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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 282 / 2024 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Portula (BI), Frazione Boera n. 6, con il patrocinio delle avv. Angela Iannuzzella e Maria Teresa
Stefanizzi, con elezione di domicilio in Milano, via Boccaccio 24; contro in persona del legale rappresentante, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Grezar 14, con il patrocinio dell'avv. Rosa Scaglione, con elezione P.IVA_1
di domicilio in Palermo, via Fiume 6;
Oggetto: comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202400000308000, notificata in data CP_1
24/03/2023, relativa a cartelle di pagamento n. 132 2010 0006706738000 e n. 132 2011 CP_2
0000945064000.
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'11 febbraio 2025 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 20/05/2024 la parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti in oggetto per prescrizione dei relativi crediti.
Con memoria del 16/12/2024 la parte resistente chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta interruzione della prescrizione.
All'udienza dell'11/02/2025 la parte ricorrente rinunciava agli atti e la parte resistente accettava la rinuncia. La parte resistente chiedeva la condanna alle spese. La parte ricorrente chiedeva la compensazione delle spese. La giudice si riservava.
Diritto
Stante l'intervenuta rinuncia e la relativa accettazione la materia del contendere deve considerarsi cessata.
pagina 1 di 2 Le spese di lite si quantificano in € 1.902,00 ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'estrema semplicità della causa e dell'assenza della fase di trattazione.
Esse dovranno essere compensate per due terzi, in quanto in sede di accesso agli atti ha fornito CP_1 alla parte ricorrente informazioni incomplete inducendola in errore su circostanze risalenti, e sostenute per il restante terzo dalla parte ricorrente, in quanto risulta pacifica e in ogni caso documentata l'intervenuta interruzione della prescrizione.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna a corrispondere ad Parte_1 [...]
un terzo delle spese di lite, che si liquidano in € 634,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, compensando le spese nel resto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/02/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 282 / 2024 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Portula (BI), Frazione Boera n. 6, con il patrocinio delle avv. Angela Iannuzzella e Maria Teresa
Stefanizzi, con elezione di domicilio in Milano, via Boccaccio 24; contro in persona del legale rappresentante, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Grezar 14, con il patrocinio dell'avv. Rosa Scaglione, con elezione P.IVA_1
di domicilio in Palermo, via Fiume 6;
Oggetto: comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202400000308000, notificata in data CP_1
24/03/2023, relativa a cartelle di pagamento n. 132 2010 0006706738000 e n. 132 2011 CP_2
0000945064000.
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'11 febbraio 2025 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 20/05/2024 la parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti in oggetto per prescrizione dei relativi crediti.
Con memoria del 16/12/2024 la parte resistente chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta interruzione della prescrizione.
All'udienza dell'11/02/2025 la parte ricorrente rinunciava agli atti e la parte resistente accettava la rinuncia. La parte resistente chiedeva la condanna alle spese. La parte ricorrente chiedeva la compensazione delle spese. La giudice si riservava.
Diritto
Stante l'intervenuta rinuncia e la relativa accettazione la materia del contendere deve considerarsi cessata.
pagina 1 di 2 Le spese di lite si quantificano in € 1.902,00 ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'estrema semplicità della causa e dell'assenza della fase di trattazione.
Esse dovranno essere compensate per due terzi, in quanto in sede di accesso agli atti ha fornito CP_1 alla parte ricorrente informazioni incomplete inducendola in errore su circostanze risalenti, e sostenute per il restante terzo dalla parte ricorrente, in quanto risulta pacifica e in ogni caso documentata l'intervenuta interruzione della prescrizione.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna a corrispondere ad Parte_1 [...]
un terzo delle spese di lite, che si liquidano in € 634,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, compensando le spese nel resto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/02/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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