Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.478/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI PILATO PASQUA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate in data 03/10/2024 le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato telematicamente soltanto in data 21/01/2025 il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla CP_1 erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità ex L. n.222/1984
1
Ha resistito l' , contestando, in via preliminare, la tardività CP_1 del dissenso e del ricorso introduttivo del presente giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e infondata.
Il ricorso è inammissibile per violazione del termine perentorio prescritto dall'art.445 bis comma 6 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di opposizione, dopo il deposito della dichiarazione di dissenso.
Invero, il comma 6 dell'art.445 bis c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Applicando tale disposizione normativa al caso in esame, si ritiene che la parte ricorrente abbia depositato con diversi giorni di ritardo il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché, trasmesso il dissenso in via telematica in data
03/10/2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione doveva essere trasmesso in via telematica entro il
04/11/2024 (applicata la proroga prevista dai commi 4 e 5 dell'art.155 c.p.c., in quanto il 02/11/2024 cadeva di sabato).
Tanto in applicazione dell'art.155, comma 1, c.p.c. in base al quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali”.
Ne discende che il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è tardivo, in quanto è stato eseguito soltanto in data
21/01/2025.
Rimane assorbita ogni questione relativa al merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2 Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata nella precedente fase di ATP – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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