proprie attrezzature per lo Controparte_2
svolgimento dell'attività di chirurgia da parte del dott. nei confronti della parte attrice. CP_1
Conseguentemente, deve farsi applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità
medica delle strutture sanitarie.
Secondo consolidato orientamento, il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, detto contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche sulla base di fatti concludenti) con l'accettazione del malato presso la struttura (Cass. n. 8826/2007) e ha ad oggetto l'obbligo dell'azienda ospedaliera di adempiere sia a prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia a prestazioni secondarie ed accessorie.
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura è qualificabile senza dubbio come responsabilità
contrattuale ex art. 1218 c.c., con tutto ciò che ne consegue in punto di riparto degli oneri probatori da allocarsi tra le parti nei termini sopra indicati (Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, sulla base dell'approfondito e condivisibile elaborato del dott. e dott. Persona_1
Per_
che ha debitamente preso in considerazione e adeguatamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, questo tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei resistenti.
Nella fattispecie i CTU, ricostruita la vicenda clinica, hanno osservato che si era Parte_1
rivolta al dott. per avere informazioni sulla possibilità di correzione estetica del proprio CP_1 pagina 5 di 8 seno che appariva svuotato e sceso e il professionista aveva proposto un intervento di mastopessi con inserimento di protesi mediante tecnica “dual plane”.
Hanno precisato i consulenti che l'intervento veniva effettuato in data 13.6.2016 presso la clinica
[...]
e la paziente veniva dimessa nella stessa giornata. CP_2
Il giorno successivo, all'esito di un controllo effettuato presso l'ambulatorio del professionista, veniva riscontrato un ematoma lacero -toracico al seno sinistro sicchè veniva effettuata un'aspirazione con aspiratore rigido, in data 16.6.2016 la veniva sottoposta nuovamente ad intervento presso Parte_1
la struttura sanitaria per rimozione di coaguli alla mammella sinistra.
Durante le successive visite di controllo, il medico proponeva un “ritocco” in sedazione da effettuare nel suo ambulatorio che veniva rifiutato dalla paziente, così come la rifiutava il ricovero Parte_1
presso la clinica per un “ritocco” ad entrambi i seni. Controparte_2
Hanno evidenziato i consulenti che l'intervento di mastopessi del tipo eseguito nel 2016 è atto chirurgico pienamente adeguato alla correzione della condizione della , infatti, nel caso in Parte_1
cui la paziente desideri, oltre alla correzione della posizione, anche un aumento di volume del seno, è
corretto procedere ad un unico intervento di mastopessi e impianto di protesi.
Hanno specificato gli esperti che “l'intervento, pur ridando volume ai seni, ha ottenuto un effetto estetico negativo relativo all'orientamento areolare che risulta inesteticamente verso il basso. Tale
inestetismo è dovuto in parte a complicazione operatore-indipendente (capsulite periprotesica) ed in parte ad inadeguata progettazione dell'intervento operatore-dipendente. Tale inestetismo residuo è
completamente emendabile da un nuovo intervento di mastoplastica consistente in rimozione e sostituzione delle protesi contemporaneamente all'esecuzione di mastopessi bilaterale….Qualora la non sia disponibile a sottoporsi all'intervento riparatore soffrirà di un danno Parte_1
biologico permanente del 4%. …Al contrario, qualora la si sottoponga a nuovo Parte_1
intervento per emendare il residuo inestetismo conseguente in parte ad inadeguatezza progettuale dell'operatore, le dovrà essere risarcita la somma sostenuta per la vecchia operazione più la somma di
€. 10.000,00 circa quale spesa da sostenere per il nuovo intervento. Ricorrerà un danno biologico temporaneo dovuto in parte all'intervento già subito nel 2016 ed in parte all'intervento subendo che,
proprio per la sua natura correttiva ha caratteristiche di difficoltà superiori ad un intervento primario con rischi post operatori anch'essi in linea con il carattere correttivo dell'operazione chirurgica, così
stimabile: al 100% di giorni 10, al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 15. Non
ricorrerà danno biologico permanente per inestetismo in quanto emendato dalla nuova operazione”. pagina 6 di 8 Alla luce delle risultanze della CTU deve ritenersi l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dott. e il danno alla salute subito. CP_1
Il medico convenuto, rimasto contumace, ha rinunciato a dimostrare che l'impossibilità della prestazione sia derivata da causa non imputabile e che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
In solido con il predetto, ricordato il principio espresso con il brocardo cuius commoda (il corrispettivo percepito) eius et incommoda (il risarcimento del danno), deve affermarsi la responsabilità anche della clinica , presso la cui struttura è stato eseguito l'intervento Controparte_2
di mastoplastica additivo, risultato censurabile.
Venendo alla liquidazione del danno, si premette che parte attrice, come risulta dalla documentazione prodotta, si è sottoposta ad un nuovo intervento sostenendo la spesa di €. 7.224,00, sicchè nulla è
dovuto a titolo di danno biologico permanente.
Quanto al danno biologico temporaneo va riconosciuto a parte attrice l'importo di €. 1.615,18 ed €.
323,04 per la consequenziale sofferenza interiore, per un totale di €. 1.938,22.
Inoltre, deve essere riconosciuto il diritto di alla restituzione di quanto versato a Parte_1
titolo di corrispettivo dell'intervento che l'attrice ha dimostrato di aver pagato, pertanto, la clinica va condannata alla restituzione della somma di €. 1.352,00, mentre il dott. Controparte_3 [...]
va condannato alla restituzione della somma di €. 3.185,87. CP_1
Inoltre, a parte attrice va rimborsata la spesa sostenuta per il consulente di parte pari ad €. 1.220,00,
quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.
In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di parte attrice, detratto l'acconto percepito di €. 2.500,00, dell'importo di €. 7.882,22 oltre interessi legali sul valore capitale del danno devalutato all'epoca in cui esso si è verificato, e poi sul capitale via via incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta, dalla data della presente sentenza spettano gli interessi legali sino al saldo.
Parte convenuta va condannata alla restituzione in favore di parte attrice della Controparte_2
somma di €. 1.352,00, mentre il dott. va condannato alla restituzione in favore dell'attrice CP_1
della somma di €. 3.185,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base all'attività effettivamente svolta.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP, vanno poste a definitivo carico dei convenuti in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 7.882,22 oltre interessi come in motivazione;
-condanna la società a restituire a parte attrice la somma di €. 1.352,00 oltre Controparte_2 interessi come in motivazione;
-condanna il dott. a restituire a parte attrice la somma di e. 3.185,87 oltre interessi CP_1 come in motivazione;
-condanna, in solido, i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.
6.262,00 per compenso professionale ed €. 456,32 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ancona, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 324/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 31/10/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per , oggi comparsa personalmente, l'avv. PEDAMONTI Parte_1
RO.
Per essuno compare. CP_1
Per essuno compare. Controparte_1
L'avv. Pedamonti discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e alla memoria conclusiva inviata in via telematica, di cui deposita copia di cortesia.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 1 e 2, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 17,24
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexie, comma 1 e 2, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDAMONTI RO e dell'avv. D'URBANO RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Bologna Piazza F.D. Roosevelt n. 4 presso lo studio dei difensori
ATTORE/I contro
[...]
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Ancona il dott. e la al fine di far accertare la responsabilità CP_1 Controparte_2
solidale dei resistenti per i danni subiti in occasione dell'intervento chirurgico del 13.5.2016,
quantificando i danni subiti nella complessiva somma di €. 20.33,05 oltre accessori.
A tal fine la ricorrente esponeva che nell'anno 2016 si era sottoposta a visita dal dott. per CP_1
valutare la possibilità di intervenire chirurgicamente per migliorare l'estetica dei propri seni e che lo specialista consigliava un intervento di mastopessi e mastoplastica additiva con inserimento di protesi, che in data 13.5.2016 si era sottoposta all'intervento suggeritole che veniva eseguito dallo stesso dott. presso la e nello stesso giorno veniva dimessa, CP_1 Controparte_2
riferiva che nel periodo post operatorio erano insorte alcune problematiche in seguito alle quali il dott.
la sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico di pulizia dei coaguli perprotesici, CP_1
deduceva che nel periodo successivo, i successivi accertamenti clinici facevano emergere una seriosità
fluida periprotesica, rappresentava che, pertanto, neppure il secondo intervento si rivelava risolutivo,
né sotto il profilo estetico, né sotto il profilo funzionale, in quanto il seno appariva asimmetrico e deformato soprattutto in fase di contrazione dei muscoli pettorali e persistevano dolore e senso di costrizione toracica, evidenziava che aveva depositato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ed i consulenti designati in sede di ATP riconoscevano la responsabilità dello specialista, quantificando il danno biologico nella misura del 4%, precisando che l'esecuzione di un ulteriore intervento del costo di €.
10.000,00 sarebbe stato in grado di annullare il danno biologico permanente, precisava che il 15.5.2024
si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico presso gli Ospedali Riuniti di Ancona al quale versava la somma di €. 7.224,00.
La clinica e il dott. benchè ritualmente citati, non si sono costituiti, Controparte_2 CP_1
pertanto, vanno dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita in via documentale, all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281, comma 1, sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'esito della discussione, il giudice ha pronunciato sentenza danno lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda. pagina 3 di 8 Occorre rilevare che, in tema di responsabilità medica, ogni evento sorto prima dell'entrata in vigore della legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (legge Gelli-Bianco) è sottratto all'applicazione della normativa vigente, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 28994 del 11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, ha chiarito che le norme sostanziali contenute nella legge 24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sulla natura della responsabilità.
In primo luogo, nel caso di specie, trova, quindi, applicazione il. decreto n. 158 del 13 settembre 2012
convertito con modificazioni nella l. 189 del 8.11.2012 (decreto Balduzzi) che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, inquadra come contrattuale la natura della responsabilità del sanitario.
Comunque, a prescindere dalla interpretazione giurisprudenziale, deve ritenersi sussistente un contratto d'opera professionale con il medico convenuto per l'esecuzione di un intervento chirurgico di mastopessi e mastoplastica additiva, infatti, dalle allegazioni della ricorrente si evince che la stessa si è rivolta, prima del ricovero presso la struttura, a tale professionista, che ha poi suggerito l'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Conseguentemente, con riferimento al riparto degli oneri probatori, si deve affermare che, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla paziente danneggiata quale causa del danno di cui chiede il risarcimento, è onere del debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto le proprie prestazioni o che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del riparto dell'onere probatorio …il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia eziologicamente rilevante “ (Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 577).
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni circa l'esistenza del c.d.
“doppio ciclo causale” e circa il riparto degli oneri probatori, in proposito Cass. 26.7.2017 n. 18392 ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale, incombe al paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari (fatto costitutivo del diritto), pagina 4 di 8 mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al sanitario dimostrare l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (fatto estintivo del diritto”.
Più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità
medica, anteriormente alla l. n. 24/2017, è onere del creditore danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass.
n. 10050 del 29.3.2022).
I principi che precedono devono trovare applicazione anche nei confronti della struttura sanitaria convenuta, che ha messo a disposizione i propri spazi e le proprie attrezzature per lo Controparte_2
svolgimento dell'attività di chirurgia da parte del dott. nei confronti della parte attrice. CP_1
Conseguentemente, deve farsi applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità
medica delle strutture sanitarie.
Secondo consolidato orientamento, il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, detto contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che si perfeziona (anche sulla base di fatti concludenti) con l'accettazione del malato presso la struttura (Cass. n. 8826/2007) e ha ad oggetto l'obbligo dell'azienda ospedaliera di adempiere sia a prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia a prestazioni secondarie ed accessorie.
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della struttura è qualificabile senza dubbio come responsabilità
contrattuale ex art. 1218 c.c., con tutto ciò che ne consegue in punto di riparto degli oneri probatori da allocarsi tra le parti nei termini sopra indicati (Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, sulla base dell'approfondito e condivisibile elaborato del dott. e dott. Persona_1
Per_
che ha debitamente preso in considerazione e adeguatamente risposto alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, questo tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei resistenti.
Nella fattispecie i CTU, ricostruita la vicenda clinica, hanno osservato che si era Parte_1
rivolta al dott. per avere informazioni sulla possibilità di correzione estetica del proprio CP_1 pagina 5 di 8 seno che appariva svuotato e sceso e il professionista aveva proposto un intervento di mastopessi con inserimento di protesi mediante tecnica “dual plane”.
Hanno precisato i consulenti che l'intervento veniva effettuato in data 13.6.2016 presso la clinica
[...]
e la paziente veniva dimessa nella stessa giornata. CP_2
Il giorno successivo, all'esito di un controllo effettuato presso l'ambulatorio del professionista, veniva riscontrato un ematoma lacero -toracico al seno sinistro sicchè veniva effettuata un'aspirazione con aspiratore rigido, in data 16.6.2016 la veniva sottoposta nuovamente ad intervento presso Parte_1
la struttura sanitaria per rimozione di coaguli alla mammella sinistra.
Durante le successive visite di controllo, il medico proponeva un “ritocco” in sedazione da effettuare nel suo ambulatorio che veniva rifiutato dalla paziente, così come la rifiutava il ricovero Parte_1
presso la clinica per un “ritocco” ad entrambi i seni. Controparte_2
Hanno evidenziato i consulenti che l'intervento di mastopessi del tipo eseguito nel 2016 è atto chirurgico pienamente adeguato alla correzione della condizione della , infatti, nel caso in Parte_1
cui la paziente desideri, oltre alla correzione della posizione, anche un aumento di volume del seno, è
corretto procedere ad un unico intervento di mastopessi e impianto di protesi.
Hanno specificato gli esperti che “l'intervento, pur ridando volume ai seni, ha ottenuto un effetto estetico negativo relativo all'orientamento areolare che risulta inesteticamente verso il basso. Tale
inestetismo è dovuto in parte a complicazione operatore-indipendente (capsulite periprotesica) ed in parte ad inadeguata progettazione dell'intervento operatore-dipendente. Tale inestetismo residuo è
completamente emendabile da un nuovo intervento di mastoplastica consistente in rimozione e sostituzione delle protesi contemporaneamente all'esecuzione di mastopessi bilaterale….Qualora la non sia disponibile a sottoporsi all'intervento riparatore soffrirà di un danno Parte_1
biologico permanente del 4%. …Al contrario, qualora la si sottoponga a nuovo Parte_1
intervento per emendare il residuo inestetismo conseguente in parte ad inadeguatezza progettuale dell'operatore, le dovrà essere risarcita la somma sostenuta per la vecchia operazione più la somma di
€. 10.000,00 circa quale spesa da sostenere per il nuovo intervento. Ricorrerà un danno biologico temporaneo dovuto in parte all'intervento già subito nel 2016 ed in parte all'intervento subendo che,
proprio per la sua natura correttiva ha caratteristiche di difficoltà superiori ad un intervento primario con rischi post operatori anch'essi in linea con il carattere correttivo dell'operazione chirurgica, così
stimabile: al 100% di giorni 10, al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 15. Non
ricorrerà danno biologico permanente per inestetismo in quanto emendato dalla nuova operazione”. pagina 6 di 8 Alla luce delle risultanze della CTU deve ritenersi l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dott. e il danno alla salute subito. CP_1
Il medico convenuto, rimasto contumace, ha rinunciato a dimostrare che l'impossibilità della prestazione sia derivata da causa non imputabile e che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
In solido con il predetto, ricordato il principio espresso con il brocardo cuius commoda (il corrispettivo percepito) eius et incommoda (il risarcimento del danno), deve affermarsi la responsabilità anche della clinica , presso la cui struttura è stato eseguito l'intervento Controparte_2
di mastoplastica additivo, risultato censurabile.
Venendo alla liquidazione del danno, si premette che parte attrice, come risulta dalla documentazione prodotta, si è sottoposta ad un nuovo intervento sostenendo la spesa di €. 7.224,00, sicchè nulla è
dovuto a titolo di danno biologico permanente.
Quanto al danno biologico temporaneo va riconosciuto a parte attrice l'importo di €. 1.615,18 ed €.
323,04 per la consequenziale sofferenza interiore, per un totale di €. 1.938,22.
Inoltre, deve essere riconosciuto il diritto di alla restituzione di quanto versato a Parte_1
titolo di corrispettivo dell'intervento che l'attrice ha dimostrato di aver pagato, pertanto, la clinica va condannata alla restituzione della somma di €. 1.352,00, mentre il dott. Controparte_3 [...]
va condannato alla restituzione della somma di €. 3.185,87. CP_1
Inoltre, a parte attrice va rimborsata la spesa sostenuta per il consulente di parte pari ad €. 1.220,00,
quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento.
In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di parte attrice, detratto l'acconto percepito di €. 2.500,00, dell'importo di €. 7.882,22 oltre interessi legali sul valore capitale del danno devalutato all'epoca in cui esso si è verificato, e poi sul capitale via via incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta, dalla data della presente sentenza spettano gli interessi legali sino al saldo.
Parte convenuta va condannata alla restituzione in favore di parte attrice della Controparte_2
somma di €. 1.352,00, mentre il dott. va condannato alla restituzione in favore dell'attrice CP_1
della somma di €. 3.185,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base all'attività effettivamente svolta.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento di ATP, vanno poste a definitivo carico dei convenuti in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 7.882,22 oltre interessi come in motivazione;
-condanna la società a restituire a parte attrice la somma di €. 1.352,00 oltre Controparte_2 interessi come in motivazione;
-condanna il dott. a restituire a parte attrice la somma di e. 3.185,87 oltre interessi CP_1 come in motivazione;
-condanna, in solido, i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.
6.262,00 per compenso professionale ed €. 456,32 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ancona, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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