Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2024, proposto da
TO US e RI NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Silvio Vignera, e Giuseppe Silvio Vignera, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1401/2023 del 20.07.2023 della Corte d'Appello di AN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21.05.2024 e nello stesso giorno depositato i sig.ri TO US e RI NO e l’avv. Giuseppe Silvio Vignera hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 1401/2023 del 20.07.2023, emessa dalla Corte di Appello di AN, notificata in data 7.09.2023 e passata in giudicato il 6.11.2023, come da correlata certificazione del 5.01.2024, e della sentenza n. 3029/2020 del 21.09.2020 del Tribunale di AN, la quale è stata integralmente confermata dalla predetta pronuncia di secondo grado.
Con la pronuncia del Tribunale di AN n. 3029/2020 è stato così disposto:
- “ in accoglimento della domanda attorea condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di €. 194.474,00 IN FAVORE DELL’ATTORE ED €. 146.688,00 IN FAVORE DELL’ATTRICE OLTRE ACCESSORI COME INDICATO IN PARTE MOTIVA ”;
- “... Vanno poi attribuiti agli attori, sull’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data in cui si è accertato il fatto lesivo (2001) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo predetto, svalutato in base agli indici Istat fino alla data di accadimento ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici ”;
- “... Condanna altresì il Ministero convenuto alle spese di lite che liquida in €. 12.678,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa in favore del procuratore distrattario degli attori ”.
A seguito di impugnazione del Ministero della Salute, la Corte di Appello di AN, con successiva sentenza n. 1401/2023, ha così statuito:
- “ rigetta l’appello ”;
- “ condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento delle spese di lite che liquida, per il presente grado di giudizio, in € 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA ...”.
Con ordinanza pubblicata l’8.01.2024 la Corte di Appello di AN ha disposto “... correggersi la sentenza di questa Corte di Appello n. 1401/2023, pubblicata in data 20.7.2023, nel senso che la condanna al pagamento delle spese di lite è da intendersi resa in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, avv. Giuseppe Silvio Vignera ”.
Entrambe le sentenze sono state notificate al Ministero della Salute in data 9.01.2024.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione ministeriale gli odierni ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale, ciascuno per quanto rispettivamente in proprio diritto, di:
- accertare e dichiarare la non ottemperanza del Ministero della Salute al pagamento di quanto riconosciuto e liquidato in loro favore con le citate sentenze n. 3029/2020 del Tribunale di AN e n. 1401/2023 della Corte di Appello di AN, assegnando all’Ente debitore un termine di 30 giorni (o quello ritenuto) per ottemperare ai predetti giudicati;
- nominare, sin d’ora, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di inadempimento entro l’assegnando termine;
- condannare il medesimo Ministero a corrispondere, in favore degli odierni ricorrenti, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. l’ulteriore somma ritenuta congrua per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per il ritardo nell’esecuzione dei giudicati.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 31.05.2024 per resistere al ricorso e, in data 19.06.2024, ha versato in atti la propria nota prot. 657265110 del 6.06.2024, indirizzata ai ricorrenti, nella quale viene richiesto a quest’ultimi - ai fini del corretto adempimento dei titoli ottemperandi - la trasmissione della documentazione all’uopo necessaria. Con la medesima nota viene contestualmente chiesta agli stessi ricorrenti la rinuncia al ricorso per cui è causa.
3. In data 4.07.2024 i ricorrenti hanno versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione al Ministero della Salute dei documenti da quest’ultimo richiesti ai fini dell’esecuzione dei titoli per cui è causa. Hanno altresì rappresentato di non aver ricevuto il pagamento spettante e hanno insistito, in ogni caso, per il pagamento delle spese del presente giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 24.07.2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, parte ricorrente ha chiesto un differimento della trattazione della causa in vista di una possibile cessazione della materia del contendere. La parte resistente nulla ha osservato e il Presidente del Collegio, pertanto, ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 29.01.2025.
5. In data 6.12.2024 il Ministero resistente ha versato in atti i propri decreti di autorizzazione del pagamento degli importi dovuti (prot. n. 0015460 del 29.07.2024 e n. 0015461 del 29.07.2024) e la documentazione comprovante il relativo versamento ai ricorrenti, avvenuto in data 5.08.2024.
6. Con successiva memoria del 23.12.2024 l’Ente ministeriale ha chiesto al Tribunale l’accertamento della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
7. Con memoria del 9.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, alla luce del summenzionato pagamento avvenuto in data 5.08.2024, insistendo nella condanna alle spese nei confronti dell’Amministrazione resistente.
8. Alla camera di consiglio del 29.01.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
9. Il Collegio ritiene che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 6.12.2024, nonché tenuto conto di quanto osservato da chi ricorre in giudizio con memoria del 9.01.2025, i titoli ottemperandi sono stati eseguiti, con pieno soddisfacimento dell’interesse dei ricorrenti e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
10. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’esecuzione dei titoli da parte del Ministero resistente debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso. L’avvenuto pagamento di quanto dovuto, concretizzatosi solo in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e, quindi, durante la sua pendenza, determina, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Silvio Vignera.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza):
a) dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
b) condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Silvio Vignera.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO