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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1487/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
pagina 1 di 8 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Parte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità Parte_3
genitoriale sulla minore nata in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. Mauro Priolo ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via
Miraglia n. 5
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato il Controparte_1
5.07.1936 nel Comune di Larino (CB); costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 12.05.1962 con e dall'unione dei due CP_5
nascevano: il 19.02.1963, Controparte_2 Persona_2
il 18.05.1964 e il 2.03.1977; il 12.04.1986, Parte_1 CP_2
sposava e generava due figli:
[...] Controparte_6 Parte_2
nato il [...] e nata il [...]; il 21.11.2015, Controparte_3
contraeva matrimonio con e Parte_2 Parte_3
dalla loro unione nasceva il 19.06.2019; il Persona_1
22.06.2021, sposava il CP_3 CP_3 Persona_3
28.07.1995, contraeva matrimonio con Persona_2 Per_4
pagina 2 di 8 e dalla loro unione nasceva l'8.09.1996; il Per_5 Controparte_1
10.06.2019, sposava;
Parte_1 Persona_6
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai Controparte_1
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versava il competente Consolato italiano all'estero, il Consolato generale d'Italia a San Paolo, il quale, solo ora, stava procedendo all'esame di domande di cittadinanza avanzate circa un decennio fa.
I ricorrenti domandavano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_4
dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese Controparte_4
di giudizio.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_4
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino Controparte_1
italiano nato il [...] nel Comune di Larino (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 12.05.1962 con
[...]
e diventava padre di tre figli, nata il [...], CP_5 Controparte_2
nato il [...] e nata il Persona_2 Parte_1
2.03.1977, dando inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
pagina 3 di 8 4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal Controparte_1
decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire – con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero – che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere pagina 4 di 8 prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n.
555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario
(“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in Controparte_1
essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da ai suoi tre figli: Controparte_1 Controparte_2
e ; Persona_2 Parte_1
pagina 5 di 8 - da ai suoi due figli: e Controparte_2 Parte_2 [...]
; CP_3
- da a sua figlia: Parte_2 Persona_1
- da a suo figlio: Persona_2 Controparte_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ali ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Controparte_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi pagina 6 di 8 esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo ai suoi tre figli, Controparte_1
e , Controparte_2 Persona_2 Parte_1 atteso che tali passaggi, sebbene intervenuti prima dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se avvenute in alcuni casi per via materna, si sono tutte avute posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità citate, nn. 87/1975 e 30/1983, che, come noto, retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato generale pagina 7 di 8 d'Italia a San Paolo tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta
Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_4
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1487/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_4
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1487/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
pagina 1 di 8 nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Parte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità Parte_3
genitoriale sulla minore nata in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. Mauro Priolo ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via
Miraglia n. 5
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 13.09.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo cittadino italiano nato il Controparte_1
5.07.1936 nel Comune di Larino (CB); costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 12.05.1962 con e dall'unione dei due CP_5
nascevano: il 19.02.1963, Controparte_2 Persona_2
il 18.05.1964 e il 2.03.1977; il 12.04.1986, Parte_1 CP_2
sposava e generava due figli:
[...] Controparte_6 Parte_2
nato il [...] e nata il [...]; il 21.11.2015, Controparte_3
contraeva matrimonio con e Parte_2 Parte_3
dalla loro unione nasceva il 19.06.2019; il Persona_1
22.06.2021, sposava il CP_3 CP_3 Persona_3
28.07.1995, contraeva matrimonio con Persona_2 Per_4
pagina 2 di 8 e dalla loro unione nasceva l'8.09.1996; il Per_5 Controparte_1
10.06.2019, sposava;
Parte_1 Persona_6
- l'avo non si era mai naturalizzato in Brasile, né aveva mai Controparte_1
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versava il competente Consolato italiano all'estero, il Consolato generale d'Italia a San Paolo, il quale, solo ora, stava procedendo all'esame di domande di cittadinanza avanzate circa un decennio fa.
I ricorrenti domandavano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale Controparte_4
dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese Controparte_4
di giudizio.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_4
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadino Controparte_1
italiano nato il [...] nel Comune di Larino (CB).
Costui, dopo essersi trasferito in Brasile, contraeva matrimonio in data 12.05.1962 con
[...]
e diventava padre di tre figli, nata il [...], CP_5 Controparte_2
nato il [...] e nata il Persona_2 Parte_1
2.03.1977, dando inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
pagina 3 di 8 4. In primo luogo, non si configura la perdita della cittadinanza in capo all'avo in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana, prevista dal Controparte_1
decreto del 15.12.1889, in base al quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 -dello stesso anno- estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va al riguardo sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di chiarire – con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero – che il verbo
“ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere pagina 4 di 8 prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n.
555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario
(“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Detta lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 25317 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal c.c. del 1865
e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'avo, abbia posto in Controparte_1
essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che lo stesso si sia mai naturalizzato;
assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento stranieri del Ministero della giustizia e sicurezza pubblica della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da ai suoi tre figli: Controparte_1 Controparte_2
e ; Persona_2 Parte_1
pagina 5 di 8 - da ai suoi due figli: e Controparte_2 Parte_2 [...]
; CP_3
- da a sua figlia: Parte_2 Persona_1
- da a suo figlio: Persona_2 Controparte_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ali ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo Controparte_1
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi pagina 6 di 8 esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo ai suoi tre figli, Controparte_1
e , Controparte_2 Persona_2 Parte_1 atteso che tali passaggi, sebbene intervenuti prima dell'1.01.1948, si sono registrati da parte di padre.
Non si delineano criticità neppure in merito alle restanti trasmissioni poiché, anche se avvenute in alcuni casi per via materna, si sono tutte avute posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione con conseguente piena applicazione delle pronunce di incostituzionalità citate, nn. 87/1975 e 30/1983, che, come noto, retroagiscono naturalmente i loro effetti a decorrere dall'1.01.1948.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti - come documentato - hanno già provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato generale pagina 7 di 8 d'Italia a San Paolo tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta
Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_4
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1487/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_4
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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