TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1816/2021 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Colacicco, con cui elett. dom. in Caserta Parte_1 alla Piazza Vanvitelli 25/26, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli CP_1
Avv. E. Capasso, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, elett. dom. in Caserta alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto dall' in data 24/07/2020, provvedimenti con cui si comunicava la CP_1 richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola relative agli anni dal 2002 al 2005, e dal 2008 al 2009, in ragione della “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”, avverso i quali aveva proposto ricorso amministrativo, non riscontrato. Eccepita in via preliminare la prescrizione del diritto nonché l'omessa comunicazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e la nullità dei provvedimenti per vizi di forma, concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza in fatto e diritto , anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2 annullamento delle pretese creditorie dell' contenute negli avvisi di indebito n. 002007102812 – 003000879711 – 070303104742 – 000337027438 – 000443102327 – 000481205190 opposti per i motivi dedotti in narrativa nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente. In ogni caso: condannare l' al pagamento […] del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi in giudizio, l' con articolata memoria, eccepiva la decadenza dall'azione CP_1 giudiziale e contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
1 La causa, documentalmente istruita, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente osservato che parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha eccepito, in particolare, l'estinzione della pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale per intervenuta prescrizione decennale. Pertanto, non essendo stata formulata alcuna richiesta di accertamento dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non appare pertinente l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ex art. 22 DL 7/1970 formulata dall'ente previdenziale, che va rigettata. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimenti notificati in data 24/07/2020, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la richiesta di rimborso, da parte dell' per le prestazioni di disoccupazione CP_1 agricola relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, eccependo la prescrizione dei crediti vantati. La disciplina giuridica applicabile è quella dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 C.C. Sul punto, si rileva che l'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, si può attribuire all'accertamento ispettivo, in quanto lo stesso ha natura non costitutiva, bensì, appunto, di accertamento, e pertanto l' dovrà esercitare il proprio CP_1 diritto alla restituzione delle prestazioni – ab origine non dovute, sebbene la non debenza sia stata accertata in un momento successivo, ovvero al momento dell'accertamento ispettivo – nell'ordinario termine decennale dall'erogazione delle stesse. Quanto all'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 C.C., in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020, Rv. 656945 - 01), si osserva che non vi è prova del dolo in capo alla parte ricorrente. Pertanto, considerato che le somme richieste in ripetizione sono relative ad annualità tra il 2002 ed il 2009, alla data di notifica delle comunicazioni opposte (24/07/2020), il termine decennale risultava decorso. Ed invero, va considerato che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo (in base alle previsioni di cui all'art. 2 6, co. 29, D.L. n. 536/1987, conv. in L. n. 48/1988 ed all'art. 7, co. 4, D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) e la liquidazione deve essere effettuata entro i 120 giorni successivi alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 7 L. n. 533/1973. Alla luce di tali previsioni, considerato che, con riferimento all'anno 2009, la domanda di disoccupazione agricola è stata presentata in data 05/03/2010 (cfr. all. 10 produzione
, alla data del 24/07/2020 risultava decorso un termine superiore al decennio anche CP_1 con riferimento a tale annualità. Occorre, pertanto, verificare se siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024, Rv. 669655 - 01), “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Alla stregua di tali canoni ermeneutici, alcun valore, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, può attribuirsi alla pubblicazione degli elenchi di variazione, atteso che, in tali atti, l' non ha formulato alcuna richiesta restitutoria delle somme eventualmente CP_1 dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. Va altresì osservato che del tutto inidonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione sono i documenti versati da parte resistente agli allegati nn. 20, 22 e 23 della memoria di costituzione (cfr. relativi allegati nel fascicolo telematico). In particolare, l'allegato n. 20 (denominato 20 NOTIFICA Parte_1
PROVVEDIMENTO DI REVOCA DS 2003”) contiene un avviso di ricevimento inviato all'indirizzo della ricorrente, ma non si rinviene in atti la comunicazione ad esso relativa, non essendo possibile, in tal modo, la verifica giudiziale circa l'effetto interruttivo dell'atto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate. Quanto agli allegati nn. 22 e 23 (denominati “ 22 Parte_1
PROVVEDIMENTO DI REVOCA 2005 SOLO ANF” e “ Parte_1
23 PROVVEDIMENTO REVOCA DS 2005 ACCOLTO SOLO ANF”), si osserva in primo luogo che non risulta versata in atti la documentazione relativa all'esito della spedizione. Ad ogni modo, per completezza, si osserva che, in tali note, l'istituto previdenziale ha comunicato alla parte ricorrente il riesame della domanda di disoccupazione agricola, ma alcuna richiesta di ripetizione delle somme asseritamente dovute si rinviene in tali missive. Ed invero, tali comunicazioni contengono soltanto l'indicazione di “indebito iniziale” e di
“indebito residuo”, con la specifica di voci ulteriori e dei correlati importi: pertanto, attraverso le stesse, l non ha formulato alcuna richiesta restitutoria delle somme CP_1 eventualmente dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
3 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, e va dichiarato, attesa la prescrizione del diritto vantato dall'ente, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione degli importi di cui alle comunicazioni opposte. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione dell'assenza di istruttoria e tenuto conto del valore dichiarato della controversia. Non si ritengono, invece, configurabili i presupposti per il risarcimento del danno e la temerarietà della lite, genericamente dedotti da parte ricorrente, ed in difetto di allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non ripetibili, per le ragioni di cui in parte motiva, le somme richieste a dall' a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2002, Parte_1 CP_1
2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, di cui ai provvedimenti impugnati;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 05/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1816/2021 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Colacicco, con cui elett. dom. in Caserta Parte_1 alla Piazza Vanvitelli 25/26, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli CP_1
Avv. E. Capasso, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, elett. dom. in Caserta alla Via Arena, Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto dall' in data 24/07/2020, provvedimenti con cui si comunicava la CP_1 richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola relative agli anni dal 2002 al 2005, e dal 2008 al 2009, in ragione della “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”, avverso i quali aveva proposto ricorso amministrativo, non riscontrato. Eccepita in via preliminare la prescrizione del diritto nonché l'omessa comunicazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e la nullità dei provvedimenti per vizi di forma, concludeva chiedendo di “Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza in fatto e diritto , anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2 annullamento delle pretese creditorie dell' contenute negli avvisi di indebito n. 002007102812 – 003000879711 – 070303104742 – 000337027438 – 000443102327 – 000481205190 opposti per i motivi dedotti in narrativa nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente. In ogni caso: condannare l' al pagamento […] del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art.96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa”. Spese vinte, con attribuzione. Costituitosi in giudizio, l' con articolata memoria, eccepiva la decadenza dall'azione CP_1 giudiziale e contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
1 La causa, documentalmente istruita, rinviata per discussione anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente osservato che parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha eccepito, in particolare, l'estinzione della pretesa creditoria vantata dall'ente previdenziale per intervenuta prescrizione decennale. Pertanto, non essendo stata formulata alcuna richiesta di accertamento dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non appare pertinente l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale ex art. 22 DL 7/1970 formulata dall'ente previdenziale, che va rigettata. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimenti notificati in data 24/07/2020, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la richiesta di rimborso, da parte dell' per le prestazioni di disoccupazione CP_1 agricola relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, eccependo la prescrizione dei crediti vantati. La disciplina giuridica applicabile è quella dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 C.C. Sul punto, si rileva che l'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C., che decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, si può attribuire all'accertamento ispettivo, in quanto lo stesso ha natura non costitutiva, bensì, appunto, di accertamento, e pertanto l' dovrà esercitare il proprio CP_1 diritto alla restituzione delle prestazioni – ab origine non dovute, sebbene la non debenza sia stata accertata in un momento successivo, ovvero al momento dell'accertamento ispettivo – nell'ordinario termine decennale dall'erogazione delle stesse. Quanto all'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 C.C., in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020, Rv. 656945 - 01), si osserva che non vi è prova del dolo in capo alla parte ricorrente. Pertanto, considerato che le somme richieste in ripetizione sono relative ad annualità tra il 2002 ed il 2009, alla data di notifica delle comunicazioni opposte (24/07/2020), il termine decennale risultava decorso. Ed invero, va considerato che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo (in base alle previsioni di cui all'art. 2 6, co. 29, D.L. n. 536/1987, conv. in L. n. 48/1988 ed all'art. 7, co. 4, D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) e la liquidazione deve essere effettuata entro i 120 giorni successivi alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 7 L. n. 533/1973. Alla luce di tali previsioni, considerato che, con riferimento all'anno 2009, la domanda di disoccupazione agricola è stata presentata in data 05/03/2010 (cfr. all. 10 produzione
, alla data del 24/07/2020 risultava decorso un termine superiore al decennio anche CP_1 con riferimento a tale annualità. Occorre, pertanto, verificare se siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024, Rv. 669655 - 01), “per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”. Alla stregua di tali canoni ermeneutici, alcun valore, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, può attribuirsi alla pubblicazione degli elenchi di variazione, atteso che, in tali atti, l' non ha formulato alcuna richiesta restitutoria delle somme eventualmente CP_1 dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. Va altresì osservato che del tutto inidonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione sono i documenti versati da parte resistente agli allegati nn. 20, 22 e 23 della memoria di costituzione (cfr. relativi allegati nel fascicolo telematico). In particolare, l'allegato n. 20 (denominato 20 NOTIFICA Parte_1
PROVVEDIMENTO DI REVOCA DS 2003”) contiene un avviso di ricevimento inviato all'indirizzo della ricorrente, ma non si rinviene in atti la comunicazione ad esso relativa, non essendo possibile, in tal modo, la verifica giudiziale circa l'effetto interruttivo dell'atto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate. Quanto agli allegati nn. 22 e 23 (denominati “ 22 Parte_1
PROVVEDIMENTO DI REVOCA 2005 SOLO ANF” e “ Parte_1
23 PROVVEDIMENTO REVOCA DS 2005 ACCOLTO SOLO ANF”), si osserva in primo luogo che non risulta versata in atti la documentazione relativa all'esito della spedizione. Ad ogni modo, per completezza, si osserva che, in tali note, l'istituto previdenziale ha comunicato alla parte ricorrente il riesame della domanda di disoccupazione agricola, ma alcuna richiesta di ripetizione delle somme asseritamente dovute si rinviene in tali missive. Ed invero, tali comunicazioni contengono soltanto l'indicazione di “indebito iniziale” e di
“indebito residuo”, con la specifica di voci ulteriori e dei correlati importi: pertanto, attraverso le stesse, l non ha formulato alcuna richiesta restitutoria delle somme CP_1 eventualmente dovute, idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà dell'ente di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
3 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, e va dichiarato, attesa la prescrizione del diritto vantato dall'ente, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione degli importi di cui alle comunicazioni opposte. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione dell'assenza di istruttoria e tenuto conto del valore dichiarato della controversia. Non si ritengono, invece, configurabili i presupposti per il risarcimento del danno e la temerarietà della lite, genericamente dedotti da parte ricorrente, ed in difetto di allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non ripetibili, per le ragioni di cui in parte motiva, le somme richieste a dall' a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2002, Parte_1 CP_1
2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, di cui ai provvedimenti impugnati;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 05/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4