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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
N. R.G. 688/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GALIOTO SALVATORE contro
C.F. , con l'Avv. SINAGRA CP_1 C.F._2
MARIA TINDARA con l'intervento del
Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 , premesso Parte_1 di aver contratto in data 01.10.1988 matrimonio concordatario con la signora (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Palermo Parte II, Serie A, N. 47, Anno 1988), deduceva: che dalla loro unione erano nati i figli (27.08.1993) e Per_1 Per_2
(13.05.2000), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il
Tribunale di Palermo, a seguito di ricorso per separazione legale giudiziale depositato dallo emetteva la sentenza parziale sullo status n. Parte_1
1776/2023 del 13.04.2023, passata in giudicato, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio ancora pendente;
che, decorsi i termini di legge e sussistendone i presupposti, esso ricorrente aveva introitato il presente procedimento per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla chiesta CP_1 pronunzia di divorzio, ma domandando per sé un assegno mensile €
400,00, oltre adeguamento Istat, o la conferma dell'assegno di mantenimento provvisoriamente statuito in separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 15.01.2025, comparsi i coniugi e i loro procuratori ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni di separazione e assumeva la causa in decisione per la pronunzia sul vincolo.
Tanto premesso, nel caso in specie, sussistono invero i presupposti della chiesta pronunzia di sentenza non definitiva sullo status anche alla luce delle dichiarazioni e del contegno processuale delle parti sull'acclarata cessazione della comunione materiale e spirituale tra le stesse nonché sulla loro separazione protrattasi ininterrottamente da tempo senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Di guisa che, ai sensi di legge, ben può essere pronunziata sentenza sul vincolo.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni di rito.
Quanto alle spese, la decisione è rinviata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
27/01/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
N. R.G. 688/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GALIOTO SALVATORE contro
C.F. , con l'Avv. SINAGRA CP_1 C.F._2
MARIA TINDARA con l'intervento del
Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 , premesso Parte_1 di aver contratto in data 01.10.1988 matrimonio concordatario con la signora (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Palermo Parte II, Serie A, N. 47, Anno 1988), deduceva: che dalla loro unione erano nati i figli (27.08.1993) e Per_1 Per_2
(13.05.2000), oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il
Tribunale di Palermo, a seguito di ricorso per separazione legale giudiziale depositato dallo emetteva la sentenza parziale sullo status n. Parte_1
1776/2023 del 13.04.2023, passata in giudicato, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio ancora pendente;
che, decorsi i termini di legge e sussistendone i presupposti, esso ricorrente aveva introitato il presente procedimento per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla chiesta CP_1 pronunzia di divorzio, ma domandando per sé un assegno mensile €
400,00, oltre adeguamento Istat, o la conferma dell'assegno di mantenimento provvisoriamente statuito in separazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 15.01.2025, comparsi i coniugi e i loro procuratori ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava le condizioni di separazione e assumeva la causa in decisione per la pronunzia sul vincolo.
Tanto premesso, nel caso in specie, sussistono invero i presupposti della chiesta pronunzia di sentenza non definitiva sullo status anche alla luce delle dichiarazioni e del contegno processuale delle parti sull'acclarata cessazione della comunione materiale e spirituale tra le stesse nonché sulla loro separazione protrattasi ininterrottamente da tempo senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Di guisa che, ai sensi di legge, ben può essere pronunziata sentenza sul vincolo.
Si dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni di rito.
Quanto alle spese, la decisione è rinviata alla sentenza definitiva.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
27/01/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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