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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 973/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nato in [...] in data [...] e residente Parte 1
in LI San MA alla via Alcide De Gasperi n. 37 (cf.: C.F. 1
E
nata in [...] in data [...] e Parte_2
residente in [...] (cf.:
C.F. 2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Rosalba Gatto e dall'avv. Damiano
Cantalupo
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 12.04.2018; dalla loro unione è nato il figlio Per_1 (2018); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 06.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
[...] e Parte 2 '
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in LI San
MA il 12.04.2018, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 1, p.
1, anno 2018) alle condizioni depositate telematicamente in data 01.07.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 16.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Studio Legale Studio Legale Avv. Damiano Cantalupo Avv. Rosalba Gano Corso G. Garibaldi 109 Pairocinante in Cassazione 84122 Salerno (SA) Via A. Canova, 32 tel e cell.: 089/231160-320/7672351 72020 LI S. MA (BR)
Fax e cellulare 0831/617740-388
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOTT.SSA DEL MASTRO
NR. 973/25 R.G.
condizioni di separazione 1. Stabilire che il Sig. NZ AL continuerà ad abitare in LI San MA presso l'abitazione di proprietà del padre ubicata alla Via A. De Gasperi 37 mentre la Sig.ra
LI provvederà a spostare la propria residenza presso altro immobile con spese a suo carico.
2. Prendere atto della rinuncia reciproca a qualunque somma a titolo di mantenimento tra i ricorrenti.
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio OL con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre ad esercitare il diritto di visita, personalmente e/o utilizzando all'occorrenza il telefono o gli strumenti telematici (videochiamata), secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con la madre e compatibilmente con gli impegni dei genitori e del bambino. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, a settimane alterne, il fine settimana compresa la domenica fino alle alle ore 20,00; quanto al periodo di vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, otto giorni consecutivi (dal 23-12 al 30-12) con un genitore e sette giorni consecutivi (dal 31-12 al 06-01) con l'altro; ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta;
nel periodo estivo, due periodi di 10 giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo ad anni alterni dal 10 al 20 di luglio e dal 1 al 10 di agosto oppure dal 20 al 30 di luglio e dal 10 al 20 di agosto;
in alternativa, ove il padre fosse impossibilitato ad esercitare personalmente il diritto di visita, potrà comunque sempre avvalersi degli strumenti telematici.
4. Disporre a carico di NZ AL un assegno di mantenimento del figlio dell'importo mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) che il padre verserà alla madre entro il giorno 15
di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. I coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e, ove necessario, per il figlio.
6. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI San MA di trascrivere il provvedimento di omologa della separazione nei registri degli atti di matrimonio all'anno
2018, parte I, nr. 1 con manleva da ogni responsabilità.
7. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
8. le spese saranno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dallaL.P.F.
LI San MA - Salerno, lì 3 aprile 2025
CH LE LI AR
NA AR.
è autentica è autentica avv. Rosalba Gatto avy. Damiano Cantalupo relle Gold for
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Marra Roberta - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 973/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
,nato in [...] in data [...] e residente Parte 1
in LI San MA alla via Alcide De Gasperi n. 37 (cf.: C.F. 1
E
nata in [...] in data [...] e Parte_2
residente in [...] (cf.:
C.F. 2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Rosalba Gatto e dall'avv. Damiano
Cantalupo
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 12.04.2018; dalla loro unione è nato il figlio Per_1 (2018); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 06.03.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
[...] e Parte 2 '
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in LI San
MA il 12.04.2018, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 1, p.
1, anno 2018) alle condizioni depositate telematicamente in data 01.07.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 16.09.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Studio Legale Studio Legale Avv. Damiano Cantalupo Avv. Rosalba Gano Corso G. Garibaldi 109 Pairocinante in Cassazione 84122 Salerno (SA) Via A. Canova, 32 tel e cell.: 089/231160-320/7672351 72020 LI S. MA (BR)
Fax e cellulare 0831/617740-388
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOTT.SSA DEL MASTRO
NR. 973/25 R.G.
condizioni di separazione 1. Stabilire che il Sig. NZ AL continuerà ad abitare in LI San MA presso l'abitazione di proprietà del padre ubicata alla Via A. De Gasperi 37 mentre la Sig.ra
LI provvederà a spostare la propria residenza presso altro immobile con spese a suo carico.
2. Prendere atto della rinuncia reciproca a qualunque somma a titolo di mantenimento tra i ricorrenti.
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio OL con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre ad esercitare il diritto di visita, personalmente e/o utilizzando all'occorrenza il telefono o gli strumenti telematici (videochiamata), secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con la madre e compatibilmente con gli impegni dei genitori e del bambino. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed, a settimane alterne, il fine settimana compresa la domenica fino alle alle ore 20,00; quanto al periodo di vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, otto giorni consecutivi (dal 23-12 al 30-12) con un genitore e sette giorni consecutivi (dal 31-12 al 06-01) con l'altro; ad anni alterni il giorno di pasqua o di pasquetta;
nel periodo estivo, due periodi di 10 giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo ad anni alterni dal 10 al 20 di luglio e dal 1 al 10 di agosto oppure dal 20 al 30 di luglio e dal 10 al 20 di agosto;
in alternativa, ove il padre fosse impossibilitato ad esercitare personalmente il diritto di visita, potrà comunque sempre avvalersi degli strumenti telematici.
4. Disporre a carico di NZ AL un assegno di mantenimento del figlio dell'importo mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) che il padre verserà alla madre entro il giorno 15
di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. I coniugi rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e, ove necessario, per il figlio.
6. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI San MA di trascrivere il provvedimento di omologa della separazione nei registri degli atti di matrimonio all'anno
2018, parte I, nr. 1 con manleva da ogni responsabilità.
7. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare.
8. le spese saranno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dallaL.P.F.
LI San MA - Salerno, lì 3 aprile 2025
CH LE LI AR
NA AR.
è autentica è autentica avv. Rosalba Gatto avy. Damiano Cantalupo relle Gold for