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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1311/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1311/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Ceresani Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Bernardi e Barcellona Controparte_1
resistente
pagina 1 di 10
- il ricorrente impugna il licenziamento disciplinare intimatogli dalla resistente per assenza ingiustificata, chiedendo in via principale la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4 St. lav.;
- contesta in particolare:
1) di non aver ricevuto la lettera di contestazione disciplinare;
2) qualora ricevuta, di non aver - incolpevolmente - potuto prenderne cognizione in ragione di un preteso stato di incapacità naturale occorso per quasi un mese;
3) di essersi trovato in ogni caso in stato di malattia;
4) di essersi recato in ritardo dal medico proprio in ragione dell'allegato stato di incapacità naturale;
5) che la sanzione espulsiva è sproporzionata ai sensi del CCNL applicabile;
6) che la sanzione espulsiva è sproporzionata anche in base ai canoni di correttezza e buona fede e alle norme di legge;
7) che difetta in ogni caso la giusta causa.
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 16.07.1999, dapprima come operaio qualificato e poi come operaio specializzato;
- nel febbraio 2023 è stato operato per asportare un emangioma cerebrale riportato in seguito ad incidente stradale subito nel dicembre 2022. Ne è seguita una lunga assenza dal lavoro per malattia dal 17.2.2023, anche finalizzata alla riabilitazione delle funzioni cerebrali (cfr. doc. 7);
- il licenziamento impugnato è avvenuto a conclusione di procedimento disciplinare che la società ha avviato contestando al ricorrente, con lettera datata 14 novembre 2023,
l'assenza ingiustificata dal lavoro nelle giornate 8, 9 e 10 novembre 2023 (doc. 2 resistente);
- il periodo di malattia iniziato in data 17.02.2023, infatti, si era concluso con un certificato avente come ultima giornata di prognosi al 04.11.2023;
- solo in data 28.11.2023, cioè nelle more di quella che la resistente ritiene essere la procedura legittimamente avviata con la spedizione della lettera di addebito, il lavoratore pagina 2 di 10 ha fatto pervenire nuovo certificato medico che giustificava retroattivamente anche le giornate di assenza successive al 4.11.2023;
- ritenendo tale documento tardivo (in quanto in base alla Circolare n. 147/1996 la Pt_2
copertura retroattiva avrebbe potuto riguardare al più il giorno anteriore alla certificazione medica), e perciò inidoneo ad escludere l'illecito disciplinare, in data 01.12.2023 la società ha spedito la lettera di licenziamento poi pervenuta al ricorrente il giorno
11.12.2023;
- ebbene, come già si è detto il ricorrente contesta in primo luogo di aver mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare;
- la società si difende rilevando che “la contestazione disciplinare veniva spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. 61866964816-0 (doc. 3 – raccomandata a.r. contenente lettera di contestazione disciplinare)”;
- i fatti possono essere ricostruiti attraverso gli elementi risultanti dalla documentazione versata in atti e con il ricorso alle presunzioni;
- risulta infatti dai molteplici documenti allegati alla memoria (3, 4.1, 4.2 e 4.3) e dallo
“scontrino” prodotto da su richiesta del giudice che la lettera di CP_2
contestazione sia stata effettivamente spedita dalla datrice di lavoro all'indirizzo di residenza del ricorrente, e che la consegna in quel luogo sia stata tentata in data
21.11.2023, alle ore 12:14 (v. in particolare doc.
4.1. res e produzione ); CP_2
- risulta inoltre che dopo l'infruttuoso tentativo di recapito la raccomandata sia rientrata presso l'ufficio postale di Torri di Arcugnano, dove è stata disponibile per il ritiro a partire dal 23.11.2023;
- non essendo stata ritirata, la missiva è stata restituita al mittente in data 8.1.2024 (doc.
4.3 res);
- esplicitando il contenuto della contestazione svolta sin dall'atto introduttivo in merito alla ricezione/conoscibilità della lettera di contestazione il ricorrente, sentito nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato di essere stato sempre in casa nelle giornate in cui sarebbe avvenuto il tentativo di consegna, di non aver mai sentito il postino suonare né di aver visto alcun avviso di giacenza, e che quotidianamente all'epoca passava presso la sua abitazione anche la nipote al fine di dargli supporto, la quale non lo avrebbe avvisato di alcun avviso di quel tipo, nonostante tra le varie incombenze di cui la ragazza si occupava pagina 3 di 10 ci sarebbe stata anche quella di consegnargli la posta trovata in cassetta;
- se pertanto è certo che la lettera di addebito non sia stata consegnata al lavoratore né il
21.11.2023 né successivamente, resta da comprendere se possa ritenersi operante nel caso di specie la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c.;
- come noto la norma codicistica dispone che “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”;
- considerato che il ricorrente contesta proprio che la missiva sia mai giunta al proprio indirizzo, va rilevato che citando Cass. n. 20924/2005, la Suprema Corte anche con la sentenza n. 12822/2016 ha in proposito chiarito quanto segue: “la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto”;
- vagliando l'ipotesi in cui il recapito sia affidato al servizio postale, e l'addetto non sia in grado di effettuare la consegna per temporanea assenza del destinatario la sentenza del
2016 prosegue: “si è, altresì, affermato (Cass. sez. 3, n. 10998 del 19/5/2011) che "in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare
l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando
l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non
pagina 4 di 10 contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla."
Ai fini dell'operatività della presunzione è stato quindi ritenuto insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza”;
- i principi sin qui esposti meritano piena condivisione, realizzando un equilibrio tra le esigenze di certezza del mittente e quelle di effettiva conoscibilità del destinatario;
- considerando in particolare l'ultimo passaggio dello stralcio di motivazione sopra citato, tuttavia, va evidenziato che nel caso esaminato dalla Corte l'agente postale aveva disposto il rinvio al mittente del plico ritenendo il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato nel medesimo. Per tale ragione andava escluso che il destinatario fosse stato effettivamente in grado di conoscere quanto inviatogli;
- nel caso in esame, al contrario, è certo che l'agente postale abbia ritenuto semplicemente temporaneamente assente il destinatario dal luogo di residenza;
- dalla combinazione tra gli elementi sopra richiamati (docc. 4.1, 4.2 e 4.3. nonché
produzione di ) risulta poi che la lettera sia stata resa disponibile per il CP_2
destinatario presso l'ufficio postale di Torri di Arcugnano, come già si è detto;
- ciò che quindi non è documentalmente provato è al più il rilascio nella cassetta del ricorrente dell'avviso di giacenza della raccomandata in questione;
- ebbene, non sussiste alcun elemento utile a mettere in dubbio che l'agente postale abbia erroneamente/non diligentemente operato in occasione del tentativo di consegna in questione, omettendo di segnalare al ricorrente la giacenza;
- in questo senso sebbene non sia possibile attribuire con certezza proprio all'incaricato di l'indicazione “FA 21/11/2023” apposta sul plico della lettera in consegna in quella CP_2
data, deve ritenersi che dalla combinazione di tutti gli elementi in atti sia possibile concludere in via presuntiva che il procedimento sia stato regolarmente attuato, e che della disponibilità del plico per il ritiro sia stato appunto “fatto avviso” con segnalazione in cassetta;
pagina 5 di 10 - tali considerazioni, avallate ai principi espressi da Cass. n. 15397/2023 secondo cui “la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e
l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione” non appaiono, a dire il vero, contrastare con l'orientamento in cui si inscrive la sentenza già citata Cass. n.
12822/2016. In entrambe le fattispecie esaminate, infatti, la Corte non ha dubitato della regolarità della procedura seguita dall'incaricato postale a fronte dell'assenza del destinatario, ma ha al più censurato (nella sentenza del 2016) la valutazione operata dall'incaricato dell'assenza del destinatario (volta a comprendere se l'assenza fosse da ritenere temporanea o definitiva, in sintesi), e quindi la scelta (a monte) della procedura di notifica conseguente;
- pare ragionevole presumere, in assenza di elementi idonei a far emergere criticità anomale nel caso concreto, che l'agente postale esegua con diligenza gli adempimenti demandatigli, senza omettere i passaggi necessari a ciascuna procedura, se di essi vi siano tracce nel plico (“FA 21/11/23”) e aliunde (cioè nelle attestazioni di del percorso CP_2
seguito dalla missiva). Ciò che invece non può essere presunto è che l'incaricato, giunto all'indirizzo indicato nel plico affidatogli, sia stato in grado di comprendere la causa dell'assenza di un nome sul campanello o della mancata risposta al suono dello stesso, eventi che possono dipendere dalle circostanze più disparate;
- nel caso di specie la notifica deve ritenersi legittimamente eseguita, essendo stato messo il ricorrente in grado di conoscere la comunicazione in questione;
- non è d'altra parte verosimile la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa alla propria incapacità naturale nel corso del periodo oggetto di contestazione;
- valga in proposito quanto riferito dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero del
31.1.2025, in cui lo stesso ricorrente ha dato atto di aver passato quelle giornate tra letto e divano guardando la tv, scambiando conversazioni con la nipote che gli forniva supporto quotidiano, e confrontandosi con il sig. in merito al proprio rientro in azienda;
CP_1
- il ricorrente, in particolare, non ha fatto mistero della sua intenzione di ottenere un licenziamento da parte del datore di lavoro, una volta appreso che quest'ultimo non pagina 6 di 10 avrebbe potuto reimpiegarlo, al termine della malattia, nelle mansioni svolte in precedenza, ritenute incompatibili per questioni di sicurezza con il suo stato di salute. Le parti nel corso dell'interrogatorio libero hanno infatti confermato di essersi sentite più volte nel corso della malattia del sig. , e il ricorrente ha in particolare dichiarato: Parte_1
“Durante la malattia ho sentito il sig. . Io volevo lavorare. Io ad un certo punto CP_1
gli ho detto che era meglio che meglio che mi licenziasse perché almeno avrei preso la
CP_3
Volevo tornare a fare il mio lavoro, quello che facevo prima. Lui mi ha detto di no, perché il medico dell'azienda aveva detto che non potevo fare quel lavoro. Io ho detto piuttosto no, perché io volevo fare il mio lavoro (ho lavorato lì molti anni) meglio che mi licenzi così prendo la ” (verbale udienza del 31.1.2025); CP_3
- in questo quadro, non sembra potersi ritenere che il ricorrente fosse all'epoca in uno stato di incapacità naturale, considerata in particolare la lucida valutazione in merito alla strada più conveniente da perseguire al termine della malattia all'esito dello scambio col datore di lavoro, né può ritenersi che la sanzione adottata dal datore di lavoro sia ingiustificata sotto alcun profilo, nemmeno secondo il canone di buona fede e correttezza;
- nonostante pare che i diversi certificati medici a copertura dell'assenza del ricorrente siano stati forniti alla resistente previa sollecitazione di altri in tal senso (la nipote del ricorrente/la moglie del sig. , v. verbale udienza 31.1.2025), alla luce delle CP_1
dichiarazioni rese dal ricorrente stesso in merito al periodo di cui si tratta deve ritenersi che fosse del tutto esigibile nei suoi confronti l'attivazione finalizzata a giustificare la propria assenza, quantomeno con riferimento alla giornate successive alla scadenza del
4.11.2023, cioè alla scadenza del periodo coperto dall'ultimo certificato in continuità con quelli precedenti. Il nuovo certificato medico datato 28 novembre 2023, infatti, è stato ottenuto dal ricorrente con una semplice telefonata (da lui eseguita) al proprio dottore, e che il sig. fosse in grado di telefonare è d'altra parte dimostrato soprattutto dal Parte_1
fatto che con il sig. le telefonate, in quello stesso periodo, ci siano state per CP_1
espressa ammissione di entrambe le parti;
- deve quindi escludersi che la mancata giustificazione dell'assenza fino alla fine di novembre 2023 sia dipesa da uno stato di incapacità di intendere la situazione e di voler regolarizzare la propria posizione, ed anzi pare sussistano ragioni per ipotizzare che pagina 7 di 10 l'ultima “dimenticanza” fosse mirata ad ottenere quel risultato utile che al ricorrente pareva “il minimo” (cit.) dovutogli, a fronte dell'impossibilità dichiarata dal datore di lavoro di riadibirlo alla pala meccanica;
- ciò chiarito, l'assenza va anche considerata ingiustificata, e pertanto legittimamente punita con il licenziamento ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 100 e 98 co. 7 CCNL applicato al rapporto (doc. 1 res.);
- l'art. 100 del CCNL applicato al rapporto, infatti, richiama tra le condotte che giustificano il licenziamento il comma 7 del precedente art. 98, valorizzato anche dal datore di lavoro nella propria lettera di licenziamento. L'art. 100 n. 3 lett. g) contempla in particolare tra le ipotesi di licenziamento senza preavviso quella di “assenza ingiustificata di cui al 7° comma dell'art. 98”);
- l'art. 98 del CCNL a sua volta prevede: “Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. 99, ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione”;
- giunti al comma 7 si legge: “Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito”;
- il CCNL precisa dunque che:
a) ogni assenza deve essere giustificata, salvi giustificati motivi di impedimento;
b) le modalità di giustificazione sono differenziate a seconda delle ragioni dell'assenza.
Per la malattia la giustificazione deve pervenire entro 3 giorni. La previsione evidentemente tiene conto delle peculiarità della situazione in cui si trova il lavoratore, che per ragioni legate al proprio stato di salute o alla non immediata pagina 8 di 10 disponibilità del medico può tardare nell'invio del certificato;
c) l'assenza ingiustificata comporta di per sé una multa, e se protratta fino a tre o più giorni consecutivi comporta il licenziamento;
- nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia stato assente più di tre giorni dopo il termine del periodo coperto dal certificato medico del 20 ottobre 2023 (doc. 7 ric.), senza inviare alcun certificato prima del 28 novembre 2023;
- si è inoltre detto che l'assenza di giustificazione non può ritenersi dipesa da giustificati motivi di impedimento;
- è poi documentale che il certificato di attestazione della malattia sia datato 28/11/2023, e il ricorrente ha dichiarato che lo stesso è stato rilasciato dal proprio medico su richiesta telefonica;
- ne deriva che al di là della manifesta intempestività della certificazione, nessuna valutazione medica può dirsi essere stata effettuata a copertura del periodo compreso tra il
5/11/23 e il 28/11/23. Nella certificazione da ultimo inviata all'azienda, d'altra parte, è scritto “il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 17/2/2023”;
- deve pertanto ritenersi sulla base delle previsioni contrattuali, della condotta del lavoratore e dei certificati in atti (al di là della pur chiara disposizione della circolare Pt_2
citata da parte resistente nella propria memoria rispetto alla retroattività dei certificati che l'assenza nelle giornate oggetto di contestazione (8, 9 e 10 novembre 2023, a Pt_2
cui come noto ne sono seguite molte altre) non sia stata giustificata;
- nella valutazione sulla proporzionalità e la legittimità della sanzione concretamente scelta dal datore di lavoro, peraltro, devono essere tenute in debita considerazione anche le dichiarazioni rese dal ricorrente, già sopra richiamate, in merito alla richiesta di essere licenziato stante l'impossibilità al ripristino della mansioni svolte anteriormente all'incidente stradale e all'intervento (impossibilità legata a ragioni di compatibilità tra mansioni e stato di salute del lavoratore rispetto alla quale non vi è contestazione);
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- la complessità delle questioni affrontate, l'assenza di un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni legate al recapito della lettera di contestazione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 11/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 10 di 10